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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836/2025 R.G. promossa da
(avv. ELISA ELENA VALENTINI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
L'attrice ha come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di nato il [...]. Per_1
1 La ricorrente ha domandato la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia n. 1842/2022 pubblicata il 1° luglio 2022, nelle parti relative alle frequentazioni padre-figlio e al mantenimento.
Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sono state acquisite informazioni reddituali sul resistente per mezzo dell'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha poi precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La ricorrente ha narrato che il resistente, da quando nel 2022 ha iniziato a lavorare nel settore del rimessaggio barche, non ha più rispettato il calendario di visite concordato al tempo del divorzio.
Il resistente, benché ritualmente citato, ha scelto di non costituirsi in giudizio, così perdendo l'occasione per fornire la propria versione dei fatti. Il comportamento processuale del convenuto corrobora il disinteresse dedotto dalla madre. Pertanto, appare opportuno procedere una rimodulazione – non più paritaria – dei tempi di permanenza del minore presso il padre, nei termini seguenti: il padre vedrà e terrà con sé figlio: - martedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (o diversa ora che sarà compatibile con lo stato di precisando che la madre (compatibilmente con eventuali Per_1 future incombenze lavorative) porterà a Padenghe s/ G e il padre lo riporterà presso Per_1
l'abitazione materna;
- una domenica ogni due dalle ore 9.00 alle ore 21.00, precisando che la madre porterà a Padenghe s/ G e il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
- Vigilia di Natale, Per_1
Natale, Capodanno, Primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza;
- quanto alle vacanze estive le stesse verranno concordate tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, tenendo conto dello stato psicofisico del minore.
La riduzione dei tempi di cura paterni, unitamente allo stato di disoccupazione della madre, giustificano l'introduzione di un assegno periodico per il mantenimento del minore, a carico del padre. Dalla dichiarazione dei redditi 2024 (periodo d'imposta 2023), risulta che il resistente percepisce un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità1, pari ad euro 1.706,83. Appare, dunque, congruo quantificare l'assegno nell'importo di euro 300,00 mensili, indicato dalla ricorrente.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
4. 1 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali / 12. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014. Vengono riconosciuti i compensi minimi, in ragione del numero esiguo delle questioni trattate e del comportamento non oppositivo del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) a parziale revisione delle condizioni di divorzio,
a. dispone che il padre – salvo diverso accordo delle parti – possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato in parte motiva;
b. dispone che, con decorrenza dal deposito del ricorso (prima mensilità dovuta: gennaio
2025), il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% secondo il Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836/2025 R.G. promossa da
(avv. ELISA ELENA VALENTINI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
L'attrice ha come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di nato il [...]. Per_1
1 La ricorrente ha domandato la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia n. 1842/2022 pubblicata il 1° luglio 2022, nelle parti relative alle frequentazioni padre-figlio e al mantenimento.
Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sono state acquisite informazioni reddituali sul resistente per mezzo dell'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha poi precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La ricorrente ha narrato che il resistente, da quando nel 2022 ha iniziato a lavorare nel settore del rimessaggio barche, non ha più rispettato il calendario di visite concordato al tempo del divorzio.
Il resistente, benché ritualmente citato, ha scelto di non costituirsi in giudizio, così perdendo l'occasione per fornire la propria versione dei fatti. Il comportamento processuale del convenuto corrobora il disinteresse dedotto dalla madre. Pertanto, appare opportuno procedere una rimodulazione – non più paritaria – dei tempi di permanenza del minore presso il padre, nei termini seguenti: il padre vedrà e terrà con sé figlio: - martedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (o diversa ora che sarà compatibile con lo stato di precisando che la madre (compatibilmente con eventuali Per_1 future incombenze lavorative) porterà a Padenghe s/ G e il padre lo riporterà presso Per_1
l'abitazione materna;
- una domenica ogni due dalle ore 9.00 alle ore 21.00, precisando che la madre porterà a Padenghe s/ G e il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
- Vigilia di Natale, Per_1
Natale, Capodanno, Primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza;
- quanto alle vacanze estive le stesse verranno concordate tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, tenendo conto dello stato psicofisico del minore.
La riduzione dei tempi di cura paterni, unitamente allo stato di disoccupazione della madre, giustificano l'introduzione di un assegno periodico per il mantenimento del minore, a carico del padre. Dalla dichiarazione dei redditi 2024 (periodo d'imposta 2023), risulta che il resistente percepisce un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità1, pari ad euro 1.706,83. Appare, dunque, congruo quantificare l'assegno nell'importo di euro 300,00 mensili, indicato dalla ricorrente.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
4. 1 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali / 12. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014. Vengono riconosciuti i compensi minimi, in ragione del numero esiguo delle questioni trattate e del comportamento non oppositivo del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) a parziale revisione delle condizioni di divorzio,
a. dispone che il padre – salvo diverso accordo delle parti – possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato in parte motiva;
b. dispone che, con decorrenza dal deposito del ricorso (prima mensilità dovuta: gennaio
2025), il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% secondo il Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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