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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19623/2022 r.g.,
e vertente
TRA
P.IV ), con sede in Roma alla via Val Di Non, n. Parte_1 P.IV_1
88, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Fabio D'Alessio (C.F. ), presso il cui studio in C.F._1
Benevento, alla via A. Mazzoni, n. 19, elettivamente domicilia.
-Attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuliano Ferraro (C.F. ) e presso lo studio dello stesso C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani n. 33, in virtù di procura alle liti.
-Convenuta -
- Attrice in riconvenzionale -
NONCHÉ
P.IV , società soggetta Controparte_2 P.IV_2 ad attività di direzione e coordinamento della Società B.N.P. PARIBAS S.A. – Parigi, con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli, n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dall'Avv. Aldo Corvino
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla Via R. Bracco, n. 45 C.F._4 elettivamente domicilia.
-Terza chiamata in causa 1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, la conveniva in Parte_1 giudizio la IG.ra al fine di ottenere la restituzione della somma di € CP_1
9.150,00 a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva le seguenti circostanze in fatto: a) che in data 06/04/2021 la effettuava per mero errore un pagamento di € 9.150,00 Parte_1
a mezzo bonifico bancario su un Iban diverso da quello appartenente alla creditrice
[...]
b) qualche giorno più tardi la creditrice contattava la Parte_2 Parte_2 [...] lamentando di non avere ancora ricevuto il pagamento in questione;
c) in seguito a Parte_1 un'interlocuzione avvenuta tra le società in questione emergeva la predetta circostanza per la quale il pagamento era stato fatto su un conto corrente errato, che a seguito di successive verifiche sarebbe risultato aperto presso la – filiale di via Cavallotti di Napoli – e CP_3 intestato alla IG.ra parte convenuta in questo giudizio;
d) interpellata la CP_1 IG.ra riferiva di non avere mai aperto il rapporto di conto corrente in CP_1 questione e di essere stata vittima di un furto d'identità da parte di ignoti che avevano sottoscritto a distanza il contratto di conto corrente;
e) risultavano vane tutte le azioni esperite per il recupero delle somme in questione, ivi compresa la denuncia sporta presso la
Guardia di Finanza di Napoli, la denuncia-querela sporta presso la Procura di Napoli e il ricorso presentato presso l'ABF di Roma territorialmente competente, il quale ultimo vedeva soccombente la nei confronti della Parte_1 CP_3
All'esito di tale ricostruzione in fatto deduceva la “violazione delle regole di correttezza e buona fede poste a base di ogni rapporto (contrattuale-extracontrattuale)” da parte della IG.ra
[...]
la quale non avrebbe offerto alcun contributo per la risoluzione della vicenda e CP_1
Cont anzi non si sarebbe mai recata presso la filiale n questione per appurare la veridicità dei fatti e procedere alla chiusura del rapporto di conto corrente de quo.
In ragione di quanto detto concludeva per la condanna della convenuta alla restituzione ex art 2033 c.c. della somma di € 9.150,00 oltre interessi e ogni altra somma percepita ad altro titolo sulla stessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali – quantificati nella somma di € 4.305,60, consistente nell'esborso da sostenere per i compensi professionali del procuratore per l'attività svolta dallo stesso nella fase delle indagini preliminari – e non patrimoniali, questi ultimi da liquidare in via equitativa in ragione della condotta imprudente e negligente nell'effettuare la disposizione di pagamento in questione.
2 Contestualmente domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
e, in caso di accertamento di profili di responsabilità di quest'ultima nelle Controparte_2 operazioni di apertura a distanza del conto corrente de quo, chiedeva in via riconvenzionale trasversale che la stessa fosse condannata al risarcimento dei predetti danni patrimoniali – ammontanti a € 4.305,60 – e non patrimoniali da liquidare in via equitativa.
In particolare la IG.ra deduceva: 3) l'inesistenza di ogni tipo di rapporto contrattuale CP_1 con l'odierna attrice;
4) il mancato spostamento patrimoniale in capo ad ella non essendo titolare del conto corrente in questione e di conseguenza non avendo la disponibilità della somma de qua; 4) la correttezza della propria condotta, essendosi adoperata, una volta venuta a conoscenza dell'accaduto, sia con la chiedendo chiarimenti in ordine al CP_3
c.c., sia presentando denuncia-querela contro ignoti presso la Procura di Napoli per furto di Contr identità non avendo mai sottoscritto il contratto di c.c. che la le riferiva;
5) la violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale da parte della banca chiamata in causa sia nella fase di sottoscrizione del contratto di conto corrente ( nella quale sono emerse anomalie relative alla documentazione trasmessa da remoto e alla sottoscrizione elettronica), sia nel non avere verificato che l'ordine di pagamento veniva disposto su un conto corrente intestato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario ( allineamento soggettivo), ed infine nella mancata collaborazione alla risoluzione della vicenda.; 6) la negligenza e l'imprudenza della condotta tenuta dalla ricorrente nell'eseguire il pagamento desumibili dalla circostanza che l'iban emergente dalla fattura della nella Parte_2 sua disponibilità recava la indicazione dell'iban corretto, onde l'errore nella esecuzione del bonifico avvenuta su iban diverso da quello riportato nella fattura era riferibile alla condotta della attrice la quale dava credito alla mail ricevuta dal presunto truffatore ( falsamente riferibile alla senza riscontrare la difformità dell'iban ivi riportato rispetto Parte_2 all'iban già in suo possesso.
All'udienza del 4/11/2022 il GU autorizzava la parte convenuta alla chiamata in causa della terza CP_3
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_2
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda nel merito. In particolare, deduceva, di essersi attenuta al rispetto di tutti gli obblighi di diligenza previsti dalla legge imputando l'indebito alle condotte negligenti tenute tanto dell'attrice in sede di pagamento quanto dalla IG.ra nella conservazione dei propri dati personali. CP_1
Per tali ragioni, domandava il rigetto della domanda ovvero la riduzione del danno ex art
1227 c.c.
3 Nel corso del giudizio, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – con le quali memorie la parte attrice depositava la documentazione attestante l'esperimento della negoziazione assistita e la fattura contente l'indirizzo Iban intestato alla IG.ra , mentre la parte CP_1 convenuta impugnava e disconosceva la documentazione depositata dalla banca che sarebbe stata trasmessa in sede di sottoscrizione del contratto di conto corrente, il documento di sintesi e il contratto di firma elettronica avanzata, deducendo di non avere mai posseduto una firma digitale, né pertanto di avere mai sottoscritto i documenti in questione – all'udienza del 20/09/2024, fissata in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Orbene, rileva questo Giudice che la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Egualmente infondate e meritevoli di rigetto sono le domande riconvenzionali formulate dalla IG.ra . CP_1
Quanto alla eccezione preliminare di sospensione pregiudiziale del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio penale in ordine alla denuncia di furto di identità non può non rilevarsi come lo stesso risulti definito in via di indagine con la richiesta di archiviazione del pm.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che la parte attrice ha depositato agli atti del giudizio la documentazione attestante l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria, il quale risulta comunicato all'odierna convenuta e non accettata dalla stessa per mancata adesione.
Nel merito, va premesso che costituiscono fatti posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché non contestati dalle parti costituite, le seguenti circostanze:
- che alla data del pagamento non vi fosse alcun rapporto di natura contrattuale tra l'attrice e la convenuta Parte_1 CP_1
- che il versamento della somma sul c.c. asseritamente intestato alla IG.ra non fosse CP_1 sorretto da alcuna causa;
Passando alla disamina delle singole doglianze vanno anzitutto ritenute non provate le asserzioni attoree in merito alla violazione delle regole di correttezza e buona fede, regole che nello specifico sarebbero state violate dalla convenuta in ragione della inerzia e mancata collaborazione alla risoluzione del problema, in quanto risulta documentato per tabulas che la convenuta si sia immediatamente attivata sia sporgendo formale denuncia per furto di Contr identità, sia segnalando alla l'errore in cui era incorsa e pertanto nulla le può essere imputato.
4 Ad ogni buon conto va rilevato che l'attore non ha articolato alcuna domanda risarcitoria in conseguenza della presunta violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede da parte della IG.ra limitando la propria domanda alla richiesta di condanna della CP_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 9.150,00 titolo di indebito oggettivo CP_1 ex art. 2033 c.c.
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che nel caso di specie viene in questione un indebito soggettivo ex latere accipientis, ossia il pagamento dovuto di un debito fatto però a beneficio di un terzo non creditore, figura che si riconduce tradizionalmente alla categoria dell'indebito oggettivo ex art. 2033. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che “Il pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto «indebito oggettivo», con la conseguenza per cui si rendono, anche in un tal caso applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. sent. n. 4760/1998).
Dalla formulazione dell'art. 2033 c.c. è possibile affermare che ai fini della è ripetizione dell'indebito è indispensabile dimostrare da un lato che vi sia stato lo spostamento patrimoniale in capo al terzo “giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass. Sezioni Unite, sent. n.
24418/10) e dall'altro che tale spostamento non sia dovuto, ovvero privo della causa debendi, senza che venga in rilievo la circostanza che si sia trattato di un errore scusabile del solvens, giacché tale ultimo profilo “è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità esclusivamente con riguardo all'indebito soggettivo ex persona debitoria” in quanto “solo in quest'ultima ipotesi ricorrendo
l'eIGenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore, mentre nel primo caso (cui va assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris) non vi
è alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens, né da altri, la prestazione ricevuta” (Cass. sent. n. 1690/1984).
Ebbene nel caso di specie ciò che difetta è la prova dello spostamento patrimoniale in favore della IG.ra atteso che la stessa nel costituirsi in giudizio ha negato di avere CP_1 mai sottoscritto il contratto di controcorrente e relativo servizio accessorio per il rilascio Contr della firma digitale depositati dalla ed a fronte del predetto disconoscimento nessuna delle parti ha formulato istanza di verificazione con la conseguenza che il contratto non Contr può ritenersi a lei riferibile (come dedotto dall'attrice e dalla e la somma accreditata sul predetto conto corrente non può costituire un arricchimento ingiustificato non essendo a lei riferibile.
5 Sul punto particolare attenzione va posta al tema del disconoscimento della firma elettronica avanzata apposta al contratto di conto corrente, nonché al contratto di firma elettronica avanzata prodromico allo stesso.
In merito, va premesso che al documento informatico sottoscritto con firma digitale viene riconosciuta l'efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. dall'art. 5, primo comma del D.P.R. n. 513/1997, mentre il successivo art. 10, comma secondo stabilisce che l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
Ebbene, benché vi sia chi ritiene che tale documento in quanto scrittura privata acquisterebbe efficacia di prova legale in conseguenza della semplice apposizione della firma digitale il cui particolare meccanismo offrirebbe garanzie di certa riferibilità della firma al titolare della chiave e che pertanto sia necessario proporre querela di falso, non essendoci la possibilità di disconoscere la sottoscrizione digitale, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento che vuole la scrittura privata informatica suscettibile di disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c., in conseguenza del quale l'altra parte potrà dare la prova della validità della chiave al tempo della sottoscrizione richiedendo al Giudice di procedere alla validazione della stessa attraverso la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Pertanto, rilevato che nel caso di specie la parte convenuta ha espressamente disconosciuto la firma elettronica avanzata apposta al contratto di conto corrente nonché al contratto di firma elettronica avanzata prodromico allo stesso e considerato che nessuna parte ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., va dichiarata l'inutilizzabilità della stessa perché disconosciuta sia sotto il profilo della sua provenienza sia sotto quello della suscettibilità di costituire espressione della volontà della IG.ra CP_1
A ciò si aggiunga che la IG.ra ha fornito elementi quanto meno presuntivi di essere CP_1 stata vittima di furto di identità e relativa truffa con la produzione della querela contro ignoti nel corpo della quale si dà conto che il documento di identità allegato alla richiesta di Contr apertura del c.c. presso la sia frutto di una alterazione recando una foto che non riproduce le sembianze della IG.ra . CP_1
Da quanto sin qui detto ne discende che lo spostamento patrimoniale dal conto della Contr al conto corrente acceso presso ed intestato a nome della IG.ra Parte_1 CP_1 non costituisce per la stessa un arricchimento non essendo a lei riferibile il predetto conto corrente.
6 Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei CP_1 confronti dell'attrice di condanna al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare ciò di cui si duole la convenuta è '“l'imprudenza della ricorrente nell'aver disposto incautamente l'ordine di bonifico a soggetto diverso dall'effettivo creditore” nonostante nella copia della fattura inviata dalla (sua creditrice) per il pagamento oggetto di causa Pt_2 Parte_2 fosse riportato l'iban corretto onde ben avrebbe potuto verificare che l'iban riportato nella mail con la quale veniva sollecitato il pagamento non fosse quello corretto. In merito, va considerato che agli atti del giudizio non è presente la copia originale di tale fattura e che anzi le parti hanno depositato due copie diverse della stessa – una con l'Iban corretto della e l'altra con l'Iban intestato falsamente alla IG.ra – peraltro non Parte_2 CP_1 disconoscendole vicendevolmente in maniera tempestiva.
Non ha pregio l'allegazione della parte convenuta secondo la quale il mancato deposito dell'e-mail contenente la fattura de qua dovrebbe condurre presuntivamente a riconoscere l'imprudenza della ricorrente nella fase del pagamento, atteso che tale e-mail sarebbe inidonea a fornire prova ad hoc, giacché in ogni caso è dall'Iban indicato nella fattura che sarebbe derivato l'errore nel pagamento.
Infine, va comunque rilevato che la domanda di risarcimento non potrebbe in ogni caso essere accolta. Infatti, premesso che benché non qualificata dalla parte convenuta la responsabilità attribuita all'attore sarebbe senz'altro di natura extracontrattuale, in quanto come detto non vi era alcun rapporto contrattuale tra le parti, pur volendo ritenere provata la condotta colposa in quanto imprudente dell'attrice, la convenuta non ha offerto alcuna prova circa il nesso di causalità tra la condotta del primo e l'evento dannoso né tantomeno dedotto in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale subito. Anzi, si può diversamente argomentare che l'unico evento dannoso quantificato e non meramente allegato, ossia le spese affrontate dalla IG.ra nella fase del procedimento penale, e dunque il danno CP_1 patrimoniale, siano da far risalire non già al bonifico errato effettuato dalla Parte_1 il 06/04/2021 ma alla condotta di chi con artifici ha determinato l' apertura del conto corrente a distanza da parte.
Infine, infondata in quanto anch'essa non provata risulta la domanda riconvenzionale trasversale articolata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa CP_3
Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deriva dalla costatazione che la parte convenuta si è limitata ad allegare genericamente la responsabilità della banca nella fase di apertura del conto corrente de quo, senza allegare e provare specifici profili di responsabilità.
7 La IG.ra , invero, neppure deduceva o chiedeva di provare che la negligenza del CP_1 funzionario della banca convenuta, al momento delle operazioni contestate, fosse consistita nel non aver accertato la falsità del documento esibito dal terzo ignoto, nonché la diversità dello stesso rispetto alla vera carta di identità. In particolare, l'attore si limitava ad elencare le norme presuntivamente violate dalla banca, senza, tuttavia, specificare, con riferimento al caso concreto, le effettive responsabilità della banca.
Invero, nella specie, la parte attrice avrebbe dovuto, ad esempio, allegare e provare che la banca disponeva di elementi sufficienti per dubitare della veridicità delle notizie e dei dati riportati dal terzo esecutore delle operazioni contestate, ovvero la differenza di aspetto risultante dalla fotografia e di firma desumibili da una semplice comparazione dei documenti di identità, ovvero che i dati indicati dal terzo non fossero corrispondenti a quelli della e risultanti dall'archivio informatico. CP_1
Nulla di tutto ciò veniva provato dalla convenuta in riconvenzionale, con conseguente impossibilità di accogliere le relative domande sotto il profilo dell'an debeatur.
Per completezza motivazionale, venendo ad esaminare il profilo del quantum debeatur, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale andrebbe in ogni caso rigettata
Come noto, alla luce dei principi espressi da Cass. civ. sez. un. n. 26972/08, deve escludersi l'esistenza di un'autonoma categoria di cd. danno esistenziale ed il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone o la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, fatto costituente reato) oppure la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ma in quest'ultimo caso a condizione che: 1) la lesione sia stata grave;
2) le conseguenze della lesione siano state non futili.
Nella specie, non ricorre nessuna delle richiamate condizioni, perché il fatto illecito ( quello Contr asseritamente posto in essere dalla non integra gli estremi di un reato ed, inoltre, esso non ha leso un diritto dotato di rilevanza costituzionale (quale avrebbe potuto essere il diritto alla salute, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione).
Ciò che la lamenta, infatti, è la lesione della propria serenità, cioè dell'interesse a CP_1 poter condurre un'esistenza libera da stress, preoccupazione, disagio.
Ma, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, tali pregiudizi non sono fonte di un danno risarcibile (cfr., Cass. civ. n. 5096/13, 24030/09).
Quanto al danno patrimoniale non può non evidenziarsi come i compensi sostenuti per Contr l'azione penale siano conseguenza della condotta illecita posta in essere non dalla ma dal terzo truffatore e dunque non sono eziologicamente riferibili alla prima quand'anche si Contr volesse ritenere provato l'an debeatur- ovvero la condotta illecita della nell'apertura del conto.
8 Da ultimo, in ordine al governo delle spese processuali, il giudicante rileva che, avuto riguardo ai fatti che hanno dato luogo al giudizio, ovvero ad una verosimile truffa perpetrata da terzi ai danni delle parti, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata da Parte_1
-Rigetta le domande riconvenzionale di risarcimento dei danni formulate dalla IG.ra CP_1 nei confronti della e Parte_1 CP_3
- Compensa le spese di lite
Così deciso, Napoli 7.01.2024
Il giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
9
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19623/2022 r.g.,
e vertente
TRA
P.IV ), con sede in Roma alla via Val Di Non, n. Parte_1 P.IV_1
88, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Fabio D'Alessio (C.F. ), presso il cui studio in C.F._1
Benevento, alla via A. Mazzoni, n. 19, elettivamente domicilia.
-Attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuliano Ferraro (C.F. ) e presso lo studio dello stesso C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani n. 33, in virtù di procura alle liti.
-Convenuta -
- Attrice in riconvenzionale -
NONCHÉ
P.IV , società soggetta Controparte_2 P.IV_2 ad attività di direzione e coordinamento della Società B.N.P. PARIBAS S.A. – Parigi, con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli, n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dall'Avv. Aldo Corvino
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla Via R. Bracco, n. 45 C.F._4 elettivamente domicilia.
-Terza chiamata in causa 1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, la conveniva in Parte_1 giudizio la IG.ra al fine di ottenere la restituzione della somma di € CP_1
9.150,00 a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva le seguenti circostanze in fatto: a) che in data 06/04/2021 la effettuava per mero errore un pagamento di € 9.150,00 Parte_1
a mezzo bonifico bancario su un Iban diverso da quello appartenente alla creditrice
[...]
b) qualche giorno più tardi la creditrice contattava la Parte_2 Parte_2 [...] lamentando di non avere ancora ricevuto il pagamento in questione;
c) in seguito a Parte_1 un'interlocuzione avvenuta tra le società in questione emergeva la predetta circostanza per la quale il pagamento era stato fatto su un conto corrente errato, che a seguito di successive verifiche sarebbe risultato aperto presso la – filiale di via Cavallotti di Napoli – e CP_3 intestato alla IG.ra parte convenuta in questo giudizio;
d) interpellata la CP_1 IG.ra riferiva di non avere mai aperto il rapporto di conto corrente in CP_1 questione e di essere stata vittima di un furto d'identità da parte di ignoti che avevano sottoscritto a distanza il contratto di conto corrente;
e) risultavano vane tutte le azioni esperite per il recupero delle somme in questione, ivi compresa la denuncia sporta presso la
Guardia di Finanza di Napoli, la denuncia-querela sporta presso la Procura di Napoli e il ricorso presentato presso l'ABF di Roma territorialmente competente, il quale ultimo vedeva soccombente la nei confronti della Parte_1 CP_3
All'esito di tale ricostruzione in fatto deduceva la “violazione delle regole di correttezza e buona fede poste a base di ogni rapporto (contrattuale-extracontrattuale)” da parte della IG.ra
[...]
la quale non avrebbe offerto alcun contributo per la risoluzione della vicenda e CP_1
Cont anzi non si sarebbe mai recata presso la filiale n questione per appurare la veridicità dei fatti e procedere alla chiusura del rapporto di conto corrente de quo.
In ragione di quanto detto concludeva per la condanna della convenuta alla restituzione ex art 2033 c.c. della somma di € 9.150,00 oltre interessi e ogni altra somma percepita ad altro titolo sulla stessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali – quantificati nella somma di € 4.305,60, consistente nell'esborso da sostenere per i compensi professionali del procuratore per l'attività svolta dallo stesso nella fase delle indagini preliminari – e non patrimoniali, questi ultimi da liquidare in via equitativa in ragione della condotta imprudente e negligente nell'effettuare la disposizione di pagamento in questione.
2 Contestualmente domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
e, in caso di accertamento di profili di responsabilità di quest'ultima nelle Controparte_2 operazioni di apertura a distanza del conto corrente de quo, chiedeva in via riconvenzionale trasversale che la stessa fosse condannata al risarcimento dei predetti danni patrimoniali – ammontanti a € 4.305,60 – e non patrimoniali da liquidare in via equitativa.
In particolare la IG.ra deduceva: 3) l'inesistenza di ogni tipo di rapporto contrattuale CP_1 con l'odierna attrice;
4) il mancato spostamento patrimoniale in capo ad ella non essendo titolare del conto corrente in questione e di conseguenza non avendo la disponibilità della somma de qua; 4) la correttezza della propria condotta, essendosi adoperata, una volta venuta a conoscenza dell'accaduto, sia con la chiedendo chiarimenti in ordine al CP_3
c.c., sia presentando denuncia-querela contro ignoti presso la Procura di Napoli per furto di Contr identità non avendo mai sottoscritto il contratto di c.c. che la le riferiva;
5) la violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale da parte della banca chiamata in causa sia nella fase di sottoscrizione del contratto di conto corrente ( nella quale sono emerse anomalie relative alla documentazione trasmessa da remoto e alla sottoscrizione elettronica), sia nel non avere verificato che l'ordine di pagamento veniva disposto su un conto corrente intestato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario ( allineamento soggettivo), ed infine nella mancata collaborazione alla risoluzione della vicenda.; 6) la negligenza e l'imprudenza della condotta tenuta dalla ricorrente nell'eseguire il pagamento desumibili dalla circostanza che l'iban emergente dalla fattura della nella Parte_2 sua disponibilità recava la indicazione dell'iban corretto, onde l'errore nella esecuzione del bonifico avvenuta su iban diverso da quello riportato nella fattura era riferibile alla condotta della attrice la quale dava credito alla mail ricevuta dal presunto truffatore ( falsamente riferibile alla senza riscontrare la difformità dell'iban ivi riportato rispetto Parte_2 all'iban già in suo possesso.
All'udienza del 4/11/2022 il GU autorizzava la parte convenuta alla chiamata in causa della terza CP_3
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva Controparte_2
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda nel merito. In particolare, deduceva, di essersi attenuta al rispetto di tutti gli obblighi di diligenza previsti dalla legge imputando l'indebito alle condotte negligenti tenute tanto dell'attrice in sede di pagamento quanto dalla IG.ra nella conservazione dei propri dati personali. CP_1
Per tali ragioni, domandava il rigetto della domanda ovvero la riduzione del danno ex art
1227 c.c.
3 Nel corso del giudizio, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. – con le quali memorie la parte attrice depositava la documentazione attestante l'esperimento della negoziazione assistita e la fattura contente l'indirizzo Iban intestato alla IG.ra , mentre la parte CP_1 convenuta impugnava e disconosceva la documentazione depositata dalla banca che sarebbe stata trasmessa in sede di sottoscrizione del contratto di conto corrente, il documento di sintesi e il contratto di firma elettronica avanzata, deducendo di non avere mai posseduto una firma digitale, né pertanto di avere mai sottoscritto i documenti in questione – all'udienza del 20/09/2024, fissata in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Orbene, rileva questo Giudice che la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Egualmente infondate e meritevoli di rigetto sono le domande riconvenzionali formulate dalla IG.ra . CP_1
Quanto alla eccezione preliminare di sospensione pregiudiziale del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio penale in ordine alla denuncia di furto di identità non può non rilevarsi come lo stesso risulti definito in via di indagine con la richiesta di archiviazione del pm.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che la parte attrice ha depositato agli atti del giudizio la documentazione attestante l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria, il quale risulta comunicato all'odierna convenuta e non accettata dalla stessa per mancata adesione.
Nel merito, va premesso che costituiscono fatti posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché non contestati dalle parti costituite, le seguenti circostanze:
- che alla data del pagamento non vi fosse alcun rapporto di natura contrattuale tra l'attrice e la convenuta Parte_1 CP_1
- che il versamento della somma sul c.c. asseritamente intestato alla IG.ra non fosse CP_1 sorretto da alcuna causa;
Passando alla disamina delle singole doglianze vanno anzitutto ritenute non provate le asserzioni attoree in merito alla violazione delle regole di correttezza e buona fede, regole che nello specifico sarebbero state violate dalla convenuta in ragione della inerzia e mancata collaborazione alla risoluzione del problema, in quanto risulta documentato per tabulas che la convenuta si sia immediatamente attivata sia sporgendo formale denuncia per furto di Contr identità, sia segnalando alla l'errore in cui era incorsa e pertanto nulla le può essere imputato.
4 Ad ogni buon conto va rilevato che l'attore non ha articolato alcuna domanda risarcitoria in conseguenza della presunta violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede da parte della IG.ra limitando la propria domanda alla richiesta di condanna della CP_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 9.150,00 titolo di indebito oggettivo CP_1 ex art. 2033 c.c.
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che nel caso di specie viene in questione un indebito soggettivo ex latere accipientis, ossia il pagamento dovuto di un debito fatto però a beneficio di un terzo non creditore, figura che si riconduce tradizionalmente alla categoria dell'indebito oggettivo ex art. 2033. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che “Il pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto «indebito oggettivo», con la conseguenza per cui si rendono, anche in un tal caso applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. sent. n. 4760/1998).
Dalla formulazione dell'art. 2033 c.c. è possibile affermare che ai fini della è ripetizione dell'indebito è indispensabile dimostrare da un lato che vi sia stato lo spostamento patrimoniale in capo al terzo “giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass. Sezioni Unite, sent. n.
24418/10) e dall'altro che tale spostamento non sia dovuto, ovvero privo della causa debendi, senza che venga in rilievo la circostanza che si sia trattato di un errore scusabile del solvens, giacché tale ultimo profilo “è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità esclusivamente con riguardo all'indebito soggettivo ex persona debitoria” in quanto “solo in quest'ultima ipotesi ricorrendo
l'eIGenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore, mentre nel primo caso (cui va assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris) non vi
è alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens, né da altri, la prestazione ricevuta” (Cass. sent. n. 1690/1984).
Ebbene nel caso di specie ciò che difetta è la prova dello spostamento patrimoniale in favore della IG.ra atteso che la stessa nel costituirsi in giudizio ha negato di avere CP_1 mai sottoscritto il contratto di controcorrente e relativo servizio accessorio per il rilascio Contr della firma digitale depositati dalla ed a fronte del predetto disconoscimento nessuna delle parti ha formulato istanza di verificazione con la conseguenza che il contratto non Contr può ritenersi a lei riferibile (come dedotto dall'attrice e dalla e la somma accreditata sul predetto conto corrente non può costituire un arricchimento ingiustificato non essendo a lei riferibile.
5 Sul punto particolare attenzione va posta al tema del disconoscimento della firma elettronica avanzata apposta al contratto di conto corrente, nonché al contratto di firma elettronica avanzata prodromico allo stesso.
In merito, va premesso che al documento informatico sottoscritto con firma digitale viene riconosciuta l'efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. dall'art. 5, primo comma del D.P.R. n. 513/1997, mentre il successivo art. 10, comma secondo stabilisce che l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
Ebbene, benché vi sia chi ritiene che tale documento in quanto scrittura privata acquisterebbe efficacia di prova legale in conseguenza della semplice apposizione della firma digitale il cui particolare meccanismo offrirebbe garanzie di certa riferibilità della firma al titolare della chiave e che pertanto sia necessario proporre querela di falso, non essendoci la possibilità di disconoscere la sottoscrizione digitale, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento che vuole la scrittura privata informatica suscettibile di disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c., in conseguenza del quale l'altra parte potrà dare la prova della validità della chiave al tempo della sottoscrizione richiedendo al Giudice di procedere alla validazione della stessa attraverso la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Pertanto, rilevato che nel caso di specie la parte convenuta ha espressamente disconosciuto la firma elettronica avanzata apposta al contratto di conto corrente nonché al contratto di firma elettronica avanzata prodromico allo stesso e considerato che nessuna parte ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., va dichiarata l'inutilizzabilità della stessa perché disconosciuta sia sotto il profilo della sua provenienza sia sotto quello della suscettibilità di costituire espressione della volontà della IG.ra CP_1
A ciò si aggiunga che la IG.ra ha fornito elementi quanto meno presuntivi di essere CP_1 stata vittima di furto di identità e relativa truffa con la produzione della querela contro ignoti nel corpo della quale si dà conto che il documento di identità allegato alla richiesta di Contr apertura del c.c. presso la sia frutto di una alterazione recando una foto che non riproduce le sembianze della IG.ra . CP_1
Da quanto sin qui detto ne discende che lo spostamento patrimoniale dal conto della Contr al conto corrente acceso presso ed intestato a nome della IG.ra Parte_1 CP_1 non costituisce per la stessa un arricchimento non essendo a lei riferibile il predetto conto corrente.
6 Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei CP_1 confronti dell'attrice di condanna al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare ciò di cui si duole la convenuta è '“l'imprudenza della ricorrente nell'aver disposto incautamente l'ordine di bonifico a soggetto diverso dall'effettivo creditore” nonostante nella copia della fattura inviata dalla (sua creditrice) per il pagamento oggetto di causa Pt_2 Parte_2 fosse riportato l'iban corretto onde ben avrebbe potuto verificare che l'iban riportato nella mail con la quale veniva sollecitato il pagamento non fosse quello corretto. In merito, va considerato che agli atti del giudizio non è presente la copia originale di tale fattura e che anzi le parti hanno depositato due copie diverse della stessa – una con l'Iban corretto della e l'altra con l'Iban intestato falsamente alla IG.ra – peraltro non Parte_2 CP_1 disconoscendole vicendevolmente in maniera tempestiva.
Non ha pregio l'allegazione della parte convenuta secondo la quale il mancato deposito dell'e-mail contenente la fattura de qua dovrebbe condurre presuntivamente a riconoscere l'imprudenza della ricorrente nella fase del pagamento, atteso che tale e-mail sarebbe inidonea a fornire prova ad hoc, giacché in ogni caso è dall'Iban indicato nella fattura che sarebbe derivato l'errore nel pagamento.
Infine, va comunque rilevato che la domanda di risarcimento non potrebbe in ogni caso essere accolta. Infatti, premesso che benché non qualificata dalla parte convenuta la responsabilità attribuita all'attore sarebbe senz'altro di natura extracontrattuale, in quanto come detto non vi era alcun rapporto contrattuale tra le parti, pur volendo ritenere provata la condotta colposa in quanto imprudente dell'attrice, la convenuta non ha offerto alcuna prova circa il nesso di causalità tra la condotta del primo e l'evento dannoso né tantomeno dedotto in cosa consisterebbe il danno non patrimoniale subito. Anzi, si può diversamente argomentare che l'unico evento dannoso quantificato e non meramente allegato, ossia le spese affrontate dalla IG.ra nella fase del procedimento penale, e dunque il danno CP_1 patrimoniale, siano da far risalire non già al bonifico errato effettuato dalla Parte_1 il 06/04/2021 ma alla condotta di chi con artifici ha determinato l' apertura del conto corrente a distanza da parte.
Infine, infondata in quanto anch'essa non provata risulta la domanda riconvenzionale trasversale articolata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa CP_3
Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deriva dalla costatazione che la parte convenuta si è limitata ad allegare genericamente la responsabilità della banca nella fase di apertura del conto corrente de quo, senza allegare e provare specifici profili di responsabilità.
7 La IG.ra , invero, neppure deduceva o chiedeva di provare che la negligenza del CP_1 funzionario della banca convenuta, al momento delle operazioni contestate, fosse consistita nel non aver accertato la falsità del documento esibito dal terzo ignoto, nonché la diversità dello stesso rispetto alla vera carta di identità. In particolare, l'attore si limitava ad elencare le norme presuntivamente violate dalla banca, senza, tuttavia, specificare, con riferimento al caso concreto, le effettive responsabilità della banca.
Invero, nella specie, la parte attrice avrebbe dovuto, ad esempio, allegare e provare che la banca disponeva di elementi sufficienti per dubitare della veridicità delle notizie e dei dati riportati dal terzo esecutore delle operazioni contestate, ovvero la differenza di aspetto risultante dalla fotografia e di firma desumibili da una semplice comparazione dei documenti di identità, ovvero che i dati indicati dal terzo non fossero corrispondenti a quelli della e risultanti dall'archivio informatico. CP_1
Nulla di tutto ciò veniva provato dalla convenuta in riconvenzionale, con conseguente impossibilità di accogliere le relative domande sotto il profilo dell'an debeatur.
Per completezza motivazionale, venendo ad esaminare il profilo del quantum debeatur, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale andrebbe in ogni caso rigettata
Come noto, alla luce dei principi espressi da Cass. civ. sez. un. n. 26972/08, deve escludersi l'esistenza di un'autonoma categoria di cd. danno esistenziale ed il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone o la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, fatto costituente reato) oppure la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ma in quest'ultimo caso a condizione che: 1) la lesione sia stata grave;
2) le conseguenze della lesione siano state non futili.
Nella specie, non ricorre nessuna delle richiamate condizioni, perché il fatto illecito ( quello Contr asseritamente posto in essere dalla non integra gli estremi di un reato ed, inoltre, esso non ha leso un diritto dotato di rilevanza costituzionale (quale avrebbe potuto essere il diritto alla salute, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione).
Ciò che la lamenta, infatti, è la lesione della propria serenità, cioè dell'interesse a CP_1 poter condurre un'esistenza libera da stress, preoccupazione, disagio.
Ma, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, tali pregiudizi non sono fonte di un danno risarcibile (cfr., Cass. civ. n. 5096/13, 24030/09).
Quanto al danno patrimoniale non può non evidenziarsi come i compensi sostenuti per Contr l'azione penale siano conseguenza della condotta illecita posta in essere non dalla ma dal terzo truffatore e dunque non sono eziologicamente riferibili alla prima quand'anche si Contr volesse ritenere provato l'an debeatur- ovvero la condotta illecita della nell'apertura del conto.
8 Da ultimo, in ordine al governo delle spese processuali, il giudicante rileva che, avuto riguardo ai fatti che hanno dato luogo al giudizio, ovvero ad una verosimile truffa perpetrata da terzi ai danni delle parti, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata da Parte_1
-Rigetta le domande riconvenzionale di risarcimento dei danni formulate dalla IG.ra CP_1 nei confronti della e Parte_1 CP_3
- Compensa le spese di lite
Così deciso, Napoli 7.01.2024
Il giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
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