Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4504/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4504/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 18.2.2025, e vertente
TRA
(già , con sede legale in Afragola Parte_1 Parte_2
(NA), alla Traversa Ugo La Malfa n. 2, c.f. - P.IVA P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. doc a) e Parte_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in
[...]
Frattamaggiore (NA), alla Via Virgilio n.16, c.f. , rappresentata P.IVA_3
e difesa - in virtù di procura in calce (doc. b) - dagli avvocati Domenico
Fimmanò, c.f. - PEC: CodiceFiscale_1
e Simeone Russo, c.f. Email_1 [...]
- PEC: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Frattamaggiore (NA) al
Corso F. Durante n.142, Fax 0818351075.
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_1
pro - tempore, P.I. n , con sede in Frattamaggiore (NA), Via M. P.IVA_4
Lupoli, 27, rapp.ta e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, c.f. C.F._3
, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliati presso la sede
[...]
dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n.27.
L'avv. Ara dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento all'indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per le appellanti, come da atto di appello, riportandosi a tutte le proprie difese e chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese.
Per l'appellata, respingere l'impugnazione e condannare le società
appellanti alle spese di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.12.2020 la (già , Parte_1 Parte_2 3
e la entrambe in persona del Parte_3
legale rapp.te pro – tempore, proponevano impugnazione avverso la sentenza
del Tribunale di Napoli Nord n. 884/2020 del 7.4.2020 con la quale, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione proposta con citazione del 7.6.2017 dall' avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
2238/2017 del 21.4.2017 emesso nei confronti della stessa in favore dell'istante (già - titolare di un centro Parte_1 Parte_2
diagnostico che erogava prestazioni sanitarie di assistenza specialistica di diagnostica per immagine in regime di accreditamento provvisorio con la
Cont predetta - per l'importo di € 146.786,65, quale corrispettivo relativo alla prestazioni a carico del Sistema Sanitario Regionale eseguire per l'anno 2008
e per l'anno 2010, come da allegate fatture, era stato revocato il provvedimento in questione, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, nel menzionato atto introduttivo veniva precisato che,
successivamente alla menzionata sentenza di primo grado, l'originaria ricorrente con atto per Notaio del 3.8.2020, rep. Parte_1 Per_1
9119, aveva ceduto i crediti vantati nei confronti dell' alla Parte_5 [...]
Parte_3 Parte_3
Detto atto era stato notificato a mezzo PEC alla debitrice ceduta, la quale non aveva tuttavia aderito alla detta cessione.
Veniva quindi ivi precisato che, trattandosi di rapporti esauriti e comunque non essendo crediti certi, liquidi ed esigibili, non sarebbe occorsa
Cont l'accettazione dell' prevista come dovuta dal cd. decreto rilancio (L. 77/20
art. 117 comma 4 bis) solo in detta ipotesi.
Considerato, però, che nell'atto di cessione era stato previsto che la 4
stessa fosse sottoposta alla condizione sospensiva dell'accettazione, con
Cont conseguente eventuale inefficacia nei confronti della per non avervi aderito, al fine di prevenire qualsivoglia eccezione in ordine alla,
legittimazione ad agire, veniva precisato che il gravame era stato proposto sia dalla società cedente ( già che da quella Parte_1 Parte_2
cessionaria ( . Parte_3
La (già , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
entrambe in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
convenivano quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la Parte_4
in persona del legale rapp.te pro – tempore chiedendo, in riforma della
[...]
gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) accertare l'esistenza del credito residuo pari, per l'anno 2008, ad
€ 12.411,83 oltre interessi e, per l'anno 2010, pari ad € 115.955,98 oltre
interessi;
B) in ogni caso accertare l'esistenza del debito per interessi sulla
differenza versata dopo l'emissione del decreto;
C) condannare la al pagamento a favore della Parte_4
quale creditore originario, ovvero della Pt_1 Parte_3
ove ritenuta efficace la cessione, dei predetti importi;
[...]
D) condannare l'appellata alle spese di giudizio del doppio grado da
attribuirsi ai procuratori anticipatari”.
Con comparsa del 13.4.2021 si costituiva la , in Parte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale chiedeva, per le ragioni meglio ivi indicate, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite. 5
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 30.1.2025 per udienza del 19.2.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla quale cessionaria della Parte_3
in forza di atto per Notaio per Notaio del Parte_1 Persona_2
3.8.2020, Rep. 9119, racc. n. 2703; infatti, era ivi prevista, quale condizione sospensiva della cessione medesima, l'adesione espressa del debitore ceduto,
con dichiarazione ai sensi dell'art. 78 bis del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973,
ovvero il mancato rifiuto da parte del debitore ceduto con comunicazione da notificarsi alla società cedente ed alla società cessionaria entro i quarantacinque giorni dalla notifica della cessione ai sensi dell'articolo 106,
comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.
Non essendosi realizzata detta condizione, stante la mancata adesione
Cont dell' con nota del 30.9.2020, in atti allegata (doc. f, di parte appellante),
la predetta cessionaria risulta allo stato non legittimata alla partecipazione al presente giudizio.
Nel merito, l'appello non è fondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ciò posto, ai fini di ben comprendere le censure poste a base della presente impugnazione, pare opportuno prendere le mosse dalla motivazione 6
adottata dal primo giudice a sostegno della decisione, come di seguito riportata:
“Come risulta documentalmente provato e comunque non contestato
Cont tra le parti, in data 6/6/17 l' ha provveduto al pagamento della somma di
€ 10.488,21 per l'anno 2008 e la somma di € 7.930,00, per l'anno 2010.
Tali somme sono state corrisposte sulla base di quanto emerso
all'esito dei Tavoli Tecnici in relazione all'esaurimento dei volumi
prestazionali contrattualizzati contrattuali e del correlativo limite di spesa.
Cont Tali circostanze sono state documentalmente provate dall' sia in
relazione all'anno 2008 che in relazione all'anno 2010.
Infatti relativamente all'anno 2008 all'esito dei Tavoli Tecnici, veniva
riconosciuto alla un importo complessivo pari ad € 94.774,00. Parte_1
La emetteva due note di credito (n.2841 del 18/12/2009 per un Pt_1
importo di € 16.454,17 e n.2842 del 18/12/2009 per un importo di € 7.224,79)
per cui l'Ente corrispondeva, a saldo, la somma di € 10.488,21 (pagamento
deliberato in data 06.06.17).
Relativamente all'anno 2010, all'esito dei Tavoli Tecnici veniva
riconosciuto un importo complessivo pari ad € 189.479,31, a fronte di un
fatturato pari ad € 299.165,97 e veniva deliberato di versare il saldo di €
7.930,63 in data 06/06/2017”.
L'appellante deduce quale motivo di censura che la prova documentale alla quale aveva fatto riferimento il Tribunale non risultava agli atti;
tra l'altro,
la propria controparte non aveva depositato la comparsa conclusionale e,
presumibilmente, neppure il fascicolo di parte, non comprendendosi quale fosse stata la fonte del convincimento del Tribunale. 7
Non risultava, infatti, prodotto, a dire dell'appellante, il verbale del
Tavolo Tecnico con cui, secondo le deduzioni dell'opponente, a conclusione del monitoraggio delle prestazioni erogate, era stato accertato un superamento del tetto di spesa e, comunque, non era stata prodotta la delibera determinativa della regressione tariffaria unica (RTU), posta a carico della società opposta.
Osserva la Corte che la censura appare del tutto infondata, posto che nel presente grado la ha prodotto copia informatica del Parte_4
fascicolo depositato nel giudizio di primo grado, recante l'indice – foliario regolarmente vistato dalla cancelleria in data 14.6.2017, facente riferimento a tutta la documentazione esaminata dal primo giudice.
Del tutto immotivata è poi l'affermazione, anche alla luce della documentazione sopra menzionata, secondo la quale essa appellante avrebbe in ogni caso diritto a ricevere importi ulteriori, oltre a quelli oggetto di saldo
Cont da parte della come precisato dal primo giudice.
Quanto alla richiesta di interessi moratori, l'appellante ha ancora una volta formulato la propria richiesta in maniera del tutto generica, non precisando quali siano gli importi richiesti e, ancor prima, i parametri relativi alla loro eventuale maturazione (data iniziale e finale); ne consegue, anche in questo caso, l'infondatezza della proposta impugnazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza dei proposti motivi di gravame, va rigettato l'appello proposto,
con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza delle appellanti e (già Parte_3 Parte_1 [...]
, entrambe in persona del legale rapp.te pro – tempore, in Parte_2 8
solido tra loro, e si liquidano in favore della , in persona Parte_4
del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte delle appellanti Parte_3
e (già , entrambe in
[...] Parte_1 Parte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 12.12.2020, dalla (già Parte_1 [...]
, e dalla Parte_2 Parte_3
entrambe in persona del legale rapp.te pro - tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché avverso Parte_4
la sentenza n. 884/2020 del 7.4.2020 del Tribunale di Napoli Nord, così
provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rapp.te Parte_3
pro – tempore; 9
2) Rigetta l'appello proposto dalla (già , Parte_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te pro - tempore, con conseguente conferma della gravata decisione;
3) Condanna la e la Parte_3
(già , entrambe in persona del legale Parte_1 Parte_2
rapp.te pro – tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della
, in persona del legale rapp.te pro – tempore di Parte_4
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte delle appellanti
[...]
e (già Parte_3 Parte_1 [...]
, entrambe in persona del legale rapp.te pro – tempore Parte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo