Ordinanza cautelare 2 aprile 2015
Ordinanza presidenziale 26 ottobre 2016
Sentenza 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 01/02/2023, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 01848/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2015, proposto da:
AR SG, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cristiani, Andrea Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cristiani in Roma, via Po, 143;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Sergio Siracusa, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 097 2014 1214779252, notificata in data 28 novembre 2014 da Equitalia Sud Spa, in qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, con la quale è stato chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 7.848,75;
- del relativo atto presupposto, costituito dalla determinazione dirigenziale n. 1957/2013, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sanzione pecuniaria pari ad euro 7.500.00, per gli abusi edilizi realizzati sull’immobile ubicato in via Monti di Primavalle n. 67;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale a Roma Capitale nonché ad Equitalia Sud S.p.A. e depositato in data 26.2.2015, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della cartella di pagamento n. 097 2014 0214779252 notificata da Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Roma, alla ricorrente in data 28.11.2014, pari ad € 7.848 75;
- dell'atto presupposto (determina dirigenziale di Roma Capitale n. 1957/2013), che si assume notificato in data 07/11.2013.
2. Con l’odierna iniziativa processuale, parte ricorrente avversa, unitariamente, sia la cartella di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione, sia la sottesa determinazione di Roma Capitale con la quale è stata ingiunta alla ricorrente, nella qualità di “proprietario responsabile” la sanzione pecuniaria prevista dall’art.19 della l.r. Lazio n.15/2008 in relazione all’effettuazione di abusi edilizi sull’immobile di cui in narrativa del ricorso (realizzazione di una tettoia sul terrazzo pertinenziale in assenza di denuncia di inizio attività).
3.Avverso i summenzionati atti venivano proposti i motivi di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:
3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE sotto il profilo dell'eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. eccesso di potere per mancata previa notificazione dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa di pagamento. Inesistenza dell'atto presupposto e conseguente invalidità derivata della cartella di pagamento.
Si contesta la validità e l’efficacia della notifica dell’atto presupposto alla cartella di pagamento, ossia l’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per abusi edilizi ai sensi dell’art.19 della l.r. Lazio n.15/2008.
Nella cartella di pagamento, nell’apposita causale, a supporto del procedimento di riscossione si cita la determinazione dirigenziale n.1957/2013, asseritamente notificata il 7.11.2013.
Parte ricorrente eccepisce che la notifica di tale determina è in realtà inesistente e comunque nulla e invalida, giacchè eseguita all’indirizzo di via dei Monti di Primavalle n.67 (nell’immobile per cui è controversia) per il tramite della procedura delineata dall’art.140 cpc (irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto) in carenza dei relativi presupposti, in quanto:
- sin dal 4.1.2013 (e quindi ben prima della tentata notifica ex art.140 cpc) aveva trasferito la residenza in altro indirizzo, come comprovato dalla certificazione anagrafica esibita in atti;
- il notificatore non ha provveduto alla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale;
- semmai, doveva essere adottata la procedura ex art.143 cpc (notificazione a persona con residenza sconosciuta).
3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 1, della Legge Regione Lazio, 15/2008 e per difetto di istruttoria e carenza di atti presupposti. Carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente.
Si contesta la validità dell’atto presupposto (sanzione pecuniaria per abuso edilizio), rilevando il difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto giammai proprietaria dell’unità immobiliare alla quale si riferiscono i contestati abusi, al contrario di quanto ritenuto nell’avversata determinazione comunale. L’immobile appartiene in realtà al padre della ricorrente, come risulta dalla consultazione dei registri catastali e della conservatoria dei registri immobiliari, talchè l’ingiunzione è viziata da evidente difetto di istruttoria.
4. In data 6.3.2015 si costituiva in giudizio l’intimata Amministrazione, per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n.1482/2015, pubblicata il 2.4.2015, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, in ragione del difetto di notifica dell’atto presupposto alla cartella di pagamento.
6. Seguiva il deposito, a cura della difesa di Roma Capitale, di memoria difensiva, nella quale si deduceva, in sintesi:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione, atteso che la domanda attorea introdurrebbe una domanda di accertamento negativo di una pretesa meramente patrimoniale, come tale devoluta al giudice ordinario;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
In particolare, quanto all’eccepito difetto di notifica dell’ingiunzione, si rappresenta, come dichiarato dal notificatore, che, al momento dell’accesso, il nominativo della ricorrente era presente sia sulla cassetta postale che al numero dell’interno, mentre, quanto all’atto presupposto, si evidenzia che l’abuso edilizio è stato oggetto di accertamento in data 16.11.2010, effettuato nei confronti della ricorrente, la quale è stata peraltro attinta dal provvedimento in qualità di responsabile dell’abuso.
7. All’udienza del 20 gennaio 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione.
L’eccezione non è fondata.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente avversa, congiuntamente, tanto l’atto di riscossione coattiva (la cartella di pagamento), sia l’atto presupposto, ossia l’ingiunzione di pagamento inottemperata. La cartella di pagamento, poi, è avversata per difetto di notifica dell’atto presupposto, e non già per vizi propri.
Da ciò discende che l’impugnazione investe, nella sostanza, la fondatezza stessa della determinazione autoritativa di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per abusivismo edilizio, conosciuta per la prima volta a seguito della notifica della cartella, che costituisce attuazione della relativa pretesa. La cognizione della controversa rientra pertanto, anche in applicazione dei principi di effettività e concentrazione della tutela giurisdizionale, nella sfera di azione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art.133, co.1, lett. f) in materia edilizia (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, 15.1.2021, n.484; Tar Napoli, 3.5.2021, n.2952; Tribunale di Brescia, 5.1.2021, n.8; Tar Potenza, 3.12.2015, n.704; Cass.,n. 21598 del 19.10.2011; Cass., n. 2819 dell'8.2.2006; Cass., n. 15149 del 18.7.2005).
Nel merito, il ricorso è fondato, per quanto di seguito esplicato.
Quanto alla cartella di pagamento, è palese che la stessa risulti viziata, in via derivata, per il difetto di notifica dell’atto presupposto, effettuata (recte: tentata) in data 7.11.2013, ex art.140 cpc, presso l’indirizzo di via dei Monti di Primavalle 76. A tale momento, infatti, come risulta evidente dalla certificazione anagrafica prodotta in atti, la ricorrente risiedeva presso altro indirizzo (fin dal 4.1.2013), a nulla rilevando che, al precedente indirizzo, fossero presenti riferimenti nominali della ricorrente. Del resto, ai sensi dell’art.139 cpc, la notifica degli atti processuali si esegue presso l’indirizzo di residenza, conoscibile da Roma Capitale secondo l’ordinaria diligenza, mentre il ricorso alle opzioni derogatorie di cui agli artt.140-143 cpc presuppone dati fattuali non ricorrenti nella circostanza, ossia (rispettivamente) l’impossibilità di consegnare l’atto di persona ivi residente e la mancata cognizione circa l’indirizzo di residenza.
Anche l’atto presupposto (la sanzione pecuniaria per abusivismo edilizio) è illegittimo, per difetto di istruttoria.
Come comprovato dalla ricorrente (non smentita sul punto dalla controparte), l’immobile al quale si riferisce l’abuso (realizzazione sine titulo di una tettoia sul terrazzo pertinenziale) è di proprietà di altro soggetto (il padre), talchè l’individuazione della ricorrente quale “proprietario responsabile” (come indicato nella determinazione ingiuntiva) appare oggettivamente destituita di fondamento. Né è condivisibile, anche sul piano strettamente letterale, che l’inciso “proprietario responsabile”, senza alcuna congiunzione disgiuntiva o segno di separazione, possa significare che la ricorrente è stata attinta in quanto ritenuta responsabile dell’abuso.
Inoltre, occorre osservare che, anche laddove (per mera ipotesi) si volesse ritenere che la legittimazione risieda (secondo Roma Capitale) nella imputabilità dell’abuso, a quanto risulta evidente dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio, in disparte l’assenza di prove dirette alla relativa dimostrazione, nel procedimento di contestazione dell’illecito edilizio manca il formale provvedimento di contestazione dell’abuso, secondo la disciplina recata dagli artt.31 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, mentre la determinazione (prot.n.2588 del 30.12.2010), citata nel provvedimento impugnato e parimenti in atti, che ancora una volta la individua come “proprietario responsabile”, costituisce una mera ingiunzione di sospensione dei lavori, come tale inefficace decorsi 45 giorni, ai sensi dell’art.27, co.3 D.p.r. n.380/2001. Pertanto, al momento della notifica dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria, difettava in radice qualsivoglia presupposto per ritenere conclamato l’accertamento di responsabilità in capo alla ricorrente.
9. Per quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto, si dispone l’annullamento:
- della cartella di pagamento n. 097 2014 0214779252 notificata da Equitalia Sud S.p.a.;
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1957/2013 del 30.10.2013.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza di Roma Capitale nei confronti della parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre può omettersi il relativo addebito nei riguardi di Equitalia Sud S.p.A., peraltro non costituita, in ragione della estraneità ai rilevati vizi concernenti l’atto presupposto, determinanti l’invalidità in via derivata della cartella di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2014 0214779252 notificata da Equitalia Sud S.p.a. nonché la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1957/2013 del 30.10.2013.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Spese irripetibili nei riguardi di Equitalia Sud S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente
Igor Nobile, Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Salvatore Gatto Costantino |
IL SEGRETARIO