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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 340/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n.263, (C.F. ), residente in ONroparte_2 C.F._2
Vigliano Biellese (BI) via Milano n.406, (C.F. ONroparte_3
), residente in [...], C.F._3 CP_4
(C.F. ), residente in [...], strada Altessano n.46,
[...] C.F._4
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
Pinuccio Tatarella n.49, (C.F. ), ONroparte_6 C.F._6
residente in [...] e (C.F. Parte_1
), residente in [...]9 ed C.F._7
elettivamente domiciliate/o in Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio degli Avv.ti
Simone Bisacca, C.F. e Maria Spanò, C.F. C.F._8
che le/o rappresentano e difendono giusta procura allegata C.F._9
alla busta telematica con cui è stato depositato ricorso ex art. 409 e ss.gg. c.p.c.
1 APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro ONroparte_7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F.
), domiciliataria in via Arsenale n. 21 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.7.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 12.12.2024
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti, insieme ad altre docenti, con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., depositato in data 30.6.2023, hanno chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Torino
l'accertamento Del loro diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00, mediante la “carta elettronica del docente” per tutti gli anni scolastici in cui le stesse hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze del ONroparte_7
in forza di una serie di contratti a termine dagli stessi conclusi con il predetto
[...]
ON
, di cui hanno chiesto la condanna all'accredito delle somme loro dovute a mezzo della carta elettronica del docente.
A fondamento della domanda le ricorrenti, nel lamentare l'omessa erogazione della somma annua di euro 500,00, di cui all'art. 1, co. 121 della L. 107/2015, e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto la natura discriminatoria delle disposizioni che limitano il riconoscimento della carta docente ai soli docenti assunti con contratto a tempo determinato, in aperta violazione alle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro trasfuso nella Dir. 1999/70/CE e recepito con D. Lgs. 81/2015 (art. 25); hanno rilevato, infatti, come il profilo professionale del docente costituisca elemento essenziale e connaturato alla
2 funzione stessa del docente e ciò indipendentemente dalla configurazione del rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato).
ON Il , nel costituirsi in giudizio con memoria 3.1.2024, ha contestato gli assunti avversari ed eccepito lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie per alcuni anni scolastici indicati in memoria
Il Tribunale, con sentenza n.122/2024 ha ha accolto i ricorsi limitatamente agli anni scolastici in cui le lavoratrici sono state assunte con contratti a termine fino al 30 giugno per carenze su organico di fatto o al 31 agosto per carenze su organico di diritto respingendo le domane per gli anni in cui le lavoratrici hanno lavorato in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie.
Avverso la sentenza propongono appello le sopraindicate ricorrenti chiedendone la riforma integrale.
Resiste il MIM.
All'udienza del 18.12.2024, il Collegio, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo, riprodotto in calce.
Il Tribunale, riportando il testo dell'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, ha evidenziato come le concrete modalità operative per la messa a disposizione dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per la c.d. carta del docente, istituita ai fini di implementarne la formazione continua e la valorizzazione professionale, siano state regolamentate dapprima con il DPCM 23.9.2015 e poi con il DPCM 28.11.2016.
Ha ricordato che l'interpretazione data dalla CGUE (con ord. in data 18.5.2022, nella causa C-450/2021) delle clausole 4.1 e 6 dell'Accordo-Quadro allegato alla
[...]
è orientata nel senso di non consentire a una normativa nazionale che CP_8 riservi al solo personale docente a tempo indeterminato del ONroparte_7
la possibilità di fruire del beneficio del vantaggio finanziario di euro 500,00 annui per sostenere la formazione continua dei docenti;
-che la Corte di ZI, con la sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha sancito il principio di diritto per il quale la Carta docente in questione spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 124/1999 o incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) ai sensi
3 dell'art. 4, co. 2, L. 124 cit., senza che rilevi l'omessa presentazione a suo tempo di una domanda in tale senso diretta al . CP_7
Il primo giudice ha disconosciuto il diritto delle ricorrenti a fruire del beneficio della
Carta elettronica docenti per gli anni in cui le stesse hanno prestato servizio in forza di contratti di supplenze brevi e saltuarie, in ragione del fatto che il Supremo Collegio ha posto in luce la stretta correlazione tra la finalità formativa, la durata annuale della docenza e quindi la programmazione didattico-educativa in cui è coinvolto il singolo docente (cfr. punto 5.3. parte motiva sent. 29961/23 cit.).
È solo in tali termini che la cassazione ha ritenuto comparabile l'attività dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo (Cfr. punti 7.6 e .
7. della decisione), assumendo come lo scopo specifico dell'indennità sia chiaramente legato al coinvolgimento del docente nell'attività di pianificazione – attività che è chiaramente correlata alla durata dell'incarico che, in quanto annuale, integra il fatto costitutivo della domanda.
Di conseguenza, ha escluso, per le ricorrenti , CP_1 CP_2 CP_3
, e il diritto alla fruizione della Carta docenti, CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
perché soggetti ad attività di docenza resa su supplenze brevi.
Le appellanti censurano la sentenza impugnata assumendo che:
-non vi è dubbio che, in merito alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che non ricorrano ragioni oggettive;
-la nozione di “ragioni oggettive” richiamata nella granitica giurisprudenza della
CGUE (rif. ord. 18.2.2022), richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono le condizioni di impiego di cui si tratta, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base ai criteri oggettivi e trasparenti, onde verificare se la disparità corrisponda a una reale necessità, idonea a conseguire l'obiettivo perseguito;
4 -la CGUE ha escluso che possa costituire ragione oggettiva il semplice riferimento alla natura temporanea del rapporto, pena la privazione di contenuto degli obiettivi indicati dalla Dir. 1999/70/CE;
ON
- il non ha mai escluso che tutti i docenti – siano essi assunti per supplenze su organico di diritto o di fatto, temporanee, brevi e saltuarie, o di ruolo – svolgano le medesime mansioni, siano tenuti agli stessi obblighi formativi (artt. 63 e 64 CCNL
Scuola 2011, art. 27 CCNL Scuola 2016), ed abbiano i medesimi doveri, verso l'Amministrazione e verso gli studenti, cui è rivolta l'attività didattica;
-diversamente da quanto ritenuto anche dalla ZI (con la citata ord.
29961/2023), l'importo della Carta docenti, pur correlato all'attività didattica, non assoggetta il riconoscimento del diritto alla durata annuale della prestazione;
- il POF (piano dell'offerta formativa) triennale è atto di macro-organizzazione scolastica, collegato più con l'offerta formativa al pubblico che non con la formazione in sé dei docenti e la possibilità di spesa delle somme accreditate sulla carta elettronica del docente anche per le attività coerenti con il POF, amplia e non limita i beni acquistabili con tale strumento;
-anche i docenti assunti per coprire supplenze temporanee o brevi e saltuarie, di cui all'art. 4, comma 3, della L. 124/1999, partecipano, ai sensi dell'art. 16 del DPR
275/1999 all'attuazione della fase educativa e di apprendimento e sono tenuti – al pari di tutti i docenti – al rispetto della pianificazione didattica, sebbene per il periodo di durata dei relativi contratti;
-in ragione dell'identità di prestazione cui il docente precario è tenuto, della soggezione del medesimo agli stessi obblighi formativi previsti dal CCNL di categoria per tutti i docenti e della finalità di sostegno della formazione e della valorizzazione delle competenze professionali del corpo docente, non ricorrono ragioni oggettive idonee a giustificare il mancato riconoscimento del diritto alla fruizione ai docenti precari;
-la comparabilità della prestazione costituisce indubbiamente il parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento.
5 L'appello è fondato nei limiti di cui al dispositivo dovendosi qui ribadire l'orientamento già espresso da questa corte nella sentenza n. 165/24 qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
La durata e la decorrenza dei singoli contratti a termine sono pacifiche e sono così efficacemente sintetizzate nello schema allegato a pag. 11 del ricorso in appello:
DOCENTE ANNO DURATA NUMERO ISTITUTI/CAT ORARIO SCOLASTICO INCARICO CONTRATTI
CP_9 ONroparte_1
2018/2019 15/10/18 - 19 Completo CP_1 9/6/2019
-Fontana – per complessivi Scuola primaria
– 192 giorni
Posto Comune (1)
2019/2020 24/9/19 - 12 I.C. Completo CP_2 CP_11
29/2/2020 (sino al 27/9) CP_2 per complessivi I.C. CP_12 85 giorni (2)
Per 2020/2021 30/10/20 – 13/11/20: 2 I.C. (1) Completo 15 giorni
14/12/20 – 30/6/21: 199 giorni
Colletti 2018/2019 15/10/2018 – 6 1) Completo CP_13
11/6/2019 per CP_3 complessivi 220 giorni
2021/2022 11/10/21 – 11 Completo CP_4 CP_14 D'TA(1)
8/6/2022 CP_4 per complessivi
217 giorni
2020/2021 9/11/2020 – 27 IC. Frassati – Completo CP_5
11/6/2021 ZZ (1) CP_5 Per complessivi 123 giorni
2021/2022 23/9/2021 – 2 I.C. Frassati – Completo 8/6/2022 per ZZ (1) complessivi 259 giorni
2018/2019 8/11/2018- 8 – Completo CP_6 Pt_2
–
9/6/2019 per CP_6 CP_13
– complessivi 180 Parte_3 UC D'TA giorni (4)
6 UC D'TA (1) Completo 2019/2020 1/10/19 -28/2/2020 per complessivi 135 giorni
2020/2021 18/11/20 – 7 I.C. ZZ - Completo Parte_1
11/6/21 per RI (1) Pt_1 complessivi 198 giorni
6 Val la pena di ricordare che l'art. 11, comma 14, della L. 124/1999 chiarisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto almeno la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ad avviso del Collegio il primo giudice ha erroneamente ritenuto esistente una correlazione diretta tra il diritto al bonus (della Carta docenti) e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è solo la comparabilità delle mansioni.
Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. ord 18.5.2022, nella causa C-450/2021), non può residuare dubbio alcuno sull'incompatibilità con l'ordinamento euro-unitario della norma interna che preclude ai docenti assunti a tempo indeterminato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta docenti per il sostegno all'aggiornamento e alla formazione degli stessi;
sulla premessa che il beneficio della Carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-
38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa integrare una ragione obiettiva di differenziazione, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico, simile e quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato.
Come già ricordato, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE cit, deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una
“ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 in questione (cfr. sentenze 20.9.2018,
C-466/17, EU:C:2018:758; nonché 30.6.2022, Comunitad de Castilla y Leòn, Per_2
C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giur. ivi citata).
7 Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è vero che la ZI, nella citata pronuncia 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della Carta Docenti all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la Corte di legittimità, non delibando in ordine a ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura». Pare chiaro che, così come già ritenuto da questa Corte (cfr. App.
Torino, 24.5.2024, n. 165), il Supremo Collegio abbia fornito una utile indicazione, nel senso di riconoscere il diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Sebbene la ZI abbia ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – non prestandosi tali disposizioni a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie al fine di definire il senso dell'annualità di una didattica – cionondimeno la Suprema Corte non ha escluso «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co. 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche». Ciò consente di ritenere che detto
“periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 124/1999 («alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche») decorra dal 31 dicembre al 30 giugno.
Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, le domande di e ONroparte_2
e per l'anno 2020/2021 la domanda di vanno ONroparte_6 ONroparte_5
respinte per essere la disparità di trattamento giustificata dalla discontinuità e dalla incompletezza del periodo di servizio prestato mentre per gli altri anni e per le altre ricorrenti le domande meritano accoglimento .
8 Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
La sostanziale soccombenza del appellato non incide sulla quantificazione CP_7
delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Pronunciando sull'appello,
Respinge la domanda proposta da per l'anno 2019/2020, quella di ONroparte_2 per l'anno 2020/2021 e quella di per l'anno ONroparte_5 ONroparte_6
2019/2020 ;
Dichiara il diritto di , CP_1 ONroparte_2 [...]
, , CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
e all'assegnazione della Carta Docenti ex art. 1 comma 121 Parte_1
L. 107/15 per i restanti anni scolastici indicati in appello e condanna il CP_7 all'accredito su detta carta elettronica della somma di euro 500,00 ;
Condanna l'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro 1.900,00 e per il presente in euro 1.960,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione a favore dei difensori
Così deciso all'udienza del 18 dicembre 2024
La Presidente
Clotilde Fierro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 340/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n.263, (C.F. ), residente in ONroparte_2 C.F._2
Vigliano Biellese (BI) via Milano n.406, (C.F. ONroparte_3
), residente in [...], C.F._3 CP_4
(C.F. ), residente in [...], strada Altessano n.46,
[...] C.F._4
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
Pinuccio Tatarella n.49, (C.F. ), ONroparte_6 C.F._6
residente in [...] e (C.F. Parte_1
), residente in [...]9 ed C.F._7
elettivamente domiciliate/o in Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio degli Avv.ti
Simone Bisacca, C.F. e Maria Spanò, C.F. C.F._8
che le/o rappresentano e difendono giusta procura allegata C.F._9
alla busta telematica con cui è stato depositato ricorso ex art. 409 e ss.gg. c.p.c.
1 APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro ONroparte_7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F.
), domiciliataria in via Arsenale n. 21 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.7.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 12.12.2024
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti, insieme ad altre docenti, con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., depositato in data 30.6.2023, hanno chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Torino
l'accertamento Del loro diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00, mediante la “carta elettronica del docente” per tutti gli anni scolastici in cui le stesse hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze del ONroparte_7
in forza di una serie di contratti a termine dagli stessi conclusi con il predetto
[...]
ON
, di cui hanno chiesto la condanna all'accredito delle somme loro dovute a mezzo della carta elettronica del docente.
A fondamento della domanda le ricorrenti, nel lamentare l'omessa erogazione della somma annua di euro 500,00, di cui all'art. 1, co. 121 della L. 107/2015, e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto la natura discriminatoria delle disposizioni che limitano il riconoscimento della carta docente ai soli docenti assunti con contratto a tempo determinato, in aperta violazione alle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro trasfuso nella Dir. 1999/70/CE e recepito con D. Lgs. 81/2015 (art. 25); hanno rilevato, infatti, come il profilo professionale del docente costituisca elemento essenziale e connaturato alla
2 funzione stessa del docente e ciò indipendentemente dalla configurazione del rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato).
ON Il , nel costituirsi in giudizio con memoria 3.1.2024, ha contestato gli assunti avversari ed eccepito lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie per alcuni anni scolastici indicati in memoria
Il Tribunale, con sentenza n.122/2024 ha ha accolto i ricorsi limitatamente agli anni scolastici in cui le lavoratrici sono state assunte con contratti a termine fino al 30 giugno per carenze su organico di fatto o al 31 agosto per carenze su organico di diritto respingendo le domane per gli anni in cui le lavoratrici hanno lavorato in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie.
Avverso la sentenza propongono appello le sopraindicate ricorrenti chiedendone la riforma integrale.
Resiste il MIM.
All'udienza del 18.12.2024, il Collegio, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo, riprodotto in calce.
Il Tribunale, riportando il testo dell'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, ha evidenziato come le concrete modalità operative per la messa a disposizione dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per la c.d. carta del docente, istituita ai fini di implementarne la formazione continua e la valorizzazione professionale, siano state regolamentate dapprima con il DPCM 23.9.2015 e poi con il DPCM 28.11.2016.
Ha ricordato che l'interpretazione data dalla CGUE (con ord. in data 18.5.2022, nella causa C-450/2021) delle clausole 4.1 e 6 dell'Accordo-Quadro allegato alla
[...]
è orientata nel senso di non consentire a una normativa nazionale che CP_8 riservi al solo personale docente a tempo indeterminato del ONroparte_7
la possibilità di fruire del beneficio del vantaggio finanziario di euro 500,00 annui per sostenere la formazione continua dei docenti;
-che la Corte di ZI, con la sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha sancito il principio di diritto per il quale la Carta docente in questione spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 124/1999 o incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) ai sensi
3 dell'art. 4, co. 2, L. 124 cit., senza che rilevi l'omessa presentazione a suo tempo di una domanda in tale senso diretta al . CP_7
Il primo giudice ha disconosciuto il diritto delle ricorrenti a fruire del beneficio della
Carta elettronica docenti per gli anni in cui le stesse hanno prestato servizio in forza di contratti di supplenze brevi e saltuarie, in ragione del fatto che il Supremo Collegio ha posto in luce la stretta correlazione tra la finalità formativa, la durata annuale della docenza e quindi la programmazione didattico-educativa in cui è coinvolto il singolo docente (cfr. punto 5.3. parte motiva sent. 29961/23 cit.).
È solo in tali termini che la cassazione ha ritenuto comparabile l'attività dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo (Cfr. punti 7.6 e .
7. della decisione), assumendo come lo scopo specifico dell'indennità sia chiaramente legato al coinvolgimento del docente nell'attività di pianificazione – attività che è chiaramente correlata alla durata dell'incarico che, in quanto annuale, integra il fatto costitutivo della domanda.
Di conseguenza, ha escluso, per le ricorrenti , CP_1 CP_2 CP_3
, e il diritto alla fruizione della Carta docenti, CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
perché soggetti ad attività di docenza resa su supplenze brevi.
Le appellanti censurano la sentenza impugnata assumendo che:
-non vi è dubbio che, in merito alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che non ricorrano ragioni oggettive;
-la nozione di “ragioni oggettive” richiamata nella granitica giurisprudenza della
CGUE (rif. ord. 18.2.2022), richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono le condizioni di impiego di cui si tratta, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base ai criteri oggettivi e trasparenti, onde verificare se la disparità corrisponda a una reale necessità, idonea a conseguire l'obiettivo perseguito;
4 -la CGUE ha escluso che possa costituire ragione oggettiva il semplice riferimento alla natura temporanea del rapporto, pena la privazione di contenuto degli obiettivi indicati dalla Dir. 1999/70/CE;
ON
- il non ha mai escluso che tutti i docenti – siano essi assunti per supplenze su organico di diritto o di fatto, temporanee, brevi e saltuarie, o di ruolo – svolgano le medesime mansioni, siano tenuti agli stessi obblighi formativi (artt. 63 e 64 CCNL
Scuola 2011, art. 27 CCNL Scuola 2016), ed abbiano i medesimi doveri, verso l'Amministrazione e verso gli studenti, cui è rivolta l'attività didattica;
-diversamente da quanto ritenuto anche dalla ZI (con la citata ord.
29961/2023), l'importo della Carta docenti, pur correlato all'attività didattica, non assoggetta il riconoscimento del diritto alla durata annuale della prestazione;
- il POF (piano dell'offerta formativa) triennale è atto di macro-organizzazione scolastica, collegato più con l'offerta formativa al pubblico che non con la formazione in sé dei docenti e la possibilità di spesa delle somme accreditate sulla carta elettronica del docente anche per le attività coerenti con il POF, amplia e non limita i beni acquistabili con tale strumento;
-anche i docenti assunti per coprire supplenze temporanee o brevi e saltuarie, di cui all'art. 4, comma 3, della L. 124/1999, partecipano, ai sensi dell'art. 16 del DPR
275/1999 all'attuazione della fase educativa e di apprendimento e sono tenuti – al pari di tutti i docenti – al rispetto della pianificazione didattica, sebbene per il periodo di durata dei relativi contratti;
-in ragione dell'identità di prestazione cui il docente precario è tenuto, della soggezione del medesimo agli stessi obblighi formativi previsti dal CCNL di categoria per tutti i docenti e della finalità di sostegno della formazione e della valorizzazione delle competenze professionali del corpo docente, non ricorrono ragioni oggettive idonee a giustificare il mancato riconoscimento del diritto alla fruizione ai docenti precari;
-la comparabilità della prestazione costituisce indubbiamente il parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento.
5 L'appello è fondato nei limiti di cui al dispositivo dovendosi qui ribadire l'orientamento già espresso da questa corte nella sentenza n. 165/24 qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
La durata e la decorrenza dei singoli contratti a termine sono pacifiche e sono così efficacemente sintetizzate nello schema allegato a pag. 11 del ricorso in appello:
DOCENTE ANNO DURATA NUMERO ISTITUTI/CAT ORARIO SCOLASTICO INCARICO CONTRATTI
CP_9 ONroparte_1
2018/2019 15/10/18 - 19 Completo CP_1 9/6/2019
-Fontana – per complessivi Scuola primaria
– 192 giorni
Posto Comune (1)
2019/2020 24/9/19 - 12 I.C. Completo CP_2 CP_11
29/2/2020 (sino al 27/9) CP_2 per complessivi I.C. CP_12 85 giorni (2)
Per 2020/2021 30/10/20 – 13/11/20: 2 I.C. (1) Completo 15 giorni
14/12/20 – 30/6/21: 199 giorni
Colletti 2018/2019 15/10/2018 – 6 1) Completo CP_13
11/6/2019 per CP_3 complessivi 220 giorni
2021/2022 11/10/21 – 11 Completo CP_4 CP_14 D'TA(1)
8/6/2022 CP_4 per complessivi
217 giorni
2020/2021 9/11/2020 – 27 IC. Frassati – Completo CP_5
11/6/2021 ZZ (1) CP_5 Per complessivi 123 giorni
2021/2022 23/9/2021 – 2 I.C. Frassati – Completo 8/6/2022 per ZZ (1) complessivi 259 giorni
2018/2019 8/11/2018- 8 – Completo CP_6 Pt_2
–
9/6/2019 per CP_6 CP_13
– complessivi 180 Parte_3 UC D'TA giorni (4)
6 UC D'TA (1) Completo 2019/2020 1/10/19 -28/2/2020 per complessivi 135 giorni
2020/2021 18/11/20 – 7 I.C. ZZ - Completo Parte_1
11/6/21 per RI (1) Pt_1 complessivi 198 giorni
6 Val la pena di ricordare che l'art. 11, comma 14, della L. 124/1999 chiarisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto almeno la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ad avviso del Collegio il primo giudice ha erroneamente ritenuto esistente una correlazione diretta tra il diritto al bonus (della Carta docenti) e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è solo la comparabilità delle mansioni.
Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. ord 18.5.2022, nella causa C-450/2021), non può residuare dubbio alcuno sull'incompatibilità con l'ordinamento euro-unitario della norma interna che preclude ai docenti assunti a tempo indeterminato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta docenti per il sostegno all'aggiornamento e alla formazione degli stessi;
sulla premessa che il beneficio della Carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-
38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa integrare una ragione obiettiva di differenziazione, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico, simile e quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato.
Come già ricordato, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE cit, deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una
“ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 in questione (cfr. sentenze 20.9.2018,
C-466/17, EU:C:2018:758; nonché 30.6.2022, Comunitad de Castilla y Leòn, Per_2
C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giur. ivi citata).
7 Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è vero che la ZI, nella citata pronuncia 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della Carta Docenti all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la Corte di legittimità, non delibando in ordine a ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura». Pare chiaro che, così come già ritenuto da questa Corte (cfr. App.
Torino, 24.5.2024, n. 165), il Supremo Collegio abbia fornito una utile indicazione, nel senso di riconoscere il diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Sebbene la ZI abbia ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – non prestandosi tali disposizioni a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie al fine di definire il senso dell'annualità di una didattica – cionondimeno la Suprema Corte non ha escluso «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co. 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche». Ciò consente di ritenere che detto
“periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 124/1999 («alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche») decorra dal 31 dicembre al 30 giugno.
Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, le domande di e ONroparte_2
e per l'anno 2020/2021 la domanda di vanno ONroparte_6 ONroparte_5
respinte per essere la disparità di trattamento giustificata dalla discontinuità e dalla incompletezza del periodo di servizio prestato mentre per gli altri anni e per le altre ricorrenti le domande meritano accoglimento .
8 Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
La sostanziale soccombenza del appellato non incide sulla quantificazione CP_7
delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Pronunciando sull'appello,
Respinge la domanda proposta da per l'anno 2019/2020, quella di ONroparte_2 per l'anno 2020/2021 e quella di per l'anno ONroparte_5 ONroparte_6
2019/2020 ;
Dichiara il diritto di , CP_1 ONroparte_2 [...]
, , CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
e all'assegnazione della Carta Docenti ex art. 1 comma 121 Parte_1
L. 107/15 per i restanti anni scolastici indicati in appello e condanna il CP_7 all'accredito su detta carta elettronica della somma di euro 500,00 ;
Condanna l'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro 1.900,00 e per il presente in euro 1.960,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione a favore dei difensori
Così deciso all'udienza del 18 dicembre 2024
La Presidente
Clotilde Fierro
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