Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, proposto da Davide AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Luca e IM Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di GI FA RI, IO RI, VA TR, IA AT, AN PO, TO RN RT ST, IA LA RI, IM DA NE, LA AN La AC, VA NO OT, GH TI, EL AL, SI NA, IA ME, MI AS, IA GU, ER AN, TU NE TT, AN OL Lo Cicero, IA RO NA, VI RU, RO MB, ALna PA, ER RN, ROrio NO ZO, IC GI MA, EL TT, AN D’IC, GI UL, AO RI, GI RO, EL FF, IA EG AL, AR CI, GA RA, LI NA, GI NO, IArita GL, TI SC, AO RC, IS ER, NC AL, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia, Sezione distaccata di AT n. 1338 in data 24 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 6 ottobre 2025 e depositato in data 15 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1338 in data 24 aprile 2025.
Nel ricorso, per quanto di interesse in questa sede veniva rappresentato quanto segue.
Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico per titoli indetto dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea per la costituzione di dieci rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui cinque riservati al personale di ruolo FCE, per la figura professionale di operatore di stazione; il bando di concorso richiedeva, quale requisito di ammissione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Veniva evidenziato che, all’esito della procedura concorsuale, il ricorrente veniva collocato al venticinquesimo posto della graduatoria, con un punteggio che formava oggetto di contestazione nel ricorso n. 1621/2024.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in tale occasione, la commissione avrebbe definito in via postuma i criteri di valutazione dei titoli, non avrebbe correttamente valutato il diploma di tecnico superiore quale titolo di studio di livello superiore rispetto al diploma di maturità e avrebbe attribuito un punteggio insufficiente ai titoli di servizio, gestendo in modo non corretto anche la quota riservata ai cosiddetti riservisti.
Veniva rilevato che con sentenza n. 1338/2025 il Tribunale accoglieva il primo motivo di ricorso, annullando gli atti impugnati, ad eccezione del bando e del regolamento FCE, e fornendo indicazioni sul corretto riesercizio del potere.
In particolare il Tribunale richiamava la necessità della predeterminazione dei criteri di valutazione e l’obbligo di una corretta valutazione del servizio svolto in regime di part-time mediante applicazione del criterio proporzionale, previo eventuale esercizio del soccorso istruttorio.
Veniva rappresentato che l’Amministrazione, in data 9 luglio 2025, pubblicava una nuova graduatoria finale di merito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale, nella quale l’interessato veniva nuovamente collocato al venticinquesimo posto, con il medesimo punteggio già attribuito in precedenza.
Secondo quanto riferito da parte ricorrente, a seguito di accesso agli atti emergeva che la commissione adottava tre nuovi verbali.
In particolare, con il verbale n. 1 del 16 giugno 2025 la commissione rideterminava i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo, per i titoli di studio, l’attribuzione di un punto per ciascun titolo immediatamente superiore a quello richiesto per l’accesso al concorso, fino a un massimo di due punti, e prevedendo, per il servizio part-time, il ricorso al soccorso istruttorio qualora la documentazione non consentisse di definire la percentuale di tempo lavorato.
Con il verbale n. 2 del 18 giugno 2025 la commissione procedeva alla verifica della documentazione relativa ai servizi e all’eventuale svolgimento del rapporto in regime di part-time.
Infine, con il verbale n. 3 dell’8 luglio 2025 la commissione approvava la graduatoria aggiornata, successivamente pubblicata con avviso del 9 luglio 2025 e trasmessa all’Amministrazione con nota n. 8991 in pari data.
Parte ricorrente esponeva che il presente giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione degli atti adottati dall’Amministrazione in asserita esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale.
In particolare venivano specificamente gravati la nuova graduatoria finale di merito pubblicata in data 9 luglio 2025, il verbale della commissione in data 8 luglio 2025 con il relativo allegato, nonché la nota n. 8991 del 9 luglio 2025 con la quale il Presidente della commissione trasmetteva all’Amministrazione i verbali di riesame e i relativi allegati. Venivano altresì impugnati i verbali della commissione del 16 giugno 2025 e del 18 giugno 2025, nonché l’avviso pubblico n. 0009010/2025, pubblicato in data 9 luglio 2025.
In via subordinata, venivano impugnati il bando di concorso pubblicato in data 31 marzo 2023 e il regolamento recante le modalità di svolgimento dei concorsi esterni per il reclutamento del personale, adottato con deliberazione n. 83/2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 667/2016, nella parte in cui tali atti venivano interpretati nel senso di escludere il diploma di Istituto Tecnico Superiore dal novero dei titoli di studio immediatamente superiori rispetto al titolo richiesto per l’accesso alla procedura concorsuale.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue.
L’Amministrazione avrebbe violato ed eluso il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1338/2025. Veniva infatti rilevato che la sentenza di annullamento produceva non soltanto l’effetto demolitorio dell’atto, ma anche effetti conformativi e preclusivi, con il divieto di reiterare il provvedimento affetto dai medesimi vizi e con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nella decisione giurisdizionale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in sede di riesercizio del potere la commissione non avrebbe predeterminato in modo chiaro i criteri di valutazione dei titoli prima della loro concreta applicazione, limitandosi ad approvare criteri generici e privi di reale portata innovativa rispetto a quelli già oggetto di censura. La commissione avrebbe inoltre dichiarato di applicare il soccorso istruttorio ai fini della verifica del servizio svolto in regime di part-time, ma in concreto non avrebbe attivato alcuna forma di soccorso istruttorio in favore del ricorrente. Veniva altresì evidenziato che il punteggio complessivo e la posizione in graduatoria del ricorrente risultavano inalterati.
Veniva rilevato che il ricorrente era in possesso di un diploma di tecnico superiore ITS in area mobilità sostenibile, tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale, corrispondente al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.
Tale titolo risultava collocato (secondo le tabelle nazionali di corrispondenza approvate con DPCM in data 29 dicembre 2023), in corrispondenza di diverse classi di laurea, tra cui le classi L7, L9 e L21.
Secondo la difesa di parte ricorrente, secondo un articolato e consolidato quadro normativo, ai diplomi ITS era stato riconosciuto il rango di titoli di alta formazione, come desumibile dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 7 del 2007, dal DPCM 25 gennaio 2008, dal decreto del Ministero dell’Istruzione 7 settembre 2011, dalla legge n. 107 del 2015, dal decreto interministeriale n. 713 del 2016, dalla legge n. 99 del 2022 e dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015. In applicazione di tale quadro normativo il diploma ITS avrebbe dovuto essere considerato titolo di studio immediatamente superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto per l’accesso alla procedura concorsuale.
Veniva evidenziato che il regolamento adottato con deliberazione n. 83 del 2012 prevedeva, all’articolo 12, l’attribuzione di un punteggio massimo di due punti per i titoli di studio, con un punto per ciascun titolo immediatamente superiore rispetto a quello massimo richiesto per l’ammissione al concorso. Nonostante ciò la commissione non riconosceva alcun punteggio al diploma ITS posseduto dal ricorrente.
In via subordinata, veniva chiesto che il regolamento fosse disapplicato, nei limiti dell’interesse, o comunque non interpretato nel senso di escludere i diplomi ITS dal novero dei titoli di studio immediatamente superiori.
Quanto alla valutazione dei titoli di servizio, veniva rilevato che, pur a fronte del giudicato che aveva censurato la prassi di valutare il servizio svolto in regime di part-time mediante un mero abbattimento forfettario del cinquanta per cento del punteggio, la commissione non procedeva a una effettiva riconsiderazione dei servizi dichiarati dal ricorrente, né attivava il soccorso istruttorio al fine di acquisire elementi utili a determinare la percentuale di part-time effettivamente svolta.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ove i criteri fossero stati correttamente applicati, il ricorrente avrebbe conseguito punti 0,70 per i servizi prestati in qualifica diversa, oltre al punteggio spettante per i corsi di formazione, per un punteggio complessivo pari a punti 2,70, in luogo dei punti 1,03 effettivamente attribuiti.
Con memoria depositata in data 8 novembre 2025, l’Amministrazione svolgeva le proprie difese, rappresentando di avere dato piena esecuzione al giudicato. Veniva in particolare evidenziato che la commissione, nella seduta del 27 ottobre 2025, procedeva a una specifica ricognizione della posizione del ricorrente e gli attribuiva un punto aggiuntivo in graduatoria per il possesso del diploma di tecnico superiore ITS, qualificato come titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla procedura concorsuale.
Veniva rilevato che contestualmente la commissione rivalutava complessivamente i titoli posseduti dal candidato e, all’esito di tale attività, formava una nuova graduatoria. In tale graduatoria al ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo pari a 2,33 punti, con collocazione al diciassettesimo posto, posizione che risultava utile ai fini dell’assunzione.
Secondo la difesa dell’Amministrazione, alla luce dell’intervenuta rivalutazione e degli effetti prodotti sulla posizione del ricorrente, il Tribunale dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
In tale sede, i difensori di parte ricorrente rappresentavano l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio. L’Avvocatura dello Stato, per contro, concludeva per la compensazione delle spese. All’esito della discussione orale dei difensori presenti, la causa veniva introitata per la decisione.
A fronte delle dichiarazioni in ordine al sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, al Collegio non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di dovere far applicazione del principio di soccombenza virtuale, avuto riguardo alla circostanza che parte ricorrente è stata costretta ad adire il giudice amministrativo per ottenere il bene della vita cui aspirava.
Le spese del giudizio vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, così dispone:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000 (euro mille,00) oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato, laddove versato;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE UR, Presidente
EL AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AM | IE UR |
IL SEGRETARIO