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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La
Franca, nelle modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., sciogliendo la riserva assunta in data 03.06.2025, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n° 13780 / 2022 R.G. vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, tutti rappr.ti e difesi dagli avv.ti FLAVIO
[...]
RUNFOLA e MARIA MARRETTA, giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.ta e Controparte_1
difeso dall'avv. DOMENICA MOTTA giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
1 1) condanna al rimborso, in favore di parte attrice, del Controparte_1
capitale di € 29.000,00, relativo ai buoni oggetto di causa, ed alla liquidazione degli interessi maturati.
2) Considerata la complessità e particolarità delle vicenda, ed avuto riguardo alla non uniformità delle pronunce giurisprudenziali sulla vicenda, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
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Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dalle sigg. nei Pt_1
confronti di , le quali esponevano di avere investito, nell'anno Controparte_1
2008, in alcuni buoni fruttiferi postali della serie 1F8 e, precisamente, di aver sottoscritto 9 buoni postali del valore nominale di euro 1.000,00, e quattro del valore nominale di euro 5.000,00. Deducevano altresì di averne richiesto il rimborso nell'anno 2022 e che veniva loro negato da , che assumeva l'intervenuta CP_1
prescrizione del vantato diritto.
In ragione di tale diniego, con diffida del 21.01.2022 le attrici avevano contestato a la violazione di diverse norme e l'avevano nuovamente CP_1
invitata al rimborso dei buoni meglio elencati in citazione. Anche la detta diffida e contestazione, non sortiva l'effetto sperato, ricevendo da risposta CP_1
negativa.
A sostegno dei propri assunti parte attrice assumeva che i buoni postali acquistati non contenevano il termine di scadenza della fruttificazione, che non era stato consegnato loro il foglio illustrativo e che conseguentemente non era stato
2 possibile per l'avente diritto, individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
Con comparsa del 07.03.2023 si costituiva la quale, nel CP_1
precisare di avere collocato i buoni acquistati dalle attrici, per conto di Cassa
Depositi e Prestiti, instava per il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla ricorrente.
La domanda di rimborso delle attrice deve ritenersi fondata.
In punto di diritto, va osservato che la presente controversia concerne la questione relativa alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi cartacei a termine,
collocati presso gli uffici postali, sui quali non è stata indicata la scadenza o per i quali non sono state rilasciate informazioni chiare sulla data di scadenza al risparmiatore nonché l'applicazione del regime della prescrizione.
Il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 secondo comma d.lgs. 284/99, che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali, prevedendone le condizioni di emissione e la relativa regolamentazione.
Sul punto va osservato che i buoni postali sono qualificabili non come titoli di credito, ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.: da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi –, avendo la sola funzione – propria dei secondi
– di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
3 L'investitore deve comunque essere messo nelle condizioni di conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione,
tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto
(art. 47 Cost.).
E' contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga, non possano essere leggibili o agevolmente conoscibili.
Orbene, i buoni in contestazione non rendono in alcun modo nota all'intestatario la data di possibile scadenza, né i termini per l'incasso, rendendo così
impossibile ai ricorrente calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi quindi individuare nei confronti del risparmiatore il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla resistente, ossia che le condizioni siano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del relativo DM istitutivo
(contenente tutte le condizioni economiche dell'investimento), posto che nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e risparmiatore è dal titolo che quest'ultimo evince la durata e i termini del rapporto al momento della sua emissione. Ribadito
infatti che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019,
n.3963), da esso nondimeno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
4 Non si tratta quindi della diversa problematica dell'integrazione del tasso di interesse ad opera di normativa successiva all'emissione (questione peraltro dibattuta in giurisprudenza), ma dell'irregolare ed illeggibile inserimento nel titolo stesso dell'elemento essenziale della data di scadenza, senza il quale non può dirsi individuabile ed esercitabile da parte del risparmiatore, che in base esclusivamente al titolo in suo possesso, deve essere informato della durata del diritto.
Nella specie, giova ribadire, sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è indicazione alcuna circa la data di scadenza né è indicata la durata dei buoni e ciò è sufficiente a ritenere provato ( quanto meno in via presuntiva ed in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento), la mancata conoscenza da parte della ricorrente del termine di decorrenza della prescrizione. Ed
inoltre, per pacifica ammissione della stessa resistente ed in linea con quanto prescritto dal DM 19/12/2000 (applicabile nella specie), le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un foglio informativo analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono.
Sui buoni è stata riportata solo la seguente locuzione: "Il buono fruttifero
postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella
parte prima del decreto 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000 e alle
specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del
collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche
dell'investimento".
Il riferimento è al testo degli articoli 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, che infatti così dispongono: (art.3) “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio
5 informativo contente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"; (art. 6) "
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle Controparte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi", testo confermato testualmente dall'art. 6 del D.M. 06.10.04 il quale prevede che "1. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Controparte_1
mette a disposizione del cliente nei propri locali aperti al pubblico foglio informativo, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo).
2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito".
Dunque, al momento della sottoscrizione del buono, aveva l'obbligo specifico, CP_1
previsto in una norma regolarmente richiamata sul buono stesso, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente le caratteristiche dell'investimento. Non v'è dubbio che tra le caratteristiche vada sicuramente annoverata la durata, atteso che, giusta l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, "i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". E
questa consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso.
Le informazioni sulla scadenza del titolo, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono
6 postale fruttifero sottoscritto, e costituiscono elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore il quale, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarne informazioni sulla scadenza, rischia di perdere il capitale investito.
L'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più
generale dovere di solidarietà sociale che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Nell'ambito del servizio di pubblica utilità della raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale, che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento, è richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà,
rispetto a quello che si attenderebbe da una controparte.
Da quanto esposto, si ritiene che i ricorrenti non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso posto che, giova ribadire, è solo con la consegna del foglio informativo che si integra la conoscenza legale delle condizioni del prodotto finanziario in capo al sottoscrittore, mentre il difetto di consegna costituisce un impedimento legale, e non di mero fatto,
all'esercizio del diritto al rimborso.
Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle argomentazioni difensive di secondo la quale, invece, gli obblighi di informazione e comunicazione alla CP_1
clientela sarebbero stati assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni. Ed infatti, come si è già detto, l'art.6
del D.M. 06.10.04 non prevede che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa gravanti vengano assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del
7 Foglio Informativo: ("Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito").
La pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta
Ufficiale non è dunque elemento, né necessario, né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su atteso che, proprio in CP_1
virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19.12.2000 e
D.M. 06.10.04), potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del foglio informativo.
Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su l'onere di CP_1
provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e,
quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore;
ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stata infatti l'allegazione della convenuta sul punto (oltre che contestata dalla ricorrente), rimasta sfornita di prova, non potendosi per contro ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del foglio informativo secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata.
Per tutto quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto degli attori, in quanto non prescritto, al rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e per l'effetto va condannata al rimborso Controparte_1
del capitale di € 29.000,00 ed alla liquidazione degli interessi maturati in favore degli attori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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8 Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 03/06/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La
Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
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