Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1990, n. 311
Articolo 1
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20 novembre 1990
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: "Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 novembre 1990