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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. IA AC Presidente dott. ER TA Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14121/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AUGELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Indirizzo Telematico.
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_2 C.F._1
(C.F. , Controparte_3 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SOCCOL UMBERTO e dell'avv. SCIRO LUCA VALERIO ed elettivamente domiciliati in PIAZZETTA G.BETTIOL, 15 35137 PADOVA presso il difensore avv. SCIRO LUCA VALERIO
C.F. ) Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI
pagina 1 di 16 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato la curatela del Fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia
[...] di Impresa, quale amministratore della società ), ( quale Controparte_2 Controparte_4 liquidatore) e ( quale comproprietaria di un bene costituito in fondo patrimoniale per Controparte_3 il quale veniva proposta azione revocatoria), così concludendo: 1. riconosciuta la sussistenza dei denunciati atti di mala gestio ed omissioni ed illeciti sopra evidenziati, dichiarare i convenuti
Amministratore e Liquidatore responsabili delle conseguenze descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla società ed alla massa dei creditori sociali quantificandoli nella somma di €. 738.343,51 pari alla differenza attuale tra l'attivo ed il passivo fallimentare (con riserva di deposito di ulteriori domande tardive ammesse e di eventuale accoglimento di opposizioni allo stato passivo) o in quella, maggiore o minore, somma da accertarsi, facendo ricorso ai criteri di cui in narrativa, mediante, ove necessario, CTU e/o in via equitativa dal
Giudice, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria.
2. revocare e/o dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento attore dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale rogato con atto del 18.7.2017 in Notar di Milano, rep. 19873, racc. Persona_1
14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il 3.8.2017 n. 41626 Serie 1T, a cui sono state conferite e destinate tutte le quote di proprietà di immobili appartenenti a e, Controparte_2 precisamente: - piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n.
28, e precisamente: 1) appartamento ad uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl. 2 -
Superficie Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 -
Rendita Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 41 - Superficie
Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70; 3) 1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto
Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 - Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale
Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53. - e, per gli effetti, riconoscere al Fallimento attore, ai pagina 2 di 16 sensi dell'art. 2902 c.c., il diritto di promuovere nei confronti dei signori e Controparte_2 [...] le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. - CP_3 accertare che il valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato è pari alla somma per cui è condanna, o al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia (anche, se del caso, a seguito di C.T.U. estimativa) e condannare i predetti convenuti, e nell'ipotesi di impossibilità giuridico CP_2 CP_4 materiale, anche solo parziale, di procedere alla restituzione, al pagamento del detto tantundem e, cioè, dell'equivalente monetario del valore degli immobili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Si costituivano in giudizio con unica comparsa i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 contestando in fatto e in diritto il fondamento delle domande dispiegate in loro danno e così concludendo: “In via preliminare, atteso il decorso del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per l'iscrizione
a ruolo della causa, disporsi la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Nel merito, in via principale: a) rigettarsi le domande attoree perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte;
b) rigettarsi ogni domanda attorea nei confronti della Sig.ra
, in quanto soggetto totalmente estraneo alla vicenda, per tutte le ragioni esposte. Nel Controparte_3 merito, in via subordinata, ridursi, per tutte le ragioni espresse, la richiesta di condanna per responsabilità da mala gestio del Sig. . In ogni caso, spese e competenze di lite Controparte_2 interamente rifuse.
Con istanza del 7.1.2022 la CU chiedeva il rinvio della prima udienza fissata per il 15.3.2022, con fissazione di nuova e assegnazione di termine per la notifica non perfezionatasi nei confronti del convenuto Controparte_4
Con provvedimento del 10.1.2022 il Giudice prendeva atto della istanza dichiarando di provvedervi in udienza (confermata per il 15.3.2022).
Con note di udienza depositate il 10.3.2022 la CU insisteva nella richiesta per la rinotifica dell'atto di citazione a indicando le ragioni che avevano impedito la Controparte_4 notifica nel rispetto dei termini a comparire.
Notificato l'atto al convenuto liquidatore della società, questi non si costituiva in giudizio.
All'udienza cartolare del 27.9.2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183
VI co. c.p.c. e rinviava all'udienza del 6.3.2023.
Con provvedimento del 15.3.2023 il Giudice rigettava l'istanza di esibizione avanzata dai convenuti in quanto inammissibile avendo ad oggetto documenti nella disponibilità dell'amministratore e disponeva
CTU nominando il dott. a cui assegnava il seguente mandato: sulla base della Persona_2 documentazione in atti: 1) accertare quando si è verificata la perdita del capitale sociale della società pagina 3 di 16 e quale fosse, a tale data, l'ammontare del patrimonio netto della Controparte_1 società; 2) indicare l'ammontare del patrimonio netto alla data della messa in liquidazione della società;
3) individuare la differenza dei patrimoni netti escludendo le passività che si sarebbero prodotte anche nel caso di tempestiva messa in liquidazione della società; 4) accertare e quantificare l'eventuale ulteriore variazione del patrimonio netto della società dalla data di messa in liquidazione sino al fallimento;
5) ove non fosse possibile procedere alla quantificazione del danno secondo il superiore criterio (c.d. della perdita incrementale), quantificare il danno provocato alla società ed ai creditori sociali applicando il criterio residuale della differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare;
6) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli ulteriori atti di mala gestio ascritti all'amministratore ed al liquidatore dettagliatamente indicati dalla curatela attrice in seno all'atto di citazione ed alle memorie ex art.183, c. VI, cpc;
7) accertare, sulla base della documentazione in atti e previa verifica dell'attendibilità delle scritture contabili, le singole operazioni produttive di danno poste in essere successivamente all'erosione del capitale sociale e l'incremento del deficit dalle stesse causato.
Depositata la CTU all'udienza del 2.10.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2024 ( poi rinviata, a causa del trasferimento ad altro ufficio del
Giudice designato, all'udienza del 16.4.2025).
Indi all'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti innanzi a questo Giudice la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_4 costituitosi in giudizio sebbene citato nelle fome di legge.
Ciò premesso la difesa dei convenuti costituti insiste nella richiesta di “cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c.” sul presupposto che parte attrice avrebbe iscritto a ruolo l'atto di citazione in data 11.11.2021 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni dalla consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, avvenuta il 30.10.2021.
Detta eccezione è infondata.
Invero la CU aveva già in seno alle “Note di trattazione scritta udienza (cartolare) del 15 marzo
2022” superato la suddetta eccezione mediante la produzione dei codici di invio, accettazione e consegna dell'iscrizione a ruolo telematica (v. docc. 7, 8 e 9 formato eml), che dimostrano che l'atto di citazione è stato iscritto a ruolo il 9.11.2021 (e non l'11.11.2021 come riferito dai convenuti) e, dunque, entro il termine di 10 giorni dalla consegna all'UNEP dell'atto di citazione da notificare.
pagina 4 di 16 L'eccezione sarebbe, comunque, infondata in quanto, per granitica giurisprudenza ( da ultimo Cass ord.n.33038/2023), il termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c. decorre dal perfezionamento della notifica (avvenuta ex art. 140 c.p.c. a l'8.11.2021 e a il 19.11.2021) Controparte_2 Controparte_3
e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Ciò posto, le domande del fallimento sono fondate.
È noto che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, n. 25977/2008), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 146 l. fall., il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia a titolo di responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), sia a titolo di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.).
Come affermato dalla Suprema Corte, L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori) (C. Cass., n. 2975/2020); più in particolare, […] l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
Ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova pagina 5 di 16 positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti […] (C. Cass., n. 25977/2008).
La società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (C. Cass., sez. 1, 31 agosto 2016, n.
17441).
Per converso, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto. Infine, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori è rilevante in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali (alla luce dei principi espressi dal noto intervento della C. Cass. SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100), riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza pagina 6 di 16 di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere” (C. Cass., n. 15245/2022).
Così illustrati i principi applicabili al caso di specie, le condotte lesive degli interessi della società poste in essere dall'amministratore e dal liquidatore convenuti in giudizio come allegate dall'attore hanno trovato pieno riscontro nella disposta CTU contabile, le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici.
In riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore deduce la curatela attrice quale addebito la integrale erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2013 ovvero a partire dal 31.12.2015, epoca in cui è lo stesso amministratore a dichiarare la integrale erosione del capitale sociale (v. bilancio 2015 in atti) e, ciononostante, ha posto in liquidazione la società solo a fine
2017.
Orbene il C.T.U. ha confermato l'addebito evidenziando, tra l'altro, la parziale/omessa contabilizzazione in bilancio dei debiti tributari e previdenziali e delle relative sanzioni, interessi e aggi per complessivi: €. 290.215 nell'anno 2013, €. 363.162 nel 2014 ed €. 426.101 nel 2015.
Sul punto il C.T.U. rileva che dall'analisi degli estratti di ruolo allegati alle insinuazioni al passivo presentate da è emerso che la società aveva al momento del fallimento un Controparte_5 debito nei confronti dell'Ente riscossore di € 1.168.206,96.
Dal controllo dei debiti tributari e previdenziali appostati nei bilanci 2013, 2014 e 2015 il CTU ha rilevato che: 1) I debiti tributari e previdenziali sono appostati per un importo inferiore a quelli risultanti dagli estratti di ruolo;
2) Non sono state contabilizzati le sanzioni, gli interessi e gli aggi riportate nelle cartelle esattoriali notificate.
E dunque il CTU, posto che i debiti tributari e previdenziali devono essere contabilizzati negli anni di competenza e che le sanzioni, interessi e aggi relativi a tributi non pagati devono essere contabilizzati almeno al momento della notifica della relativa cartella esattoriale, ha evidenziato che la contabilizzazione parziale dei debiti tributari e previdenziali e la mancata contabilizzazione degli interessi, sanzioni e aggi comporta il rilevamento di sopravvenienze passive per gli importi riportati che vanno a modificare sostanzialmente il risultato economico e di conseguenza il patrimonio netto degli esercizi in questione.
Operate quindi le necessarie rettifiche ai bilanci d'esercizio 2013, 2014, 2015, afferma il CTU che se l'Amministratore avesse ossequiato il principio di competenza sarebbe emersa l'integrale erosione del capitale al 31.12.2013 e l'esistenza di un patrimonio netto negativo di € 113.990. pagina 7 di 16 Quanto poi alla mancata adozione dei rimedi di legge da parte dell'amministratore e la illegittima (oltre che dannosa) prosecuzione, quindi già nel 2014 l'amministratore unico ai sensi Controparte_2 dell'art. 2482-ter avrebbe dovuto convocare senza indugio l'assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero lo scioglimento della società o la trasformazione della stessa.
Nella specie invece l'amministratore unico ha accertato la causa di scioglimento solo con determina del
29/11/2017 iscritta al R.I. in data 30/01/2018 e l'assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore solo in data 07/12/2017 iscritta al R.I. in data
24/05/2018.
In ordine alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa non mirata alla conservazione del patrimonio sociale, il CTU ha affermato che : “Come si desume dall'allegato 4 alla perizia integrativa della c.t.p. dott.ssa la società ha continuato l'attività fino al 2018, emettendo e ricevendo Per_3 fatture, ma dalla documentazione in atti non è possibile individuare l'oggetto delle fatture acquisti, quindi non è possibile determinare se la tempestiva messa in liquidazione della società avrebbe comportato il mancato sostenimento dei costi relativi alla gestione caratteristica. Sussiste anche l'impossibilità, stante il mancato deposito delle scritture contabili, di procedere alla individuazione di specifiche operazioni produttive di danno successive alla integrale erosione del capitale sociale”.
In ordine alla quantificazione del danno la CU ha invocato il ricorso al criterio della differenza attivo-passivo stante il mancato deposito delle scritture contabili e l'assenza di bilanci depositati o situazioni di bilancio idonee a consentire la quantificazione secondo il criterio della differenza patrimoni netti.
Il CTU ha pienamente confermato la sussistenza, sotto il profilo tecnico, dei presupposti per il ricorso a tale criterio di danno , atteso che: “Dato che agli atti sono presenti solamente i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 ultimo bilancio depositato, e non sono presenti né libri contabili né altra documentazione, lo scrivente non è in grado di quantificare il patrimonio netto della società al
07/12/2017 data in cui l'assemblea ha deliberato la messa in liquidazione della società a seguito della determina dell'amministratore unico del 29/11/2017. Di conseguenza non è possibile: - individuare la differenza dei patrimoni netti del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e quello di messa in liquidazione;
- accertare e quantificare l'eventuale ulteriore variazione del patrimonio netto della società dalla data di messa in liquidazione sino al fallimento”. …..” sussistono i presupposti per procedere alla quantificazione secondo il criterio della differenza attivo e passivo fallimentare. Agli atti non sono presenti documentazioni relative ad attività che quindi si presumono pari a zero. Il passivo è
pagina 8 di 16 pari alle insinuazioni al passivo presentate pari a € 1.211.205,26”…” Quindi il danno è pari a €
1.211.205,26”.
Danno che poi il CTU, a seguito delle precisazioni fatte dal difensore della curatela e tenuto conto dei crediti ammessi al passivo fallimentare , ha rettificato in € 744.559,56, pari al passivo ammesso.
Per quanto concerne poi la responsabilità solidale del liquidatore , Controparte_4 premesso che il liquidatore avrebbe dovuto redigere il bilancio iniziale di liquidazione al 24/05/2018 ( documentazione non depositata dal liquidatore), la sua responsabilità discende dal non aver richiesto l'auto-fallimento della società ovvero promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, stante l'accertata e non contestata mancanza dei bilanci successivi al 2015 nonché delle scritture contabili..
Peraltro in mancanza delle scritture contabili e di situazioni di bilancio all'apertura e/o in corso di liquidazione, non si è in grado di verificare ulteriori specifici atti di mala gestio a quest'ultimo imputabili.
Pertanto anche gli ordinari costi di gestione della fase liquidatoria, che certamente ha sostenuto la società, costituiscono, nel caso a mani, un danno causalmente imputabile al liquidatore, non potendosi tenere in conto di alcuna perdita inerziale.
In definitiva il Liquidatore non ha correttamente e diligentemente adempiuto all'incarico assunto e ricorrono tutti i presupposti per ritenerlo responsabile, in solido con l'amministratore, di tutto il disavanzo fallimentare.
Quanto alla difesa del ed in particolare in ordine all'asserito suo versamento a fondo perduto CP_2 dell'importo di €. 100.000,00, va rilevato che esso non è risultato provato.
Sul punto si rileva che correttamente risulta essere stato rigettato l'ordine di esibizione teso alla prova del pagamento, trattandosi di documento nella disponibilità dell'amministratore.
Quanto alla anomalie segnalate dalla CU attrice, in ordine ai quali la medesima parte rilevava allo stesso tempo la impossibilità, in mancanza delle scritture contabili, di poter trarre specifici ulteriori atti di mala gestio produttivi di danno autonomo, il CTU ha confermato l'impossibilità di procedere a tale accertamento: “A parte gli accertati inadempimenti dell'amministratore unico del liquidatore degli obblighi previsti dagli artt.
2.487 bis e 2.490 del c.c., data la più volte ribadita mancanza di documentazione contabile, oltre i bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015, lo scrivente è impossibilitato a valutare l'attendibilità delle scritture contabili o ad accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli ulteriori atti di mala gestio ascritti all'amministratore ed al liquidatore o accertare le singole operazioni produttive di danno poste in
pagina 9 di 16 essere successivamente all'erosione del capitale sociale e l'incremento del deficit dalle stesse causato”.
Del tutto infondata appare essere l'argomentazione sostenuta dalle difese dell'amministratore secondo la quale la responsabilità del non emergerebbe “nemmeno dalla CTU contabile esperita CP_2 nell'ambito del presente giudizio”, posto che invece il C.T.U. ha accertato e concluso per la certa sussistenza e imputabilità al convenuto di tutti i presupposti di responsabilità del danno da CP_2 illegittima prosecuzione, quantificandolo nella misura di €. 744.559,56.
Con riferimento poi alla asserita responsabilità del solo liquidatore che, non avendo consegnato le scritture contabili, non ha permesso di ricostruire tutte le vicende sociali, rileva il Collegio che è certamente imputabile anche al l'omesso deposito delle scritture contabili, stante che CP_2
l'amministratore unico convenuto, ai sensi dell'art. 2487 bis c.c., avrebbe dovuto consegnare al liquidatore i documenti sociali, contabili e amministrativi con redazione di apposito verbale, e avrebbe dovuto redigere una situazione dei conti patrimoniali, economici e d'ordine al 23/05/2018 e il rendiconto sulla gestione dal 01/01/2018 al 23/05/2018 data di pubblicazione della nomina del liquidatore. Adempimenti tutti che non risultano essere stati effettuati.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la domanda della CU va accolta e i convenuti CP_2
e vanno condannati in solido al pagamento in favore di parte
[...] Controparte_4 attrice della somma di € 744.559,56
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020)
Non vanno invece riconosciuti gli interessi compensativi, in applicazione del recente condiviso orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche pagina 10 di 16 in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (C. Cass., n. 6351/2025; n. 19063/2023). Nel caso di specie la mancanza di allegazione e prova in ordine esclude la possibilità di riconoscere anche gli interessi compensativi (cfr. Tribunale Firenze, 15 Maggio 2023.
Con riguardo poi alla proposta azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la curatela attrice ha precisato che la domanda veniva esperita anche nei confronti della convenuta sul presupposto Controparte_3 di una sussistenza di litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, attesa la natura reale del vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, impressa ai beni dalla costituzione del fondo patrimoniale.
Le risultanze processuali hanno anche confermato la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'atto impugnato.
Giova premettere che con atto del 18.7.2017 in Notar di Milano, Controparte_2 Persona_1 rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il 3.8.2017 n. 41626
Serie 1T (doc. 19) atto di costituzione, ha costituito in fondo patrimoniale, conferendo e destinando a esso, la proprietà di due propri beni e la metà indivisa di un bene in comproprietà con la moglie
[...]
CP_3
In particolare: - piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n.
28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl. 2 -
Superficie Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 -
Rendita Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie
Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70; -1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 - Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq. 9 -
Rendita Catastale euro 16,53. pagina 11 di 16 In diritto giova ricordare che l'azione revocatoria si cui agli artt. 2901 e segg. cc rappresenta uno degli strumenti di tutela della garanzia patrimoniale generica che mira a colpire il compimento di un atto di disposizione che risulti pregiudizievole alla garanzia del credito.
Attraverso la citata azione il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti,
e quindi siano inopponibili, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. o uno degli strumenti di tutela della garanzia patrimoniale generica che mira a colpire il compimento di un atto di disposizione che risulti pregiudizievole alla garanzia del credito.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione occorre che il credito sia esistente, sebbene sottoposto a termine o condizione, e che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi contemplati dalla citata norma.
Con riguardo ai presupposti oggettivi, è necessario che vi sia un “atto di disposizione” che determini un
“pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore” (eventus damni).
In merito ai presupposti soggettivi, invece, è noto che nella materia in oggetto rileva sia lo stato soggettivo del debitore che quello del terzo, avuto riguardo al carattere oneroso o gratuito dell'atto di disposizione.
In particolare, quanto al debitore, presupposto minimo è che lo stesso conoscesse il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore, diminuendo la garanzia patrimoniale del credito
(consilium fraudis). Se l'atto dispositivo è successivo alla costituzione del rapporto obbligatorio, è sufficiente tale “consapevolezza”, mentre se l'atto dispositivo è precedente al sorgere del credito, è richiesta la “dolosa preordinazione” dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Quanto al terzo, invece, risulta determinante la natura dell'atto dispositivo: per gli atti a titolo oneroso,
è sufficiente che il terzo avesse consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni); se l'atto è, invece, anteriore, al sorgere del credito, il terzo deve essere partecipe della “dolosa preordinazione” (partecipatio fraudis).
Per gli atti a titolo gratuito lo stato soggettivo del terzo è irrilevante.
Va poi premesso che il codice civile esplicitamente collega la costituzione del fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia, attribuendogli una funzione protettiva, considerandolo cioè uno strumento di salvaguardia sociale, a beneficio e per il rafforzamento dell'istituto familiare: il “proprium” del fondo è dunque la destinazione dei beni ad uno scopo, quello appunto della solidarietà familiare (cfr. Cass.
Civ., n. 11449/1990).
II negozio costitutivo del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio pagina 12 di 16 dei costituenti (art. 2740 c.c.), sino ad eliminarla quando i beni costituiti in fondo patrimoniale rappresentino gli unici cespiti immobiliari dei debitori (cfr. Cass. Civ., n. 966/2007; Cass. Civ., n.
4933/2005).
Pertanto, la costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di proprietà dei coniugi determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, onde deve ritenersi sussistente l'interesse dei creditori a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Civ., n. 966/2007).
Nel caso che ci occupa sussistono tutti i presupposti ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della CU dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in oggetto.
È indubbio che la CU sia, per quanto sopra riportato, creditore dell'amministratore convenuto e che l'atto impugnato sia posteriore al sorgere del credito della massa dei creditori.
Infatti, pur se tale atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere in epoca anteriore al fallimento della società amministrata dal convenuto e alla instaurazione del giudizio de quo, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Si osserva che l'art. 2901 c.c. accoglie, come noto, una nozione di “credito” non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le “legittime aspettative” di credito.
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria che non persegue finalità di carattere restitutorio, ma mira alla conservazione della garanzia generica apprestata dal patrimonio del debitore in favore di tutti i propri creditori, compresi quelli meramente eventuali e quelli per i quali il riconoscimento della qualità stessa di creditore dipenda dalla definizione di altro giudizio (Cass.
5359/09; 24757/08; 11471/03; 3981/03; SS.UU. 9440/04).
Ne discende, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, la concreta irrilevanza della fonte del credito, ben potendo essere anche litigioso, circa l'individuazione della nozione di credito accolta dalla giurisprudenza.
Agli effetti di cui all'art. 2901 c.c., è certo che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito della massa dei creditori, stante che tale momento può farsi coincidere a partire almeno dal 31.12.2013, allorquando, in mancanza degli atti di mala gestio posti in essere sarebbe chiaramente emersa la perdita integrale del capitale sociale e l'obbligo di adozione dei provvedimenti ex art. 2446 e 2447 c.c..
Peraltro l'esame delle domande ammesse al passivo dimostra che gran parte dei debiti della fallita si sono originati prima della stipula dell'atto impugnato.
pagina 13 di 16 Dunque l'amministratore era o avrebbe dovuto essere consapevole di dover rispondere col proprio patrimonio dei debiti contratti successivamente alla integrale erosione del capitale sociale.
Peraltro nella specie i presupposti della revocatoria sussistono anche nell'ipotesi in cui il capitale non si sia integralmente eroso al 31.12.2013, in quanto il fondo patrimoniale è stato costituito nel luglio 2017
e, dunque, successivamente alla approvazione del bilancio 2015 che si chiudeva con una perdita integrale del capitale sociale, dichiarata dallo stesso amministratore che decideva di rinviare i provvedimenti di legge, e cioè la messa in liquidazione, a futura assemblea.
Risulta, dunque, per tabulas che l'amministratore, all'epoca della stipula dell'atto impugnato, era già consapevole della integrale erosione del capitale sociale al 31.12.2015 e degli atti di mala gestio posti in essere (avendo, ingiustificatamente, proseguito nell'attività di impresa pur ulteriori due anni senza adottare i rimedi imposti dalla legge).
Certamente sussiste l'eventus damni, cioè il pregiudizio alle ragioni di credito, sia pur solo potenziali, del fallimento attore.
Invero, nella specie, il conferendo in fondo patrimoniale la proprietà di due propri beni e la CP_2 quota pari ad un mezzo di un bene in comproprietà, ha certamente determinato una modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, posto che peraltro gli unici immobili a non essere stati conferiti nel fondo patrimoniale sono costituiti da quote irrisorie di proprietà, certamente insufficienti a garantire il pagamento del credito vantato dalla CU e, comunque, l'atto impugnato ha comunque diminuito la garanzia patrimoniale del debitore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il consilium fraudia sussiste ed è provato stante che alla data di stipula del fondo patrimoniale (18.7.2017) il in qualità di amministratore non poteva non CP_2 sapere: - delle violazioni commesse e del grave dissesto, già maturato almeno a partire dal 31.12.2013,
- che, in ogni caso, il bilancio 2015 si era chiuso con una perdita integrale del capitale sociale senza delibera dei provvedimenti imposti dalla legge, che sono stati assunti solo nel dicembre 2017, quando erano abbondantemente scaduti i termini di legge per l'approvazione del bilancio.
Quanto esposto prova, documentalmente o, almeno, in via indiziaria, che l'integrale erosione del capitale sociale al 2013 non poteva sfuggire all'amministratore prima del compimento dell'atto impugnato e che, non potendo non essere consapevole di aver posto in essere atti di mala gestio per i quali sarebbe stato chiamato a rispondere, il fondo patrimoniale era stato posto in essere al solo fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito della massa dei creditori del attore, tanto che è CP_1 stato stipulato a ridosso della data in cui la società è stata posta in liquidazione.
Trattandosi, pacificamente, di atto a titolo gratuito non occorre la prova della participatio fraudis della coniuge del CP_2
pagina 14 di 16 Alla luce di quanto detto deve ritenersi raggiunta la prova relativa a tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
Pertanto l'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 18.7.2017 in Notar
[...] di Milano, rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il Per_1
3.8.2017 n. 41626 Serie 1T ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2901 c.c. va dichiarato inefficace nei confronti del attore limitatamente a tutti i beni in proprietà di CP_1 CP_2
e specificamente i seguenti beni immobili:
[...]
- piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl.
2 - Superficie
Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 - Rendita
Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del
Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5
e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70;
-1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via
Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 -
Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53.
, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2901 c.c. va dichiarato inefficace nei confronti del
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 157/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di Ctu, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in via solidale, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti quali soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11421/2021 Rg:
- accoglie la domanda proposta dalla curatela fallimentare e, per l'effetto, condanna e Controparte_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_4
744.559,56, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Parte_1 dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 18.7.2017 in Notar
[...] Per_1
pagina 15 di 16 di Milano, rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il Per_1
3.8.2017 n. 41626 Serie 1T limitatamente a tutti i beni in proprietà di e Controparte_2 specificamente i seguenti beni immobili:
- piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl.
2 - Superficie
Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 - Rendita
Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del
Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5
e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70;
-1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via
Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 -
Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53. condanna i convenuti e al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_4 processuali , che liquida in € 3.399,00 per spese e € 21.180,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA.
- Pone definitivamente a carico dei convenuti e le spese di c.t.u. già liquidate CP_2 CP_4
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.IA AC
Il Giudice relatore
Dott. ER TA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. IA AC Presidente dott. ER TA Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14121/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AUGELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Indirizzo Telematico.
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_2 C.F._1
(C.F. , Controparte_3 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SOCCOL UMBERTO e dell'avv. SCIRO LUCA VALERIO ed elettivamente domiciliati in PIAZZETTA G.BETTIOL, 15 35137 PADOVA presso il difensore avv. SCIRO LUCA VALERIO
C.F. ) Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI
pagina 1 di 16 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato la curatela del Fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia
[...] di Impresa, quale amministratore della società ), ( quale Controparte_2 Controparte_4 liquidatore) e ( quale comproprietaria di un bene costituito in fondo patrimoniale per Controparte_3 il quale veniva proposta azione revocatoria), così concludendo: 1. riconosciuta la sussistenza dei denunciati atti di mala gestio ed omissioni ed illeciti sopra evidenziati, dichiarare i convenuti
Amministratore e Liquidatore responsabili delle conseguenze descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla società ed alla massa dei creditori sociali quantificandoli nella somma di €. 738.343,51 pari alla differenza attuale tra l'attivo ed il passivo fallimentare (con riserva di deposito di ulteriori domande tardive ammesse e di eventuale accoglimento di opposizioni allo stato passivo) o in quella, maggiore o minore, somma da accertarsi, facendo ricorso ai criteri di cui in narrativa, mediante, ove necessario, CTU e/o in via equitativa dal
Giudice, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria.
2. revocare e/o dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento attore dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale rogato con atto del 18.7.2017 in Notar di Milano, rep. 19873, racc. Persona_1
14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il 3.8.2017 n. 41626 Serie 1T, a cui sono state conferite e destinate tutte le quote di proprietà di immobili appartenenti a e, Controparte_2 precisamente: - piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n.
28, e precisamente: 1) appartamento ad uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl. 2 -
Superficie Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 -
Rendita Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 41 - Superficie
Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70; 3) 1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto
Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 - Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale
Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53. - e, per gli effetti, riconoscere al Fallimento attore, ai pagina 2 di 16 sensi dell'art. 2902 c.c., il diritto di promuovere nei confronti dei signori e Controparte_2 [...] le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. - CP_3 accertare che il valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato è pari alla somma per cui è condanna, o al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia (anche, se del caso, a seguito di C.T.U. estimativa) e condannare i predetti convenuti, e nell'ipotesi di impossibilità giuridico CP_2 CP_4 materiale, anche solo parziale, di procedere alla restituzione, al pagamento del detto tantundem e, cioè, dell'equivalente monetario del valore degli immobili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Si costituivano in giudizio con unica comparsa i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 contestando in fatto e in diritto il fondamento delle domande dispiegate in loro danno e così concludendo: “In via preliminare, atteso il decorso del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per l'iscrizione
a ruolo della causa, disporsi la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Nel merito, in via principale: a) rigettarsi le domande attoree perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte;
b) rigettarsi ogni domanda attorea nei confronti della Sig.ra
, in quanto soggetto totalmente estraneo alla vicenda, per tutte le ragioni esposte. Nel Controparte_3 merito, in via subordinata, ridursi, per tutte le ragioni espresse, la richiesta di condanna per responsabilità da mala gestio del Sig. . In ogni caso, spese e competenze di lite Controparte_2 interamente rifuse.
Con istanza del 7.1.2022 la CU chiedeva il rinvio della prima udienza fissata per il 15.3.2022, con fissazione di nuova e assegnazione di termine per la notifica non perfezionatasi nei confronti del convenuto Controparte_4
Con provvedimento del 10.1.2022 il Giudice prendeva atto della istanza dichiarando di provvedervi in udienza (confermata per il 15.3.2022).
Con note di udienza depositate il 10.3.2022 la CU insisteva nella richiesta per la rinotifica dell'atto di citazione a indicando le ragioni che avevano impedito la Controparte_4 notifica nel rispetto dei termini a comparire.
Notificato l'atto al convenuto liquidatore della società, questi non si costituiva in giudizio.
All'udienza cartolare del 27.9.2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183
VI co. c.p.c. e rinviava all'udienza del 6.3.2023.
Con provvedimento del 15.3.2023 il Giudice rigettava l'istanza di esibizione avanzata dai convenuti in quanto inammissibile avendo ad oggetto documenti nella disponibilità dell'amministratore e disponeva
CTU nominando il dott. a cui assegnava il seguente mandato: sulla base della Persona_2 documentazione in atti: 1) accertare quando si è verificata la perdita del capitale sociale della società pagina 3 di 16 e quale fosse, a tale data, l'ammontare del patrimonio netto della Controparte_1 società; 2) indicare l'ammontare del patrimonio netto alla data della messa in liquidazione della società;
3) individuare la differenza dei patrimoni netti escludendo le passività che si sarebbero prodotte anche nel caso di tempestiva messa in liquidazione della società; 4) accertare e quantificare l'eventuale ulteriore variazione del patrimonio netto della società dalla data di messa in liquidazione sino al fallimento;
5) ove non fosse possibile procedere alla quantificazione del danno secondo il superiore criterio (c.d. della perdita incrementale), quantificare il danno provocato alla società ed ai creditori sociali applicando il criterio residuale della differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare;
6) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli ulteriori atti di mala gestio ascritti all'amministratore ed al liquidatore dettagliatamente indicati dalla curatela attrice in seno all'atto di citazione ed alle memorie ex art.183, c. VI, cpc;
7) accertare, sulla base della documentazione in atti e previa verifica dell'attendibilità delle scritture contabili, le singole operazioni produttive di danno poste in essere successivamente all'erosione del capitale sociale e l'incremento del deficit dalle stesse causato.
Depositata la CTU all'udienza del 2.10.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2024 ( poi rinviata, a causa del trasferimento ad altro ufficio del
Giudice designato, all'udienza del 16.4.2025).
Indi all'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti innanzi a questo Giudice la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_4 costituitosi in giudizio sebbene citato nelle fome di legge.
Ciò premesso la difesa dei convenuti costituti insiste nella richiesta di “cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 171 c.p.c.” sul presupposto che parte attrice avrebbe iscritto a ruolo l'atto di citazione in data 11.11.2021 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni dalla consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, avvenuta il 30.10.2021.
Detta eccezione è infondata.
Invero la CU aveva già in seno alle “Note di trattazione scritta udienza (cartolare) del 15 marzo
2022” superato la suddetta eccezione mediante la produzione dei codici di invio, accettazione e consegna dell'iscrizione a ruolo telematica (v. docc. 7, 8 e 9 formato eml), che dimostrano che l'atto di citazione è stato iscritto a ruolo il 9.11.2021 (e non l'11.11.2021 come riferito dai convenuti) e, dunque, entro il termine di 10 giorni dalla consegna all'UNEP dell'atto di citazione da notificare.
pagina 4 di 16 L'eccezione sarebbe, comunque, infondata in quanto, per granitica giurisprudenza ( da ultimo Cass ord.n.33038/2023), il termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c. decorre dal perfezionamento della notifica (avvenuta ex art. 140 c.p.c. a l'8.11.2021 e a il 19.11.2021) Controparte_2 Controparte_3
e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Ciò posto, le domande del fallimento sono fondate.
È noto che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, n. 25977/2008), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 146 l. fall., il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia a titolo di responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), sia a titolo di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.).
Come affermato dalla Suprema Corte, L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori) (C. Cass., n. 2975/2020); più in particolare, […] l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
Ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova pagina 5 di 16 positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti […] (C. Cass., n. 25977/2008).
La società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (C. Cass., sez. 1, 31 agosto 2016, n.
17441).
Per converso, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto. Infine, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori è rilevante in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali (alla luce dei principi espressi dal noto intervento della C. Cass. SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100), riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza pagina 6 di 16 di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere” (C. Cass., n. 15245/2022).
Così illustrati i principi applicabili al caso di specie, le condotte lesive degli interessi della società poste in essere dall'amministratore e dal liquidatore convenuti in giudizio come allegate dall'attore hanno trovato pieno riscontro nella disposta CTU contabile, le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici.
In riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore deduce la curatela attrice quale addebito la integrale erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2013 ovvero a partire dal 31.12.2015, epoca in cui è lo stesso amministratore a dichiarare la integrale erosione del capitale sociale (v. bilancio 2015 in atti) e, ciononostante, ha posto in liquidazione la società solo a fine
2017.
Orbene il C.T.U. ha confermato l'addebito evidenziando, tra l'altro, la parziale/omessa contabilizzazione in bilancio dei debiti tributari e previdenziali e delle relative sanzioni, interessi e aggi per complessivi: €. 290.215 nell'anno 2013, €. 363.162 nel 2014 ed €. 426.101 nel 2015.
Sul punto il C.T.U. rileva che dall'analisi degli estratti di ruolo allegati alle insinuazioni al passivo presentate da è emerso che la società aveva al momento del fallimento un Controparte_5 debito nei confronti dell'Ente riscossore di € 1.168.206,96.
Dal controllo dei debiti tributari e previdenziali appostati nei bilanci 2013, 2014 e 2015 il CTU ha rilevato che: 1) I debiti tributari e previdenziali sono appostati per un importo inferiore a quelli risultanti dagli estratti di ruolo;
2) Non sono state contabilizzati le sanzioni, gli interessi e gli aggi riportate nelle cartelle esattoriali notificate.
E dunque il CTU, posto che i debiti tributari e previdenziali devono essere contabilizzati negli anni di competenza e che le sanzioni, interessi e aggi relativi a tributi non pagati devono essere contabilizzati almeno al momento della notifica della relativa cartella esattoriale, ha evidenziato che la contabilizzazione parziale dei debiti tributari e previdenziali e la mancata contabilizzazione degli interessi, sanzioni e aggi comporta il rilevamento di sopravvenienze passive per gli importi riportati che vanno a modificare sostanzialmente il risultato economico e di conseguenza il patrimonio netto degli esercizi in questione.
Operate quindi le necessarie rettifiche ai bilanci d'esercizio 2013, 2014, 2015, afferma il CTU che se l'Amministratore avesse ossequiato il principio di competenza sarebbe emersa l'integrale erosione del capitale al 31.12.2013 e l'esistenza di un patrimonio netto negativo di € 113.990. pagina 7 di 16 Quanto poi alla mancata adozione dei rimedi di legge da parte dell'amministratore e la illegittima (oltre che dannosa) prosecuzione, quindi già nel 2014 l'amministratore unico ai sensi Controparte_2 dell'art. 2482-ter avrebbe dovuto convocare senza indugio l'assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero lo scioglimento della società o la trasformazione della stessa.
Nella specie invece l'amministratore unico ha accertato la causa di scioglimento solo con determina del
29/11/2017 iscritta al R.I. in data 30/01/2018 e l'assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore solo in data 07/12/2017 iscritta al R.I. in data
24/05/2018.
In ordine alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa non mirata alla conservazione del patrimonio sociale, il CTU ha affermato che : “Come si desume dall'allegato 4 alla perizia integrativa della c.t.p. dott.ssa la società ha continuato l'attività fino al 2018, emettendo e ricevendo Per_3 fatture, ma dalla documentazione in atti non è possibile individuare l'oggetto delle fatture acquisti, quindi non è possibile determinare se la tempestiva messa in liquidazione della società avrebbe comportato il mancato sostenimento dei costi relativi alla gestione caratteristica. Sussiste anche l'impossibilità, stante il mancato deposito delle scritture contabili, di procedere alla individuazione di specifiche operazioni produttive di danno successive alla integrale erosione del capitale sociale”.
In ordine alla quantificazione del danno la CU ha invocato il ricorso al criterio della differenza attivo-passivo stante il mancato deposito delle scritture contabili e l'assenza di bilanci depositati o situazioni di bilancio idonee a consentire la quantificazione secondo il criterio della differenza patrimoni netti.
Il CTU ha pienamente confermato la sussistenza, sotto il profilo tecnico, dei presupposti per il ricorso a tale criterio di danno , atteso che: “Dato che agli atti sono presenti solamente i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 ultimo bilancio depositato, e non sono presenti né libri contabili né altra documentazione, lo scrivente non è in grado di quantificare il patrimonio netto della società al
07/12/2017 data in cui l'assemblea ha deliberato la messa in liquidazione della società a seguito della determina dell'amministratore unico del 29/11/2017. Di conseguenza non è possibile: - individuare la differenza dei patrimoni netti del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e quello di messa in liquidazione;
- accertare e quantificare l'eventuale ulteriore variazione del patrimonio netto della società dalla data di messa in liquidazione sino al fallimento”. …..” sussistono i presupposti per procedere alla quantificazione secondo il criterio della differenza attivo e passivo fallimentare. Agli atti non sono presenti documentazioni relative ad attività che quindi si presumono pari a zero. Il passivo è
pagina 8 di 16 pari alle insinuazioni al passivo presentate pari a € 1.211.205,26”…” Quindi il danno è pari a €
1.211.205,26”.
Danno che poi il CTU, a seguito delle precisazioni fatte dal difensore della curatela e tenuto conto dei crediti ammessi al passivo fallimentare , ha rettificato in € 744.559,56, pari al passivo ammesso.
Per quanto concerne poi la responsabilità solidale del liquidatore , Controparte_4 premesso che il liquidatore avrebbe dovuto redigere il bilancio iniziale di liquidazione al 24/05/2018 ( documentazione non depositata dal liquidatore), la sua responsabilità discende dal non aver richiesto l'auto-fallimento della società ovvero promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, stante l'accertata e non contestata mancanza dei bilanci successivi al 2015 nonché delle scritture contabili..
Peraltro in mancanza delle scritture contabili e di situazioni di bilancio all'apertura e/o in corso di liquidazione, non si è in grado di verificare ulteriori specifici atti di mala gestio a quest'ultimo imputabili.
Pertanto anche gli ordinari costi di gestione della fase liquidatoria, che certamente ha sostenuto la società, costituiscono, nel caso a mani, un danno causalmente imputabile al liquidatore, non potendosi tenere in conto di alcuna perdita inerziale.
In definitiva il Liquidatore non ha correttamente e diligentemente adempiuto all'incarico assunto e ricorrono tutti i presupposti per ritenerlo responsabile, in solido con l'amministratore, di tutto il disavanzo fallimentare.
Quanto alla difesa del ed in particolare in ordine all'asserito suo versamento a fondo perduto CP_2 dell'importo di €. 100.000,00, va rilevato che esso non è risultato provato.
Sul punto si rileva che correttamente risulta essere stato rigettato l'ordine di esibizione teso alla prova del pagamento, trattandosi di documento nella disponibilità dell'amministratore.
Quanto alla anomalie segnalate dalla CU attrice, in ordine ai quali la medesima parte rilevava allo stesso tempo la impossibilità, in mancanza delle scritture contabili, di poter trarre specifici ulteriori atti di mala gestio produttivi di danno autonomo, il CTU ha confermato l'impossibilità di procedere a tale accertamento: “A parte gli accertati inadempimenti dell'amministratore unico del liquidatore degli obblighi previsti dagli artt.
2.487 bis e 2.490 del c.c., data la più volte ribadita mancanza di documentazione contabile, oltre i bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015, lo scrivente è impossibilitato a valutare l'attendibilità delle scritture contabili o ad accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli ulteriori atti di mala gestio ascritti all'amministratore ed al liquidatore o accertare le singole operazioni produttive di danno poste in
pagina 9 di 16 essere successivamente all'erosione del capitale sociale e l'incremento del deficit dalle stesse causato”.
Del tutto infondata appare essere l'argomentazione sostenuta dalle difese dell'amministratore secondo la quale la responsabilità del non emergerebbe “nemmeno dalla CTU contabile esperita CP_2 nell'ambito del presente giudizio”, posto che invece il C.T.U. ha accertato e concluso per la certa sussistenza e imputabilità al convenuto di tutti i presupposti di responsabilità del danno da CP_2 illegittima prosecuzione, quantificandolo nella misura di €. 744.559,56.
Con riferimento poi alla asserita responsabilità del solo liquidatore che, non avendo consegnato le scritture contabili, non ha permesso di ricostruire tutte le vicende sociali, rileva il Collegio che è certamente imputabile anche al l'omesso deposito delle scritture contabili, stante che CP_2
l'amministratore unico convenuto, ai sensi dell'art. 2487 bis c.c., avrebbe dovuto consegnare al liquidatore i documenti sociali, contabili e amministrativi con redazione di apposito verbale, e avrebbe dovuto redigere una situazione dei conti patrimoniali, economici e d'ordine al 23/05/2018 e il rendiconto sulla gestione dal 01/01/2018 al 23/05/2018 data di pubblicazione della nomina del liquidatore. Adempimenti tutti che non risultano essere stati effettuati.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la domanda della CU va accolta e i convenuti CP_2
e vanno condannati in solido al pagamento in favore di parte
[...] Controparte_4 attrice della somma di € 744.559,56
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020)
Non vanno invece riconosciuti gli interessi compensativi, in applicazione del recente condiviso orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche pagina 10 di 16 in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (C. Cass., n. 6351/2025; n. 19063/2023). Nel caso di specie la mancanza di allegazione e prova in ordine esclude la possibilità di riconoscere anche gli interessi compensativi (cfr. Tribunale Firenze, 15 Maggio 2023.
Con riguardo poi alla proposta azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la curatela attrice ha precisato che la domanda veniva esperita anche nei confronti della convenuta sul presupposto Controparte_3 di una sussistenza di litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, attesa la natura reale del vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, impressa ai beni dalla costituzione del fondo patrimoniale.
Le risultanze processuali hanno anche confermato la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'atto impugnato.
Giova premettere che con atto del 18.7.2017 in Notar di Milano, Controparte_2 Persona_1 rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il 3.8.2017 n. 41626
Serie 1T (doc. 19) atto di costituzione, ha costituito in fondo patrimoniale, conferendo e destinando a esso, la proprietà di due propri beni e la metà indivisa di un bene in comproprietà con la moglie
[...]
CP_3
In particolare: - piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n.
28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl. 2 -
Superficie Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 -
Rendita Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie
Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70; -1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 - Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq. 9 -
Rendita Catastale euro 16,53. pagina 11 di 16 In diritto giova ricordare che l'azione revocatoria si cui agli artt. 2901 e segg. cc rappresenta uno degli strumenti di tutela della garanzia patrimoniale generica che mira a colpire il compimento di un atto di disposizione che risulti pregiudizievole alla garanzia del credito.
Attraverso la citata azione il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti,
e quindi siano inopponibili, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. o uno degli strumenti di tutela della garanzia patrimoniale generica che mira a colpire il compimento di un atto di disposizione che risulti pregiudizievole alla garanzia del credito.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione occorre che il credito sia esistente, sebbene sottoposto a termine o condizione, e che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi contemplati dalla citata norma.
Con riguardo ai presupposti oggettivi, è necessario che vi sia un “atto di disposizione” che determini un
“pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore” (eventus damni).
In merito ai presupposti soggettivi, invece, è noto che nella materia in oggetto rileva sia lo stato soggettivo del debitore che quello del terzo, avuto riguardo al carattere oneroso o gratuito dell'atto di disposizione.
In particolare, quanto al debitore, presupposto minimo è che lo stesso conoscesse il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore, diminuendo la garanzia patrimoniale del credito
(consilium fraudis). Se l'atto dispositivo è successivo alla costituzione del rapporto obbligatorio, è sufficiente tale “consapevolezza”, mentre se l'atto dispositivo è precedente al sorgere del credito, è richiesta la “dolosa preordinazione” dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Quanto al terzo, invece, risulta determinante la natura dell'atto dispositivo: per gli atti a titolo oneroso,
è sufficiente che il terzo avesse consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni); se l'atto è, invece, anteriore, al sorgere del credito, il terzo deve essere partecipe della “dolosa preordinazione” (partecipatio fraudis).
Per gli atti a titolo gratuito lo stato soggettivo del terzo è irrilevante.
Va poi premesso che il codice civile esplicitamente collega la costituzione del fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia, attribuendogli una funzione protettiva, considerandolo cioè uno strumento di salvaguardia sociale, a beneficio e per il rafforzamento dell'istituto familiare: il “proprium” del fondo è dunque la destinazione dei beni ad uno scopo, quello appunto della solidarietà familiare (cfr. Cass.
Civ., n. 11449/1990).
II negozio costitutivo del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio pagina 12 di 16 dei costituenti (art. 2740 c.c.), sino ad eliminarla quando i beni costituiti in fondo patrimoniale rappresentino gli unici cespiti immobiliari dei debitori (cfr. Cass. Civ., n. 966/2007; Cass. Civ., n.
4933/2005).
Pertanto, la costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di proprietà dei coniugi determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, onde deve ritenersi sussistente l'interesse dei creditori a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Civ., n. 966/2007).
Nel caso che ci occupa sussistono tutti i presupposti ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della CU dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in oggetto.
È indubbio che la CU sia, per quanto sopra riportato, creditore dell'amministratore convenuto e che l'atto impugnato sia posteriore al sorgere del credito della massa dei creditori.
Infatti, pur se tale atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere in epoca anteriore al fallimento della società amministrata dal convenuto e alla instaurazione del giudizio de quo, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Si osserva che l'art. 2901 c.c. accoglie, come noto, una nozione di “credito” non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le “legittime aspettative” di credito.
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria che non persegue finalità di carattere restitutorio, ma mira alla conservazione della garanzia generica apprestata dal patrimonio del debitore in favore di tutti i propri creditori, compresi quelli meramente eventuali e quelli per i quali il riconoscimento della qualità stessa di creditore dipenda dalla definizione di altro giudizio (Cass.
5359/09; 24757/08; 11471/03; 3981/03; SS.UU. 9440/04).
Ne discende, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, la concreta irrilevanza della fonte del credito, ben potendo essere anche litigioso, circa l'individuazione della nozione di credito accolta dalla giurisprudenza.
Agli effetti di cui all'art. 2901 c.c., è certo che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere successivamente al sorgere del credito della massa dei creditori, stante che tale momento può farsi coincidere a partire almeno dal 31.12.2013, allorquando, in mancanza degli atti di mala gestio posti in essere sarebbe chiaramente emersa la perdita integrale del capitale sociale e l'obbligo di adozione dei provvedimenti ex art. 2446 e 2447 c.c..
Peraltro l'esame delle domande ammesse al passivo dimostra che gran parte dei debiti della fallita si sono originati prima della stipula dell'atto impugnato.
pagina 13 di 16 Dunque l'amministratore era o avrebbe dovuto essere consapevole di dover rispondere col proprio patrimonio dei debiti contratti successivamente alla integrale erosione del capitale sociale.
Peraltro nella specie i presupposti della revocatoria sussistono anche nell'ipotesi in cui il capitale non si sia integralmente eroso al 31.12.2013, in quanto il fondo patrimoniale è stato costituito nel luglio 2017
e, dunque, successivamente alla approvazione del bilancio 2015 che si chiudeva con una perdita integrale del capitale sociale, dichiarata dallo stesso amministratore che decideva di rinviare i provvedimenti di legge, e cioè la messa in liquidazione, a futura assemblea.
Risulta, dunque, per tabulas che l'amministratore, all'epoca della stipula dell'atto impugnato, era già consapevole della integrale erosione del capitale sociale al 31.12.2015 e degli atti di mala gestio posti in essere (avendo, ingiustificatamente, proseguito nell'attività di impresa pur ulteriori due anni senza adottare i rimedi imposti dalla legge).
Certamente sussiste l'eventus damni, cioè il pregiudizio alle ragioni di credito, sia pur solo potenziali, del fallimento attore.
Invero, nella specie, il conferendo in fondo patrimoniale la proprietà di due propri beni e la CP_2 quota pari ad un mezzo di un bene in comproprietà, ha certamente determinato una modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, posto che peraltro gli unici immobili a non essere stati conferiti nel fondo patrimoniale sono costituiti da quote irrisorie di proprietà, certamente insufficienti a garantire il pagamento del credito vantato dalla CU e, comunque, l'atto impugnato ha comunque diminuito la garanzia patrimoniale del debitore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il consilium fraudia sussiste ed è provato stante che alla data di stipula del fondo patrimoniale (18.7.2017) il in qualità di amministratore non poteva non CP_2 sapere: - delle violazioni commesse e del grave dissesto, già maturato almeno a partire dal 31.12.2013,
- che, in ogni caso, il bilancio 2015 si era chiuso con una perdita integrale del capitale sociale senza delibera dei provvedimenti imposti dalla legge, che sono stati assunti solo nel dicembre 2017, quando erano abbondantemente scaduti i termini di legge per l'approvazione del bilancio.
Quanto esposto prova, documentalmente o, almeno, in via indiziaria, che l'integrale erosione del capitale sociale al 2013 non poteva sfuggire all'amministratore prima del compimento dell'atto impugnato e che, non potendo non essere consapevole di aver posto in essere atti di mala gestio per i quali sarebbe stato chiamato a rispondere, il fondo patrimoniale era stato posto in essere al solo fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito della massa dei creditori del attore, tanto che è CP_1 stato stipulato a ridosso della data in cui la società è stata posta in liquidazione.
Trattandosi, pacificamente, di atto a titolo gratuito non occorre la prova della participatio fraudis della coniuge del CP_2
pagina 14 di 16 Alla luce di quanto detto deve ritenersi raggiunta la prova relativa a tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
Pertanto l'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 18.7.2017 in Notar
[...] di Milano, rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il Per_1
3.8.2017 n. 41626 Serie 1T ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2901 c.c. va dichiarato inefficace nei confronti del attore limitatamente a tutti i beni in proprietà di CP_1 CP_2
e specificamente i seguenti beni immobili:
[...]
- piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl.
2 - Superficie
Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 - Rendita
Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del
Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5
e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70;
-1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via
Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 -
Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53.
, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2901 c.c. va dichiarato inefficace nei confronti del
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 157/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di Ctu, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in via solidale, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti quali soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11421/2021 Rg:
- accoglie la domanda proposta dalla curatela fallimentare e, per l'effetto, condanna e Controparte_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_4
744.559,56, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Parte_1 dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 18.7.2017 in Notar
[...] Per_1
pagina 15 di 16 di Milano, rep. 19873, racc. 14370, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano il Per_1
3.8.2017 n. 41626 Serie 1T limitatamente a tutti i beni in proprietà di e Controparte_2 specificamente i seguenti beni immobili:
- piena proprietà delle unità immobiliari ubicate in Comune di Rubano, Via Boschetta n. 28, e precisamente: 1) appartamento a uso abitazione composto da quattro vani ed accessori posto al primo piano, foglio 3 del Catasto Fabbricati di Rubano- mappale 465 sub. 2, Cat. A/3 - Cl.
2 - Superficie
Catastale Totale: mq. 119 - Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte: mq. 110 - Rendita
Catastale euro 371,85; 2) autorimessa posta al piano terra in un corpo di fabbrica staccato, foglio 3 del
Catasto Fabbricati di Rubano - mappale 465 sub. 9 (già subb. 5 e 6 e, prima ancora, mappale 48 subb. 5
e 6 e, prima ancora, mappale 48 sub. 4), Cat. C/6 - Cl.
1 - mq. 1 14 41 - Superficie Catastale Totale: mq. 48 - Rendita Catastale euro 84,70;
-1/2 indiviso di proprietà di un'autorimessa posta al piano terra, ubicata in Comune di Rubano, Via
Boschetta n. 28, foglio 3 del Catasto Fabbricati del predetto Comune mappale 465 sub.
7 - Cat. C/6 -
Cl.
1 - mq.
8 - Superficie Catastale Totale: mq.
9 - Rendita Catastale euro 16,53. condanna i convenuti e al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_4 processuali , che liquida in € 3.399,00 per spese e € 21.180,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA.
- Pone definitivamente a carico dei convenuti e le spese di c.t.u. già liquidate CP_2 CP_4
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.IA AC
Il Giudice relatore
Dott. ER TA
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