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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Marco Gaeta Giudice rel.est.
Dr. Giacomo Rota Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ex art. 350bis, 281sexies comma 3 c.p.p.)
nella causa in secondo grado iscritta al n. 334/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, concernente l'impugnazione della sentenza n. 537/2023 del 20/07/2023 resa inter partes dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, a definizione del giudizio R.G. n. 240/2022, tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Smecca giusta procura in atti
Appellante
e
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti
Appellato
1 CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2025, il soggetto appellante si è riportato a quanto dedotto in atto di appello, insistendo per l'effettuazione di
C.T.U. contabile. Non sono pervenute note scritte conclusive di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 383/2021 del 04/11/2021 il Tribunale di Gela ingiungeva a
[...]
il pagamento della somma di Euro 31.111,91, oltre interessi. Parte_1
Mediante atto di citazione del 21/02/2022, spiegava formale opposizione, ai Parte_1 sensi dell'art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo identificato in epigrafe, al fine di chiederne la nullità e comunque la revoca.
Con sentenza n. 537/2023 del 20/07/2023, il Tribunale di Gela, Sezione Civile, dichiarava inammissibile e per l'effetto rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il citato decreto ingiuntivo.
Avverso detta sentenza veniva spiegato atto di citazione in appello da parte , Parte_1 notificato a controparte il 28/10/2023, a seguito del quale parte appellata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 24/04/2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 26/06/2025 per le medesime attività indicate all'udienza del 21/02/2024, ossia per la discussione ex art. 350 comma 3, 350bis e 281sexies c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 383/2021, emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n. 1340/2021 R.G.
Si afferma nell'atto di appello che parte opposta ha prodotto in atti avviso di ricevimento dal quale si evince che è stato immesso avviso in cassetta per temporanea assenza del destinatario
(doc. 4), nonché avviso in cui si dà atto che è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata n. 66841316463-7 (doc. 5), ma di quest'ultima comunicazione non vi è prova dell'avvenuta ricezione.
In realtà, come correttamente osservato dal Tribunale di Gela, con il citato doc. 4 Controparte_1 ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, immesso in cassetta il 17.12.2024, contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) dell'atto giudiziario (il decreto ingiuntivo opposto) spedito il 16.12.2024 con raccomandata n. 66641316463-3.
Atto che (come si evince dal successivo doc. 5) non è stato ritirato nel termine di dieci giorni.
2 Correttamente, perciò, il Tribunale di Gela ha qualificato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo: aveva dimostrato, nel giudizio di primo grado, l'avvenuto Controparte_1 perfezionamento della procedura notificatoria del decreto ingiuntivo, secondo le modalità ex art. 140 c.p.c., così come precisate da Cass. SS.U. civ. N. 10012/2021, che ai predetti fini ritiene non bastevole la prova della spedizione della raccomandata che comunica il C.A.D., essendo necessario che il notificante produca giudizialmente il relativo avviso di ricevimento (SS.UU. civ.
n. 10012/2021, principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”).
La notifica si è dunque perfezionata (cfr. Corte Cost. sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010) decorsi dieci giorni dalla spedizione, avvenuta il 16.12.2024, della raccomandata contenente il suindicato decreto ingiuntivo e l'opposizione è stata proposta - con atto di citazione notificato, ex art. 645
c.p.c. con rinvio all'art. 638 c.p.c., all'avv. Andrea Ornati, presso cui il creditore aveva eletto domicilio nel ricorso monitorio, a mezzo p.e.c. del 21.02.2022 - oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. .
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto va rigettato.
Segue l'assorbimento degli ulteriori motivi, di merito, dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, considerato il valore della domanda, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra €. 26.001 a €
52.000, per le fasi studio e introduttiva (non essendosi svolta fase istruttoria e non avendo parte appellata depositato note conclusive).
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 334/2023 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello
3 proposto da , sopra generalizzato, contro la sentenza n. 537/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Gela, sezione civile.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore CP_1 che si liquidano in € 3.476,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 26 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Marco Gaeta Roberto Rezzonico
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