Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 23.12.2024 iscritta al n. 424/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
15.05.2025
d a
Parte_1
in persona
[...]
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Giammaria e
Altre controversie in Roberto Pessi del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti.
materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o rappresentato e Parte_2
difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del foro di Rimini, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 255 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2024 il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha accertato il diritto di , Parte_2
commercialista ammesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione con decorrenza dal 1° marzo 2006, alla riliquidazione della pensione prendendo come riferimento per la determinazione della base pensionabile la media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni di contribuzione anteriori all'1 gennaio
2004 in luogo dei 20 anni considerati dalla e, per l'effetto, ha Pt_1
condannato quest'ultima a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati derivanti dalla riliquidazione, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data della notifica del ricorso giudiziale.
Il ricorrente aveva ritenuto che il conteggio della Pt_1
effettuato sulla base del Regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 fosse illegittimo in quanto in contrasto con il principio del pro rata temporis e aveva invocato l'applicazione dei criteri più favorevoli previsti dal Regolamento precedente.
Il Tribunale evidenziava che la L. 335/1995 aveva incrementato sino a 15 anni il periodo sulla base del quale determinare la base pensionabile e, richiamando il principio del pro - 3 -
rata temporis e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha ritenuto che il criterio di calcolo adottato dal Regolamento
del 2004 applicato dalla era meno favorevole rispetto al Pt_1
previgente in quanto aveva preso in considerazione un arco temporale più esteso;
ha quindi affermato in applicazione del principio del pro rata temporis il diritto del ricorrente a vedersi calcolata la cd. quota A
di pensione secondo i parametri più favorevoli vigenti sino all'01.01.2004 con conseguente condanna della alla Pt_1
riliquidazione della pensione nei limiti della prescrizione decennale.
La ha proposto appello avverso tale decisione Pt_1
lamentando sulla base di una pluralità di motivi l'erronea interpretazione da parte del giudice del quadro normativo di riferimento e ribadendo la legittimità del sistema di calcolo pensionistico adottato.
Ha anche censurato la decisione per avere applicato la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva data lettura del dispositivo
MOTIVAZIONE
L'appellato, per quanto pacifico, è titolare di pensione di vecchiaia in totalizzazione con decorrenza dall'1 marzo 2006.
L'appellante con il primo motivo del gravame lamenta l'erronea interpretazione della sentenza nella parte in cui è stata - 4 -
ritenuta la violazione del principio del pro rata da parte della Pt_1
nel calcolo della pensione;
afferma altresì la violazione da parte del
Tribunale dell'art. 4 d.lgs. n. 42 del 2006 e dell'art. 12 del
Regolamento di disciplina previdenziale della approvato Pt_1
con Decreto Interministeriale del 14.07.2004 in base al quale la pensione degli iscritti che possono far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione alla antecedente all'1.01.2004 è Pt_1
determinata sommando una quota calcolata secondo il metodo contributivo per le anzianità maturate successivamente all'1.01.2004
ad una quota calcolata secondo il metodo reddituale per quelle maturate prima dell'1.01.2004 secondo i criteri dettati dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.
L'appellante, in particolare, rileva che il giudice non avrebbe accertato in concreto se la pensione riconosciuta dalla sia stata Pt_1
calcolata con un metodo meno favorevole rispetto a quanto richiesto nel ricorso.
Ribadisce la correttezza della liquidazione della pensione rilevando che l'ampliamento del numero di anni da prendere a riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione è stato disposto in maniera ragionevolmente progressiva nel rispetto del principio di gradualità in applicazione del principio di equità intergenerazionale.
Come già rilevato da questo Collegio in proprie precedenti - 5 -
pronunce sul medesimo tema, va rammentato che l'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto : “A) nel regime dettato dalla l.
8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
prima delle modifiche apportare dalla I. 27.12.06 n. 296 (legge
finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell'art. 3, c. 12
della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni
pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia
costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto
per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è
la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in
termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano
salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere
generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in
peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e
non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis,
del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto
dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con
riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla
[...]
di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti Parte_1 - 6 -
commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel
complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per
gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di
pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata
con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei
trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più
favorevole criterio di calcolo della pensione. B) Invece per i
trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova
applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995,
ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1,
c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più
rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei
criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza
degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati
dagli enti medesimi ed approvati dai vigilanti prima della CP_1
data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Tali atti e
deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di
interpretazione autentica recata dalla l. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - 7 -
dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci
a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio
finanziano di lungo nel rispetto della citata normativa regolamentare
interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)" (sent. Cass. Sez. Un.
n. 17742 e n. 18136 del 2015).
Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione anche in più recenti pronunce (tra le altre, Cass. n. 20877 del 2018; Cass. n.
3462 del 2019, Cass. n. 20877 del 2018, Cass. n. 06133 del 2022).
Sulla base dell'indirizzo espresso della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce anche in ragione della funzione nomofilattica esercitata della Suprema Corte, va dunque affermata l'inapplicabilità all'appellato delle disposizioni del
Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14 luglio 2004 che all'art. 10, comma 8 ha modificato il sistema di gestione previdenziale passando, in via graduale, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo.
Esso ha previsto, infatti, che la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1 gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale,
facendo riferimento ai parametri individuati nella Tabella 8 allegata al
Regolamento. - 8 -
Detta tabella individua diversi periodi di riferimento, a seconda della data di decorrenza della pensione;
in particolare, è
previsto che per le pensioni che, come nella fattispecie in esame,
decorrono dall'anno 2006 vengono in rilievo i redditi degli ultimi 20
anni.
Le modifiche del sistema di calcolo della pensione introdotte dal citato Regolamento del 2004, invero, risultano peggiorative rispetto al sistema disciplinato dalla normativa previgente.
Ed invero, al momento della maturazione del ricorrente del diritto a pensione nel 2006 il sistema di calcolo della pensione retributivo previsto dalla L. n. 21/86 era stato abbandonato cedendo il passo al nuovo sistema contributivo e alla complessiva regolamentazione del sistema pensionistico adottata dalla L. 335/95,
contenente specifiche disposizioni volte ad assicurare il passaggio da un sistema all'altro secondo criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
La L. n. 335 del 1995 recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, come noto, ha previsto che per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa la pensione fosse determinata con il sistema contributivo (art. 1, c. 6), salvo poi stabilire per coloro che alla data del 31.12.95 vantavano un'anzianità
contributiva inferiore a 18 anni l'adozione di un sistema misto - 9 -
articolato nella quota retributiva “determinata secondo il sistema
retributivo previgente” e nella quota contributiva “sulla base
dell'anzianità contributiva maturata successivamente”.
Ne consegue che, facendo applicazione del principio del pro
rata, che impone di vagliare la legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dalle casse alla luce della normativa vigente al momento in cui è maturato il diritto a pensione, il calcolo della pensione spettante all'appellato non può che essere effettuato secondo i criteri enunciati dalla L. 335/1995 applicabile ratione temporis.
L'art. 3, comma 12, della L. 335/95, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006,
prevede che: “12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti
previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di
bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni”.
La normativa di cui alla L. 335/1995, che per la sua formulazione letterale, era ed è auto-applicativa a far data dal
1.01.1996, è stata recepita dalla con la Delibera del C.d.A. del Pt_1
8-9.05.1997, che ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del
Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente a partire dall'1.01.1996 da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il - 10 -
calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle
dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello
di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal
1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004.
Nel caso di specie, è pacifico che la anziché Pt_1
determinare, come avrebbe dovuto in ossequio al pro rata, la base di riferimento per il calcolo della pensione dell'appellato considerando il reddito medio, rivalutato, risultante dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione, ha considerato il reddito prodotto negli ultimi venti anni secondo i criteri del Regolamento del 2004; il sistema di calcolo adottato che, come detto, ha ampliato il numero di anni da considerare per il calcolo della quota reddituale, risulta peggiorativo per l'appellato rispetto al sistema di calcolo previgente, come è dato evincere dal prospetto di liquidazione della pensione della Pt_1
allegato al ricorso di primo grado che riporta un reddito medio calcolato sugli ultimi venti anni pari ad € 92.620,41 laddove, ove fosse stato considerato l'arco temporale degli ultimi quindici anni antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione, sempre dal medesimo prospetto il reddito medio risulterebbe pari ad €
106.231,91 (v. all. 1 del ricorso). - 11 -
Merita, dunque, di essere confermata la sentenza là dove ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione sulla base della media dei redditi degli ultimi quindici anni anziché degli ultimi venti considerati dalla Pt_1
con conseguente reiezione del gravame sul punto.
***
Con ulteriore motivo di appello la ha censurato la Pt_1
decisione per avere applicato la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.
Sul punto non può che essere confermata la decisione del giudice richiamandosi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte
che, a partire dalla pronuncia a Sez. Unite n. 177742 del 2015, ha affermato la necessità di applicare il termine di prescrizione di dieci anni per i crediti dei professionisti nei confronti delle casse privatizzate in difetto dei requisiti della liquidità ed esigibilità del credito sottesi all'applicazione sia dell'art. 2948 c.c. che dell'art. 129
del R.D.L. n. 1827 del 1935.
Come noto, le SU avevano affermato che la prescrizione non poteva essere quinquennale perché: - l'art. 2948, n. 4, cod. civ. è
applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo) aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che
(come quello oggetto di causa) hanno natura obbligatoria;
-
l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., allo stesso modo che l'art. 129 del RDL n. 1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione - 12 -
non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono
prescritte a favore dell'Istituto»), richiede che il credito sia
“pagabile”, ossia messo a disposizione del creditore, che deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.
La Cassazione, in particolare, aveva affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico il credito non è “pagabile” (v. Cass.
20.08.04 n. 16388 e 27.02.97 n. 1787, nonché S.u. 25.07.02 n.
10955).
Più recentemente la Suprema Corte ha confermato detto orientamento, al quale questo Collegio aderisce in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione (v. Cass.
29523 del 2022; Cass. n. 41320/2021, Cass, 31527/2022; Cass,
31641/2022 e, da ultimo, anche Cass. n. 4340/2023).
Ne deriva che merita di essere confermata la sentenza di primo grado anche nel capo in cui ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
***
In definitiva, non vi è spazio per riformare la sentenza.
L'appello, quindi, va respinto in relazione a entrambi i motivi - 13 -
e la sentenza confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza disponendosi la relativa distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellato.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 255/2024 del
Tribunale di Brescia Sezione lavoro;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)