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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 328/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Matteo Ricchiuti e Matteo Ricchiuti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/02/2018, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione di riliquidazione datata 21.06.2017 nonché della comunicazione di indebito datata 28.08.2017, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 7.296,06, per le ragioni esposte nel presente ricorso”; 2) “in subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata, accertare e dichiarare dei dedotti indebiti previdenziali scaturenti dalle prestazioni pensionistiche erogate all'istante dal maggio 2007 al mese di settembre 2007”; 3) “in via ulteriormente subordinata, rideterminare la misura dell'indebito con decorrenza dalla data di effettivo incremento del reddito, qualora successivo alla data di decorrenza
(maggio 2007) dell'indebito richiesto, ed impregiudicata l'intervenuta prescrizione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Parte resistente eccepisce che l'onere della prova della sussistenza del requisito contributivo spetta al ricorrente: il rilievo è corretto. In sede di ottenimento, ma anche di contestazione dei requisiti di legge, reddituali e/o sanitari, l'onere della prova spetta sempre alla parte che intende ottenere/vedersi confermato il beneficio.
Di fonte alla contestazione dell' pur non quantificata, parte ricorrente CP_1
nulla dimostra in ordine alla persistenza del requisito reddituale, limitandosi ad affermare di avere diritto al beneficio negato “in presenza delle condizioni previste dalla legge”.
Allo degli atti, pertanto, la sussistenza dei requisiti reddituali risulta indimostrata.
2.2 Maggiormente articolata e non lineare è la questione in relazione alla disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali: si sottolinea, inoltre, che sul punto il superamento del reddito annuo da parte del ricorrente viene postulato dall' , senza una chiara esposizione dei redditi familiare percepiti CP_1 anno per anno e l'indicazione delle soglie reddituali.
In ogni caso non si ritiene fondata l'eccezione di parte resistente che presuppone che in relazione alle prestazioni assistenziali sono applicabili le norme generali sull'indebita percezione di somme di danaro. Il giudicante aderisce all'orientamento della Suprema Corte che, con ordinanza n. 12608/2020 ha
Pag. 2 di 5 affermato il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.”
Lo stesso principio di diritto non era nuovo alla Suprema Corte e ha trovato ulteriori e successive conferme (ex multis Cass. Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018,
Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019, Cass. Sez. L. n. 13915/2021 e Cass. Sez.
L. n. 24133/2021).
La stessa ordinanza è richiamata da numerosa giurisprudenza di merito, non ultima la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, che con la sentenza
229/2023 opera una esaustiva ricostruzione della questione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni che possono comportare il superamento del limite reddituale, ovvero al “sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento”.
2.3 Al fine di inquadrare tali elementi soggettivi, è utile evidenziare come strumenti telematici e di condivisione dati della pubblica amministrazione predisposti per legge (art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del
2003 nonché art. 13 del D.L. n. 78 del 2010) vadano a conformare una ampia conoscibilità da parte dell' dei dati reddituali condivisi nelle banche dati CP_1
della pubblica amministrazione. A tali dati si aggiungono i dati conosciuti direttamente dall' (come l'erogazione di provvidenze o misure CP_1
assistenziali).
Il beneficiario di una misura collegata al reddito, pertanto, non deve necessariamente comunicare all' la propria situazione reddituale se già CP_1
Pag. 3 di 5 dichiarata e conosciuta all'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che per loro natura non sono presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione (i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) o di situazioni particolari in cui il soggetto è esentato dalla dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.. Di tal che potrebbe evidenziarsi l'addebitabilità al beneficiario dell'errore compiuto dall' nel caso di omissione di comunicazione diretta CP_2 all' solo in tali specifiche circostanze oppure, ovviamente, nel caso in cui CP_1
il beneficiario non abbia omesso per altre ragioni la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate.
2.4 È stato già rilevato che l' ha a disposizione strumenti più che efficaci CP_2 per l'estrazione dei dati reddituali raccolti dalla pubblica amministrazione e che l'omissione della trasmissione possa presupporre il dolo del beneficiario solo in casi particolari.
Ebbene, tali casi particolari non sono stati né provati né individuati nel caso di specie: dalla lettura delle difese dell emergerebbe l'esistenza di un mero CP_2
obbligo di comunicazione, sic et sempliciter, a prescindere dalla natura di detti dati reddituali o della situazione soggettiva del soggetto beneficiario. Dalla mancanza di tale comunicazione fa discendere la prova del dolo.
Per quanto già espresso in punti precedenti, non sussiste questo obbligo generale né è rilevante di per sé ai fini dell'individuazione dell'animus del beneficio l'omissione di tale comunicazione diretta. Spetta a parte resistente che voglia dimostrare la condotta dolosa individuare la circostanza specifica che avrebbe richiesto al beneficiario tale adempimento, ovvero la non conoscenza o conoscibilità di tali redditi agli strumenti di acquisizione d'informativa dell'Istituto.
Si ritiene non emergere dagli atti di causa prova, anche presuntiva, di tale dolo.
2.5 Nel caso di specie appare che il reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge
Pag. 4 di 5 fossero naturalmente conoscibili dall' , che attraverso ordinaria diligenza CP_1
avrebbe potuto, anno per anno, rilevare il superamento del requisito reddituale.
Elemento ulteriore, rispetto a questo quadro normativo ben definito da giurisprudenza di merito e legittimità, volto ad escludere il dolo del ricorrente è che l'indebito sia scaturito da richiesta di ricalcolo del ricorrente stesso, che ha allegato in tale sede crediti che omessi in precedenza.
Ancora, l' allega domanda del 2014 e non già l'originaria domanda, atteso CP_1
che il ricorrente già nel 2007 percepiva tale maggiorazione, di tal che non è possibile stabilire le effettive omissioni da parte del ricorrente in originaria domanda.
2.6 La convergenza di tali elementi comporta pertanto l'irripetibilità delle somme erogate, e sul punto pertanto la domanda deve essere accolta.
3.0 Le spese vengono compensate, attesa la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] Controparte_3
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accertata la non ripetibilità delle somme erogate, in relazione dall'anno 2007 al 2017, a titolo di maggiorazione sociale e comunque come indicate in comunicazioni del
21/06/2017 e 28/08/2017, condannando parte resistente alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto;
2) compensa le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 328/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Matteo Ricchiuti e Matteo Ricchiuti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/02/2018, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione di riliquidazione datata 21.06.2017 nonché della comunicazione di indebito datata 28.08.2017, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 7.296,06, per le ragioni esposte nel presente ricorso”; 2) “in subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata, accertare e dichiarare dei dedotti indebiti previdenziali scaturenti dalle prestazioni pensionistiche erogate all'istante dal maggio 2007 al mese di settembre 2007”; 3) “in via ulteriormente subordinata, rideterminare la misura dell'indebito con decorrenza dalla data di effettivo incremento del reddito, qualora successivo alla data di decorrenza
(maggio 2007) dell'indebito richiesto, ed impregiudicata l'intervenuta prescrizione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Parte resistente eccepisce che l'onere della prova della sussistenza del requisito contributivo spetta al ricorrente: il rilievo è corretto. In sede di ottenimento, ma anche di contestazione dei requisiti di legge, reddituali e/o sanitari, l'onere della prova spetta sempre alla parte che intende ottenere/vedersi confermato il beneficio.
Di fonte alla contestazione dell' pur non quantificata, parte ricorrente CP_1
nulla dimostra in ordine alla persistenza del requisito reddituale, limitandosi ad affermare di avere diritto al beneficio negato “in presenza delle condizioni previste dalla legge”.
Allo degli atti, pertanto, la sussistenza dei requisiti reddituali risulta indimostrata.
2.2 Maggiormente articolata e non lineare è la questione in relazione alla disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali: si sottolinea, inoltre, che sul punto il superamento del reddito annuo da parte del ricorrente viene postulato dall' , senza una chiara esposizione dei redditi familiare percepiti CP_1 anno per anno e l'indicazione delle soglie reddituali.
In ogni caso non si ritiene fondata l'eccezione di parte resistente che presuppone che in relazione alle prestazioni assistenziali sono applicabili le norme generali sull'indebita percezione di somme di danaro. Il giudicante aderisce all'orientamento della Suprema Corte che, con ordinanza n. 12608/2020 ha
Pag. 2 di 5 affermato il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.”
Lo stesso principio di diritto non era nuovo alla Suprema Corte e ha trovato ulteriori e successive conferme (ex multis Cass. Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018,
Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019, Cass. Sez. L. n. 13915/2021 e Cass. Sez.
L. n. 24133/2021).
La stessa ordinanza è richiamata da numerosa giurisprudenza di merito, non ultima la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, che con la sentenza
229/2023 opera una esaustiva ricostruzione della questione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni che possono comportare il superamento del limite reddituale, ovvero al “sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento”.
2.3 Al fine di inquadrare tali elementi soggettivi, è utile evidenziare come strumenti telematici e di condivisione dati della pubblica amministrazione predisposti per legge (art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del
2003 nonché art. 13 del D.L. n. 78 del 2010) vadano a conformare una ampia conoscibilità da parte dell' dei dati reddituali condivisi nelle banche dati CP_1
della pubblica amministrazione. A tali dati si aggiungono i dati conosciuti direttamente dall' (come l'erogazione di provvidenze o misure CP_1
assistenziali).
Il beneficiario di una misura collegata al reddito, pertanto, non deve necessariamente comunicare all' la propria situazione reddituale se già CP_1
Pag. 3 di 5 dichiarata e conosciuta all'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che per loro natura non sono presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione (i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) o di situazioni particolari in cui il soggetto è esentato dalla dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.. Di tal che potrebbe evidenziarsi l'addebitabilità al beneficiario dell'errore compiuto dall' nel caso di omissione di comunicazione diretta CP_2 all' solo in tali specifiche circostanze oppure, ovviamente, nel caso in cui CP_1
il beneficiario non abbia omesso per altre ragioni la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate.
2.4 È stato già rilevato che l' ha a disposizione strumenti più che efficaci CP_2 per l'estrazione dei dati reddituali raccolti dalla pubblica amministrazione e che l'omissione della trasmissione possa presupporre il dolo del beneficiario solo in casi particolari.
Ebbene, tali casi particolari non sono stati né provati né individuati nel caso di specie: dalla lettura delle difese dell emergerebbe l'esistenza di un mero CP_2
obbligo di comunicazione, sic et sempliciter, a prescindere dalla natura di detti dati reddituali o della situazione soggettiva del soggetto beneficiario. Dalla mancanza di tale comunicazione fa discendere la prova del dolo.
Per quanto già espresso in punti precedenti, non sussiste questo obbligo generale né è rilevante di per sé ai fini dell'individuazione dell'animus del beneficio l'omissione di tale comunicazione diretta. Spetta a parte resistente che voglia dimostrare la condotta dolosa individuare la circostanza specifica che avrebbe richiesto al beneficiario tale adempimento, ovvero la non conoscenza o conoscibilità di tali redditi agli strumenti di acquisizione d'informativa dell'Istituto.
Si ritiene non emergere dagli atti di causa prova, anche presuntiva, di tale dolo.
2.5 Nel caso di specie appare che il reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge
Pag. 4 di 5 fossero naturalmente conoscibili dall' , che attraverso ordinaria diligenza CP_1
avrebbe potuto, anno per anno, rilevare il superamento del requisito reddituale.
Elemento ulteriore, rispetto a questo quadro normativo ben definito da giurisprudenza di merito e legittimità, volto ad escludere il dolo del ricorrente è che l'indebito sia scaturito da richiesta di ricalcolo del ricorrente stesso, che ha allegato in tale sede crediti che omessi in precedenza.
Ancora, l' allega domanda del 2014 e non già l'originaria domanda, atteso CP_1
che il ricorrente già nel 2007 percepiva tale maggiorazione, di tal che non è possibile stabilire le effettive omissioni da parte del ricorrente in originaria domanda.
2.6 La convergenza di tali elementi comporta pertanto l'irripetibilità delle somme erogate, e sul punto pertanto la domanda deve essere accolta.
3.0 Le spese vengono compensate, attesa la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] Controparte_3
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accertata la non ripetibilità delle somme erogate, in relazione dall'anno 2007 al 2017, a titolo di maggiorazione sociale e comunque come indicate in comunicazioni del
21/06/2017 e 28/08/2017, condannando parte resistente alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto;
2) compensa le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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