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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACQUAFREDDA Parte_1 C.F._1 AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 16 87100 COSENZApresso il difensore avv. ACQUAFREDDA AR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_2 difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_3 P.IVA_3 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 12.2.2025 ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il
, nonché l' Controparte_4 Controparte_5
e l'
[...] Controparte_6
esponendo:
pagina 1 di 10 a) di essere docente di scuola secondaria di II grado per l'insegnamento di matematica, classe di concorso A26- c/o l'Istituto Professionale “Buontalenti” di Firenze (FI);
b) di essere stato utilizzato dal resistente in attività di docenza CP_1
mediante la stipula di numerosi contratti d'insegnamento a tempo determinato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e precisamente a.s.
2019/2020: dal 25.10.2019 al 10.06.2020 a.s. 2020/2021: dal 29.10.2020 al
30.06.2021; a.s. 2021/2022: dal 20.09.2021 al 30.06.2022 a.s. 2022/2023: dall'07.09.2022 al 30.06.2023 a.s. 2023/2024: dall'01.09.2023 al 31.08.2024
a.s. 2024/2025: dal 05.09.2024 al 30.06.2025;
c) di aver svolto la sua attività di insegnamento con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo;
d) di non avere percepito, nell'anno scolastico 2019/2020 nel quale aveva lavorato in virtù di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria , la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del
CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di CP_1
ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
a) di non aver ricevuto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2024/2025, ( a differenza dei colleghi a tempo indeterminato) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a pagina 2 di 10 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 da gennaio e giugno per l'intero servizio svolto, in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi sottoscritti con il CP_1
convenuto;
2) per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_4
pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente le corrispondenti somme, CP_7
pari ad € 174,50 mensili e, dunque, ad € 872,50 per il periodo dall' 01.01.2020 al
31.05.2021 e ad € 58,16 per il periodo dall' 01.06.2020 al 10.06.2020, per un totale di € 930,66 ovvero alle diverse maggiori o minori somme per come eventualmente accertate in corso, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto;
3) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_4 CP_7
pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla CP_3
maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente”
4) accertare e dichiarare, altresì, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della
Carta Docenti, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00
(cinquecento/00), in relazione agli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025; 5) condannare, quindi, il Controparte_4
in persona del protempore ad accreditare sulla carta docenti in favore
[...] CP_7
della ricorrente l'importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c
Si è costituito in giudizio l' chiedendo la CP_6 Controparte_8
condanna del convenuto al pagamento della contribuzione dovute per CP_1
legge nei limiti della prescrizione, sulle eventuali retribuzioni accertate.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, CP_1
all'udienza del 18.5.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 10 La causa è stata decisa a seguito di udienza svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, mera articolazione periferica del Controparte_5 Controparte_4
, priva di autonoma personalità giuridica .
[...]
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
pagina 4 di 10 Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento della domanda e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il , con conseguente Controparte_4
condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in ricorso in complessivi 174,50 mensili e, quindi, 872,50 per il periodo dall' 01.01.2020 al
31.05.2021 ed € 58,16 per il periodo dall' 01.06.2020 al 10.06.2020, per un totale di euro 930,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 5 di 10 Su tale somma è dovuta la contribuzione obbligatoria in favore di nei limiti CP_3
della prescrizione quinquennale che ha estinto i crediti contributivi maturati anteriormente al 2 aprile 2020 ( data di notifica del ricorso e primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti) .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero,
pagina 6 di 10 delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità
pagina 7 di 10 di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
pagina 8 di 10 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, nelle quali il docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche ( 30
GIUGNO).
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, distratte , quelle del ricorrente, in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , nell'a.s. 2019/2020 e, per l'effetto, Controparte_4
condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle CP_1
relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 930,66 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo;
b) Condanna il convenuto al pagamento in favore di della CP_1 CP_3
contribuzione dovuta per legge sulle retribuzioni sopra indicate, limitatamente ai contributi maturati successivamente al 2 aprile 2020; pagina 9 di 10 a) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo
[...]
nominale di € 500,00 per ciascun anno;
b) Condanna il resistente a rifondere le spese del giudizio, liquidate CP_1
per ciascuna delle parti costituite in euro 650,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, distratte quelle di parte ricorrente in favore dell'avv. Acquafredda, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Firenze 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Anita Maria Brigida Davia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACQUAFREDDA Parte_1 C.F._1 AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 16 87100 COSENZApresso il difensore avv. ACQUAFREDDA AR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_2 difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_3 P.IVA_3 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 12.2.2025 ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il
, nonché l' Controparte_4 Controparte_5
e l'
[...] Controparte_6
esponendo:
pagina 1 di 10 a) di essere docente di scuola secondaria di II grado per l'insegnamento di matematica, classe di concorso A26- c/o l'Istituto Professionale “Buontalenti” di Firenze (FI);
b) di essere stato utilizzato dal resistente in attività di docenza CP_1
mediante la stipula di numerosi contratti d'insegnamento a tempo determinato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e precisamente a.s.
2019/2020: dal 25.10.2019 al 10.06.2020 a.s. 2020/2021: dal 29.10.2020 al
30.06.2021; a.s. 2021/2022: dal 20.09.2021 al 30.06.2022 a.s. 2022/2023: dall'07.09.2022 al 30.06.2023 a.s. 2023/2024: dall'01.09.2023 al 31.08.2024
a.s. 2024/2025: dal 05.09.2024 al 30.06.2025;
c) di aver svolto la sua attività di insegnamento con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo;
d) di non avere percepito, nell'anno scolastico 2019/2020 nel quale aveva lavorato in virtù di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria , la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del
CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di CP_1
ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
a) di non aver ricevuto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2024/2025, ( a differenza dei colleghi a tempo indeterminato) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a pagina 2 di 10 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 da gennaio e giugno per l'intero servizio svolto, in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi sottoscritti con il CP_1
convenuto;
2) per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_4
pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente le corrispondenti somme, CP_7
pari ad € 174,50 mensili e, dunque, ad € 872,50 per il periodo dall' 01.01.2020 al
31.05.2021 e ad € 58,16 per il periodo dall' 01.06.2020 al 10.06.2020, per un totale di € 930,66 ovvero alle diverse maggiori o minori somme per come eventualmente accertate in corso, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto;
3) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_4 CP_7
pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla CP_3
maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente”
4) accertare e dichiarare, altresì, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della
Carta Docenti, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00
(cinquecento/00), in relazione agli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025; 5) condannare, quindi, il Controparte_4
in persona del protempore ad accreditare sulla carta docenti in favore
[...] CP_7
della ricorrente l'importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c
Si è costituito in giudizio l' chiedendo la CP_6 Controparte_8
condanna del convenuto al pagamento della contribuzione dovute per CP_1
legge nei limiti della prescrizione, sulle eventuali retribuzioni accertate.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, CP_1
all'udienza del 18.5.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 10 La causa è stata decisa a seguito di udienza svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, mera articolazione periferica del Controparte_5 Controparte_4
, priva di autonoma personalità giuridica .
[...]
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
pagina 4 di 10 Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento della domanda e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il , con conseguente Controparte_4
condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in ricorso in complessivi 174,50 mensili e, quindi, 872,50 per il periodo dall' 01.01.2020 al
31.05.2021 ed € 58,16 per il periodo dall' 01.06.2020 al 10.06.2020, per un totale di euro 930,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pagina 5 di 10 Su tale somma è dovuta la contribuzione obbligatoria in favore di nei limiti CP_3
della prescrizione quinquennale che ha estinto i crediti contributivi maturati anteriormente al 2 aprile 2020 ( data di notifica del ricorso e primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti) .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero,
pagina 6 di 10 delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità
pagina 7 di 10 di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
pagina 8 di 10 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, nelle quali il docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche ( 30
GIUGNO).
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, distratte , quelle del ricorrente, in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , nell'a.s. 2019/2020 e, per l'effetto, Controparte_4
condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle CP_1
relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 930,66 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo;
b) Condanna il convenuto al pagamento in favore di della CP_1 CP_3
contribuzione dovuta per legge sulle retribuzioni sopra indicate, limitatamente ai contributi maturati successivamente al 2 aprile 2020; pagina 9 di 10 a) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo
[...]
nominale di € 500,00 per ciascun anno;
b) Condanna il resistente a rifondere le spese del giudizio, liquidate CP_1
per ciascuna delle parti costituite in euro 650,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, distratte quelle di parte ricorrente in favore dell'avv. Acquafredda, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Firenze 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Anita Maria Brigida Davia
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