CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17151 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 17151 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Terni con cui TR SA è stato condannato, esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. peri, relativo alla messa in circolazione di 22 banconote contraffatte da 100 euro ciascuna, consegnate a NI OT, arrestata in flagranza in possesso di tali monete, in cambio di un corrispettivo pari a 10 euro per ciascuna banconota. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo argomento evocato dalla difesa è legato alla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 197 -bis, 64, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NI OT — ampiamente poste a fondamento della pronuncia di condanna di primo grado — da ritenersi chiamante in correità, le cui dichiarazioni, non sono state precedute dagli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ed avevano necessità di riscontri, non adeguatamente motivati. Inoltre, non sarebbe stata svolta la doverosa analisi sull'attendibilità della dichiarante. La sentenza impugnata si è fermata a motivare solo del bilanciamento di verosimiglianza tra la tesi difensiva, prospettata in dibattimento, e quella dell'accusa, sostenuta dalla teste-chiamante in correità, così omettendo anche di fornire risposta agli specifici motivi d'appello in chiave di attendibilità di quest'ultima e riscontri. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'erroneità del calcolo della pena condotto ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. pen., in considerazione della divergenza tra la riduzione operata ex art. 4155 cod. pen. per la pena pecuniaria, in misura superiore ad un terzo, e la diminuzione svolta, invece, per la pena detentiva, inferiore ad un terzo. 2. Il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2 Si denuncia, sotto un primo profilo, la medesima violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. già ampiamente superata dalla Corte d'Appello, evidenziando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della principale teste d'accusa, coinvolta nel reato. L'eccezione è generica poiché, a voler tacere del fatto che neppure si rappresenta la posizione processuale che ha assunto la teste-chiamante in correità - limitandosi il ricorso ad affermare che ella è stata condannata per lo stesso fatto storico - né la decisività della testimonianza colpita dalle censure difensive, la responsabilità dell'imputato è stata ancorata dalla sentenza impugnata, e da quella conforme di primo grado, principalmente alle risultanze dirette dell'arresto in flagranza di NI OT, trovata in possesso di un cospicuo numero di banconote contraffatte, e del servizio di polizia giudiziaria portato avanti immediatamente dopo dai Carabinieri operanti, che hanno fermato il ricorrente a bordo di un'auto, ritrovando 11.0 euro di banconote contraffatte occultate nel veicolo. A tali prove, del tutto autonome e, quindi, sicuramente configuranti anche idonei riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie di OT, vanno aggiunte le dichiarazioni dell'altro testimone, TI, ex compagno della dichiarante, protagonista anch'egli della vicenda poiché insieme a lei si era recato dall'imputato e aveva assistito alla cessione delle banconote contraffatte. La sintetica ricostruzione svolta offre la chiave valutativa anche della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2.1. Quanto alla seconda parte del motivo di ricorso, vale a dire la violazione dell'art. 64, comma 3, e dell'art. 210 cod. proc. pen., si rileva, anzitutto, ancora una volta, il vizio di genericità dell'argomento difensivo, che non ha dedotto la decisività delle dichiarazioni di NI OT, contrariamente alle indicazioni di Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. In aggiunta a tale ragione di inammissibilità, si evidenza che si tratta di un'obiezione inedita, non proposta con l'atto di appello. E' noto che, seguendo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 in una fattispecie 3 in cui la Corte ha ritenuto motivo nuovo quello relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno rispetto a quello che in appello si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa;
Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, IDudaev, Rv. 261029). In tale ottica, costituisce questione "nuova", che deve ritenersi non abbia formato oggetto di gravame, sia quella che abbia ad oggetto capi o punti della decisione impugnata non enunciati nell'atto di impugnazione di merito (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 e le pronunce ivi richiamate), sia quella che consista in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione sotto gli specifici profili poi successivamente dedotti (cfr. anche, sul medesimo tema, la pronuncia Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965). Nel caso di specie, le denunce di violazione delle regole processuali dedicate alla valutazione, ex art. 192 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie della teste chiamante in correità non sono sovrapponibili a quelle successivamente dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e riferite alla violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di censura è infondato. Il ricorrente pretendeva che il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado per la pena pecuniaria, ex art. 455 cod. pen., riducendo la sanzione prevista dall'art. 453 cod. pen., venisse replicato in identica misura anche per la pena detentiva della reclusione. Ebbene, non sussiste alcun diritto dell'imputato a vedere paritariamente ridotte le due sanzioni congiunte previste dalla disposizione incriminatrice, che, peraltro, esprimono il disvalore concreto del fatto di reato in maniera concorrente, integrandosi reciprocamente. In proposito, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non si potesse dar seguito alla richiesta di riduzione ulteriore della pena detentiva, lasciando intendere chiaramente, e del tutto legittimamente, che essa era stata stabilita dal giudice di primo grado già in misura mite. Si è, infatti, evidenziata la lettura della fattispecie concreta più che favorevole al ricorrente adottata dal Tribunale, sia con riguardo alla disapplicazione della recidiva qualificata contestatagli, sia per il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 17151 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Terni con cui TR SA è stato condannato, esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., per il reato di cui all'art. 455 cod. peri, relativo alla messa in circolazione di 22 banconote contraffatte da 100 euro ciascuna, consegnate a NI OT, arrestata in flagranza in possesso di tali monete, in cambio di un corrispettivo pari a 10 euro per ciascuna banconota. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo argomento evocato dalla difesa è legato alla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 197 -bis, 64, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NI OT — ampiamente poste a fondamento della pronuncia di condanna di primo grado — da ritenersi chiamante in correità, le cui dichiarazioni, non sono state precedute dagli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ed avevano necessità di riscontri, non adeguatamente motivati. Inoltre, non sarebbe stata svolta la doverosa analisi sull'attendibilità della dichiarante. La sentenza impugnata si è fermata a motivare solo del bilanciamento di verosimiglianza tra la tesi difensiva, prospettata in dibattimento, e quella dell'accusa, sostenuta dalla teste-chiamante in correità, così omettendo anche di fornire risposta agli specifici motivi d'appello in chiave di attendibilità di quest'ultima e riscontri. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'erroneità del calcolo della pena condotto ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. pen., in considerazione della divergenza tra la riduzione operata ex art. 4155 cod. pen. per la pena pecuniaria, in misura superiore ad un terzo, e la diminuzione svolta, invece, per la pena detentiva, inferiore ad un terzo. 2. Il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2 Si denuncia, sotto un primo profilo, la medesima violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. già ampiamente superata dalla Corte d'Appello, evidenziando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della principale teste d'accusa, coinvolta nel reato. L'eccezione è generica poiché, a voler tacere del fatto che neppure si rappresenta la posizione processuale che ha assunto la teste-chiamante in correità - limitandosi il ricorso ad affermare che ella è stata condannata per lo stesso fatto storico - né la decisività della testimonianza colpita dalle censure difensive, la responsabilità dell'imputato è stata ancorata dalla sentenza impugnata, e da quella conforme di primo grado, principalmente alle risultanze dirette dell'arresto in flagranza di NI OT, trovata in possesso di un cospicuo numero di banconote contraffatte, e del servizio di polizia giudiziaria portato avanti immediatamente dopo dai Carabinieri operanti, che hanno fermato il ricorrente a bordo di un'auto, ritrovando 11.0 euro di banconote contraffatte occultate nel veicolo. A tali prove, del tutto autonome e, quindi, sicuramente configuranti anche idonei riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie di OT, vanno aggiunte le dichiarazioni dell'altro testimone, TI, ex compagno della dichiarante, protagonista anch'egli della vicenda poiché insieme a lei si era recato dall'imputato e aveva assistito alla cessione delle banconote contraffatte. La sintetica ricostruzione svolta offre la chiave valutativa anche della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2.1. Quanto alla seconda parte del motivo di ricorso, vale a dire la violazione dell'art. 64, comma 3, e dell'art. 210 cod. proc. pen., si rileva, anzitutto, ancora una volta, il vizio di genericità dell'argomento difensivo, che non ha dedotto la decisività delle dichiarazioni di NI OT, contrariamente alle indicazioni di Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416 secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. In aggiunta a tale ragione di inammissibilità, si evidenza che si tratta di un'obiezione inedita, non proposta con l'atto di appello. E' noto che, seguendo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 in una fattispecie 3 in cui la Corte ha ritenuto motivo nuovo quello relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno rispetto a quello che in appello si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa;
Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, IDudaev, Rv. 261029). In tale ottica, costituisce questione "nuova", che deve ritenersi non abbia formato oggetto di gravame, sia quella che abbia ad oggetto capi o punti della decisione impugnata non enunciati nell'atto di impugnazione di merito (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 e le pronunce ivi richiamate), sia quella che consista in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione sotto gli specifici profili poi successivamente dedotti (cfr. anche, sul medesimo tema, la pronuncia Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965). Nel caso di specie, le denunce di violazione delle regole processuali dedicate alla valutazione, ex art. 192 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie della teste chiamante in correità non sono sovrapponibili a quelle successivamente dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e riferite alla violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di censura è infondato. Il ricorrente pretendeva che il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado per la pena pecuniaria, ex art. 455 cod. pen., riducendo la sanzione prevista dall'art. 453 cod. pen., venisse replicato in identica misura anche per la pena detentiva della reclusione. Ebbene, non sussiste alcun diritto dell'imputato a vedere paritariamente ridotte le due sanzioni congiunte previste dalla disposizione incriminatrice, che, peraltro, esprimono il disvalore concreto del fatto di reato in maniera concorrente, integrandosi reciprocamente. In proposito, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non si potesse dar seguito alla richiesta di riduzione ulteriore della pena detentiva, lasciando intendere chiaramente, e del tutto legittimamente, che essa era stata stabilita dal giudice di primo grado già in misura mite. Si è, infatti, evidenziata la lettura della fattispecie concreta più che favorevole al ricorrente adottata dal Tribunale, sia con riguardo alla disapplicazione della recidiva qualificata contestatagli, sia per il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024.