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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1404/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
BARBARA APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
CORRADINI ANNALISA e MEZZADRI LORENZO contumace Controparte_2
APPELLATI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.03.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 12.10.2023, Pt_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
13720210002697750000 emessa dall' Controparte_3 avente ad oggetto l'importo di € 316,27, per l'omesso pagamento di una sanzione
[...] amministrativa pari a € 174,00 irrogata dal Comando di Polizia Municipale del
[...]
conseguente a un'infrazione del Codice della Strada contestata mediante il CP_1 verbale n. 187000506112007133, notificato il 15.10.2018. L'opponente non ha contestato l'infrazione e ha dedotto:
- di avere pagato la contravvenzione irrogatagli nella misura ridotta del 30% - come previsto dal Codice della Strada in caso di pagamento tempestivo - per l'importo di € 125,10, in data 2.11.2018;
- che la maggior pretesa dell'Ente si fonda sul mancato versamento integrale della sanzione - dunque senza la riduzione del 30% - essendo l'adempimento intervenuto dopo lo spirare del termine di 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione;
- che però il pagamento della sanzione in misura ridotta deve ritenersi legittimo;
- che, infatti, dal 25.10.2018 - giorno in cui si era perfezionata la notifica del verbale di contestazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale di CC (Comune nel quale egli
1 risiede) - al 2.11.2018 - data in cui ha ritirato il plico e pagato la sanzione - era stato impossibilitato ad acquisire conoscenza del plico stesso poiché si trovava a per CP_1 motivi di lavoro e presso la residenza non vi erano altre persone che potessero essere delegate al ritiro della raccomandata;
- che, quindi, era venuta meno, senza sua colpa, la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.;
- che, in ogni caso, l'importo indicato nella cartella esattoriale è errato in quanto, tuttalpiù, avrebbe dovuto pagare la minor somma di € 51,76, corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in misura ridotta e la sanzione prevista dalla legge. Sulla base di quanto sopra, a chiesto l'annullamento della cartella di pagamento Pt_1
e, in subordine, di essere condannato al pagamento del predetto minor importo. Si è costituito il eccependo: Controparte_1
- che il procedimento notificatorio si è svolto in modo regolare;
- che l'opponente era pienamente informato e in condizione di effettuare il pagamento corretto (€ 174,00 anziché € 125,10);
- che l'errore è addebitabile in via esclusiva alla sua condotta colpevole e negligente. L' è rimasta contumace. Controparte_3
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1409 depositata il 4.12.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la cartella esattoriale, sulla base della seguente motivazione: “Il termine ultimo per procedere al pagamento in misura ridotta e scontato del 30% era il 30.10.2018. La maggior pretesa trova causa nell'omesso versamento integrale della sanzione nel minimo edittale che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per intero e non con riduzione del 30%, stante il pagamento solo il 2.11.2018, oltre il termine di 5 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione. In conseguenza la sanzione è stata iscritta a ruolo detratto l'importo già corrisposto. […] Non sussiste errore incolpevole poiché il ricorrente era stato edotto dei termini di pagamento nonché degli importi da corrispondere tutti precisati nel verbale depositato in atti dal comune di .” CP_1
Avverso la pronuncia ha proposto tempestivo appello (introdotto Parte_1 con citazione) contestando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace non si sarebbe espresso in merito alla prova contraria alla presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né in ordine alla eccepita erroneità degli importi intimati nella cartella. Sotto il primo profilo, l'appellante ha sostanzialmente riproposto le difese già svolte in primo grado;
quanto al secondo, ha contestato le maggiorazioni applicate da nella CP_4 cartella. Infine, ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in favore del nonostante questo fosse stato difeso e rappresentato in CP_1 giudizio da un legale dipendente dell'Ente stesso, e non da un libero professionista. L' benché regolarmente Controparte_3 citata in giudizio, è rimasta contumace. Il ha resistito all'impugnazione, deducendo: Controparte_1
- che il Giudice di prime cure non ha omesso alcuna valutazione in ordine alle doglianze dell'opponente;
- che l'appellante non ha eccepito alcun vizio o illegittimità della procedura di notifica del
2 verbale di contestazione a mezzo del servizio postale;
- che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è superabile solo nel caso in cui il destinatario dell'atto provi di essersi trovato in circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà, che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione, situazione che non si è verificata nella specie, posto che l'appellante aveva deciso liberamente di mantenere la residenza a CC nonostante lavorasse a già dal 2014; CP_1
- che, pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notifica debba posticiparsi dal 25.10.2018 al 2.11.2018;
- che l'eccezione di illegittimità della cartella di pagamento è apodittica e priva di fondamento giuridico;
- che, ad ogni modo, le eccezioni sollevate dall'appellante al riguardo sono inammissibili in quanto sollevate per la prima volta in sede di appello;
- che il G.d.P. ha correttamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali. Non essendovi istanze istruttorie, alla prima udienza, tenutasi in data 5.03.2025, i Procuratori hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. 2. Sono incontroverse, e comunque documentate, le seguenti circostanze:
- è residente nel Comune di CC (RM) in via Catullo Caio Parte_1
Valerio n. 25, ma è domiciliato nel Comune di ove svolge la propria attività CP_1 lavorativa (questa circostanza è, peraltro, oggetto di specifica confessione contenuta nell'atto di citazione in primo grado);
- il 15.10.2018, l'agente postale del nel tentare la notifica del Controparte_5 verbale di accertamento n. 187000506112007133, contenente la contestazione della violazione del Codice della Strada, non rinvenendo il presso l'indirizzo di residenza né altre Pt_1 persone idonee al ritiro, ha provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio postale di competenza;
- ha ritirato il plico in data 2.11.2018 e, nella medesima giornata, ha Pt_1 provveduto al pagamento della sanzione della misura ridotta del 30%;
- nel 2023 l' di gli ha notificato la cartella di pagamento n. 1372021 CP_4 CP_3
002697750000 dell'importo di € 316,27, oggetto del presente giudizio di opposizione. L'appellante, come già anticipato sopra, non contesta né la violazione del Codice della Strada sanzionata dal Comando di Polizia di nel 2018, né la procedura di notifica CP_1 del relativo verbale di accertamento, ma sostiene che il pagamento in misura ridotta del 30% effettuato il 2.11.2018 sia legittimo, in quanto il perfezionamento della notifica del verbale non si sarebbe compiuto il 25.10.2018, ossia 10 giorni dopo il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, bensì il 2.11.2018, allorquando ha ritirato il plico presso l'Ufficio postale ed è quindi effettivamente venuto a conoscenza dell'esistenza della raccomandata. Egli assume infatti l'inoperatività, nel caso di specie, della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. di conoscibilità/conoscenza dell'atto recettizio, avendo dimostrato l'impossibilità di averne notizia, posto che in quel periodo si trovava a - ove era domiciliato - per ragioni CP_1 lavorative e non vi era alcun familiare che abitasse con lui e potesse ritirare il plico ovvero informarlo. Dunque, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione del principio di Pt_1
3 corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi al riguardo. In secondo luogo, lamenta la violazione del medesimo principio per omessa motivazione in merito alla ritenuta legittimità della cartella di pagamento emessa da CP_4
3. In punto di diritto, appare opportuno anzitutto richiamare le disposizioni del Codice della Strada applicabili nella specie:
- art. 202, comma 1: “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”;
- art. 203, comma 3: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”;
-art. 206, comma 1: “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”. Quanto alla disciplina delle notifiche a mezzo posta, la normativa di riferimento è contenuta nella L. 890/1982 e, per quel che rileva nel caso in esame, nell'art. 8, commi 1, 4, 5 e 6, che regolano la specifica ipotesi in cui l'agente postale non rinvenga il destinatario dell'atto presso l'indirizzo indicato:
“
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito più vicino al destinatario (…)
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi,
4 spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso”. Va infine richiamato l'art. 1335 c.c. il quale, nel disciplinare il regime delle dichiarazioni recettizie, prevede che esse “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. L'atto recettizio si presume quindi conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo - come ad es. la residenza - che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo di costui, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. Si tratta di una presunzione legale, in base alla quale, dal fatto noto costituito dall'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, si ricava il fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza del relativo contenuto da parte del destinatario stesso, e la ratio si fonda sulla necessità di tutelare il legittimo affidamento nei rapporti negoziali nonché – data la portata generale della norma – di assicurare gli effetti giuridici propri degli atti recettizi (che verrebbero ovviamente vanificati laddove il destinatario non fosse reperibile o si sottraesse sistematicamente al ricevimento degli atti stessi). E' comunque una presunzione relativa, superabile con la prova contraria, da parte del destinatario, di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di avere notizia dell'atto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'impossibilità deve essere intesa in senso oggettivo, quale impedimento estraneo alla sfera di volontà o di organizzazione del soggetto, e dunque non evitabile con un comportamento diligente: la prova contraria deve, perciò, essere rigorosa. Venendo quindi al caso di specie, si osserva:
- l'agente postale del ha tentato di eseguire la notifica del verbale di Controparte_5 contestazione presso la residenza di l 15.10.2018; Pt_1
- non avendo rinvenuto nessuno, quello stesso giorno ha provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio e inviato al la raccomandata contenente la CAN (Comunicazione di Pt_1
Avvenuta Notifica);
- in base alla normativa sopra citata, quindi, la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione di quest'ultima comunicazione, ossia il 25.10.2018, per compiuta giacenza;
- per beneficiare del pagamento in misura ridotta del 30% previsto dall'art. 202 C.d.S. sopra richiamato, vrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il 30.10.2018; Pt_1
- così non è stato, in quanto il pagamento è avvenuto solo il 2.11.2018 (giorno in cui costui ha effettivamente ritirato l'atto presso l'ufficio postale);
5 - a sua giustificazione, egli si è limitato ad allegare che in quei giorni si trovava a CP_1 per lavoro e che nessuno dei suoi familiari era presente presso la sua abitazione di
[...] residenza, producendo, a comprova, il certificato di stato di famiglia e una dichiarazione del suo datore di lavoro attestante il fatto che egli è occupato presso la filiale di dal 2014; CP_1
- tale documentazione, tuttavia, è insufficiente a dimostrare una oggettiva e incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell'atto e, quindi, non consente di superare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.;
- la permanenza per lavoro in un'altra città e l'assenza presso la residenza di persone idonee al ritiro dell'atto non sono, infatti, dovute a fattori eccezionali, imprevedibili e comunque esterni ed estranei al ma alla sua scelta personale di mantenere la residenza Pt_1 in luogo diverso da quello nel quale abitualmente si trova (per lavoro o altre ragioni), nella consapevolezza che ogni atto recettizio sarebbe pervenuto a quell'indirizzo;
- sicché, in base al criterio della normale diligenza, egli avrebbe dovuto adottare degli accorgimenti per assicurarsi di controllare tempestivamente la cassetta postale, ovvero per deviare altrove le comunicazioni e gli atti a lui indirizzati;
- si aggiunga, poi, ad abundantiam, che i giorni 20, 21, 27 e 28 ottobre 2018 cadevano di sabato e domenica, dunque è lecito presumere che in quelle date il non fosse Pt_1 occupato nella propria attività lavorativa e ben avrebbe potuto recarsi a CC per ritirare la posta. Il primo motivo d'appello è, dunque, infondato.
4. E' parimenti infondato anche il secondo motivo di appello attinente alla mancata pronuncia del G.d.P. sulla eccepita erroneità dell'importo indicato nella cartella esattoriale. Al di là del fatto che la relativa censura, nel ricorso originario, era stata svolta in modo talmente generico da risultare inammissibile, in ogni caso l'art. 203, comma 3 C.d.S. – sopra riportato – specifica che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la somma dovuta all'Amministrazione è pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e maggiorata delle spese di procedimento. Le ulteriori eccezioni svolte a pagg. 14 e 15 dell'atto di appello sono inammissibili in quanto nuove e, quindi, tardive.
5. È infondato, infine, anche il terzo motivo d'appello, poiché il Giudice di Pace ha correttamente liquidato le spese legali in favore del vittorioso, in quanto CP_1 rappresentato in giudizio non da un proprio funzionario, bensì da un Legale abilitato alla professione forense.
6. In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendosi conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo
6 unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare, in favore del , le spese Controparte_1 di lite relative a questo giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 12/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
7
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
BARBARA APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
CORRADINI ANNALISA e MEZZADRI LORENZO contumace Controparte_2
APPELLATI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.03.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 12.10.2023, Pt_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
13720210002697750000 emessa dall' Controparte_3 avente ad oggetto l'importo di € 316,27, per l'omesso pagamento di una sanzione
[...] amministrativa pari a € 174,00 irrogata dal Comando di Polizia Municipale del
[...]
conseguente a un'infrazione del Codice della Strada contestata mediante il CP_1 verbale n. 187000506112007133, notificato il 15.10.2018. L'opponente non ha contestato l'infrazione e ha dedotto:
- di avere pagato la contravvenzione irrogatagli nella misura ridotta del 30% - come previsto dal Codice della Strada in caso di pagamento tempestivo - per l'importo di € 125,10, in data 2.11.2018;
- che la maggior pretesa dell'Ente si fonda sul mancato versamento integrale della sanzione - dunque senza la riduzione del 30% - essendo l'adempimento intervenuto dopo lo spirare del termine di 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione;
- che però il pagamento della sanzione in misura ridotta deve ritenersi legittimo;
- che, infatti, dal 25.10.2018 - giorno in cui si era perfezionata la notifica del verbale di contestazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale di CC (Comune nel quale egli
1 risiede) - al 2.11.2018 - data in cui ha ritirato il plico e pagato la sanzione - era stato impossibilitato ad acquisire conoscenza del plico stesso poiché si trovava a per CP_1 motivi di lavoro e presso la residenza non vi erano altre persone che potessero essere delegate al ritiro della raccomandata;
- che, quindi, era venuta meno, senza sua colpa, la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.;
- che, in ogni caso, l'importo indicato nella cartella esattoriale è errato in quanto, tuttalpiù, avrebbe dovuto pagare la minor somma di € 51,76, corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in misura ridotta e la sanzione prevista dalla legge. Sulla base di quanto sopra, a chiesto l'annullamento della cartella di pagamento Pt_1
e, in subordine, di essere condannato al pagamento del predetto minor importo. Si è costituito il eccependo: Controparte_1
- che il procedimento notificatorio si è svolto in modo regolare;
- che l'opponente era pienamente informato e in condizione di effettuare il pagamento corretto (€ 174,00 anziché € 125,10);
- che l'errore è addebitabile in via esclusiva alla sua condotta colpevole e negligente. L' è rimasta contumace. Controparte_3
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1409 depositata il 4.12.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la cartella esattoriale, sulla base della seguente motivazione: “Il termine ultimo per procedere al pagamento in misura ridotta e scontato del 30% era il 30.10.2018. La maggior pretesa trova causa nell'omesso versamento integrale della sanzione nel minimo edittale che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per intero e non con riduzione del 30%, stante il pagamento solo il 2.11.2018, oltre il termine di 5 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione. In conseguenza la sanzione è stata iscritta a ruolo detratto l'importo già corrisposto. […] Non sussiste errore incolpevole poiché il ricorrente era stato edotto dei termini di pagamento nonché degli importi da corrispondere tutti precisati nel verbale depositato in atti dal comune di .” CP_1
Avverso la pronuncia ha proposto tempestivo appello (introdotto Parte_1 con citazione) contestando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace non si sarebbe espresso in merito alla prova contraria alla presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né in ordine alla eccepita erroneità degli importi intimati nella cartella. Sotto il primo profilo, l'appellante ha sostanzialmente riproposto le difese già svolte in primo grado;
quanto al secondo, ha contestato le maggiorazioni applicate da nella CP_4 cartella. Infine, ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in favore del nonostante questo fosse stato difeso e rappresentato in CP_1 giudizio da un legale dipendente dell'Ente stesso, e non da un libero professionista. L' benché regolarmente Controparte_3 citata in giudizio, è rimasta contumace. Il ha resistito all'impugnazione, deducendo: Controparte_1
- che il Giudice di prime cure non ha omesso alcuna valutazione in ordine alle doglianze dell'opponente;
- che l'appellante non ha eccepito alcun vizio o illegittimità della procedura di notifica del
2 verbale di contestazione a mezzo del servizio postale;
- che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è superabile solo nel caso in cui il destinatario dell'atto provi di essersi trovato in circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà, che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione, situazione che non si è verificata nella specie, posto che l'appellante aveva deciso liberamente di mantenere la residenza a CC nonostante lavorasse a già dal 2014; CP_1
- che, pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notifica debba posticiparsi dal 25.10.2018 al 2.11.2018;
- che l'eccezione di illegittimità della cartella di pagamento è apodittica e priva di fondamento giuridico;
- che, ad ogni modo, le eccezioni sollevate dall'appellante al riguardo sono inammissibili in quanto sollevate per la prima volta in sede di appello;
- che il G.d.P. ha correttamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali. Non essendovi istanze istruttorie, alla prima udienza, tenutasi in data 5.03.2025, i Procuratori hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. 2. Sono incontroverse, e comunque documentate, le seguenti circostanze:
- è residente nel Comune di CC (RM) in via Catullo Caio Parte_1
Valerio n. 25, ma è domiciliato nel Comune di ove svolge la propria attività CP_1 lavorativa (questa circostanza è, peraltro, oggetto di specifica confessione contenuta nell'atto di citazione in primo grado);
- il 15.10.2018, l'agente postale del nel tentare la notifica del Controparte_5 verbale di accertamento n. 187000506112007133, contenente la contestazione della violazione del Codice della Strada, non rinvenendo il presso l'indirizzo di residenza né altre Pt_1 persone idonee al ritiro, ha provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio postale di competenza;
- ha ritirato il plico in data 2.11.2018 e, nella medesima giornata, ha Pt_1 provveduto al pagamento della sanzione della misura ridotta del 30%;
- nel 2023 l' di gli ha notificato la cartella di pagamento n. 1372021 CP_4 CP_3
002697750000 dell'importo di € 316,27, oggetto del presente giudizio di opposizione. L'appellante, come già anticipato sopra, non contesta né la violazione del Codice della Strada sanzionata dal Comando di Polizia di nel 2018, né la procedura di notifica CP_1 del relativo verbale di accertamento, ma sostiene che il pagamento in misura ridotta del 30% effettuato il 2.11.2018 sia legittimo, in quanto il perfezionamento della notifica del verbale non si sarebbe compiuto il 25.10.2018, ossia 10 giorni dopo il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, bensì il 2.11.2018, allorquando ha ritirato il plico presso l'Ufficio postale ed è quindi effettivamente venuto a conoscenza dell'esistenza della raccomandata. Egli assume infatti l'inoperatività, nel caso di specie, della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. di conoscibilità/conoscenza dell'atto recettizio, avendo dimostrato l'impossibilità di averne notizia, posto che in quel periodo si trovava a - ove era domiciliato - per ragioni CP_1 lavorative e non vi era alcun familiare che abitasse con lui e potesse ritirare il plico ovvero informarlo. Dunque, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione del principio di Pt_1
3 corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi al riguardo. In secondo luogo, lamenta la violazione del medesimo principio per omessa motivazione in merito alla ritenuta legittimità della cartella di pagamento emessa da CP_4
3. In punto di diritto, appare opportuno anzitutto richiamare le disposizioni del Codice della Strada applicabili nella specie:
- art. 202, comma 1: “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”;
- art. 203, comma 3: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”;
-art. 206, comma 1: “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”. Quanto alla disciplina delle notifiche a mezzo posta, la normativa di riferimento è contenuta nella L. 890/1982 e, per quel che rileva nel caso in esame, nell'art. 8, commi 1, 4, 5 e 6, che regolano la specifica ipotesi in cui l'agente postale non rinvenga il destinatario dell'atto presso l'indirizzo indicato:
“
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito più vicino al destinatario (…)
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi,
4 spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso”. Va infine richiamato l'art. 1335 c.c. il quale, nel disciplinare il regime delle dichiarazioni recettizie, prevede che esse “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. L'atto recettizio si presume quindi conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo - come ad es. la residenza - che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo di costui, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. Si tratta di una presunzione legale, in base alla quale, dal fatto noto costituito dall'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, si ricava il fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza del relativo contenuto da parte del destinatario stesso, e la ratio si fonda sulla necessità di tutelare il legittimo affidamento nei rapporti negoziali nonché – data la portata generale della norma – di assicurare gli effetti giuridici propri degli atti recettizi (che verrebbero ovviamente vanificati laddove il destinatario non fosse reperibile o si sottraesse sistematicamente al ricevimento degli atti stessi). E' comunque una presunzione relativa, superabile con la prova contraria, da parte del destinatario, di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di avere notizia dell'atto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'impossibilità deve essere intesa in senso oggettivo, quale impedimento estraneo alla sfera di volontà o di organizzazione del soggetto, e dunque non evitabile con un comportamento diligente: la prova contraria deve, perciò, essere rigorosa. Venendo quindi al caso di specie, si osserva:
- l'agente postale del ha tentato di eseguire la notifica del verbale di Controparte_5 contestazione presso la residenza di l 15.10.2018; Pt_1
- non avendo rinvenuto nessuno, quello stesso giorno ha provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio e inviato al la raccomandata contenente la CAN (Comunicazione di Pt_1
Avvenuta Notifica);
- in base alla normativa sopra citata, quindi, la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione di quest'ultima comunicazione, ossia il 25.10.2018, per compiuta giacenza;
- per beneficiare del pagamento in misura ridotta del 30% previsto dall'art. 202 C.d.S. sopra richiamato, vrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il 30.10.2018; Pt_1
- così non è stato, in quanto il pagamento è avvenuto solo il 2.11.2018 (giorno in cui costui ha effettivamente ritirato l'atto presso l'ufficio postale);
5 - a sua giustificazione, egli si è limitato ad allegare che in quei giorni si trovava a CP_1 per lavoro e che nessuno dei suoi familiari era presente presso la sua abitazione di
[...] residenza, producendo, a comprova, il certificato di stato di famiglia e una dichiarazione del suo datore di lavoro attestante il fatto che egli è occupato presso la filiale di dal 2014; CP_1
- tale documentazione, tuttavia, è insufficiente a dimostrare una oggettiva e incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell'atto e, quindi, non consente di superare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.;
- la permanenza per lavoro in un'altra città e l'assenza presso la residenza di persone idonee al ritiro dell'atto non sono, infatti, dovute a fattori eccezionali, imprevedibili e comunque esterni ed estranei al ma alla sua scelta personale di mantenere la residenza Pt_1 in luogo diverso da quello nel quale abitualmente si trova (per lavoro o altre ragioni), nella consapevolezza che ogni atto recettizio sarebbe pervenuto a quell'indirizzo;
- sicché, in base al criterio della normale diligenza, egli avrebbe dovuto adottare degli accorgimenti per assicurarsi di controllare tempestivamente la cassetta postale, ovvero per deviare altrove le comunicazioni e gli atti a lui indirizzati;
- si aggiunga, poi, ad abundantiam, che i giorni 20, 21, 27 e 28 ottobre 2018 cadevano di sabato e domenica, dunque è lecito presumere che in quelle date il non fosse Pt_1 occupato nella propria attività lavorativa e ben avrebbe potuto recarsi a CC per ritirare la posta. Il primo motivo d'appello è, dunque, infondato.
4. E' parimenti infondato anche il secondo motivo di appello attinente alla mancata pronuncia del G.d.P. sulla eccepita erroneità dell'importo indicato nella cartella esattoriale. Al di là del fatto che la relativa censura, nel ricorso originario, era stata svolta in modo talmente generico da risultare inammissibile, in ogni caso l'art. 203, comma 3 C.d.S. – sopra riportato – specifica che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la somma dovuta all'Amministrazione è pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e maggiorata delle spese di procedimento. Le ulteriori eccezioni svolte a pagg. 14 e 15 dell'atto di appello sono inammissibili in quanto nuove e, quindi, tardive.
5. È infondato, infine, anche il terzo motivo d'appello, poiché il Giudice di Pace ha correttamente liquidato le spese legali in favore del vittorioso, in quanto CP_1 rappresentato in giudizio non da un proprio funzionario, bensì da un Legale abilitato alla professione forense.
6. In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendosi conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo
6 unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare, in favore del , le spese Controparte_1 di lite relative a questo giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 12/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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