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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 10860/2018, depositata il 17 dicembre 2018, iscritto al n. 788/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° luglio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio p.t., con sede a Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
ADS80030620639) - APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti VA RO (c.f. ) e C.F._2
GI RT (c.f. ) C.F._3
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHÉ
(c.f.: ) a Napoli il 02.06.1960, Controparte_3 C.F._4 Pt_1
(c.f.: nato a [...] il [...],
[...] C.F._5
rappresentati e difesi dagli avv.ti VA RO (c.f. e C.F._6
GI RT (c.f. ) - APPELLATI - CodiceFiscale_7
E REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: nato a [...] Parte_2 C.F._8
il 06.11.1954 - APPELLATO NON COSTITUITO -
NONCHÉ
(c.f.: nato a [...] il CP_4 C.F._9
18.04.1955, (c.f.: nato a [...] Controparte_5 C.F._10
l'11.01.1956, (c.f.: nato ad [...] il Parte_3 C.F._11
07.05.1960, (c.f.: ) nato a [...] il Parte_4 C.F._12
04.10.1955 -INTIMATI NON COSTITUITI-
E il , il Controparte_6 [...]
il Controparte_7 Controparte_8
l' -INTIMATI NON COSTITUITI-
[...] Controparte_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 21/22 maggio 2013, , Controparte_2
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_1 Pt_2
, ed convenivano in giudizio innanzi al
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli la il Controparte_1 [...]
, il Controparte_6 Controparte_8
, il nonché
[...] Controparte_7
l' al fine di sentir dichiarare il loro Controparte_9
diritto ad “un'adeguata remunerazione” per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica presso l' Controparte_9
anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 257/91 (in differenti anni accademici e per diverse specializzazioni) e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido o alternativamente, al pagamento della somma di
11.103,82 € per ogni anno di corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi, nonché ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie nn.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido o alternativamente, al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del suddetto titolo o comunque per perdita di
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chances per la mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla normativa comunitaria, sempre oltre interessi.
2. Con comparsa del 12 settembre 2013, si costituivano in giudizio le parti convenute, eccependo, l'infondatezza delle domande proposte dagli attori per il fatto che gli stessi risultavano immatricolati presso scuole di specializzazione non conformi alle norme della comunità europea ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 257/91;
l'inammissibilità delle domande azionate dai dottori (Pediatria), Controparte_2
( Medicina ” e “Endocrinologia), (Chirurgia CP_4 CP_10 Controparte_5
dell' digerente ed endoscopia ) ed (pediatria), CP_11 CP_12 Parte_4
poiché risultavano immatricolati prima del 1° gennaio 1983; l'infondatezza della domanda risarcitoria ex adverso proposta per mancanza del danno;
la prescrizione di tutte le domande avanzate dagli attori;
il difetto di legittimazione passiva, ai sensi della L. 400/88, dei convenuti nonché dell' CP_13 [...]
. Controparte_9
3. All'udienza del 4 febbraio 2016, la causa veniva trattenuta in decisione, ma, con successiva ordinanza del 9 maggio 2016, il Tribunale, rilevato che per alcuni istanti (in particolare, per i dottori RT, e CP_4 CP_5 Pt_4
l'iscrizione alla scuola di specializzazione risultava antecedente al 1° gennaio
1983, rimetteva la causa sul ruolo in attesa della pregiudiziale pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cd. CGUE) sull'interpretazione del termine ultimo posto dall'art. 16 della Direttiva 82/76/CEE per l'adempimento degli obblighi comunitari gravanti sugli Stati membri.
4. Intervenuta in data 24 gennaio 2018 la pronuncia n. 616 della Corte di
Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione delle direttive comunitarie
(75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE), che stabiliva il principio per cui l'obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi, derivante dal diritto comunitario, si applicava anche alle specializzazioni iniziate prima del 1° gennaio
1983, sebbene poi tale diritto potesse esser fatto valere, anche sotto forma di risarcimento danni, solo per gli anni successivi a decorrere dal 1° gennaio 1983, all'udienza del 12 luglio 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.
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Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “1) condanna la al pagamento, in favore degli attori Controparte_1 CP_3
e , della somma complessiva di euro 33.569,70 ciascuno,
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla costituzione in mora (26 febbraio 2009) al saldo effettivo;
2) condanna la al pagamento, in favore degli Controparte_1
attori e , della somma complessiva di euro Parte_2 Parte_3
26.855,76 ciascuno, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (11 giugno
2009 per e 23 febbraio 2009 per al saldo effettivo;
3) rigetta nel Pt_2 Pt_3
resto le domande;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, per quanto in tale sede rileva:
i) affermava che l'omessa attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/Cee (data di attuazione 31 dicembre 1982), almeno sino al 1991, data di entrata in vigore del primo decreto attuativo della citata direttiva (d. lgs 257/1991), configurasse una violazione degli obblighi derivanti dal Trattato comunitario (artt. 5 e 189), con conseguente diritto di coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione in anni precedenti al 1991 ad ottenere un'adeguata remunerazione;
ii) tale diritto, tuttavia, non poteva essere riconosciuto a coloro che avevano iniziato il corso di specializzazione in data antecedente all'anno 1982, poiché, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la citata sentenza n.
616 del 24 gennaio 2018, non si era ancora prodotto a quella data nessun inadempimento. Pertanto, rigettava le domande avanzate da , che Controparte_2
aveva iniziato il corso di specializzazione in Pediatria nell'a.a. 1980/81, nonché, per il medesimo motivo, quelle proposte da , che aveva iniziato la CP_4
specializzazione in Endocrinologia nell'a.a. 1981/1982, , che Controparte_5
aveva iniziato la specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente ed
Endoscopia sempre nell'a.a. 1981/1982, ed che aveva CP_12 Parte_4
iniziato la sua specializzazione in Pediatria nell'anno 1981/1982 ;
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iii) accoglieva, invece, le domande proposte da , Controparte_3 Pt_1
e , avendo gli stessi iniziato e conseguito
[...] Parte_2 Parte_3
le specializzazioni, rispettivamente, i primi due in “Chirurgia d'Urgenza e Pronto
Soccorso”, il terzo in “Igiene e Medicina preventiva” ed il quarto in “Ortopedia e
Traumatologia” nel periodo in cui lo Stato Italiano doveva considerarsi inadempiente, evidenziando, altresì, che tali specializzazioni rientravano “tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, menzionate agli articoli
5 e 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE”; iv) in ordine alla quantificazione del danno, assumeva a parametro di riferimento i criteri dettati all'art. 11 della L. n. 370/99. Inoltre, riteneva che la parte attrice fosse gravata esclusivamente dall'”onere di dimostrare di avere frequentato (con iscrizione a far tempo dall'anno accademico 1982-1983 fino a quello 1990-1991) un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 5, n. 2, o ad almeno due o più fra essi e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 7, n. 2, (tra tali specializzazioni rientrano quelle in “Igiene e Medicina preventiva” e in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” sostanzialmente uguale a quella in “Chirurgia
Generale”)” e, pertanto, riconosceva l'importo di 6.713,94 € per ciascun anno di corso, liquidando, quindi, ad ed l'importo di Controparte_3 Parte_1
33.569,70 €, mentre a e l'importo 26.855,76 €, Parte_2 Parte_3
oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora del 26 febbraio 2009 al saldo effettivo.
5. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 13 febbraio
2019 ad , e (nonché, ”ai soli fini Controparte_3 Parte_1 Parte_2
del contraddittorio”, a , , , Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
ed nonché al Pt_3 Parte_4 Controparte_6
, al , al
[...] Controparte_8 [...]
Controparte_14
), la ha proposto appello censurando la Controparte_1
sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la specializzazione medica in “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”,
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frequentata dai dottori e , nonché quella in Controparte_3 Parte_1
“Igiene e Medicina preventiva” frequentata dal dottor , Parte_2
rientravano tra le specializzazioni menzionate agli artt. 5 e 7 della Direttiva del
Consiglio 16 giugno 1975 n. 362.
A tal riguardo, ha sostenuto che: a) il corso di specializzazione in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” non rientrava negli elenchi di cui agli artt.
5.3 e 7.2 della Direttiva 362/75/CEE e, pertanto, il Tribunale aveva errato nell'assimilare tale specializzazione a quella di “Chirurgia Generale” dovendo, piuttosto, verificare in concreto l'equivalenza tra il corso di specializzazione medica in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” con quello di “Chirurgia Generale”, come sancito dalla CGUE, al paragrafo 28 della sentenza el 25 febbraio 1999; b) allo Parte_5
stesso modo, neppure il corso in “Igiene e Medicina Preventiva” rientrava nei suddetti elenchi e, pertanto, il Tribunale aveva errato nel ritenere che tale corso specializzazione era invece previsto negli elenchi di cui agli artt.
5.3 e 7.2 della citata Direttiva;
c) le domande proposte dai dottori , Controparte_3 Pt_1
ed erano dunque infondate per la mancata allegazione
[...] Parte_2
delle concrete modalità di svolgimento dei suddetti corsi di specializzazione al fine verificare, eventualmente, se le stesse potevano corrispondere o meno alle modalità ed ai contenuti del corso (o dei corsi) indicato come comune a due o più
Stati membri.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, rigettare le pretese risarcitorie avanzate dai dott.ri , ed Controparte_3 Parte_1 Parte_2
per infondatezza. Con vittoria di spese del grado di giudizio”.
[...]
6. Con comparsa del 28 marzo 2019, si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando l'appello proposto dalla e proponendo, a CP_1 CP_1
sua volta, appello incidentale autonomo avverso la suddetta sentenza.
In particolare, con il proposto gravame, la stessa ha, in primo luogo, dedotto di essersi specializzata presso l' , nella Controparte_9
disciplina medica della “Pediatria”, negli anni 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983,
1983/1984, conseguendo il relativo diploma in data 20 luglio 1984, nonché di aver
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dedicato “a tale formazione la propria attività professionale per l'intera durata del corso, espletando le prestazioni mediche di specializzazione nella suddetta struttura ospedaliera” senza mai percepire nessuna remunerazione.
Su queste premesse, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto il diritto ad un'adeguata remunerazione e il conseguente diritto al risarcimento del danno (per gli specializzati in epoca antecedente il 1991), soltanto in favore di quei medici che avevano frequentato corsi di formazione a partire dal gennaio 1983, rigettando, quindi, tutte le domande proposte dalla non solo con riferimento al biennio 1982/1983 CP_15
ma anche a quello successivo al 1° gennaio 1983.
Più nello specifico, l'appellante incidentale, dando atto di conoscere l'orientamento assunto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 24 gennaio
2018) e della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 31.5.2018, n.13763; 30.10.2018,
n.27471) secondo cui il diritto alla remunerazione spetta(va) solo a chi aveva iniziato la specializzazione tra il 1982 e il 1990 (escludendolo per chi l'aveva iniziato prima del 1982), ha dedotto che detta esclusione contrastava con il diritto al risarcimento derivante dalla direttiva europea 82/76/CEE e altre direttive precedenti, che non limitavano la platea dei beneficiari sulla base all'anno di iscrizione e, pertanto, che il trattamento differenziato basato sull'anno di iscrizione era ingiustificato e motivato solo da esigenze di finanza pubblica, configurando un'evidente disparità di trattamento e abuso di potere, tale da imporre un rinvio alla Corte di Giustizia UE per chiarire l'interpretazione delle direttive, anche per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “la Corte voglia respingere
l'appello principale, confermare in parte qua la sentenza impugnata ed accogliere, infine, il motivo di appello incidentale e, conseguentemente: di conseguire un'adeguata remunerazione per il periodo di formazione specialistica, occorsa negli anni 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, ovvero, in via gradata, per la formazione successiva il 1° gennaio 1983, fino alla sua conclusione;
ii.- conseguentemente, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 11.103,82
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(pari a 21.500.000 delle vecchie lire), per ogni anno di corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex artt.1223, 1224 e 2043 cod. civ. ed agli interessi maturati e maturandi;
iii.- con vittoria di spese e competenze di lite”.
6.1. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 19 marzo 2024,
l'appellante incidentale ha aggiunto, rispetto alle conclusioni trascritte nella costituzione del 28 marzo 2019, che: “Laddove, per la dott.ssa , si Controparte_2
ritenga di non riconoscere paritario diritto a conseguire un'adeguata remunerazione per il periodo antecedente il 1982 e per il periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983, fino alla conclusione della formazione stessa, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia della Ue, ai sensi dell'articolo 267 Trattato CE per una rinnovata interpretazione delle richiamate direttive, anche per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione”.
7. Con comparsa del 20 maggio 2019, si sono costituiti in giudizio CP_3
ed resistendo all'appello principale e chiedendone il
[...] Parte_1
rigetto.
In particolare hanno eccepito che la disciplina mediche della “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” rientrava tra le specializzazioni comuni a tutti gli
Stati Membri poiché tale specializzazione “a) esiste in numerosi paesi dell'Unione
Europea, b) risulta incorporata ufficialmente nella tabella delle specialità mediche dalla Comunità Europea con Delibera legislativa CEE 39810063 All'art.27 della direttiva 93/16/EEC, punto (a), sotto "Primo gruppo (cinque anni)", è aggiunto:
"Accident and Emergency Medicine" , c) con D. Lgs. 368/1999 il Legislatore
Italiano, espressamente richiamata tra le specializzazioni oggetto di attuazione della direttiva 93/16/CEE, ed, infine, d) con D.M. 17 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 23 maggio 2006, n. 118) si è provveduto all'inserimento della tipologia della
«Medicina d'emergenza-urgenza» nella classe medicina clinica generale”.
In ogni caso, hanno evidenziato che la stessa risultava comunque equipollente ai diplomi indicati nella direttiva 93/16/CEE e nelle direttive
74/362/CEE e 75/363/CEE, e, pertanto, il Tribunale aveva correttamente
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riconosciuto l'equipollenza con la specializzazione in “Chirurgia Generale”, di cui
“Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso” costituiva una branca.
8. All'udienza del 1° luglio 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Parte_2
regolarmente evocato in giudizio e non costituito. Parimenti vanno dichiarati contumaci, sebbene chiamati in giudizio solo perché parti del primo grado del giudizio, , , ed allo CP_4 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
stesso modo, vanno dichiarati contumaci i evocati in giudizio e CP_13
l' Controparte_9
II. Nel merito, l'appello principale è fondato solo in parte e va accolto soltanto parzialmente.
Con il proposto gravame, la lamenta l'erroneità Controparte_1
della sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto fondate le domande proposte dai dottori , Controparte_3 Pt_1
e , sul rilievo che le specializzazioni da essi frequentate
[...] Parte_2
dopo il 1° gennaio 1983 — rispettivamente, “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” per i primi due, e “Igiene e Medicina preventiva” per il terzo — fossero ricomprese tra quelle menzionate agli articoli 5 e 7 della Direttiva del
Consiglio 16 giugno 1975, n. 362/CEE. Al riguardo, obietta l'appellante che i suddetti corsi non risultavano inseriti negli elenchi allegati alla citata direttiva, tantomeno gli odierni appellati avevano offerto prova circa la lora equipollenza con i corsi riconosciuti in almeno due Stati membri, come invece richiesto dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza consolidata;
da qui, l'infondatezza delle relative domande risarcitorie e, conseguentemente, l'erroneità della sentenza gravata.
II.1. Tali doglianze risultano fondate solo con riferimento al corso di
“Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”.
Si osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Collegio intende dare continuità -
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l'obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di specializzazione medica conformi a determinati standard, nonché di riconoscere una adeguata remunerazione per il periodo di formazione, sussiste esclusivamente per: a) i corsi espressamente menzionati negli elenchi allegati alle direttive europee (in particolare, artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE e artt. 4 e 5 della Direttiva
75/363/CEE); b) per i corsi equipollenti a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.
In particolare, l'art. 5, par. 2, della Direttiva 75/362/CEE indicava come comuni a tutti gli Stati membri le seguenti specializzazioni: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, par. 2, elencava invece le specializzazioni considerate
“equipollenti”, perché comuni ad almeno due Stati membri, tra le quali: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente.
Su tali basi, risulta evidente che il corso “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” non figura tra le specializzazioni elencate nelle suddette disposizioni (e tanto è stato confermato anche dalla Cass. n. 39428/2021 non massimata), sicché l'onere di dimostrarne l'equipollenza incombeva sugli interessati, cioè sui dottori ed , costituendo tale equipollenza un fatto Controparte_3 Parte_1
costitutivo della loro pretesa risarcitoria fondata sulla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee.
A tanto, va poi aggiunto che, la valutazione dell'equipollenza non può basarsi su mere assonanze terminologiche, ma deve poggiare su riscontri fattuali circa
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contenuti, durata, obiettivi e modalità del corso frequentato, in comparazione con quelli elencati nelle direttive. In tal senso, la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte, ha anche precisato come ”l'eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell'Unione e ricompresi negli elenchi della direttiva
"riconoscimento", non giustifica l'assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi;
piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s'è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e, come tale, indicato nell'art. 7 della direttiva); fondamento fattuale che è onere dell'istante allegare e provare, e che spetta al giudice del merito accertare (cfr., da ultimo, Cass.
16407/2025).
Nello specifico, gli odierni appellati non hanno offerto nessun elemento fattuale per dimostrare la concreta equipollenza del corso di “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” a nessuna delle specializzazioni riconosciute in sede europea, dovendo quindi ritenersi errato, poiché del tutto indimostrato, l'assunto sostenuto dal primo Giudice, secondo cui tale corso era “sostanzialmente uguale” a quello di “Chirurgia Generale”. Ed infatti, nella citazione del primo grado, gli odierni appellati si limitavano a sostenere di aver seguito tale corso di specializzazione in un determino periodo di tempo (il dott. , negli anni 1984/1985, CP_3
1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, conseguendo il relativo diploma in data 23.10.1989, e il dott. negli anni 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, Pt_1
1990/1991, 1991/1992, conseguendo il relativo diploma in data 22.10.1992), e ciò chiaramente non basta per provare l'equipollenza del corso da loro seguito con altro corso riconosciuto a livello europeo.
II.1.2. Per tali ragioni, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
II.2. Per il resto, l'appello principale proposto contro , per la Parte_2
remunerazione a quest'ultimo riconosciuta dal Tribunale per aver frequentato il corso di specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, va rigettato.
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Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, il corso in parola era del tutto analogo a corsi di specializzazione istituiti in almeno altri due Stati membri, corrispondendo per es. al corso anglosassone denominato "Community
Medicine" ed al corso francese in "Santé publique et médicine sociale", e, come tale, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive per la sua frequenza (cfr.
Cass. 21798/2016; Cass. Cass., sez. un.29345/2008).
In particolare, è stato chiarito che la specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva” non è meramente equipollente, bensì del tutto corrispondente alla categoria di specializzazione denominata “Community Medicine”, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e a conferma di ciò, la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria "Community
Medicine", in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come "Igiene e Medicina Preventiva" (Cass. 25363/2022).
Pertanto, correttamente il primo Giudice ha riconosciuto il diritto dell'appellato al compenso per la frequenza del corso di Parte_2
specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, trattandosi di una specializzazione pienamente riconosciuta in ambito europeo e idonea a fondare il diritto azionato.
III. In definitiva, l'appello principale va solo parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da ed . Controparte_3 Parte_1
IV. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da . Esso Controparte_2
è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
IV.1.Con esso viene sollevata la questione del riconoscimento del diritto alla percezione degli emolumenti previsti dalla legge - segnatamente dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi "a cavallo", ossia quei medici che avevano frequentato e positivamente concluso un corso di specializzazione riconosciuto a livello europeo, iniziato nel 1982 o in anni precedenti (quindi anteriormente all'insorgere
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dell'obbligo per gli Stati membri di garantire una remunerazione adeguata agli specializzandi), ma terminato successivamente al 1° gennaio 1983, data in cui è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 82/76/CEE.
Sul punto, è opportuno premettere che le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione giuridica oggi sottoposta all'esame di questo
Collegio.
Sicché, con sentenza del 3 marzo 2022, pronunciata nella causa C-590/20, la
Corte di Giustizia ha chiarito che, «l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e
l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE».
Tale principio è stato poi integralmente recepito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, hanno affermato che, «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE spetta anche a coloro che si sono iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
IV.2. Pertanto, sulla base dell'orientamento ormai consolidato tanto della
Corte di Giustizia quanto della Suprema Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, deve ritenersi parzialmente fondata la domanda avanzata da
[...]
, atteso che la stessa ha iniziato il corso di specializzazione in “Pediatria” CP_2
(pacificamente ricompreso nell'elenco di cui al citato art. 5, par. 2, della Direttiva
75/362/CEE) in data antecedente al 1982 e concluso in data successiva al 1983;
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sicché, la stessa avrà diritto alla remunerazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e il 20 luglio 1984 (data del conseguimento del diploma).
L'importo spettante, come già determinato dal primo Giudice e non oggetto di contestazione da nessuna delle parti, è pari a 6.713,94 € per ciascun anno di frequenza e, quindi, spetterà alla RT il complessivo importo di 10.474,74 €, suddiviso in 6.713,94 € per il primo anno e 3.760,80 €per il secondo anno, fino alla data del diploma.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della messa in mora, ossia dal 20 febbraio 2009 (come risulta dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, riprodotta nel presente giudizio), in virtù del consolidato principio per cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art.
1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (Cass. 23635/2014;
Cass.1917/2012).
IV.3. In definitiva, l'appello incidentale di va accolto Controparte_2
parzialmente e la sentenza impugnata va in parte qua riformata, con conseguente accoglimento parziale della domanda da ella proposta, e con condanna della
P.C.M. a pagarle la somma di 10.474,74 €, oltre interessi legali dal 20 febbraio
2009 al soddisfo.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, dell'accoglimento parziale di entrambi gli atti di appello, sia principale che incidentale, il governo delle spese segue la soccombenza delle parti e va rideterminato d'ufficio, in assenza di nota spese – tenuto conto dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come
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modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - nel modo che segue:
i) ed vanno condannati in solido, stante il Controparte_3 Parte_1
comune interesse nella causa, a rifondere alla P.C.M. le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del valore effettivo della controversia
(scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €), per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui 4.350,00 € per compensi (1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.600,00 € per la fase di decisione), e 652,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi (
1.100,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 1.900,00 € per la fase di decisione), 825,00 € per le spese generali forfettarie al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
ii) la P.C.M. va condannata a rifondere a le spese del doppio Controparte_2
grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del decisum (scaglione da 5.000,01
€ a 26.000,00 €), per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di
4.253,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi (800,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.100,00 € per la fase di decisione), 495,00 € per le spese generali al 15%, e 458,00 e per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.796,00 €, di cui 4.050,00 € per compensi (
1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione e 1.300,00 € per la fase di decisione), 607,50 € per le spese generali forfettarie al 15%, e 1.138,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Esse vanno attribuite al solo GI RT per il primo grado del giudizio, ed a questo nonché ad VA RO (ciascuno nella misura del 50%), per il secondo grado del giudizio, in quanto difensori - dichiaratisi anticipatari nei rispettivi gradi - di . Controparte_2
iii) nulla va invece disposto nei rapporti tra la P.C.M. e e le Controparte_2
altre parti non costituite in giudizio.
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P .Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di Controparte_1
, e , nonché su quello Controparte_3 Parte_1 Parte_2
incidentale proposto da nei confronti della Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10860/2018, Controparte_1
depositata il 17 dicembre 2018, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede :
1. dichiara la contumacia di nonché di , Parte_2 CP_4
, , dei evocati in giudizio Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_13
e dell' Controparte_9
2. accoglie parzialmente l'appello principale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da CP_3
ed ;
[...] Parte_1
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
a corrispondere a il complessivo importo di 10.474,74 €,
[...] Controparte_2
oltre interessi legali dal 20 febbraio 2009 al saldo effettivo;
4. condanna ed in solido al pagamento Controparte_3 Parte_1
delle spese del doppio grado in favore della Controparte_1
che liquida, per il primo grado, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui
4.350,00 € per compensi e 652,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di
6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi, 825,00 € per le spese generali forfettarie al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, nel CP_2
complessivo importo di 4.253,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi, 495,00 € per le spese generali al 15%, e 458,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.796,00 €, di cui 4.050,00 € per compensi, 607,50 € per le spese generali forfettarie al 15%, e
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1.138,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Esse vanno attribuite al solo GI RT per il primo grado del giudizio, ed a questo nonché ad VA RO (ciascuno nella misura del 50%), per il secondo grado del giudizio, in quanto difensori - dichiaratisi anticipatari nei rispettivi gradi - di . Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(IU D'NV) (TE LF)
n.788/2019 r.g.a.c.c. Pagina 17 di 17
Presidenza del Consiglio c. + altri Controparte_3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 10860/2018, depositata il 17 dicembre 2018, iscritto al n. 788/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° luglio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio p.t., con sede a Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
ADS80030620639) - APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti VA RO (c.f. ) e C.F._2
GI RT (c.f. ) C.F._3
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHÉ
(c.f.: ) a Napoli il 02.06.1960, Controparte_3 C.F._4 Pt_1
(c.f.: nato a [...] il [...],
[...] C.F._5
rappresentati e difesi dagli avv.ti VA RO (c.f. e C.F._6
GI RT (c.f. ) - APPELLATI - CodiceFiscale_7
E REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: nato a [...] Parte_2 C.F._8
il 06.11.1954 - APPELLATO NON COSTITUITO -
NONCHÉ
(c.f.: nato a [...] il CP_4 C.F._9
18.04.1955, (c.f.: nato a [...] Controparte_5 C.F._10
l'11.01.1956, (c.f.: nato ad [...] il Parte_3 C.F._11
07.05.1960, (c.f.: ) nato a [...] il Parte_4 C.F._12
04.10.1955 -INTIMATI NON COSTITUITI-
E il , il Controparte_6 [...]
il Controparte_7 Controparte_8
l' -INTIMATI NON COSTITUITI-
[...] Controparte_9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 21/22 maggio 2013, , Controparte_2
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_1 Pt_2
, ed convenivano in giudizio innanzi al
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli la il Controparte_1 [...]
, il Controparte_6 Controparte_8
, il nonché
[...] Controparte_7
l' al fine di sentir dichiarare il loro Controparte_9
diritto ad “un'adeguata remunerazione” per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica presso l' Controparte_9
anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 257/91 (in differenti anni accademici e per diverse specializzazioni) e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido o alternativamente, al pagamento della somma di
11.103,82 € per ogni anno di corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi, nonché ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie nn.
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido o alternativamente, al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del suddetto titolo o comunque per perdita di
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c. + altri Controparte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
chances per la mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla normativa comunitaria, sempre oltre interessi.
2. Con comparsa del 12 settembre 2013, si costituivano in giudizio le parti convenute, eccependo, l'infondatezza delle domande proposte dagli attori per il fatto che gli stessi risultavano immatricolati presso scuole di specializzazione non conformi alle norme della comunità europea ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 257/91;
l'inammissibilità delle domande azionate dai dottori (Pediatria), Controparte_2
( Medicina ” e “Endocrinologia), (Chirurgia CP_4 CP_10 Controparte_5
dell' digerente ed endoscopia ) ed (pediatria), CP_11 CP_12 Parte_4
poiché risultavano immatricolati prima del 1° gennaio 1983; l'infondatezza della domanda risarcitoria ex adverso proposta per mancanza del danno;
la prescrizione di tutte le domande avanzate dagli attori;
il difetto di legittimazione passiva, ai sensi della L. 400/88, dei convenuti nonché dell' CP_13 [...]
. Controparte_9
3. All'udienza del 4 febbraio 2016, la causa veniva trattenuta in decisione, ma, con successiva ordinanza del 9 maggio 2016, il Tribunale, rilevato che per alcuni istanti (in particolare, per i dottori RT, e CP_4 CP_5 Pt_4
l'iscrizione alla scuola di specializzazione risultava antecedente al 1° gennaio
1983, rimetteva la causa sul ruolo in attesa della pregiudiziale pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cd. CGUE) sull'interpretazione del termine ultimo posto dall'art. 16 della Direttiva 82/76/CEE per l'adempimento degli obblighi comunitari gravanti sugli Stati membri.
4. Intervenuta in data 24 gennaio 2018 la pronuncia n. 616 della Corte di
Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione delle direttive comunitarie
(75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE), che stabiliva il principio per cui l'obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi, derivante dal diritto comunitario, si applicava anche alle specializzazioni iniziate prima del 1° gennaio
1983, sebbene poi tale diritto potesse esser fatto valere, anche sotto forma di risarcimento danni, solo per gli anni successivi a decorrere dal 1° gennaio 1983, all'udienza del 12 luglio 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.
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Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “1) condanna la al pagamento, in favore degli attori Controparte_1 CP_3
e , della somma complessiva di euro 33.569,70 ciascuno,
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla costituzione in mora (26 febbraio 2009) al saldo effettivo;
2) condanna la al pagamento, in favore degli Controparte_1
attori e , della somma complessiva di euro Parte_2 Parte_3
26.855,76 ciascuno, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (11 giugno
2009 per e 23 febbraio 2009 per al saldo effettivo;
3) rigetta nel Pt_2 Pt_3
resto le domande;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, per quanto in tale sede rileva:
i) affermava che l'omessa attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/Cee (data di attuazione 31 dicembre 1982), almeno sino al 1991, data di entrata in vigore del primo decreto attuativo della citata direttiva (d. lgs 257/1991), configurasse una violazione degli obblighi derivanti dal Trattato comunitario (artt. 5 e 189), con conseguente diritto di coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione in anni precedenti al 1991 ad ottenere un'adeguata remunerazione;
ii) tale diritto, tuttavia, non poteva essere riconosciuto a coloro che avevano iniziato il corso di specializzazione in data antecedente all'anno 1982, poiché, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la citata sentenza n.
616 del 24 gennaio 2018, non si era ancora prodotto a quella data nessun inadempimento. Pertanto, rigettava le domande avanzate da , che Controparte_2
aveva iniziato il corso di specializzazione in Pediatria nell'a.a. 1980/81, nonché, per il medesimo motivo, quelle proposte da , che aveva iniziato la CP_4
specializzazione in Endocrinologia nell'a.a. 1981/1982, , che Controparte_5
aveva iniziato la specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente ed
Endoscopia sempre nell'a.a. 1981/1982, ed che aveva CP_12 Parte_4
iniziato la sua specializzazione in Pediatria nell'anno 1981/1982 ;
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iii) accoglieva, invece, le domande proposte da , Controparte_3 Pt_1
e , avendo gli stessi iniziato e conseguito
[...] Parte_2 Parte_3
le specializzazioni, rispettivamente, i primi due in “Chirurgia d'Urgenza e Pronto
Soccorso”, il terzo in “Igiene e Medicina preventiva” ed il quarto in “Ortopedia e
Traumatologia” nel periodo in cui lo Stato Italiano doveva considerarsi inadempiente, evidenziando, altresì, che tali specializzazioni rientravano “tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, menzionate agli articoli
5 e 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE”; iv) in ordine alla quantificazione del danno, assumeva a parametro di riferimento i criteri dettati all'art. 11 della L. n. 370/99. Inoltre, riteneva che la parte attrice fosse gravata esclusivamente dall'”onere di dimostrare di avere frequentato (con iscrizione a far tempo dall'anno accademico 1982-1983 fino a quello 1990-1991) un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 5, n. 2, o ad almeno due o più fra essi e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 7, n. 2, (tra tali specializzazioni rientrano quelle in “Igiene e Medicina preventiva” e in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” sostanzialmente uguale a quella in “Chirurgia
Generale”)” e, pertanto, riconosceva l'importo di 6.713,94 € per ciascun anno di corso, liquidando, quindi, ad ed l'importo di Controparte_3 Parte_1
33.569,70 €, mentre a e l'importo 26.855,76 €, Parte_2 Parte_3
oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora del 26 febbraio 2009 al saldo effettivo.
5. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 13 febbraio
2019 ad , e (nonché, ”ai soli fini Controparte_3 Parte_1 Parte_2
del contraddittorio”, a , , , Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
ed nonché al Pt_3 Parte_4 Controparte_6
, al , al
[...] Controparte_8 [...]
Controparte_14
), la ha proposto appello censurando la Controparte_1
sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la specializzazione medica in “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”,
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frequentata dai dottori e , nonché quella in Controparte_3 Parte_1
“Igiene e Medicina preventiva” frequentata dal dottor , Parte_2
rientravano tra le specializzazioni menzionate agli artt. 5 e 7 della Direttiva del
Consiglio 16 giugno 1975 n. 362.
A tal riguardo, ha sostenuto che: a) il corso di specializzazione in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” non rientrava negli elenchi di cui agli artt.
5.3 e 7.2 della Direttiva 362/75/CEE e, pertanto, il Tribunale aveva errato nell'assimilare tale specializzazione a quella di “Chirurgia Generale” dovendo, piuttosto, verificare in concreto l'equivalenza tra il corso di specializzazione medica in “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” con quello di “Chirurgia Generale”, come sancito dalla CGUE, al paragrafo 28 della sentenza el 25 febbraio 1999; b) allo Parte_5
stesso modo, neppure il corso in “Igiene e Medicina Preventiva” rientrava nei suddetti elenchi e, pertanto, il Tribunale aveva errato nel ritenere che tale corso specializzazione era invece previsto negli elenchi di cui agli artt.
5.3 e 7.2 della citata Direttiva;
c) le domande proposte dai dottori , Controparte_3 Pt_1
ed erano dunque infondate per la mancata allegazione
[...] Parte_2
delle concrete modalità di svolgimento dei suddetti corsi di specializzazione al fine verificare, eventualmente, se le stesse potevano corrispondere o meno alle modalità ed ai contenuti del corso (o dei corsi) indicato come comune a due o più
Stati membri.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, rigettare le pretese risarcitorie avanzate dai dott.ri , ed Controparte_3 Parte_1 Parte_2
per infondatezza. Con vittoria di spese del grado di giudizio”.
[...]
6. Con comparsa del 28 marzo 2019, si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando l'appello proposto dalla e proponendo, a CP_1 CP_1
sua volta, appello incidentale autonomo avverso la suddetta sentenza.
In particolare, con il proposto gravame, la stessa ha, in primo luogo, dedotto di essersi specializzata presso l' , nella Controparte_9
disciplina medica della “Pediatria”, negli anni 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983,
1983/1984, conseguendo il relativo diploma in data 20 luglio 1984, nonché di aver
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dedicato “a tale formazione la propria attività professionale per l'intera durata del corso, espletando le prestazioni mediche di specializzazione nella suddetta struttura ospedaliera” senza mai percepire nessuna remunerazione.
Su queste premesse, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto il diritto ad un'adeguata remunerazione e il conseguente diritto al risarcimento del danno (per gli specializzati in epoca antecedente il 1991), soltanto in favore di quei medici che avevano frequentato corsi di formazione a partire dal gennaio 1983, rigettando, quindi, tutte le domande proposte dalla non solo con riferimento al biennio 1982/1983 CP_15
ma anche a quello successivo al 1° gennaio 1983.
Più nello specifico, l'appellante incidentale, dando atto di conoscere l'orientamento assunto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 24 gennaio
2018) e della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 31.5.2018, n.13763; 30.10.2018,
n.27471) secondo cui il diritto alla remunerazione spetta(va) solo a chi aveva iniziato la specializzazione tra il 1982 e il 1990 (escludendolo per chi l'aveva iniziato prima del 1982), ha dedotto che detta esclusione contrastava con il diritto al risarcimento derivante dalla direttiva europea 82/76/CEE e altre direttive precedenti, che non limitavano la platea dei beneficiari sulla base all'anno di iscrizione e, pertanto, che il trattamento differenziato basato sull'anno di iscrizione era ingiustificato e motivato solo da esigenze di finanza pubblica, configurando un'evidente disparità di trattamento e abuso di potere, tale da imporre un rinvio alla Corte di Giustizia UE per chiarire l'interpretazione delle direttive, anche per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “la Corte voglia respingere
l'appello principale, confermare in parte qua la sentenza impugnata ed accogliere, infine, il motivo di appello incidentale e, conseguentemente: di conseguire un'adeguata remunerazione per il periodo di formazione specialistica, occorsa negli anni 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, ovvero, in via gradata, per la formazione successiva il 1° gennaio 1983, fino alla sua conclusione;
ii.- conseguentemente, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 11.103,82
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(pari a 21.500.000 delle vecchie lire), per ogni anno di corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex artt.1223, 1224 e 2043 cod. civ. ed agli interessi maturati e maturandi;
iii.- con vittoria di spese e competenze di lite”.
6.1. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 19 marzo 2024,
l'appellante incidentale ha aggiunto, rispetto alle conclusioni trascritte nella costituzione del 28 marzo 2019, che: “Laddove, per la dott.ssa , si Controparte_2
ritenga di non riconoscere paritario diritto a conseguire un'adeguata remunerazione per il periodo antecedente il 1982 e per il periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983, fino alla conclusione della formazione stessa, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia della Ue, ai sensi dell'articolo 267 Trattato CE per una rinnovata interpretazione delle richiamate direttive, anche per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione”.
7. Con comparsa del 20 maggio 2019, si sono costituiti in giudizio CP_3
ed resistendo all'appello principale e chiedendone il
[...] Parte_1
rigetto.
In particolare hanno eccepito che la disciplina mediche della “Chirurgia
d'Urgenza e Pronto Soccorso” rientrava tra le specializzazioni comuni a tutti gli
Stati Membri poiché tale specializzazione “a) esiste in numerosi paesi dell'Unione
Europea, b) risulta incorporata ufficialmente nella tabella delle specialità mediche dalla Comunità Europea con Delibera legislativa CEE 39810063 All'art.27 della direttiva 93/16/EEC, punto (a), sotto "Primo gruppo (cinque anni)", è aggiunto:
"Accident and Emergency Medicine" , c) con D. Lgs. 368/1999 il Legislatore
Italiano, espressamente richiamata tra le specializzazioni oggetto di attuazione della direttiva 93/16/CEE, ed, infine, d) con D.M. 17 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 23 maggio 2006, n. 118) si è provveduto all'inserimento della tipologia della
«Medicina d'emergenza-urgenza» nella classe medicina clinica generale”.
In ogni caso, hanno evidenziato che la stessa risultava comunque equipollente ai diplomi indicati nella direttiva 93/16/CEE e nelle direttive
74/362/CEE e 75/363/CEE, e, pertanto, il Tribunale aveva correttamente
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riconosciuto l'equipollenza con la specializzazione in “Chirurgia Generale”, di cui
“Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso” costituiva una branca.
8. All'udienza del 1° luglio 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Parte_2
regolarmente evocato in giudizio e non costituito. Parimenti vanno dichiarati contumaci, sebbene chiamati in giudizio solo perché parti del primo grado del giudizio, , , ed allo CP_4 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
stesso modo, vanno dichiarati contumaci i evocati in giudizio e CP_13
l' Controparte_9
II. Nel merito, l'appello principale è fondato solo in parte e va accolto soltanto parzialmente.
Con il proposto gravame, la lamenta l'erroneità Controparte_1
della sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto fondate le domande proposte dai dottori , Controparte_3 Pt_1
e , sul rilievo che le specializzazioni da essi frequentate
[...] Parte_2
dopo il 1° gennaio 1983 — rispettivamente, “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” per i primi due, e “Igiene e Medicina preventiva” per il terzo — fossero ricomprese tra quelle menzionate agli articoli 5 e 7 della Direttiva del
Consiglio 16 giugno 1975, n. 362/CEE. Al riguardo, obietta l'appellante che i suddetti corsi non risultavano inseriti negli elenchi allegati alla citata direttiva, tantomeno gli odierni appellati avevano offerto prova circa la lora equipollenza con i corsi riconosciuti in almeno due Stati membri, come invece richiesto dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza consolidata;
da qui, l'infondatezza delle relative domande risarcitorie e, conseguentemente, l'erroneità della sentenza gravata.
II.1. Tali doglianze risultano fondate solo con riferimento al corso di
“Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”.
Si osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Collegio intende dare continuità -
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l'obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di specializzazione medica conformi a determinati standard, nonché di riconoscere una adeguata remunerazione per il periodo di formazione, sussiste esclusivamente per: a) i corsi espressamente menzionati negli elenchi allegati alle direttive europee (in particolare, artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE e artt. 4 e 5 della Direttiva
75/363/CEE); b) per i corsi equipollenti a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.
In particolare, l'art. 5, par. 2, della Direttiva 75/362/CEE indicava come comuni a tutti gli Stati membri le seguenti specializzazioni: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, par. 2, elencava invece le specializzazioni considerate
“equipollenti”, perché comuni ad almeno due Stati membri, tra le quali: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente.
Su tali basi, risulta evidente che il corso “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” non figura tra le specializzazioni elencate nelle suddette disposizioni (e tanto è stato confermato anche dalla Cass. n. 39428/2021 non massimata), sicché l'onere di dimostrarne l'equipollenza incombeva sugli interessati, cioè sui dottori ed , costituendo tale equipollenza un fatto Controparte_3 Parte_1
costitutivo della loro pretesa risarcitoria fondata sulla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee.
A tanto, va poi aggiunto che, la valutazione dell'equipollenza non può basarsi su mere assonanze terminologiche, ma deve poggiare su riscontri fattuali circa
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contenuti, durata, obiettivi e modalità del corso frequentato, in comparazione con quelli elencati nelle direttive. In tal senso, la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte, ha anche precisato come ”l'eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell'Unione e ricompresi negli elenchi della direttiva
"riconoscimento", non giustifica l'assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi;
piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s'è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e, come tale, indicato nell'art. 7 della direttiva); fondamento fattuale che è onere dell'istante allegare e provare, e che spetta al giudice del merito accertare (cfr., da ultimo, Cass.
16407/2025).
Nello specifico, gli odierni appellati non hanno offerto nessun elemento fattuale per dimostrare la concreta equipollenza del corso di “Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso” a nessuna delle specializzazioni riconosciute in sede europea, dovendo quindi ritenersi errato, poiché del tutto indimostrato, l'assunto sostenuto dal primo Giudice, secondo cui tale corso era “sostanzialmente uguale” a quello di “Chirurgia Generale”. Ed infatti, nella citazione del primo grado, gli odierni appellati si limitavano a sostenere di aver seguito tale corso di specializzazione in un determino periodo di tempo (il dott. , negli anni 1984/1985, CP_3
1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, conseguendo il relativo diploma in data 23.10.1989, e il dott. negli anni 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, Pt_1
1990/1991, 1991/1992, conseguendo il relativo diploma in data 22.10.1992), e ciò chiaramente non basta per provare l'equipollenza del corso da loro seguito con altro corso riconosciuto a livello europeo.
II.1.2. Per tali ragioni, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
II.2. Per il resto, l'appello principale proposto contro , per la Parte_2
remunerazione a quest'ultimo riconosciuta dal Tribunale per aver frequentato il corso di specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, va rigettato.
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Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, il corso in parola era del tutto analogo a corsi di specializzazione istituiti in almeno altri due Stati membri, corrispondendo per es. al corso anglosassone denominato "Community
Medicine" ed al corso francese in "Santé publique et médicine sociale", e, come tale, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive per la sua frequenza (cfr.
Cass. 21798/2016; Cass. Cass., sez. un.29345/2008).
In particolare, è stato chiarito che la specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva” non è meramente equipollente, bensì del tutto corrispondente alla categoria di specializzazione denominata “Community Medicine”, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e a conferma di ciò, la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria "Community
Medicine", in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come "Igiene e Medicina Preventiva" (Cass. 25363/2022).
Pertanto, correttamente il primo Giudice ha riconosciuto il diritto dell'appellato al compenso per la frequenza del corso di Parte_2
specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, trattandosi di una specializzazione pienamente riconosciuta in ambito europeo e idonea a fondare il diritto azionato.
III. In definitiva, l'appello principale va solo parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da ed . Controparte_3 Parte_1
IV. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da . Esso Controparte_2
è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
IV.1.Con esso viene sollevata la questione del riconoscimento del diritto alla percezione degli emolumenti previsti dalla legge - segnatamente dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi "a cavallo", ossia quei medici che avevano frequentato e positivamente concluso un corso di specializzazione riconosciuto a livello europeo, iniziato nel 1982 o in anni precedenti (quindi anteriormente all'insorgere
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dell'obbligo per gli Stati membri di garantire una remunerazione adeguata agli specializzandi), ma terminato successivamente al 1° gennaio 1983, data in cui è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 82/76/CEE.
Sul punto, è opportuno premettere che le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione giuridica oggi sottoposta all'esame di questo
Collegio.
Sicché, con sentenza del 3 marzo 2022, pronunciata nella causa C-590/20, la
Corte di Giustizia ha chiarito che, «l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e
l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE».
Tale principio è stato poi integralmente recepito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, hanno affermato che, «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE spetta anche a coloro che si sono iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
IV.2. Pertanto, sulla base dell'orientamento ormai consolidato tanto della
Corte di Giustizia quanto della Suprema Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, deve ritenersi parzialmente fondata la domanda avanzata da
[...]
, atteso che la stessa ha iniziato il corso di specializzazione in “Pediatria” CP_2
(pacificamente ricompreso nell'elenco di cui al citato art. 5, par. 2, della Direttiva
75/362/CEE) in data antecedente al 1982 e concluso in data successiva al 1983;
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sicché, la stessa avrà diritto alla remunerazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e il 20 luglio 1984 (data del conseguimento del diploma).
L'importo spettante, come già determinato dal primo Giudice e non oggetto di contestazione da nessuna delle parti, è pari a 6.713,94 € per ciascun anno di frequenza e, quindi, spetterà alla RT il complessivo importo di 10.474,74 €, suddiviso in 6.713,94 € per il primo anno e 3.760,80 €per il secondo anno, fino alla data del diploma.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della messa in mora, ossia dal 20 febbraio 2009 (come risulta dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, riprodotta nel presente giudizio), in virtù del consolidato principio per cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art.
1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (Cass. 23635/2014;
Cass.1917/2012).
IV.3. In definitiva, l'appello incidentale di va accolto Controparte_2
parzialmente e la sentenza impugnata va in parte qua riformata, con conseguente accoglimento parziale della domanda da ella proposta, e con condanna della
P.C.M. a pagarle la somma di 10.474,74 €, oltre interessi legali dal 20 febbraio
2009 al soddisfo.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, dell'accoglimento parziale di entrambi gli atti di appello, sia principale che incidentale, il governo delle spese segue la soccombenza delle parti e va rideterminato d'ufficio, in assenza di nota spese – tenuto conto dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come
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modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - nel modo che segue:
i) ed vanno condannati in solido, stante il Controparte_3 Parte_1
comune interesse nella causa, a rifondere alla P.C.M. le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del valore effettivo della controversia
(scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €), per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui 4.350,00 € per compensi (1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.600,00 € per la fase di decisione), e 652,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi (
1.100,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 1.900,00 € per la fase di decisione), 825,00 € per le spese generali forfettarie al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
ii) la P.C.M. va condannata a rifondere a le spese del doppio Controparte_2
grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del decisum (scaglione da 5.000,01
€ a 26.000,00 €), per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di
4.253,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi (800,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.100,00 € per la fase di decisione), 495,00 € per le spese generali al 15%, e 458,00 e per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.796,00 €, di cui 4.050,00 € per compensi (
1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione e 1.300,00 € per la fase di decisione), 607,50 € per le spese generali forfettarie al 15%, e 1.138,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Esse vanno attribuite al solo GI RT per il primo grado del giudizio, ed a questo nonché ad VA RO (ciascuno nella misura del 50%), per il secondo grado del giudizio, in quanto difensori - dichiaratisi anticipatari nei rispettivi gradi - di . Controparte_2
iii) nulla va invece disposto nei rapporti tra la P.C.M. e e le Controparte_2
altre parti non costituite in giudizio.
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P .Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di Controparte_1
, e , nonché su quello Controparte_3 Parte_1 Parte_2
incidentale proposto da nei confronti della Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10860/2018, Controparte_1
depositata il 17 dicembre 2018, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede :
1. dichiara la contumacia di nonché di , Parte_2 CP_4
, , dei evocati in giudizio Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_13
e dell' Controparte_9
2. accoglie parzialmente l'appello principale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da CP_3
ed ;
[...] Parte_1
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
a corrispondere a il complessivo importo di 10.474,74 €,
[...] Controparte_2
oltre interessi legali dal 20 febbraio 2009 al saldo effettivo;
4. condanna ed in solido al pagamento Controparte_3 Parte_1
delle spese del doppio grado in favore della Controparte_1
che liquida, per il primo grado, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui
4.350,00 € per compensi e 652,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di
6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi, 825,00 € per le spese generali forfettarie al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, nel CP_2
complessivo importo di 4.253,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi, 495,00 € per le spese generali al 15%, e 458,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.796,00 €, di cui 4.050,00 € per compensi, 607,50 € per le spese generali forfettarie al 15%, e
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1.138,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Esse vanno attribuite al solo GI RT per il primo grado del giudizio, ed a questo nonché ad VA RO (ciascuno nella misura del 50%), per il secondo grado del giudizio, in quanto difensori - dichiaratisi anticipatari nei rispettivi gradi - di . Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(IU D'NV) (TE LF)
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