Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5224/2024 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 tram ll'Av CA e C.F._2
Avv. MATTEO IOTTI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 17/12/2024;
- rilevato che in data 21/2/2024 a Sassuolo è nata la figlia Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/3/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
pagina 1 di 4
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 la potestà genitoriale nell'interesse morale e materiale della stessa. In attuazione dell'affido condiviso i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine alla loro educazione e salute, tenendo conto delle loro aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie volto alla loro cura ed educazione, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la potestà separatamente.
2. La figlia manterrà la sua Per_1 residenza, anche anagrafica, presso la casa della madre in Vignola, via Mascagni
n. 120.
3. Il padre avrà il diritto di tenere con se la figlia : Per_1
- un week end a settimane alterne e precisamente dal venerdì sera alle ore 18,00 fino al lunedì successivo alle ore 12,00;
- un lunedì pomeriggio dalle 18,00 alle 21,00 a settimane alterne quando il padre non avrà le figlie il week end immediatamente precedente:
- due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernottamento e precisamente: il martedì con pernottamento e il giovedì senza pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza del padre mentre il martedì senza pernottamento e il giovedì con pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, dalle ore 17,30 fino alle 21 (cenano con il padre) allorquando la figlia non pernotterà presso il padre, invece fino al mattino successivo allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola nelle giornate in cui è previsto il pernottamento. I genitori si impegnano reciprocamente:
- a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute esigenze lavorative e/o personali, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia;
pagina 2 di 4 - qualora per esigenze lavorative dei genitori vi fosse la necessità di accompagnare/ritirare la figlia per impegni ludici o sportivi o visite mediche i genitori si impegnano ad accordarsi, con anticipo di almeno 24 ore, sulla eventualità che possa provvedere il genitore non affidatario per la giornata anche al di fuori delle giornate previste per la sua frequentazione con la figlia.
La figlia trascorrerà durante le vacanze estive almeno tre settimane, anche Per_1 non consecutive, con ciascuno dei genitori, i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai genitori medesimi.
I genitori avranno diritti di raggiungere telefonicamente la figlia una volta al giorno, sicchè ciascun genitore sarà obbligato a garantire detto contatto quotidiano con la figlia.
I coniugi si obbligano reciprocamente a dare attuazione al sopra definito piano genitoriale avendo come priorità la tutela della serena ed equilibrata crescita della figlia minore . Per_1
4. Per ciò che attiene al versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento si stabilisce che il sig. verserà alla sig.ra a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 300,00. A Per_1 partire dal terzo anno, tale somma verrà rivalutata secondo l'adeguamento all'indice ISTAT. L'importo del contributo per il mantenimento verrà versato entro il 10 di ogni mese.
Tutte le spese sanitarie, mediche, scolastiche e per attività extrascolastica saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta
[...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4