Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1984, n. 688
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3 novembre 1984
Art. 1. Articolo unico

Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , e' elevato da diciotto a trentasei mesi.

Entrata in vigore il 3 novembre 1984