CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 69/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Maria Laura Morello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 937/2023 del Tribunale della
Spezia, pubblicata il 28/12/2023 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. Louiza Photiou appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Serena Della Pina e Lorenzo Giorgi appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“In via preliminare di rito, per le causali di cui in narrativa, accogliere l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado revocando così la sentenza oggi impugnata nr 937/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. emettere sentenza di rimessione della causa al Giudice di primo grado con tutti gli effetti di legge. Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado rimettere comunque parte appellante nei termini per consentire la chiamata in causa della e Controparte_2
dispiegare le difese precluse in primo grado;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezioni e domande poc'anzi richiamate Voglia
l'Eccellentissima Corte di Appello per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza nr. 937/2023 e conseguentemente rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata dal signor nei CP_1
confronti della società in persona del legale rappresentante in primo Parte_1
grado in quanto in violazione all'articolo 2051 c.c. non provato il fatto. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con vittoria di spese di lite e condanna di controparte anche ai sensi dell'art. 96 cpc, competenze ed onorari”.
* per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello di Genova nel merito e per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta voglia rigettare l'appello proposto poichè infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado,
In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale della Spezia (R.G. CP_1
1485/2019) la riferendo che in data 03/02/2017, alle ore 11.30, allorché Parte_1
si trovava in visita presso l'autosalone della convenuta, cadeva a causa di un gradino non segnalato posto all'esterno della struttura e per la pavimentazione esterna scivolosa. A causa della lesione riportata veniva trasportato all'Ospedale di Sarzana e successivamente ricoverato presso l'Ospedale della Spezia per frattura dell'ala iliaca sinistra. Il paziente era stato dimesso il 07/02/2019 e si era sottoposto in sede stragiudiziale a visita medico legale presso il medico fiduciario di Controparte_3 compagnia assicuratrice della convenuta, invitando poi la stessa
[...] Parte_1
alla negoziazione assistita, con esito negativo.
[...]
La non si è costituita in giudizio e il Tribunale ha istruito la causa con Parte_1
prove testimoniali ed ha disposto l'ordine di esibizione della perizia redatta dal medico di CP_3
Con la sentenza n. 937/2023 il Tribunale della Spezia ha deciso la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando -accerta la responsabilità dell' per i danni subiti da;
e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, -condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore al pagamento a favore di della somma di € 13.996,00 oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria con le specificazioni in ordine alla misura e decorrenza di cui in parte motiva;
-condanna n persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento a favore di delle spese del CP_1
presente giudizio pari ad € 2540,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto provato il fatto sulla base di una dichiarazione scritta rilasciata dal testimone invero mai presentatosi all'udienza Tes_1
fissata per l'escussione, valutandola unitamente alle fotografie versate in atti del luogo del sinistro, nonché tenuto conto della compatibilità temporale e clinica quale emergente dai referti ospedalieri relativi alla persona dell'attore.
In secondo luogo, tramite la perizia medico legale acquisita in atti e tramite la testimonianza del medico fiduciario di il Tribunale ha liquidato il danno CP_3
non patrimoniale sulla base di giorni 65 di inabilità temporanea, di cui giorni 5 di inabilità totale, giorni 30 di inabilità parziale al 75%, giorni 20 di inabilità parziale al
50% e giorni 10 di inabilità parziale al 25%; inoltre ha riconosciuto 7/8 punti di danno biologico permanente, liquidando complessivamente € 13.996,00 da devalutarsi alla data del sinistro, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo denuncia la nullità dell'intero procedimento per nullità della notifica dell'atto di citazione. Riferisce che l'appellante ha avuto conoscenza del procedimento solo tramite la notifica della sentenza con contestuale atto di precetto, e di aver appreso tramite accesso al fascicolo telematico che la notifica della citazione era stata inoltrata alla sede operativa, in luogo della sede legale, e che il plico era stato consegnato a persona non delegata al ritiro e comunque nessun plico era stato poi consegnato al legale rappresentante della società.
Con il secondo motivo di appello contesta la prova del fatto storico da parte dell'appellato. In particolare, critica la decisione del Tribunale di valutare la dichiarazione di un teste mai presentatosi in udienza, basandosi esclusivamente su una dichiarazione scritta la cui sottoscrizione non era neppure autenticata, e su fotografie prive di data certa. Contesta anche l'ammontare del risarcimento riconosciuto in quanto basato esclusivamente su una perizia medico legale del fiduciario di che CP_3
non può avere valore probatorio nei confronti di Parte_1
Si è costituito contestando integralmente l'appello e chiedendo la CP_1
conferma della gravata sentenza.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/2/2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è fondato.
La sede della società, ed in particolare quella legale (ossia quella risultante dal Registro delle Imprese) è il luogo in cui deve eseguirsi la notificazione nei confronti della società stessa.
Solo nel caso in cui vi sia discordanza tra la sede legale e quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ai sensi dell'art. 46 c.c.
Deve però trattarsi di sede effettiva e non di mera filiale.
Per sede effettiva si intende il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell'ente, nonché dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
Sul punto, la Cassazione n. 10854 del 2019 ha affermato che “è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale;
tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio” ed ha censurato la sentenza impugnata osservando che “la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica Villaggio Capo Alaua, senza verificare che quest'ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.”.
In particolare, si è affermato che “In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative” (Cass. n. 21699 del
2017).
Pertanto, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la sede legale, purchè sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva ed in caso di contestazione grava sul notificante l'onere della prova.
Fatta applicazione dei predetti principi al caso di specie, si rileva che dal registro delle imprese (cfr. visura camerale, produzione n. 3 dell'appellante) risulta che la società ha la sede legale in Sarzana, via Variante Aurelia 135 B ed ha una sede Parte_1
secondaria (unità locale) in Sarzana, via Variante Cisa 71.
La notificazione dell'atto introduttivo è stata eseguita presso quest'ultimo indirizzo.
Ora, rimasta contumace in primo grado, si è costituita nel presente Parte_1
grado di appello eccependo la nullità della notifica della suddetta citazione in quanto non avvenuta presso la sede legale, bensì nella sede secondaria.
Osserva al riguardo che la sede presso la quale è stata effettuata la notifica dell'atto è una sede secondaria operativa nella quale è presente l'officina e il salone auto, ma tutte le attività amministrative, direttive e di predisposizione e completamento dei contratti avvengono invece nella sede principale in Via Variante Aurelia 135B Sarzana.
A fronte di tale eccezione, spettava all'appellato fornire la prova che la notificazione è stata eseguita nel luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società.
L'appellato, tuttavia, si è limitato ad osservare che il sinistro era avvenuto proprio nella sede secondaria di Via Variante Cisa 71 e che ivi vi è un'autofficina ed un salone di vendita auto;
ha poi prodotto una foto tratta da Google Maps da cui risulta un edificio privo di insegna che dimostrerebbe come alla sede legale “non corrisponde nulla”.
Ora, non pare che l'assenza di insegna sia di per sé significativa dell'assenza della sede legale, ben potendo questa prescindere dall'esistenza di un'insegna, tanto più che la foto in questione ritrae un edificio assai ampio relativamente al quale non è chiaro quale sia la parte destinata a sede della società e quindi dove dovrebbe Parte_1
trovarsi un'insegna o un cartello che la indichi.
Inoltre, da tale foto non si può neppure evincere a quale luogo si riferisca, non essendo indicato alcun indirizzo.
In alcun modo l'appellato ha poi dimostrato che la sede secondaria sia luogo di concreto svolgimento di attività amministrative e direzionali: anzi, dall'esame della visura camerale relativa ad prodotta dall'appellante risulta che la sede Parte_1
secondaria di Sarzana, via Variante Cisa 71 di è indicata come Parte_1
“negozio - unità locale operativa”, trattasi quindi di unità locale nella quale si svolge un'attività diversa da quelle amministrative e di direzione dell'ente che la giurisprudenza richiede per poter considerare valida la notificazione presso una sede secondaria della società.
Ne discende che l'appellato non ha fornito la prova, come sarebbe stato suo onere, che presso l'indirizzo di via Variante Cisa 71 in Sarzana ove ha eseguito la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio vi fosse effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione di essendo Parte_1 insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.
A norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. va dichiarata quindi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e rimessa la causa al primo giudice.
Le parti dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55
e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
Nulla per le spese relativamente al primo grado del giudizio essendo rimasta contumace
Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e rimette la causa al primo giudice, con onere delle parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 1.984,00 per compensi ed euro 355 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 69/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Maria Laura Morello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 937/2023 del Tribunale della
Spezia, pubblicata il 28/12/2023 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. Louiza Photiou appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Serena Della Pina e Lorenzo Giorgi appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“In via preliminare di rito, per le causali di cui in narrativa, accogliere l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado revocando così la sentenza oggi impugnata nr 937/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. emettere sentenza di rimessione della causa al Giudice di primo grado con tutti gli effetti di legge. Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado rimettere comunque parte appellante nei termini per consentire la chiamata in causa della e Controparte_2
dispiegare le difese precluse in primo grado;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezioni e domande poc'anzi richiamate Voglia
l'Eccellentissima Corte di Appello per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza nr. 937/2023 e conseguentemente rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata dal signor nei CP_1
confronti della società in persona del legale rappresentante in primo Parte_1
grado in quanto in violazione all'articolo 2051 c.c. non provato il fatto. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con vittoria di spese di lite e condanna di controparte anche ai sensi dell'art. 96 cpc, competenze ed onorari”.
* per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello di Genova nel merito e per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta voglia rigettare l'appello proposto poichè infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado,
In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale della Spezia (R.G. CP_1
1485/2019) la riferendo che in data 03/02/2017, alle ore 11.30, allorché Parte_1
si trovava in visita presso l'autosalone della convenuta, cadeva a causa di un gradino non segnalato posto all'esterno della struttura e per la pavimentazione esterna scivolosa. A causa della lesione riportata veniva trasportato all'Ospedale di Sarzana e successivamente ricoverato presso l'Ospedale della Spezia per frattura dell'ala iliaca sinistra. Il paziente era stato dimesso il 07/02/2019 e si era sottoposto in sede stragiudiziale a visita medico legale presso il medico fiduciario di Controparte_3 compagnia assicuratrice della convenuta, invitando poi la stessa
[...] Parte_1
alla negoziazione assistita, con esito negativo.
[...]
La non si è costituita in giudizio e il Tribunale ha istruito la causa con Parte_1
prove testimoniali ed ha disposto l'ordine di esibizione della perizia redatta dal medico di CP_3
Con la sentenza n. 937/2023 il Tribunale della Spezia ha deciso la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando -accerta la responsabilità dell' per i danni subiti da;
e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, -condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore al pagamento a favore di della somma di € 13.996,00 oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria con le specificazioni in ordine alla misura e decorrenza di cui in parte motiva;
-condanna n persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento a favore di delle spese del CP_1
presente giudizio pari ad € 2540,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto provato il fatto sulla base di una dichiarazione scritta rilasciata dal testimone invero mai presentatosi all'udienza Tes_1
fissata per l'escussione, valutandola unitamente alle fotografie versate in atti del luogo del sinistro, nonché tenuto conto della compatibilità temporale e clinica quale emergente dai referti ospedalieri relativi alla persona dell'attore.
In secondo luogo, tramite la perizia medico legale acquisita in atti e tramite la testimonianza del medico fiduciario di il Tribunale ha liquidato il danno CP_3
non patrimoniale sulla base di giorni 65 di inabilità temporanea, di cui giorni 5 di inabilità totale, giorni 30 di inabilità parziale al 75%, giorni 20 di inabilità parziale al
50% e giorni 10 di inabilità parziale al 25%; inoltre ha riconosciuto 7/8 punti di danno biologico permanente, liquidando complessivamente € 13.996,00 da devalutarsi alla data del sinistro, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo denuncia la nullità dell'intero procedimento per nullità della notifica dell'atto di citazione. Riferisce che l'appellante ha avuto conoscenza del procedimento solo tramite la notifica della sentenza con contestuale atto di precetto, e di aver appreso tramite accesso al fascicolo telematico che la notifica della citazione era stata inoltrata alla sede operativa, in luogo della sede legale, e che il plico era stato consegnato a persona non delegata al ritiro e comunque nessun plico era stato poi consegnato al legale rappresentante della società.
Con il secondo motivo di appello contesta la prova del fatto storico da parte dell'appellato. In particolare, critica la decisione del Tribunale di valutare la dichiarazione di un teste mai presentatosi in udienza, basandosi esclusivamente su una dichiarazione scritta la cui sottoscrizione non era neppure autenticata, e su fotografie prive di data certa. Contesta anche l'ammontare del risarcimento riconosciuto in quanto basato esclusivamente su una perizia medico legale del fiduciario di che CP_3
non può avere valore probatorio nei confronti di Parte_1
Si è costituito contestando integralmente l'appello e chiedendo la CP_1
conferma della gravata sentenza.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/2/2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è fondato.
La sede della società, ed in particolare quella legale (ossia quella risultante dal Registro delle Imprese) è il luogo in cui deve eseguirsi la notificazione nei confronti della società stessa.
Solo nel caso in cui vi sia discordanza tra la sede legale e quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ai sensi dell'art. 46 c.c.
Deve però trattarsi di sede effettiva e non di mera filiale.
Per sede effettiva si intende il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell'ente, nonché dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
Sul punto, la Cassazione n. 10854 del 2019 ha affermato che “è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell'art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale;
tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio” ed ha censurato la sentenza impugnata osservando che “la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica Villaggio Capo Alaua, senza verificare che quest'ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.”.
In particolare, si è affermato che “In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative” (Cass. n. 21699 del
2017).
Pertanto, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la sede legale, purchè sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva ed in caso di contestazione grava sul notificante l'onere della prova.
Fatta applicazione dei predetti principi al caso di specie, si rileva che dal registro delle imprese (cfr. visura camerale, produzione n. 3 dell'appellante) risulta che la società ha la sede legale in Sarzana, via Variante Aurelia 135 B ed ha una sede Parte_1
secondaria (unità locale) in Sarzana, via Variante Cisa 71.
La notificazione dell'atto introduttivo è stata eseguita presso quest'ultimo indirizzo.
Ora, rimasta contumace in primo grado, si è costituita nel presente Parte_1
grado di appello eccependo la nullità della notifica della suddetta citazione in quanto non avvenuta presso la sede legale, bensì nella sede secondaria.
Osserva al riguardo che la sede presso la quale è stata effettuata la notifica dell'atto è una sede secondaria operativa nella quale è presente l'officina e il salone auto, ma tutte le attività amministrative, direttive e di predisposizione e completamento dei contratti avvengono invece nella sede principale in Via Variante Aurelia 135B Sarzana.
A fronte di tale eccezione, spettava all'appellato fornire la prova che la notificazione è stata eseguita nel luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società.
L'appellato, tuttavia, si è limitato ad osservare che il sinistro era avvenuto proprio nella sede secondaria di Via Variante Cisa 71 e che ivi vi è un'autofficina ed un salone di vendita auto;
ha poi prodotto una foto tratta da Google Maps da cui risulta un edificio privo di insegna che dimostrerebbe come alla sede legale “non corrisponde nulla”.
Ora, non pare che l'assenza di insegna sia di per sé significativa dell'assenza della sede legale, ben potendo questa prescindere dall'esistenza di un'insegna, tanto più che la foto in questione ritrae un edificio assai ampio relativamente al quale non è chiaro quale sia la parte destinata a sede della società e quindi dove dovrebbe Parte_1
trovarsi un'insegna o un cartello che la indichi.
Inoltre, da tale foto non si può neppure evincere a quale luogo si riferisca, non essendo indicato alcun indirizzo.
In alcun modo l'appellato ha poi dimostrato che la sede secondaria sia luogo di concreto svolgimento di attività amministrative e direzionali: anzi, dall'esame della visura camerale relativa ad prodotta dall'appellante risulta che la sede Parte_1
secondaria di Sarzana, via Variante Cisa 71 di è indicata come Parte_1
“negozio - unità locale operativa”, trattasi quindi di unità locale nella quale si svolge un'attività diversa da quelle amministrative e di direzione dell'ente che la giurisprudenza richiede per poter considerare valida la notificazione presso una sede secondaria della società.
Ne discende che l'appellato non ha fornito la prova, come sarebbe stato suo onere, che presso l'indirizzo di via Variante Cisa 71 in Sarzana ove ha eseguito la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio vi fosse effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione di essendo Parte_1 insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.
A norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. va dichiarata quindi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e rimessa la causa al primo giudice.
Le parti dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55
e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
Nulla per le spese relativamente al primo grado del giudizio essendo rimasta contumace
Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e rimette la causa al primo giudice, con onere delle parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 1.984,00 per compensi ed euro 355 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO