Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 00240/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2020, proposto da
IN MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ateleta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Oddis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio serbato dal Comune di Ateleta in ordine alla istanza di ripristino, di manutenzione, gestione e pulizia della strada in località Trampaino, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, ove necessario, per l'annullamento della nota del Comune di Ateleta del 16.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ateleta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in decisione il ricorrente chiede ordinarsi al Comune di Ateleta di provvedere sulla sua istanza del 17.9.2020 di ripristino della strada di accesso alla sua proprietà che risulterebbe non praticabile a causa delle condizioni di degrado e della mancata manutenzione.
Chiede inoltre la condanna del Comune alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 2-bis della l. n. 241 del 1990
Resiste il Comune intimato che eccepisce l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che l’attività richiesta non è l’adozione di un provvedimento, ma un comportamento materiale.
Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Come eccepito dal Comune resistente l’azione avverso il silenzio presuppone l’inadempimento della pubblica amministrazione dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso un procedimento promosso su istanza di parte o da avviarsi d’ufficio.
Nel caso in decisione il Comune ha dato atto che l’intervento di manutenzione è previsto dalle linee programmatiche dell’amministrazione civica.
Deve quindi presumersi che l’ulteriore attività del Comune non abbia natura provvedimentale, ma meramente esecutiva.
Resta pertanto esclusa l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio che presuppone invece, come detto, un’inerzia nell’esercizio di un potere amministrativo, mentre in specie viene richiesta l’esecuzione di un’attività materiale.
Inoltre la giurisprudenza è ferma nel ritenere che " l'interesse di ogni cittadino a che l'amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche ... non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell'area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell'amministrazione " (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5399/2015).
La domanda accessoria di condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo è infondata perché mancante di uno degli elementi costitutivi, ossia l’inadempimento dell’obbligo di provvedere.
L’esito in rito del giudizio sulla domanda principale giustifica a compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO