Art. 1. Articolo unico
Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , e' elevato da diciotto a trentasei mesi.
Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , e' elevato da diciotto a trentasei mesi.