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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. TE CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5556 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
IN PERSONA DEL L.R.P.T. Parte_1
(p.i. ), con l'avvocato Teresa M. Faillace P.IVA_1
-attrice-
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'avvocato Dianora de Nobili
-convenuta-
avente ad oggetto: finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna parte attrice ha esposto che la con decreto Controparte_1 dirigenziale n. 102229 del 21/8/2019, aveva risolto per inadempimento il rapporto di cui all'Atto di adesione ed obbligo rep. n. 373 del 29/1/2009, aveva revocato in autotutela il
Pag. 1 a 8 finanziamento concesso con Decreto di liquidazione n. 10766 del 12/6/2009 ed aveva intimato la restituzione della somma complessiva di € 133.002,55.
Ha dedotto che la revoca era stata avviata a seguito di criticità riscontrate dall'Amministrazione nella rendicontazione dei costi salariali e dell'attività formativa.
Ha, quindi, eccepito l'illegittimità dell'autotutela avviata dalla in quanto CP_1 tardiva sia rispetto alla disposizione recata dall'art. 1, co. 136, l. n. 311/2004, sia rispetto alla l. n. 241/1990; la nullità del decreto di revoca per mancanza di motivazione;
l'eccesso di potere in cui è incorsa la PA, che avrebbe potuto operare la riduzione proporzionale del finanziamento, anziché procedere alla sua revoca integrale;
l'insussistenza, in ogni caso, delle criticità riscontrate.
Ha chiesto, pertanto, in via principale, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto impugnato, nonché di illegittimità della revoca delle agevolazioni concesse;
in via subordinata, l'annullamento del decreto perché viziato da eccesso di potere.
1.1. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza delle avverse Controparte_1 domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
1.2. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Le domande proposte da parte attrice sono infondate.
2.1. Dagli atti di causa emerge che, con decreto n. 6986 del 4/6/2008 (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta), la indiceva un avviso pubblico per la Controparte_1 concessione di incentivi alle imprese per l'incremento occupazionale e la formazione dei neoassunti. Era prevista, in particolare, la concessione di un contributo salariale di massimo
€ 15.000,00 e formativo di massimo € 4.000,00 per ogni lavoratore assunto.
La presentava domanda di agevolazione per l'assunzione di n. 7 Parte_1 unità lavorative a tempo indeterminato e veniva, quindi, ammessa al contributo per un importo complessivo di € 119.000,00 (di cui, € 105.000,00 quale contributo per l'assunzione a tempo indeterminato ed € 14.000,00 per l'attività formativa post-assunzione),
Pag. 2 a 8 sottoscrivendo l'atto di adesione ed obbligo rep. n. 373 del 29/1/2009 (doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice), con il quale sono stati definiti i rapporti giuridici ed economici tra le parti.
In particolare, tra gli obblighi del beneficiario dell'incentivo all'assunzione ed alla formazione, l'art. 2 prevedeva che, entro trenta giorni dalla stipula, dovessero essere perfezionate le assunzioni a tempo indeterminato e l'avvio dei percorsi formativi;
nonché che, ai fini della rendicontazione, le spese formative sostenute relative ai neoassunti dovessero corrispondere ai pagamenti eseguiti dall'impresa ed essere comprovate da documenti contabili ed amministrativi coerenti con la normativa vigente, nazionale e comunitaria.
Era, altresì, sancito l'obbligo per l'impresa di conservare copia di tutti i documenti e di esibirli qualora richiesti dall'Amministrazione regionale e/o dai suoi incaricati.
L'art. 6, inoltre, stabiliva che la violazione delle clausole contenute nell'Atto di
Adesione ed Obbligo costituisse causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.2. Orbene, la ha contestato all'odierna parte attrice: a) che, per Controparte_1
i dipendenti , e , le assunzioni Persona_1 Controparte_2 Persona_2 erano intervenute prima della pubblicazione della graduatoria di assegnazione del contributo e, pertanto, in relazione agli stessi non poteva essere concesso alcun contributo assunzionale.
Inoltre, non risultavano trasmesse le quietanze di pagamento sostenute per i costi salariali, né i modelli F24 con allegato il prospetto di dettaglio per lavoratore e codice tributo;
b) che, quanto alla rendicontazione dell'attività formativa, era stato prodotto un registro didattico privo di firma del docente, mancavano gli estratti conto attestanti i pagamenti effettuati, i piani formativi individuali indicavano docenti diversi rispetto a quelli segnalati nel pro- forma registro, i modelli F24 non erano quietanzati. La documentazione trasmessa, dunque, risultava carente e non coerente ai sensi del Regolamento CE 68/2001, del Vademecum di ammissibilità delle spese FSE e dell'ulteriore normativa di riferimento.
Dal canto suo, l'impresa ha dedotto di aver provveduto ad esibire alla CP_1
, in data 9/12/2013 (doc. n. 5 del fascicolo di parte), le buste paga sottoscritte per
[...] quietanza dai lavoratori, mentre, per ciò che concerne i modelli F24, la richiesta non è in linea con i criteri di rendicontazione della spesa.
Pag. 3 a 8 Nulla, invece, è stato dedotto in ordine alle ulteriori lacune documentali riscontrate dalla in sede di istruttoria amministrativo-contabile, specie per ciò che Controparte_1 concerne la rendicontazione dell'attività formativa.
2.3. In definitiva, non risulta controverso che i dipendenti , e Per_1 CP_2
siano stati assunti prima della pubblicazione della graduatoria di concessione delle Per_2 agevolazioni, mentre il periodo di ammissibilità delle assunzioni finanziabili decorreva dalla data successiva all'adozione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni (cfr. art. 6, ultimo periodo, dell'avviso pubblico, nonché pag. 2 delle FAQ relative al bando – docc. nn. 1 e 3 del fascicolo di parte convenuta).
Non è, poi, revocabile in dubbio che l'impresa dovesse produrre la dimostrazione del pagamento dei contributi sulle retribuzioni erogate ai dipendenti, mediante la produzione degli appositi modelli F24: la Circolare n. 2 del 2/2/2009 (recante la definizione dell'ammissibilità delle spese relative alle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo –
FSE – doc. n. 13 del fascicolo di parte convenuta), l'allegato D all'avviso pubblico (doc. n.
1 della memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. di parte convenuta) e la guida alla rendicontazione (doc. n. 2 della memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. di parte convenuta), prevedevano, tutte, che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 (che le parti, nell'atto di adesione ed obbligo, si sono impegnate a rispettare), la documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile per la rendicontazione dei costi salariali del personale dovesse ricomprendere anche i modelli DM10 (ossia le denunce mensili trasmesse all'INPS relative alla retribuzione erogata a ciascun dipendente) ed altri documenti attestanti i versamenti contributivi, che vengono fatti, appunto, mediante modello F24, con specifica indicazione del codice tributo indicativo del versamento effettuato. Non coglie nel segno, pertanto, quanto sostenuto da parte attrice, ossia che i suddetti modelli non rientrano tra la documentazione che l'Amministrazione poteva richiedere.
Né è stata contestata l'allegazione della per la quale l'attestazione Controparte_1 del pagamento della retribuzione non è stata eseguita nei modi previsti dal format pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, tenendo conto che anche la già richiamata Circolare n. 2/2009 stabiliva che, per i pagamenti in contanti inferiori alla soglia ivi prevista (€ 1.000,00),
Pag. 4 a 8 dovesse essere comunque garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro, sicché non è all'uopo sufficiente la semplice quietanza del lavoratore apposta in calce alla busta paga.
Non sono state, infine, oggetto di contestazione specifica le allegazioni della convenuta in ordine alle criticità nella rendicontazione della spesa sostenuta per la formazione.
In altri termini, gli assunti di parte convenuta posti alla base della revoca del finanziamento non risultano essere stati efficacemente contrastati.
2.4. In tale contesto, dovendo essere ricostruito il rapporto tra le parti secondo una logica negoziale, emerge allora l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte sia con l'atto di adesione ed obbligo, sia con la partecipazione alla procedura di cui all'avviso pubblico del 4/6/2008 (cfr. art. 11, rubricato “Obblighi del Soggetto Beneficiario”:
“Il Soggetto Beneficiario … è tenuto, in ogni caso, all'adempimento dei seguenti impegni: - conservare copia di tutti i documenti ed esibirli qualora richiesti dall'Amministrazione
Regionale e/o dai suoi incaricati”), tale da legittimare la risoluzione del rapporto in essere
(anche ai sensi dell'art. 6 dell'atto di adesione ed obbligo, vera e propria clausola risolutiva espressa) ed il conseguente obbligo restitutorio in capo alla parte inadempiente.
Sul punto vale la pena osservare che, in materia di revoca di un finanziamento pubblico, operano i generali principi in tema di riparto di onere di allegazione e prova in ipotesi di inadempimento del contratto. Conseguentemente l'amministrazione revocante è onerata dell'allegazione della condotta inadempiente realizzata dal soggetto finanziato e della idoneità di detta condotta a costituire un evento che ex art. 1455 c.c. che ne pregiudica l'interesse in modo significativo, con la precisazione che, qualora poi la causa di revoca sia espressamente prevista nel bando, il verificarsi dell'evento contemplato, può esonerare l'amministrazione dall'onere di allegare la gravità della condotta dedotta. Spetta, di contro, al finanziato dimostrare di aver esattamente adempiuto a tutti gli oneri su di esso gravanti
(cfr. Trib. Catanzaro, sent. n. 1345/2023).
Onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato adempiuto.
Peraltro, sempre nell'ottica negoziale del rapporto instauratosi tra le parti, le censure mosse avverso la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla PA sono inammissibili per
Pag. 5 a 8 carenza di interesse, in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo dinanzi al GO non già sulla
(mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) del diritto soggettivo di cui si controverte.
In ogni caso, le eventuali illegittimità formali poste in essere dall'Amministrazione, lungi dal cagionare l'insussistenza della pretesa vantata dalla stessa, avrebbero potuto dar luogo, semmai, a conseguenze di tipo risarcitorio, non oggetto del presente giudizio.
2.5. Né si può ritenere che la potesse procedere ad una revoca parziale CP_1
(invece che integrale) del contributo. Le carenze documentali riscontrate, violative delle previsioni contenute nei disciplinari della procedura, sono, infatti, già da sole, sufficienti ad integrare un inadempimento grave di un obbligo finalizzato a consentire all'ente finanziatore l'espletamento di tutti i controlli necessari alla valutazione sul regolare espletamento dell'intera attività formativa, come tale perfettamente idoneo a giustificare la revoca integrale del finanziamento.
Sul punto, appare necessario rammentare che esiste un potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione, come strumento di reazione all'inadempimento del privato in ordine alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è, infatti, relativa a finanziamenti comunitari
POR CALABRIA 2007-2013, cioè, ha ad oggetto somme il cui utilizzo è sottoposto a una serie di controlli e verifiche da parte della che, a sua volta, è tenuta a Controparte_1 rendicontare l'attività svolta alla Comunità Europea. La normativa comunitaria prevede, in particolare, per gli Stati membri e, quindi, per gli enti finanziatori, l'obbligo di sorveglianza e controllo sull'attività affidata all'Ente Attuatore e Gestore ed i conseguenti poteri di revoca, sospensione o decadenza dai benefici, in relazione alle eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate. Gli organismi nazionali sono tenuti ad assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze erogate per conto della Comunità europea, procedendo, in caso di accertata violazione, alla revoca del contributo e al recupero delle somme (cfr. Cons. St. -
VI n. 5765/2008; Corte di Giustizia U.E. C613/11 del 21 marzo 2013).
Pag. 6 a 8 Ne deriva che la normativa e le disposizioni attuative, debbono, per intuibili motivi, essere interpretate e applicate nel modo più restrittivo e rigoroso, e prevedono forme di vigilanza e doverosi controlli a tutela dell'erario e degli altri concorrenti.
In materia, occorre menzionare anche una decisione della Corte di Appello di Catanzaro, in tema di revoca relativa a fondi POR, la quale ha così precisato: “La deviazione dallo scopo, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame – presupposto alla revoca totale del beneficio erogato ed alla conseguente insorgenza del diritto dell'Amministrazione alla restituzione. Tale conclusione è perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, venendo impiegate secondo la loro destinazione specifica, siccome, del resto, correttamente argomentato dal decreto di revoca, ove, nel motivare l'adozione del provvedimento, è opportunamente sottolineata la " esigenza primaria di assicurare che la gestione dei fondi comunitari sia rispondente alle finalità e alla normativa vigente in materia di POR Calabria FSE 2000/2006” (Corte App. Catanzaro
n. 219/2020).
Ne consegue che l'odierna attrice, avendo ottenuto un contributo con fondi
[...]
2007/2013, nell'utilizzo del finanziamento, era obbligata a rispettare tutte Parte_2 le prescrizioni stabilite nell'Avviso e della normativa comunitaria. Occorre che il beneficiario rendiconti l'attività fornendo la documentazione che attesti che essa si sia svolta nel rispetto di quanto stabilito nel Bando e della normativa richiamata. La , Controparte_1 infatti, essendo tenuta a garantire alla Commissione Europea la regolarità delle operazioni finanziate, a valere sul Programma Operativo Regionale, nonché il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è obbligata a recuperare le somme illegittimamente erogate ai beneficiari, che, in caso di mancato recupero, resterebbero ad esclusivo carico del suo bilancio. Sono inoltre coinvolti gli interessi finanziari della stessa, la quale, in caso CP_1 di mancato rispetto dei programmi elaborati dalla Commissione Europea o della normativa
Comunitaria o Nazionale o dello stesso Programma Operativo e degli strumenti attuativi, potrebbe non vedersi riconoscere in tutto o in parte la spesa sostenuta per la concessione
Pag. 7 a 8 degli aiuti ai beneficiari e non ottenere, quindi, il relativo rimborso (così, in analoga fattispecie, Trib. Catanzaro, sent. n. 1649/2023).
2.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, non avendo parte attrice assolto all'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa (ossia di aver correttamente assolto agli obblighi sulla stessa gravanti), le domande dalla stessa proposte non possono trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 119.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TE CO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
TE CO
Pag. 8 a 8