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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/2/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6703/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego e Domenico Longo, per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/7/2018 premesso che: a seguito di istanza Parte_1 amministrativa del 23/07/2009 diveniva titolare di assegno ordinario di invalidità n. 15046663;
l'importo del trattamento pensionistico risultava pari ad euro 883,70, calcolato sulla scorta della contribuzione derivante dal sistema retributivo sino al 31.12.1995 nonché della contribuzione versata a pagina 1 di 5 decorrere dall'1.01.1996, per un totale complessivo di 1598 settimane di contribuzione effettiva;
a seguito di controllo sul proprio estratto contributivo aveva accertato una discrasia tra la retribuzione riconosciutagli ai fini pensionistici e quella accreditatagli dal proprio datore di lavoro (soc. Coop.
Vigilantes “La Centotrentatre”) negli anni dal 2001 al 2006, tale da comportare una differenza di euro
26.690,81 incidente sul calcolo mensile del trattamento pensionistico;
a seguito di tanto, in data
02/10/2017, inoltrava all' istanza amministrativa per la rideterminazione del trattamento CP_1 pensionistico ed in data 07/03/2018 presentava altresì ricorso amministrativo, entrambi respinti dall'ente resistente per silenzio-rigetto; tanto premesso, adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) dichiarare, che il ricorrente ha diritto alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'agosto del 2009 sulla scorta delle retribuzioni annuali derivanti dai CUD allegati e, per l'effetto, dichiarare che l'importo lordo mensile va rideterminato nella misura indicata in narrativa per ciascun anno di riferimento oltre rivalutazioni come per legge;
2) di conseguenza condannare l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente detta prestazione secondo l'accertata rivalutazione oltreché la somma di €. 11.322,43 maturata nel periodo agosto 2009 - aprile 2018 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità maturati quale differenza totale sulle singole mensilità pensionistiche oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto, con articolate motivazioni, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/1970; nel merito, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in via subordinata, di accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47-bis DPR n. 639/1970.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19.2.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza. CP_ 2. Deve essere disattesa l'eccezione di decadenza, così come sollevata dall' condividendosi i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque pagina 2 di 5 sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno
2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n
2429 del 19.12.2019 (est. Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale n. cass. sez. un. a misura ben pi punitiva estingue diritto e rende inammissibile l sancito tale forte inasprimento norma precisato in modo congruo perdita concerne esclusivamente i pregressi delle prestazioni previdenziali>>. L'art. 6, 1° co., d.l. 103/91
è esterno alla norma fondamentale, cioè l'art. 47 d.p.r. 639/70, ma ne integra il contenuto e il significato, per cui non è agevole l'osmosi fra le due disposizioni;
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008,
n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di pagina 3 di 5 eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento.
Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345;
“situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha
“espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di assegno ordinario d'invalidità con decorrenza
1°.
8.2009 e che il ricorso è stato depositato in data 4.7.2018, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza CP_ del termine decadenziale, alla circostanza che – in data 21.1.2016 – l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute.
Difatti, la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 4.7.2015-4.7.2018, col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, potendosi richiamare le motivazioni espresse da questo
Tribunale in un caso analogo al presente (sentenza n. 4209/2017 del 17.5.2017 – rg. N. 7499/2011). pagina 4 di 5 Si è sempre ribadito che, anche nel regime antecedente la L. n. 142 del 2001: “sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi” (Cass., sez. lav., n.13934/2015), ragion per cui, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni da parte dell' ed essendo dimostrata per tabulas la maggiore retribuzione corrisposta al CP_1 dipendente negli anni dal 2001 al 2006 dalla parte datoriale, deve dichiararsi il diritto del ricorrente Pt_1 alla ricostituzione dell'assegno ordinario d'invalidità sulla base delle retribuzioni annuali risultanti dai CUD prodotti e condannarsi l' a corrispondere i ratei della differenza, pari ad € 4.189,61 (in alcun modo CP_1 contestata, nel quantum, dall' e come rideterminata dalla difesa di parte ricorrente, su invito del CP_1 giudicante) per il periodo 4.7.2015-4.7.2018, oltre accessori di legge dalla data di maturazione delle singole differenze al soddisfo.
4. La soccombenza regola le spese, liquidata in dispositivo, con distrazione, sulla base del decisum (D.M. n.
147/2022, cause di previdenza, scaglione “infra” € 5.200,00, valori minimi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6703/2018, proposto da Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla ricostituzione dell'assegno Parte_1 ordinario d'invalidità sulla base delle retribuzioni annuali risultanti dai CUD prodotti e condanna l a CP_1 corrispondere i ratei della differenza, pari ad € 4.189,91, per il periodo 4.7.2015-4.7.2018, oltre accessori di legge dalla data di maturazione delle singole differenze al soddisfo;
2) condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 19.2.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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