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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di LI, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 25697 nell'anno 2022 avente ad oggetto: prestito tra privati, azione di restituzione
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dagli Avv.ti Sergio Perugino (C.F.
) e Alessandro Limatola (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio sito in LI, alla Via S. Lucia n. 15
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LI, alla Via G. Filangieri n. 21
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/05/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il GU tratteneva la causa per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di LI , deducendo di
[...] Controparte_1 avergli erogato, nel 2014 e nel 2015, due somme di denaro rispettivamente pari a euro 32.000,00 e euro 40.000,00, per un totale di euro 72.000,00, mediante bonifici bancari indicanti la causale di
“prestito infruttifero” e “finanziamento fruttifero”.
L'attrice assumeva che tali versamenti configurassero un contratto di mutuo e che, nonostante plurime richieste, il convenuto non avesse provveduto alla restituzione delle somme.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 72.000,00, con accessori di legge.
In via subordinata, l'attrice domandava la condanna del convenuto alla restituzione della medesima somma a titolo di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e in via gradata l'indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le averse pretese. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva l'inesistenza giuridica dell'atto di citazione per difetto di procura alle liti, nonché la carenza di legittimazione passiva avuto riguardo alla somma di euro 40.000,00.
Nel merito, il convenuto negava l'esistenza di un contratto di mutuo e affermava che le somme oggetto di causa costituivano la restituzione di importi da lui anticipati per l'acquisto di un immobile, in favore dei soci della società attrice. Deduceva che tali anticipazioni erano avvenute nell'ambito di un'attività svolta per conto dei medesimi, e che la causale “prestito infruttifero” utilizzata nei bonifici non rispecchiava la reale natura del rapporto.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21/03/2023, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, il GU assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione di domande ed eccezioni nonché per l'articolazione di mezzi istruttori diretti e contrari.
All'udienza del 22/09/2023, il Giudice ritenuta in parte inammissibile ed in parte irrilevante la prova orale articolata dalla parte attrice rinviava all'udienza del 07/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/05/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa creditoria, deduce l'esistenza di un prestito infruttifero, ossia un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c. secondo il quale “una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie”.
2 Dunque, nel merito, è necessario soffermarsi sulla nozione di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., consistente nella concessione di una somma di denaro da un soggetto ad un altro con l'intesa che quest'ultimo la restituisca entro un certo termine, senza necessità di forma scritta, e sul relativo onere della prova.
Il prestito tra privati è, infatti, una forma di finanziamento ampiamente usata, tuttavia, laddove si voglia far valere un diritto da esso derivante è necessaria la prova del fatto concreto sottostante, ovvero quanto meno della dazione del denaro e della sua esatta quantificazione. Proprio per ovviare agli inconvenienti collegati ad una mera forma orale, i prestiti tra privati vengono normalmente regolamentati da scritture private, nelle quali vanno indicati gli elementi minimi costituitivi del mutuo, quali i nomi delle parti, il quantum di denaro prestato e le modalità di restituzione dello stesso, nonché l'eventuale tasso d'interesse pattuito.
Tanto premesso, in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, la domanda volta ad ottenere la restituzione di somme versate alla controparte a titolo di mutuo deve contenere la dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa.
Ciò posto, sul punto deve rilevarsi in via di principio che “per ottenere la restituzione delle somme,
l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria” (Cass. N. 27372/2021).
Dalla corretta interpretazione dell'art. 1813 c.c. ne deriva che “Il soggetto che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo deve provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo alla restituzione. Ne deriva che l'onere della prova in questione può dirsi adempiuto solo quando risultano accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova”
(Corte appello Milano sez. I, 06/06/2016, n. 2221).
Nel caso di specie, parte attrice allega a fondamento della pretesa gli estratti conto integrali dai quali emergerebbe il versamento, attraverso n. 2 bonifici bancari rispettivamente del 19/12/2014 per l'importo di euro 32.000,00 nonché in data 25/06/2015 per la cifra di euro 40.000,00, per la somma complessiva di euro 72.000,00, ove veniva indicata la causale “prestito infruttifero”. Ebbene, tale elemento probatorio si rivela intrinsecamente debole, non solo per l'assenza di un accordo scritto formalizzato, nonché di qualsiasi riferimento a elementi minimi ed essenziali che denotino la reale sussistenza di un vincolo obbligatorio di restituzione delle somme.
3 Inoltre, un prestito di così rilevante entità tra soggetti privati, seppur legati da un pregresso rapporto fiduciario, appare anomalo se gestito senza la formalizzazione delle condizioni del rimborso, né la determinazione di un termine di restituzione.
Tale modalità, del tutto atipica per l'entità della somma, non consente di ritenere provato, secondo il canone del “più probabile che non” richiesto dal giudizio civile, l'effettiva sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti, risultando piuttosto la dazione di denaro priva di un'effettiva giustificazione negoziale formalmente e sostanzialmente comprovata.
Ne consegue che la prova della sola dazione della somma non basta, se non è accompagnata da elementi univoci che dimostrino la volontà di entrambe le parti di costituire un'obbligazione restitutoria.
Ne deriva l'infondatezza della domanda proposta.
Esclusa la fondatezza della domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento di un contratto di mutuo tra le parti, deve essere esaminata la domanda subordinata proposta dalla società attrice
[...]
, ai sensi dell'art. 2041 c.c., volta ad ottenere l'indennizzo per Parte_1
l'arricchimento senza causa del convenuto.
L'azione di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata quando l'azione avanzata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2042 c.c., per la propria natura complementare e sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito o di altre persone che trovi titolo in un contratto o nella legge.
Al riguardo, si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., 21 luglio 2000,
n. 9594; 24 maggio 2000, n. 6810; 16 maggio 2000, n. 6299; 30 giugno 1998, n. 6409; 4 marzo 1997,
n. 1881; 25 marzo 1995, n. 3496; 13 agosto 1993, n. 8677), in base a cui l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. Con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi (Cass. n. 26199 del 03/11/2017).
In altri termini, tale azione, presuppone la compresenza di quattro requisiti: l'arricchimento patrimoniale di un soggetto, il corrispondente depauperamento dell'altro, l'assenza di una giusta causa del trasferimento patrimoniale e la mancanza di un rimedio tipico attraverso cui il soggetto impoverito possa ottenere reintegrazione.
4 Nel caso in esame, l'attrice ha documentato l'avvenuta erogazione di due somme di denaro in favore del convenuto : una prima, pari ad euro 32.000,00, mediante bonifico intestato Controparte_1 direttamente a lui;
una seconda, di euro 40.000,00, mediante bonifico indirizzato al convenuto medesimo, alla madre sig.ra e al padre sig. . Persona_1 Persona_2
Il convenuto ha contestato l'obbligo restitutorio, sostenendo che le somme oggetto di causa non costituissero un prestito, bensì una restituzione di somme da lui anticipate, nell'ambito di un'operazione immobiliare concernente un appartamento acquistato dai sigg.ri e Persona_3
, soci della società attrice. A sostegno di tale ricostruzione ha prodotto atti negoziali Persona_4
e dichiarazioni che documenterebbero la sua partecipazione, in qualità di anticipatore, a detta operazione.
Tuttavia, tale impostazione difensiva non può essere condivisa.
È certamente pacifico che il convenuto abbia effettuato nel 2013 una dazione di danaro in relazione all'acquisto di un immobile da parte dei predetti e , come attestato Persona_3 Persona_4 dal preliminare di compravendita e dalle quietanze versate in atti. Tuttavia, si tratta di un'operazione diversa, riferita a soggetti estranei al presente giudizio, rispetto ai quali l'odierna attrice,
[...]
, non risulta né obbligata né coinvolta giuridicamente. Parte_1
L'identità soggettiva tra chi ha ricevuto le somme nel 2013 ( e , Persona_3 Persona_4 persone fisiche) e chi ha eseguito i bonifici oggetto del presente giudizio (la società
[...]
) è assente: trattasi di soggetti formalmente e giuridicamente distinti. Parte_1
Non risulta agli atti alcun elemento che consenta di ricondurre l'erogazione delle somme da parte della società a una volontà restitutoria riferita a debiti personali dei soci o parenti, né che consenta di ipotizzare una confusione di patrimoni tale da superare la separazione soggettiva tra la persona giuridica e i suoi soci o rappresentanti.
La ricostruzione del convenuto appare dunque inidonea a giustificare il trattenimento delle somme ricevute, non potendo l'allegato nesso causale con l'operazione immobiliare del 2013 fondare una causa di giustificazione efficace tra le parti del presente giudizio.
Deve quindi ritenersi sussistente un ingiustificato arricchimento in capo al convenuto, a fronte del corrispondente impoverimento della società attrice.
Quanto alla misura dell'arricchimento, va operata una distinzione tra i due versamenti.
Il bonifico di € 32.000,00, eseguito nel 2014, risulta intestato univocamente al sig. . Controparte_1
La titolarità esclusiva di tale somma da parte del convenuto non è oggetto di contestazione e ne implica il diretto beneficio patrimoniale. Pertanto, sotto il profilo causale e soggettivo, nulla osta alla condanna restitutoria di tale importo per arricchimento senza causa;
5 Diversa è la valutazione relativa al secondo bonifico, di € 40.000,00, eseguito nel 2015.La causale del bonifico indica espressamente i tre nominativi, , e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2 lasciando chiaramente intendere la volontà dispositiva della società attrice di attribuire la somma a tutti e tre i soggetti, e non al solo convenuto.
In assenza di elementi ulteriori che consentano di attribuire l'intera somma al solo , Controparte_1
è corretto applicare un criterio presuntivo di ripartizione pro quota tra i tre destinatari. In particolare, si ritiene equo attribuire a ciascun soggetto un terzo della somma, pari a € 13.333,33.
A ciò si aggiunge la quota ereditaria maturata dal convenuto in seguito al decesso del padre
[...]
, pari – secondo quanto dedotto dalla stessa difesa (cfr. pag. 5 di cui alla comparsa di Per_2 costituzione) – a 1/3 della quota di quest'ultimo, ovvero € 4.444,44.
In definitiva, il convenuto deve considerarsi arricchito indebitamente, in relazione al bonifico da €
40.000,00, per un importo complessivo di € 17.777,77, somma che sommandosi ai € 32.000,00 ricevuti in via esclusiva, conduce a un arricchimento totale pari a € 49.777,77.
Trattandosi di azione fondata sull'art. 2041 c.c., non può essere disposta la restituzione integrale delle somme, bensì il riconoscimento di un indennizzo commisurato all'effettivo vantaggio conseguito dal convenuto.
Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata e rilevata l'inesistenza di un rimedio tipico alternativo (essendo stata rigettata la domanda principale fondata sul contratto di mutuo, e non potendosi configurare un indebito oggettivo, attesa la non manifesta inesistenza della causa solutoria), la domanda ex art. 2041 c.c. deve ritenersi ammissibile e fondata nei limiti sopra esposti.
Il convenuto va quindi condannato a corrispondere all'attrice, Parte_1
, l'importo complessivo di € 49.777,77, a titolo di indennizzo per arricchimento senza
[...] causa, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM n. 147/2022 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di LI, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di restituzione delle somme a titolo di mutuo avanzata da parte attrice;
2) Accoglie parzialmente la domanda subordinata avanzata dalla Parte_1 nipersonale ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna
[...] CP_1
alla restituzione della somma di euro 49.777,77, oltre interessi legali dalla data
[...] della domanda al saldo effettivo;
6 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 759,00 per spese ed euro 5.261,00 Parte_1 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore degli Avv.ti Sergio Perugino e Alessandro Limatola, dichiaratisi antistatari.
LI, 05.09.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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