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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 3745 dell'anno 2021 TRA (già Parte_1 Parte_2
)
[...] (rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Santini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pepe in Roma, Via Luigi Mancinelli, 46)
ATTORE creditore opposto E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Curatola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gino Funaioli 54/56) CONVENUTO- debitore opponente (rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' sita in Via Cesare CP_2 Beccaria n. 29 Roma) Convenuto
terzo pignorato
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione procedura n.rge 6820/2017 CONCLUSIONI: per parte attrice, ente concessionario creditore opposto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla luce delle argomentazioni che precedono, previa revoca del provvedimento di sospensione e dichiarata la rituale costituzione in giudizio di così provvedere: - in Parte_1 via preliminare, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle esattoriali n.ri 09720020303270891000 - 09720020313979138000 - 09720030359269818000 - 09720030513154082000 - 09720031054797612000 - 09720040123240750000 - 09720040150002009000 - 09720040265052208000 - 09720050228370054000 - 09720070126420988000 - 09720070273150126000 - 09720080057777570000 - 09720080113377725000 - 09720080211247584000 -09720090029778586000 - 09720090039626175000 - 09720090048960042000 - 09720090247572256000 - 09720090257714011000 - 09720090280427338000 - 09720090295575523000 - 09720090300004848000 - 09720100054014167000 - 09720100157656809000 - 09720100193990285000 - 09720100302220049000 – 09720100314589049000 - 09720100343602625000, sottese all'atto opposto, in quanto soggette ad annullamento per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/18, convertito in L. 136/18; - sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione dell'art. 57 DPR 602/1973 con riferimento alle cartelle recanti crediti tributari, ovvero le cartelle n. 09720020313979138000 - 09720030359269818000 - 09720040150002009000 - 09720090295575523000 - 09720090067191981000 - 09720100054014167000 - 09720100314589049000 - 09720100343602625000 - 09720120030027615000 - 09720120209542881000 - 09720120282671516000 - 09720130322809786000 - 09720140070801104000 – 09720160077586426000; - senza recesso, rigettare l'avverso ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto, stante la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto opposto, nonché dei successivi atti interruttivi.” Per parte convenuta, debitore esecutato opponente: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE accertare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa (violazione artt. 616 e 165 c.p.c.; accertare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa instaurazione del giudizio di merito per mancanza ius postulandi in capo al difensore di quale avvocato del libero Controparte_3 foro. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva R.G.E. 6820/2017 per carenza di valido titolo esecutivo a fondamento dell'espropriazione forzata, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procedura esecutiva per nullità dei titoli ad essa presupposti;
in ogni caso, in accoglimento della proposta opposizione, accertare, ritenere e dichiarare non dovuta neanche la minor somma di € 14.330,54, così come risultante all'esito dello stralcio delle seguenti cartelle esattoriali, 09720020303270891000, 09720020313979138000, 09720030359269818000, 09720030513154082000, 09720031054797612000, 09720040123240750000, 09720040150002009000, 09720040265052208000, 09720050228370054000, 09720070126420988000, 09720070273150126000, 09720080057777570000, 09720080113377725000, 09720080211247584000, 09720090029778586000, 09720090039626175000, 09720090048960042000, 09720090247572256000, 09720090257714011000, 09720090280427338000, 09720090295575523000, 09720090300004848000, 09720100054014167000, 09720100157656809000, 09720100193990285000, 09720100302220049000, ed indicata nella nota di precisazione del credito del 13.10.2020 (ancorchè nulla ed irrituale per quanto già dedotto) e, per l'effetto, procedere all'annullamento e/o revoca delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora sottesi a tale atto e di tutti gli atti presupposti e/o connessi, per le motivazioni di cui in premessa;
rigettare tutte le avverse domande, anche con riferimento alla declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione dell'art. 57 DPR 602/73 con riferimento alle cartelle recanti crediti tributari, ovvero le cartelle n. 09720020313979138000, 09720030359269818000, 09720040150002009000, 09720090295575523000, 09720090067191981000, 09720100054014167000, 09720100314589049000, 09720100343602625000, 09720120030027615000, 09720120209542881000, 09720120282671516000, 09720130322809786000, 09720140070801104000, 09720160077586426000”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato il CP_1 05.03.2019 ha impugnato dinanzi all'intestato Tribunale l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 26.01.2017 dall' ai sensi dell'art. 72 bis dpr Parte_1 602 del 1973 contestando la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione ex art. 50 dpr cit. e ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti. Co In sede sommaria, il , rilevata la mancata costituzione di per CP_5 difetto di procura ad litem e la mancata pur disposta, sanatoria della stessa, e dunque la mancata prova degli atti interruttivi, ha sospeso la procedura. Ritualmente e tempestivamente riassunto dall'ente concessionario il presente giudizio di merito mediante notifica dell'atto di citazione nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza cautelare, l' ha CP_5 chiesto venirsi dichiarata la validità della procura ad litem conferita all'avvocato del libero foro concludendo nel merito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per talune cartelle e per il rigetto dell'opposizione per altre, come sopra riportato, alla luce della documentazione allegata comprovante l'interruzione dei termini di prescrizione. Si è costituito il debitore opponente instando in rito per l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione e nel merito, insistendo per l'accoglimento della domanda limitatamente alle cartelle non oggetto di annullamento ex officio ex art. 4 del D.L. 119/18, convertito in L. 136/18. Si è costituito altresì l' quale terzo pignorato eccependo il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva non avendo ad oggetto il pignoramento crediti di natura previdenziale. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2024 emessa all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
1. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo è infondata in quanto il termine di costituzione non è anch'esso dimidiato per effetto della dimidiazione dei termini a comparire previsto dall'art 618 c.p.c. ed in ogni caso trova applicazione il principio di diritto stabilito più volte dalla Suprema Corte per il quale “nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive" la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione ( Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 , Sez. 3 - , Sentenza n. 24224 del 30/09/2019) Nel caso in esame, nel quale il convenuto si è costituito tempestivamente trova quindi applicazione il secondo comma dell'art. 171 c.p.c. secondo cui se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 , cosicchè se anche il 618 c.p.c. fosse interpretabile nel senso di ritenere dimidiato anche il termine per la costituzione, la tardiva costituzione dell'opponente sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171 comma 2 c.p.c. Peraltro in ogni caso l'iscrizione a ruolo della causa è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio sicchè la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione
3. Trova invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di ius postulandi. Quanto infatti alla questione della invalidità della procura ad litem dell' deve CP_5 osservarsi che il presente procedimento afferisce all'attività di riscossione ex art.
3.4. della Convenzione del 22.6.2017 ma, in quanto promosso in primo grado dinanzi al Tribunale dopo il 1.7.2017, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, alla stregua del combinato disposto dell'art. 1 co. 8 e 5 del d.l n. 196/2016, del regolamento di amministrazione di del CP_5 26.3.2018 e dell'art.
3.4.2. della suddetta Convenzione cui il regolamento rinvia, A.d.e.r. risulta legittimata ad avvalersi di avvocati del libero foro. Nel presente procedimento trova invece applicazione la previsione dell'art.
3.4.1 della Convenzione del 22.6.2017, alla cui stregua, nell'ambito del «contenzioso afferente l'attività di riscossione», l' assume Controparte_6 il patrocinio di A.d.e.r. nell'ipotesi di «ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione» e dunque anche nelle ipotesi in cui si costituisca come convenuta al medesimo CP_5 fine. Neppure rileva quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall'art.
4 -novies del DL n. 34/2019, conv. nella legge n. 58/2019, poiché non risulta che, anche successivamente alla costituzione in giudizio di , l' CP_5 Controparte_6 abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio. Le valutazioni che precedono trovano riscontro in quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008/2019 secondo la quale (in motivazione) “per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Parte_1 avvale dell' nei casi previsti come ad essa Controparte_6 riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,
- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; In mancanza di una chiara manifestazione di indisponibilità dell' ad assumere la difesa in giudizio Controparte_6 dell'ente nel presente caso, noncé in mancanza del rispetto delle formalità previste dal menzionato comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, non può pertanto ritenersi validamente conferita la procura alle liti al difensore del libero foro. Anche con successiva ordinanza n. 1806 del 17/01/2024 la Sez. 3 della Suprema Corte ha ribadito che il patrocinio è convenzionalmente affidato all' salvo il caso di Controparte_6 conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall' ad un avvocato del libero foro CP_5 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020 e «tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977-01).
Il difetto della legittimatio ad processum derivante dalla invalidità della procura ad litem rilasciata all'avvocato del libero foro e non sanata nel termine già assegnato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in fase sommaria, determina l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo dell'infondatezza dei motivi di opposizione per mancanza di un presupposto processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto all' che si è costituito facendo valere il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva del tutto impropriamente essendo stato citato non quale ente impositore ma quale terzo pignorato litisconsorte necessario rispetto al quale non è stata formulata alcuna domanda, le spese devono intendersi compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda in riassunzione;
- Condanna l' al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_1 in € 3809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese tra le restanti parti. Roma, 31.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Chiara Aytano