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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3509/2025,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, per procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.5.2025 la onveniva in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2025, Controparte_1 emesso il 30.3.2025 dal Tribunale di Lecce, con cui l'opposto aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per la consegna di una copia della polizza assicurativa sottoscritta dallo stesso con la
MetLife s.p.a. in occasione della stipula con l'opponente del contratto di prestito personale n. 25059920 del 10.12.2021 e del relativo modulo di adesione, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria. In particolare, la società opponente deduceva come a fronte dell'istanza formulata da con pec del giorno 8.7.2024, con cui quest'ultimo aveva Controparte_1 espressamente richiesto la trasmissione della copia del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento, nonché della polizza assicurativa e del relativo modulo di adesione, essa aveva pienamente adempiuto al proprio obbligo mediante invio della documentazione richiesta, con esclusione delle copie dei documenti oggetto di ingiunzione in quanto afferenti a un rapporto contrattuale del cliente che coinvolgeva un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto bancario, come tale non rientrante negli obblighi di consegna previsti dall'art. 119 T.U.B. Pertanto, la concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle Parte_1 spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 deducendo che l'opponente aveva contrattato con la compagnia assicurativa le clausole standard del contratto di assicurazione e, quindi, aveva assunto il ruolo di mediatrice tra il proprio cliente e la compagnia assicurativa. Sotto altro profilo, l'opposto deduceva che il suo diritto a ottenere l'intero compendio documentale afferente al contratto bancario sottoscritto con la Parte_1
ivi compresi la polizza assicurativa e il relativo modulo di adesione, trovasse fondamento
[...] non solo negli artt. 117 e 119 T.U.B. ma anche nella regola generale della buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., gravando sull'istituto bancario un obbligo di protezione nei confronti del cliente in relazione alla documentazione afferente al rapporto bancario. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La causa, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
18.12.2025 e trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come a fronte dell'istanza formulata da
[...]
con pec del giorno 8.7.2024, volta ad ottenere dall'opponente la trasmissione della CP_1 copia del contratto di finanziamento n. 25059920 del 10.12.2021, del piano di ammortamento, nonché della polizza assicurativa e del relativo modulo di adesione, la Parte_1 abbia solo parzialmente evaso la richiesta del cliente, omettendo di trasmettere la polizza assicurativa stipulata dallo stesso e il relativo modulo di adesione, in ragione del coinvolgimento di un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto bancario.
Sotto tale profilo, occorre, tuttavia, rilevare come nella fattispecie in esame, la scelta adottata dalla banca opposta di trasmettere solo parzialmente la documentazione richiesta dal cliente non sia
2 condivisibile. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare come secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 T.U.B., si configura come un vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt.
1175, 1374 e 1375 c.c. e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. I, sent. n. 8173 del 28.3.2025).
Ciò posto, volgendo l'attenzione al caso di specie, sebbene da un'attenta analisi delle condizioni generali di finanziamento (art. 3) risulti infatti l'espresso riconoscimento in favore del cliente, mediante firma apposta su separato contratto, di una mera facoltà di adesione ad uno o più contratti assicurativi, aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio, alle condizioni e nei termini previsti dalla relativa documentazione precontrattuale e contrattuale assicurativa, nonché
ad uno o più servizi accessori facoltativi offerti dal fornitore/convenzionato alle condizioni e nei termini previsti dalla relativa documentazione contrattuale, da un attento esame del contratto di finanziamento risulta,
d'altro canto, che abbia in realtà esercitato l'ulteriore facoltà prevista Controparte_1 dal medesimo art. 3 delle condizioni generali di contratto, avendo richiesto alla
[...] unitamente alla somma di € 17.300,00, anche il finanziamento del premio relativo Parte_1 alla copertura assicurativa stipulata con la MetLife s.p.a., per € 2.099,52, per un totale finanziato pari a € 19.399,52.
Alla luce di queste considerazioni si deve pertanto ritenere che i moduli di adesione al contratto di assicurazione sottoscritti dall'opposto con la MetLife s.p.a. rientrino nell'ambito della documentazione inerente alla specifica operazione di finanziamento posta in essere dal cliente, ai sensi dell'art. 119, co 4 T.U.B., cui consegue l'obbligo di consegna degli stessi in capo all'intermediario nei confronti del richiedente, in quanto strettamente e funzionalmente connessi al contratto di finanziamento n. 25059920 del 10.12.2021. Le medesime considerazioni possono poi essere estese anche rispetto alla polizza assicurativa parimenti richiesta dall'opposto, recante le condizioni generali di assicurazione, in quanto esibita o comunque messa a disposizione dall'intermediario nei confronti del cliente in occasione della stipula dello stesso contratto di finanziamento.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 A fronte del rigetto dell'opposizione si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 505/2025, emesso il 30.3.2025 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna la al pagamento, in favore del difensore antistatario di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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