Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2024, proposto da TA RI TA CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Giannini e Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
nei confronti
- di PE IN, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. 17961 del 15.10.2024 con cui l’USR Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce ha rigettato l’istanza di accesso agli atti della ricorrente, acquisita al protocollo dell’ufficio in data 25.09.2024, con prot. n. AOOUPSLE/16666, ed avente ad oggetto la richiesta di “copia della domanda di aggiornamento delle GPS 2024-26 per la classe di concorso B020 avanzata dal prof. NO IU, nonché copia di tutti i titoli culturali e di servizio dallo stesso dichiarati in domanda”;
> per la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esercitare, nei limiti dell’interesse, l’accesso agli atti richiesti con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1467 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato l’11.11.2024 e depositato in data 18.11.2024, la parte ricorrente ha chiesto “l’annullamento Del decreto prot. n. 17961 del 15.10.2024 con cui l’USR Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce ha rigettato l’istanza di accesso agli atti della ricorrente, acquisita al protocollo dell’ufficio in data 25.09.2024, con prot. n. AOOUPSLE/16666, ed avente ad oggetto la richiesta di “copia della domanda di aggiornamento delle GPS 2024-26 per la classe di concorso; nonché la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare, nei limiti di interesse, l’accesso agli atti richiesti con la predetta istanza” .
2. In data 19.11.2024, si è costituita in giudizio – con atto di mero stile – l’Amministrazione statale intimata.
3. Con la documentazione depositata in data 06.12.2024 e con la memoria del 07.05.2025, il Ministero resistente ha dato atto dell’integrale ostensione della documentazione anelata e ha chiesto di dichiarare “la cessazione della materia del contendere” , a spese compensate.
4. Con memoria del 20.06.2025, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo – tuttavia – per la condanna alle spese della parte resistente.
5. All’udienza camerale del 07.07.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio deve dunque prendere atto delle dichiarazioni di entrambe le parti (formulate rispettivamente nelle memorie del 07.05.2025 e 20.06.2025) e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
6. Le spese del giudizio seguono la “ soccombenza virtuale ” – e sono liquidate come da dispositivo ex art. 26 c.p.a.–, in virtù della fondatezza dell’atto introduttivo evidenziata dall’ostensione degli atti anelati solo in seguito alla notificazione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 07 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO