Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico, udito per l’appellante l’avvocato Pierpaolo De Vizio, anche in sostituzione dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia, nonché viste le conclusioni scritte del Ministero della difesa.
Premesso che in primo grado l’appellante ha impugnato:
- l’atto con cui è stata giudicata permanentemente inidonea come allievo carabiniere perché affetta da « Tratti di rigidità Personologici Testologicamente Confermati », con relativa attribuzione del coefficiente 3 (tre) nella caratteristica somato funzionale PS del profilo sanitario, così come previsto dal codice 3 nell’elenco B della direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014;
- il presupposto verbale del dipartimento militare di medicina legale contenente la valutazione d’inidoneità;
- il provvedimento di esclusione dal corso formativo e di proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta;
- il codice 3 dell’elenco B della direttiva di cui al d.m. 4 giugno 2014 e l’art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 come interpretato dall’amministrazione;
Considerato che:
- secondo una consolidata giurisprudenza le valutazioni effettuate dagli organi tecnici dell’amministrazione in sede di giudizio di idoneità al servizio militare costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria (Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2024, n. 8962);
- nella specie, appaiono meritevoli di approfondimento le censure d’irragionevolezza e difetto d’istruttoria correlate, da un lato, al fatto che la stessa appellante era stata giudicata idonea pochi mesi prima, al momento dell’incorporamento, e dall’altro al fatto che l’episodio di violenza sessuale da questa riferito, collocatosi poche settimane prima della valutazione d’inidoneità, potrebbe aver ingenerato una reazione acuta da stress destinata a risolversi (e attualmente risolta, secondo quanto sostenuto nel referto dell’ASST Valcamonica del 29 novembre 2023) tale da influire sull’esito dei test;
- a tal proposito, la decisione del T.a.r. di respingere l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente si fonda sulla verificazione disposta in primo grado ed effettuata dal Collegio medico legale della Difesa, che ha confermato il giudizio dell’amministrazione, rispetto alla quale tuttavia merita condivisione l’obiezione dell’appellante secondo cui non può ritenersi rispettosa della necessaria imparzialità e terzietà del giudice e dei suoi ausiliari – che, rispetto alla verificazione, si traduce nell’art. 19, comma 2, c.p.a. secondo cui essa è affidata a un organismo pubblico « estraneo alle parti del giudizio » (pertanto, non sarebbe sufficiente rivolgersi a un’articolazione diversa da quella che ha emesso gli atti impugnati, ma appartenente alla medesima amministrazione, come argomentato da Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2021, n. 4612) – la scelta di affidare l’incombente a una struttura sanitaria che non solo è incardinata nel Ministero della difesa, che è la parte resistente, ma alla quale sono riconducibili alcuni degli accertamenti posti alla base degli atti impugnati (nella specie, il referto dell’11 dicembre 2023 allegato al verbale del 12 dicembre 2023 contenente il giudizio d’inidoneità);
Ritenuto quindi:
- di disporre una nuova verificazione, affidandone l’espletamento al Dipartimento Area neuroscienze e salute mentale dell’Ospedale -OMISSIS- in persona del direttore con facoltà di delega ad altro medico idoneo appartenente alla medesima struttura, il quale, previa visione degli atti e documenti del giudizio nonché dei precedenti accertamenti e previo esame dell’appellante, accerterà la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria posta a fondamento del provvedimento impugnato (« Tratti di rigidità Personologici Testologicamente Confermati »), in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014;
- di stabilire che le parti siano avvisate dell’inizio delle operazioni di verificazione con un anticipo di almeno cinque giorni e possano parteciparvi anche avvalendosi di un proprio consulente, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati nel verbale;
- di fissare il termine del 28 aprile 2025 per l’invio alle parti della bozza di relazione, il termine del 9 maggio 2025 per la presentazione delle loro osservazioni, il termine del 20 maggio 2025 per il deposito della relazione di verificazione finale;
- di riconoscere al verificatore, quale anticipo sul compenso per l’incarico, una somma di 500 euro, posta provvisoriamente a carico solidale delle parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, dispone verificazione con i termini e le modalità di cui in motivazione; rinvia la trattazione dell’appello cautelare alla camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.