Sentenza 24 giugno 2021
Sentenza 27 luglio 2021
Parere interlocutorio 16 ottobre 2023
Sentenza 19 aprile 2024
Ordinanza collegiale 12 giugno 2024
Parere interlocutorio 23 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05117/2025REG.PROV.COLL.
N. 01026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2022, proposto da GI AC, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero della cultura-Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Napoli e Provincia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 24 giugno 2021, n. 4372, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellante l’avvocato Francesco Saverio Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti presentati contro i dinieghi di condono e l’ordinanza di demolizione emessi rispetto al suo immobile.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante è proprietario di un terreno sul quale ha realizzato un corpo di fabbrica su un unico livello, in relazione al quale ha inoltrato le istanze di condono prot. 9139 del 25 marzo 1986 (pratica n. 209, presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985 e relativa alla costruzione dell’edificio) e prot. 6416 del 27 febbraio 1995 (pratica n. 383, presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994 e relativa al suo ampliamento).
2.2. Nella seduta del 19 aprile 2012 la commissione locale per il paesaggio ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.
2.3. Con nota n. 10263 del 17 aprile 2013 la Soprintendenza ha espresso parere “negativo” al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, che è stata infine negata con decreto dirigenziale n. 116 del 26 giugno 2013.
2.4. L’avviso della Soprintendenza è stato impugnato dinanzi al TAR per la Campania, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 5636 del 21 novembre 2013; il successivo appello è stato quindi rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4750 del 2015.
2.5. Con nota prot. 12307 del 24 marzo 2014 il Comune, preso atto del parere della Soprintendenza, ha respinto entrambe le domande di condono.
2.6. L’interessato ha impugnato il diniego dinanzi al T.a.r., dando avvio al presente contenzioso.
2.7. In parallelo, ha presentato all’amministrazione un progetto di riqualificazione dell’immobile e, su tale base, il 18 aprile 2014 ha chiesto il riesame delle domande di condono.
2.8. In seguito, al dichiarato fine di dare seguito al diniego di sanatoria, con ordinanza n. 353 del 7 ottobre 2020 il Comune ha intimato la demolizione dell’opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.
2.9. Inoltre, con nota prot. 32241 del 13 ottobre 2020 l’Ente ha respinto l’istanza di riesame, osservando che questa era stata presentata quando erano ormai divenuti definitivi i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione paesaggistica e delle domande di condono.
2.10. L’interessato ha impugnato con motivi aggiunti l’ingiunzione di ripristino e il diniego di riesame.
3. Il Tribunale ha respinto l’impugnativa, compensando tra le parti le spese di lite, in quanto ha ritenuto che il potere esercitato dal Comune fosse vincolato dal parere della Soprintendenza, sia perché questo era negativo e insuperabile, sia perché il ricorrente comunque non aveva presentato un progetto di riqualificazione.
4. L’interessato ha proposto appello contro la sentenza.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti sia il Comune di Sorrento, sia il Ministero della cultura, resistendo al gravame.
4.2. Nel corso del giudizio, l’appellante ha riferito e documentato di aver demolito la parte dell’immobile che era oggetto della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994, di aver presentato un progetto di riqualificazione dell’edificio e, in data 13 maggio 2024, una nuova istanza di riesame della pratica n. 209, soggetta alla legge n. 47 del 1985, alla quale ha fatto seguito la comunicazione di avvio del procedimento di riesame (depositata il 31 maggio 2024).
4.3. In considerazione della pendenza del procedimento di riesame del provvedimento censurato, all’udienza pubblica dell’11 giugno 2024 l’appellante ha chiesto il rinvio della discussione, richiesta rispetto alla quale il Comune si è rimesso alle valutazioni del collegio.
4.4. Con ordinanza 12 giugno 2024, n. 5257, si è ritenuto che l’istanza fosse meritevole di accoglimento e la causa è stata rinviata a udienza da fissarsi nel 2025.
4.5. In data 11 marzo 2025 l’appellante ha depositato: il verbale n. 17 della seduta del 3 ottobre 2024, nella quale la commissione locale per il paesaggio ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riesame; la scheda istruttoria dell’ufficio condono edilizio del Comune di Sorrento, nella quale si evidenza che non vi sono motivi ostativi all’accoglimento della domanda; la relazione di compatibilità paesaggistica elaborata all’esito dell’istruttoria comunale; la nota di trasmissione della pratica alla Soprintendenza ai fini dell’espressione del parere di competenza.
4.6. All’udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, si ritiene che non vi siano ragioni per disporre un ulteriore rinvio della decisione, dopo quello già concesso con ordinanza n. 5257 del 2024.
L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consente il differimento della trattazione della causa « solo per casi eccezionali », che nella specie non ricorrono, perché, sebbene sia già stato concesso un primo rinvio, il procedimento di riesame avviato dal Comune non si è concluso e, considerata anche la trasmissione degli atti alla Soprintendenza, non vi sono notizie certe in ordine al tempo necessario per la sua definizione, mentre d’altro canto è necessario assicurare la ragionevole durata del processo, valore posto alla base della stringente previsione di cui al comma citato.
6. Occorre inoltre osservare che il contenzioso permane solo rispetto alla porzione dell’immobile oggetto della pratica n. 209, presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985 e relativa alla costruzione dell’edificio nella sua consistenza originaria, dato che l’appellante ha provveduto a demolire l’ampliamento che era oggetto della pratica n. 383, presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994.
7. I quattro motivi su cui si fonda l’appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse.
7.1. In particolare, con il primo, si deduce: «Error in procedendo et in judicando – Illogicità – Motivazione inesistente o errata - Errata e falsa applicazione art.li 10 bis e 21 octies L. 241/90 – Nullità della sentenza per mancato esame delle censure articolate con il ricorso introduttivo – Motivazione fondata su lettura parziale degli atti – Contraddittorietà della motivazione – Erronea interpretazione degli atti presupposti ».
Con il secondo motivo, si deduce: «Error in procedendo et in judicando – Mancato esame del secondo motivo articolato con il ricorso introduttivo – Nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione articoli 10 bis L. 241/90 e 21 octies L. 241/90 ».
Con il terzo si deduce: «Error in procedendo et in judicando – Mancato o incompleto esame dei motivi aggiunti - Motivazione carente o illogica – Irragionevolezza – Violazione, errata e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90 ».
Con il quarto, si deduce: «Errore in iudicando et in procedendo - Illogicità ,errata e falsa applicazione art. 21 octies L. 241/90 – Nullità della sentenza – Mancato esame dei motivi aggiunti ».
7.2. Secondo l’appellante, diversamente da quanto affermato dal TAR, il parere espresso dalla Soprintendenza rispetto alla costruzione dell’edificio originario (precedente all’ampliamento) non sarebbe stato negativo in termini assoluti, ma avrebbe consentito la sanabilità dell’immobile previa riqualificazione dello stesso; pertanto, il diniego del condono non poteva ritenersi un atto vincolato, come ritenuto dal Comune, e doveva quindi essere preceduto dal “preavviso di rigetto” (tale circostanza sarebbe confermata anche dall’avvio del procedimento di riesame della pratica comunicato dal Comune a seguito della presentazione del progetto di riqualificazione); mentre la richiesta di riesame non avrebbe avuto lo scopo di rimettere in discussione il parere della Soprintendenza bensì di darvi seguito; di conseguenza, sarebbero insufficientemente motivati anche il diniego di riesame e l’ordinanza di demolizione.
8. L’appello è fondato.
8.1. Per fornire la corretta interpretazione del parere della Soprintendenza è necessario leggerlo nel contesto procedimentale in cui è stato reso.
In particolare, occorre ricordare che l’appellante ha presentato due istanze di condono, relative l’una alla costruzione del manufatto (pratica n. 209), l’altra al suo successivo ampliamento (pratica n. 383).
Nel corso dell’istruttoria, la Commissione per il paesaggio aveva espresso un avviso favorevole alla sanatoria del fabbricato originario « in quanto risulta di impatto attenuato rispetto alle visuali panoramiche oggetto di tutela e coerente con il contesto edilizio circostante […] con la prescrizione di provvedere all’intonacatura delle pareti esterne che ne sono prive » e negativo con riferimento all’ampliamento « in quanto realizzato in zona di inedificabilità assoluta vigente alla data di esecuzione delle opere »
8.2. La Soprintendenza prende le mosse dalle considerazioni della Commissione comunale, ritenendo di non condividerle « perché la struttura del fabbricato così come si presenta, frutto di un costruito precario e privo di una precisa entità architettonica, anche con le sole intonacature prescritte dal Comune costituisce elemento detrattore delle qualità paesaggistiche del sito protetto. Infatti, per l’intero edificio occorre un progetto di riqualificazione secondo i protocolli d’intesa stilati con i Comuni delle zone soggetta al P.U.T. » (così il “preavviso” inviato con nota prot. 7290 del 14 marzo 2013 cui rinvia il parere negativo definitivo del successivo 17 aprile successivo).
8.3. Dall’atto si evince che il manufatto, a differenza dell’ampliamento, non è ritenuto incompatibile con il paesaggio di per sé – ossia per l’ingombro determinato dalle sue dimensioni e per il conseguente impatto visivo – ma per la sua « architettura poco qualificante » e per la struttura « così come si presenta », le quali arrecano al paesaggio un pregiudizio che non potrebbe essere evitato provvedendo a una semplice intonacatura – come affermato dalla commissione comunale – ma solo mediante un più ampio progetto di riqualificazione, la cui presentazione potrebbe dunque renderlo compatibile con il contesto, facendo venire meno l’impedimento alla sua sanatoria.
8.4. Sono quindi condivisibili le censure sollevate dall’appellante in merito al fatto che, per la parte riferita al manufatto nella sua consistenza originaria precedente all’ampliamento, il rigetto della domanda di condono – e, di conseguenza, l’emissione della successiva ordinanza di demolizione, che su di esso si fonda – non era un atto vincolato, ma, proprio alla luce del contenuto del parere della Soprintendenza, il Comune avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio procedimentale con l’interessato, consentendogli di presentare una diversa soluzione progettuale.
8.5. Per le medesime ragioni, è affetto dai vizi denunciati dall’appellante il rigetto dell’istanza di riesame presentata il 18 aprile 2014: vero è che, come rilevato nella sentenza impugnata, la richiesta è stata inoltrata dopo che era stata negata l’autorizzazione paesaggistica e respinte le domande di condono, tuttavia l’interessato non è stato messo nelle condizioni di presentare prima il progetto di riqualificazione – volto a superare i profili messi in luce nel parere negativo vincolante della Soprintendenza – proprio perché il diniego di sanatoria non è stato preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
8.6. D’altro canto, in seguito, lo stesso Ente, dinanzi alla demolizione di parte degli interventi abusivi e alla presentazione di quel progetto di riqualificazione dell’immobile prefigurato dalla Soprintendenza, ha avviato il procedimento di riesame del diniego di condono a oggi pendente, nell’ambito del quale è stato emesso il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio e, all’esito dell’istruttoria, si è rilevato che allo stato non sussistono ragioni ostative a un accoglimento della domanda, ferme restando, naturalmente, le determinazioni di competenza della Soprintendenza, alla quale la pratica è stata inoltrata.
9. Pertanto, l’appello merita accoglimento, con annullamento degli atti impugnati in primo grado in riforma della sentenza del TAR.
12. Nel dare esecuzione alla pronuncia, il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza di condono alla luce del progetto di riqualificazione presentato – definendo così il procedimento di riesame avviato e allo stato pendente – previo parere della Soprintendenza circa l’idoneità di questo a rendere il manufatto compatibile con il contesto.
11. La particolarità della vicenda, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e per l’effetto annulla:
- il provvedimento del Comune di Sorrento prot. 12307 del 24 marzo 2014 nella parte in cui ha respinto l’istanza di condono prot. 9139 del 25 marzo 1986 (pratica n. 209);
- l’ordinanza del Comune di Sorrento n. 353 del 7 ottobre 2020;
- il provvedimento del Comune di Sorrento prot. 32241 del 13 ottobre 2020.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO