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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16205/2024 , introdotta da
(ROMA 17/11/1965) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 27/02/1968), on il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Pt_3
FILIPPO GERACI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2015, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra (CF: ed il sig. Parte_2 C.F._1 Parte_1 (CF: ) in Roma, in data 27/06/1993, trascritto presso i registri C.F._2 dello Stato Civile di Roma al numero 626 p.2 s.A04 anno 1993; Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
senza necessità di porre a carico di un coniuge mantenimento alcuno in favore dell'altro, godendo gli stessi di redditi equivalenti;
né tantomeno disporre alcun mantenimento nei confronti dei figli (Roma 29/11/1995 –CF: Persona_1
) e (Roma 02/07/2001- CF C.F._3 Persona_2
) entrambi maggiorenni i quali hanno un proprio reddito che C.F._4 li rende indipendenti oltre alla circostanza di convivere con i rispettivi compagni;
nulla in ordine alle spese legali relative al presente giudizio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/06/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16205/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/06/1993 tra (ROMA 17/11/1965) Parte_1
e (ROMA, 27/02/1968) trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00626, Parte 2 , Serie A04,
Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16205/2024 , introdotta da
(ROMA 17/11/1965) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 27/02/1968), on il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Pt_3
FILIPPO GERACI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2015, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra (CF: ed il sig. Parte_2 C.F._1 Parte_1 (CF: ) in Roma, in data 27/06/1993, trascritto presso i registri C.F._2 dello Stato Civile di Roma al numero 626 p.2 s.A04 anno 1993; Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
senza necessità di porre a carico di un coniuge mantenimento alcuno in favore dell'altro, godendo gli stessi di redditi equivalenti;
né tantomeno disporre alcun mantenimento nei confronti dei figli (Roma 29/11/1995 –CF: Persona_1
) e (Roma 02/07/2001- CF C.F._3 Persona_2
) entrambi maggiorenni i quali hanno un proprio reddito che C.F._4 li rende indipendenti oltre alla circostanza di convivere con i rispettivi compagni;
nulla in ordine alle spese legali relative al presente giudizio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/06/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16205/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/06/1993 tra (ROMA 17/11/1965) Parte_1
e (ROMA, 27/02/1968) trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00626, Parte 2 , Serie A04,
Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR EN