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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8407/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8407/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Roberto Parte_1
Rainone
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Luigi Magno CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2672/2018 emesso dal
Tribunale di Nola in favore di per l'importo di € 375.000,00, CP_1
oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva concesso sulla base di due assegni bancari, uno dell'importo di € 155.000,00 e l'altro di €
220.000,00, emessi dall'opponente in favore di e, con la CP_1
presente opposizione, il eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria Pt_1
vantata dall'opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la quale resisteva CP_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
Pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 18/09/2025 all'esito della quale veniva riservato in
2 decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
3 probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere
4 probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Nel caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio, sin dal ricorso monitorio, due assegni bancari ed una scrittura privata sottoscritti dall'opponente. Analizzando i documenti prodotti in giudizio si evinceva l'assenza della data sull'assegno n. 1038516949-02 e la mancanza del luogo di emissione sull'assegno n. 1064777404-02. Sul punto giova tuttavia rammentare che un assegno, anche se privo di data e di luogo di emissione, può
comunque avere il valore di promessa di pagamento, ciò determinando l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c. (cfr. Tribunale
Napoli, 04/07/2007) e tale effetto può prodursi unicamente tra traente e prenditore (v. Cass. civ. 7262/2006). Nello specifico, per ciò che attiene all'inversione dell'onere della prova, la giurisprudenza di merito ha altresì
sostenuto che “Nei rapporti diretti tra le parti la cambiale o l'assegno bancario
oltre a poter esplicare la loro ordinaria efficacia cartolare, avrebbero anche
valore di promessa di pagamento con riferimento al rapporto sottostante
all'emissione o alla trasmissione del titolo: come tali, essi comportano ex art.
1988 c.c. una inversione processuale dell'onere della prova in ordine alla
sussistenza del credito dedotto dal beneficiario del titolo” (Tribunale Treviso
sez. II, 13/02/2018, n.311). A tutto ciò consegue che parte opposta beneficia di tale presunzione, a cui fa seguito la configurabilità iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ.
19929/2011).
5 Dunque, l'opponente avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto. Difatti,
l'opponente eccepiva unicamente l'inesistenza del credito ingiunto, fondando tale doglianza sull'inesistenza del rapporto sottostante ma non fornendo in merito alcuna prova. D'altronde, l'esistenza del rapporto in esame veniva confermata anche dalla succitata scrittura privata che, sebbene priva di data,
riporta la firma dell'opponente e nella quale lo stesso dichiarava: “In seguito a
decesso del beneficiario sig. il sottoscritto Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...], sostituisce Parte_1
l'assegno - Banco di Napoli, filiale di Palma Campania numero 1040137401-
04, emesso a fronte di restituzione del prestito infruttifero fattogli dal
beneficiario, con due assegni dell'importo di € 220.000,00 cadauno”. Orbene,
giova rammentare che “In base all'art. 214, comma 1, c.p.c., colui contro il
quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a
negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, in base all'art. 216,
comma 1, dello stesso codice, la parte che intende valersi della scrittura
disconosciuta deve chiederne la verificazione. Entrambe le disposizioni, che
mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., sono
applicabili all'assegno bancario, documento riconducibile alla categoria della
scrittura privata. Conseguentemente colui che intenda far contestare
l'autenticità della propria apparente firma di traenza apposta sul titolo, al fine
di escluderne la piena efficacia probatoria a norma dell'art. 2702 c.c., deve
disconoscere la sottoscrizione dell'assegno, così facendo carico alla
controparte di chiederne la verificazione e di addossarsi il relativo onere
6 probatorio” (Cass. civ. 2332/2006). Dunque, alla richiamata scrittura privata e agli assegni, in assenza di disconoscimento da parte dell'opponente, va attribuita piena efficacia probatoria, con il conseguente rigetto della presente opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2672/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 26/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8407/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Roberto Parte_1
Rainone
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Luigi Magno CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2672/2018 emesso dal
Tribunale di Nola in favore di per l'importo di € 375.000,00, CP_1
oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva concesso sulla base di due assegni bancari, uno dell'importo di € 155.000,00 e l'altro di €
220.000,00, emessi dall'opponente in favore di e, con la CP_1
presente opposizione, il eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria Pt_1
vantata dall'opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la quale resisteva CP_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
Pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 18/09/2025 all'esito della quale veniva riservato in
2 decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
3 probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere
4 probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Nel caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio, sin dal ricorso monitorio, due assegni bancari ed una scrittura privata sottoscritti dall'opponente. Analizzando i documenti prodotti in giudizio si evinceva l'assenza della data sull'assegno n. 1038516949-02 e la mancanza del luogo di emissione sull'assegno n. 1064777404-02. Sul punto giova tuttavia rammentare che un assegno, anche se privo di data e di luogo di emissione, può
comunque avere il valore di promessa di pagamento, ciò determinando l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c. (cfr. Tribunale
Napoli, 04/07/2007) e tale effetto può prodursi unicamente tra traente e prenditore (v. Cass. civ. 7262/2006). Nello specifico, per ciò che attiene all'inversione dell'onere della prova, la giurisprudenza di merito ha altresì
sostenuto che “Nei rapporti diretti tra le parti la cambiale o l'assegno bancario
oltre a poter esplicare la loro ordinaria efficacia cartolare, avrebbero anche
valore di promessa di pagamento con riferimento al rapporto sottostante
all'emissione o alla trasmissione del titolo: come tali, essi comportano ex art.
1988 c.c. una inversione processuale dell'onere della prova in ordine alla
sussistenza del credito dedotto dal beneficiario del titolo” (Tribunale Treviso
sez. II, 13/02/2018, n.311). A tutto ciò consegue che parte opposta beneficia di tale presunzione, a cui fa seguito la configurabilità iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ.
19929/2011).
5 Dunque, l'opponente avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto. Difatti,
l'opponente eccepiva unicamente l'inesistenza del credito ingiunto, fondando tale doglianza sull'inesistenza del rapporto sottostante ma non fornendo in merito alcuna prova. D'altronde, l'esistenza del rapporto in esame veniva confermata anche dalla succitata scrittura privata che, sebbene priva di data,
riporta la firma dell'opponente e nella quale lo stesso dichiarava: “In seguito a
decesso del beneficiario sig. il sottoscritto Persona_1 [...]
, nato il [...] a [...], sostituisce Parte_1
l'assegno - Banco di Napoli, filiale di Palma Campania numero 1040137401-
04, emesso a fronte di restituzione del prestito infruttifero fattogli dal
beneficiario, con due assegni dell'importo di € 220.000,00 cadauno”. Orbene,
giova rammentare che “In base all'art. 214, comma 1, c.p.c., colui contro il
quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a
negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, in base all'art. 216,
comma 1, dello stesso codice, la parte che intende valersi della scrittura
disconosciuta deve chiederne la verificazione. Entrambe le disposizioni, che
mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., sono
applicabili all'assegno bancario, documento riconducibile alla categoria della
scrittura privata. Conseguentemente colui che intenda far contestare
l'autenticità della propria apparente firma di traenza apposta sul titolo, al fine
di escluderne la piena efficacia probatoria a norma dell'art. 2702 c.c., deve
disconoscere la sottoscrizione dell'assegno, così facendo carico alla
controparte di chiederne la verificazione e di addossarsi il relativo onere
6 probatorio” (Cass. civ. 2332/2006). Dunque, alla richiamata scrittura privata e agli assegni, in assenza di disconoscimento da parte dell'opponente, va attribuita piena efficacia probatoria, con il conseguente rigetto della presente opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2672/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle CP_1
spese di lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 26/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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