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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1925/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RZ TT, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14967/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032454272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040068952000 IVA 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040068952000 IVA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056593638000 IRAP E IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071591912000 IVA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090969771000 CAMERA COMM 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IRAP-IRPEF-IVA 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IVA 2019
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IVA 2022
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1468/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000 e delle cartelle di pagamento presupposte, deducendone l'omessa o invalida notifica, nonché ulteriori vizi formali, con vittoria di spese.
Resistente (Agenzia delle Entrate – RI): eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000, notificata in data 18 giugno 2025, avente ad oggetto il recupero di somme iscritte a ruolo in forza di cinque cartelle di pagamento presupposte, per un importo complessivo pari ad euro 30.021,84.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – RI, nonché alla Regione Campania e alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tuttavia, solo l'Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio, mentre gli altri enti intimati non spiegavano difese.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta fondata sulle seguenti cartelle di pagamento, tutte specificamente indicate sia nel ricorso introduttivo sia nelle controdeduzioni della resistente, con indicazione del tributo iscritto a ruolo e della data di avvenuta notifica:
– cartella di pagamento n. 07120240032454272000, emessa dalla Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali, avente ad oggetto tassa automobilistica regionale (annualità 2018), notificata in data 18 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240040068952000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2019 e 2022), notificata in data 7 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240056593638000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale IRPEF (annualità 2020), notificata in data 1 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240071591912000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2020), notificata in data 23 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240090969771000, emessa dalla Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale camerale (annualità 2020), notificata in data 18 giugno 2024.
La parte ricorrente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sostenendo che le notifiche sarebbero state eseguite a mezzo PEC su un indirizzo non corretto e non riconducibile validamente alla propria persona, con conseguente violazione del diritto di difesa e maturata prescrizione dei crediti. Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente insisteva sulle medesime doglianze, richiamando la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e deducendo l'assenza di un valido domicilio digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, evidenziando la mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema SIGIT e la prassi del difensore di procedere a notifiche e depositi in tempi differenziati. Nel merito, la resistente deduceva l'infondatezza delle censure, documentando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate – RI. La resistente ha dedotto che il ricorso non sarebbe stato correttamente instaurato, in ragione di asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, con particolare riferimento alla mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema informatico di gestione del processo tributario.
Tale eccezione non può essere accolta. Eventuali disallineamenti temporali tra le notifiche del ricorso ai diversi enti intimati ovvero irregolarità meramente formali nelle modalità di deposito telematico non hanno inciso sull'effettiva instaurazione del contraddittorio, come dimostrato dalla rituale costituzione dell'Agenzia delle Entrate – RI e dalla compiuta articolazione delle difese svolte nel presente giudizio. Deve pertanto ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto introduttivo, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Nel merito, le censure sollevate dalla parte ricorrente non sono fondate. Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le cinque cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state tutte regolarmente notificate a mezzo posta elettronica certificata, nelle seguenti date: 7 marzo 2024, 18 marzo 2024, 1 aprile 2024, 23 aprile 2024 e 18 giugno 2024, all'indirizzo PEC recante il nominativo della ricorrente e ad essa riferibile.
L'eccezione secondo cui la notifica sarebbe invalida in quanto eseguita su un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri è infondata. Nel caso di specie, la ricorrente agisce quale persona fisica in proprio e non quale imprenditore o professionista, sicché non trova applicazione la disciplina delle notificazioni giudiziarie ex L. n. 53/1994, né sussiste l'obbligo per l'agente della riscossione di utilizzare indirizzi tratti da registri quali INI-PEC o ReGIndE. È sufficiente, ai fini della validità della notifica, che l'indirizzo PEC utilizzato sia oggettivamente riferibile al destinatario, circostanza che nel caso di specie risulta confermata dalla coincidenza dell'indirizzo con i dati identificativi della ricorrente, in assenza di qualsivoglia prova contraria circa l'estraneità o la non disponibilità della casella di posta elettronica certificata. Parimenti infondato è il richiamo al registro INAD, trattandosi di strumento facoltativo per le persone fisiche, la cui mancata iscrizione non preclude la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC.
Ne consegue che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate e che l'intimazione di pagamento impugnata è legittimamente emessa. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'ente resistente che si liquidano complessivamente in euro 3000,00 oltre accessori di legge Napoli, 26 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RZ TT, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14967/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032454272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040068952000 IVA 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040068952000 IVA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056593638000 IRAP E IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071591912000 IVA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090969771000 CAMERA COMM 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IRAP-IRPEF-IVA 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IVA 2019
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 IVA 2022
- INTIMAZIONE n. 07120259028520652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1468/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000 e delle cartelle di pagamento presupposte, deducendone l'omessa o invalida notifica, nonché ulteriori vizi formali, con vittoria di spese.
Resistente (Agenzia delle Entrate – RI): eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028520652000, notificata in data 18 giugno 2025, avente ad oggetto il recupero di somme iscritte a ruolo in forza di cinque cartelle di pagamento presupposte, per un importo complessivo pari ad euro 30.021,84.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – RI, nonché alla Regione Campania e alla Camera di Commercio territorialmente competente. Tuttavia, solo l'Agenzia delle Entrate – RI si costituiva in giudizio, mentre gli altri enti intimati non spiegavano difese.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta fondata sulle seguenti cartelle di pagamento, tutte specificamente indicate sia nel ricorso introduttivo sia nelle controdeduzioni della resistente, con indicazione del tributo iscritto a ruolo e della data di avvenuta notifica:
– cartella di pagamento n. 07120240032454272000, emessa dalla Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche regionali, avente ad oggetto tassa automobilistica regionale (annualità 2018), notificata in data 18 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240040068952000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2019 e 2022), notificata in data 7 marzo 2024; – cartella di pagamento n. 07120240056593638000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale IRPEF (annualità 2020), notificata in data 1 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240071591912000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto imposta sul valore aggiunto (IVA, annualità 2020), notificata in data 23 aprile 2024; – cartella di pagamento n. 07120240090969771000, emessa dalla Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale camerale (annualità 2020), notificata in data 18 giugno 2024.
La parte ricorrente deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sostenendo che le notifiche sarebbero state eseguite a mezzo PEC su un indirizzo non corretto e non riconducibile validamente alla propria persona, con conseguente violazione del diritto di difesa e maturata prescrizione dei crediti. Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente insisteva sulle medesime doglianze, richiamando la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e deducendo l'assenza di un valido domicilio digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, evidenziando la mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema SIGIT e la prassi del difensore di procedere a notifiche e depositi in tempi differenziati. Nel merito, la resistente deduceva l'infondatezza delle censure, documentando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate – RI. La resistente ha dedotto che il ricorso non sarebbe stato correttamente instaurato, in ragione di asserite irregolarità nella notifica e nel deposito telematico dell'atto introduttivo, con particolare riferimento alla mancata immediata visibilità del ricorso nel sistema informatico di gestione del processo tributario.
Tale eccezione non può essere accolta. Eventuali disallineamenti temporali tra le notifiche del ricorso ai diversi enti intimati ovvero irregolarità meramente formali nelle modalità di deposito telematico non hanno inciso sull'effettiva instaurazione del contraddittorio, come dimostrato dalla rituale costituzione dell'Agenzia delle Entrate – RI e dalla compiuta articolazione delle difese svolte nel presente giudizio. Deve pertanto ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto introduttivo, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Nel merito, le censure sollevate dalla parte ricorrente non sono fondate. Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le cinque cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state tutte regolarmente notificate a mezzo posta elettronica certificata, nelle seguenti date: 7 marzo 2024, 18 marzo 2024, 1 aprile 2024, 23 aprile 2024 e 18 giugno 2024, all'indirizzo PEC recante il nominativo della ricorrente e ad essa riferibile.
L'eccezione secondo cui la notifica sarebbe invalida in quanto eseguita su un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri è infondata. Nel caso di specie, la ricorrente agisce quale persona fisica in proprio e non quale imprenditore o professionista, sicché non trova applicazione la disciplina delle notificazioni giudiziarie ex L. n. 53/1994, né sussiste l'obbligo per l'agente della riscossione di utilizzare indirizzi tratti da registri quali INI-PEC o ReGIndE. È sufficiente, ai fini della validità della notifica, che l'indirizzo PEC utilizzato sia oggettivamente riferibile al destinatario, circostanza che nel caso di specie risulta confermata dalla coincidenza dell'indirizzo con i dati identificativi della ricorrente, in assenza di qualsivoglia prova contraria circa l'estraneità o la non disponibilità della casella di posta elettronica certificata. Parimenti infondato è il richiamo al registro INAD, trattandosi di strumento facoltativo per le persone fisiche, la cui mancata iscrizione non preclude la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC.
Ne consegue che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate e che l'intimazione di pagamento impugnata è legittimamente emessa. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'ente resistente che si liquidano complessivamente in euro 3000,00 oltre accessori di legge Napoli, 26 gennaio 2026.