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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI LO TI Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 procedimento dagli Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza San Pietro Martire n. 1, Monza (MB), giusta delega in atti
(C.F.: , rappresentata e difesa nel presente Parte_2 C.F._2 procedimento dagli Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza San Pietro Martire n. 1, Monza (MB), giusta delega in atti
APPELLANTI
CONTRO pagina 1 di 15 (C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Orizio,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaella Luciana Cascini in Viale Beatrice d'Este n. 14, Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie – Fideiussione – polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza indicata in epigrafe n. 279/2023 resa dal Tribunale di Sondrio in data 29.09.2023, pubblicata il 2.10.2023, rigettata ogni e qualsivoglia domanda e/o deduzione e/o eccezione degli appellati, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1) Sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata sentenza indicata in epigrafe n.
279/2023 resa dal Tribunale di Sondrio in data 29.09.2023, pubblicata il 2.10.2023 sussistendone i gravi motivi per le ragioni esposte in atti.
IN VIA PRELIMINARE E/PREGIUDIZIALE
2) Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Sondrio appellata per violazione dell'art 112 cpc per tutte le altre ragioni esposte con ogni conseguente statuizione
IN VIA PRINCIPALE
3) Annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace e/o illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2020 Tribunale di Sondrio nei confronti dei signori e Parte_1 Pt_2
per le ragioni esposte in atti, dichiarando in ogni caso parte opponente odierna appellante
[...] non tenuta al versamento di somma alcuna e respingendo ogni domanda e pretesa avanzata nei pagina 2 di 15 confronti dei signori e con condanna di controparte della parte Parte_2 Parte_1 opposta alla restituzione delle somme che dovessero essere state versate a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte alla restituzione di quelle che dovessero essere state versate
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di CTU contabile atta ad accertare la correttezza e congruità delle somme richieste ex adverso con specifico riferimento alla determinazione della somma capitale, agli interessi anche di mora e alle spese e ai costi richiesti nonché con riguardo ai vari addebiti, risultando errori di scritturazione e di calcolo oltre che omissioni e duplicazioni, e si reitera la richiesta prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento della firma della fideiussione del 31 maggio 2013 il funzionario della banca opposta e incaricato per la pratica ha dichiarato ai sig.ri e che Parte_2 Parte_1 la fideiussione era un modello standard di tutte le banche e che detto modello non poteva essere modificato
2) Vero che alla richiesta di ulteriori chiarimenti circa il contenuto della fideiussione formulata dagli opponenti il funzionario della banca opposta rispondeva che o si accettava di firmare detto modello oppure non se ne faceva niente;
3) Vero che le risposte dei punti precedenti formulate dal funzionario della banca opposta venivano riportate dagli opponenti al sig. e alla sig.ra Tes_1 Testimone_2
Si indicano come testi: di Concorezzo di Concorezzo” Tes_1 Testimone_2
Per l'appellata e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge:
- in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto;
rigettare le reiterate istanze istruttorie formulate da parte appellante;
- in ogni caso: spese e competenze di lite rifuse”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado. pagina 3 di 15 I.
1. Con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 325/2020, il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla (nella sua qualità di debitore principale in Parte_3 forza di contratto di mutuo fondiario del 23.07.2013), a (nella sua qualità di Parte_4 socio accomandatario), nonché a e ad (nella loro qualità di garanti Parte_1 Parte_2 in forza della fideiussione rilasciata in data 31.05.2013), il pagamento, in favore di
[...]
(la “ ), della somma di euro 102.946,79, oltre ad interessi e spese Controparte_4 CP_3 del procedimento monitorio.
I.
2. ed opponevano il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sondrio, deducendo, nel merito:
i) la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto risultanti da moduli standardizzati costituenti la pedissequa riproduzione dello schema ABI censurato con provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 e, comunque, in quanto contenenti le clausole di reviviscenza, di deroga ai termini e di sopravvivenza replicative del contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema ABI;
ii) l'intervenuta decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., dovendosi far decorrere il termine semestrale dal sollecito di pagamento trasmesso dall'opposta in data 29.07.2019;
iii) il difetto di prova del credito azionato in punto di an e quantum, per essersi limitata la a CP_3 produrre un estratto conto certificato ex art. 50 TUB in luogo degli estratti conto integrali.
Gli opponenti formulavano istanza di CTU contabile, volta ad “accertare la correttezza e congruità delle somme richieste dall'opposta”.
I.
3. In sede di comparsa conclusionale, il e la deducevano la propria qualifica di Pt_1 Pt_2 consumatori (affermandosi del tutto estranei alla compagine della società garantita) e lamentavano la natura abusiva:
i) delle clausole del contratto di fideiussione recanti la disciplina dell'individuazione del foro competente (nonché eccependo, per l'effetto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Sondrio in favore del foro del consumatore), del divieto di recesso dei fideiussori, della limitazione del diritto di surroga dei fideiussori, dell'inopponibilità dell'estinzione o della modifica dell'obbligazione di altri fideiussori, del pagamento a prima richiesta;
ii) della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto la misura degli interessi di mora.
pagina 4 di 15 I.
4. Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione di e CP_3 Pt_1 in ordine alle doglianze relative alla quantificazione del credito azionato. Nel merito, chiedeva Pt_2 il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata, deducendo:
i) il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale lamentata nonché in ordine agli effetti distorsivi in concreto prodottisi in capo agli opponenti per effetto della stessa;
ii) in ogni caso, di aver rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. agendo in sede monitoria in data 01.07.2020, atteso che, alla data del 29.07.2019, tutti i rapporti contrattuali erano ancora in corso e dovendosi far decorrere, dunque, il termine semestrale dal 25.02.2020, data della comunicazione del passaggio a sofferenza del credito della Banca;
iii) di avere adeguatamente provato il proprio credito nei confronti degli opponenti, in quanto derivante da contratto di mutuo e non già da scoperto di conto corrente.
I.
5. Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio – per tramite della propria mandataria
– (“ ”), dando atto dell'avvenuta cessione CP_2 Controparte_5 CP_5 del credito e dichiarando di fare proprie tutte le domande, difese ed eccezioni svolte dalla Banca.
I.
6. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 279/2023 pubblicata in data 02.10.2023, respingeva l'opposizione e condannava il e la in solido, al pagamento delle spese di lite, sia in Pt_1 Pt_2 favore della Controparte_6
Il primo giudice, in particolare:
i) rilevava la tardività dell'eccezione di incompetenza, formulata solo in sede di comparsa conclusionale;
ii) respingeva l'eccezione di nullità totale delle fideiussioni sub iudice, avendo omesso gli opponenti di provare che, in assenza delle clausole censurate, i contratti in parola non sarebbero stati conclusi;
iii) in applicazione del principio della ragione più liquida, ometteva di pronunciarsi in ordine all'eccezione di nullità delle clausole censurate e, in particolare, della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che la Banca avesse agito tempestivamente entro il termine semestrale decorrente dal 25.02.2020, data nella quale la Parte_3 era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
[...] iv) ritenuto che la avesse correttamente provato il rapporto di mutuo intercorso inter partes CP_3 nonché allegato l'inadempimento degli opponenti mediante riferimento all'estratto conto ex art. 50 TUB, rilevava come questi ultimi avessero omesso di provare il proprio esatto adempimento. pagina 5 di 15 II. Il giudizio d'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione ed hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 affidato a sei motivi, come di seguito compendiati.
II.
1.1. Con il primo motivo d'appello, il e la censurano la sentenza di primo grado Pt_1 Pt_2 laddove il Tribunale ha omesso di rilevare e dichiarare l'abusività dell'articolo 15 del contratto di fideiussione sub iudice in materia di individuazione del foro competente e ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata.
A detta degli appellanti, infatti – stante la qualifica di consumatori dagli stessi rivestita – dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite1 emergerebbe la doverosità del controllo officioso del giudice in ordine all'abusività delle clausole del contratto del consumatore in ogni stato e grado del processo e senza preclusione alcuna, nonché in deroga ai generali limiti previsti per la declaratoria di incompetenza territoriale.
II.
1.2. Con il secondo motivo, sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che spettasse ad essi l'onere di provare che fossero “intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB”, atteso che tale estratto conto certificato ha efficacia probatoria limitata alla fase monitoria, superata la quale è onere del creditore provare l'esatto quantum del credito vantato, mediante la produzione degli estratti conto integrali.
II.
1.3. Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano nullità della sentenza per omessa pronuncia, in merito alle contestazioni sollevate con riferimento all'abusività della clausola del contratto di mutuo recante la disciplina degli interessi moratori, che discenderebbe dalla manifesta eccessività del saggio degli interessi di mora ivi convenuto2.
II.
1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità della fideiussione dagli stessi rilasciata in favore della in quanto pedissequa CP_3 riproduzione dello schema ABI censurato con provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e, comunque, in quanto recante clausole replicative degli articoli 2, 6 e 8 del medesimo schema ABI. II.
1.5. Con il quinto motivo, sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto individuare il dies a quo del termine decadenziale imposto alla dall'art. 1957 c.c. nel 29.07.2019 (data della CP_3 prima comunicazione della e non già nel 25.02.2020 (data della seconda comunicazione), CP_3 considerato che:
i) trattandosi di debito ripartito secondo scadenze periodiche, il dies a quo dovrebbe essere correttamente individuato nella scadenza di ciascun singolo rateo restitutorio;
ii) con propria comunicazione del 29.07.2019 la ha quantificato il credito residuo, ha dato CP_3 atto dell'inadempimento della società garantita ed ha esplicitato la propria intenzione di agire in giudizio;
iii) in ogni caso, considerata la gravità dell'inadempimento accumulato dalla società garantita al
29.07.2019 (ossia l'omesso pagamento di sei rate trimestrali), già in tale data la poteva CP_3 dirsi consapevole dell'incapacità di quest'ultima di far fronte alle obbligazioni assunte.
II.
1.6. Con il sesto motivo d'appello, viene censurata la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite anche in favore di , in quanto quest'ultima: CP_5
i) aveva spiegato intervento volontario, nonché successivo alla maturazione delle preclusioni assertive e probatorie;
ii) aveva omesso di provare la titolarità del credito azionato, non avendo prodotto il contratto di cessione;
iii) aveva incaricato di agire in proprio nome e conto ad una società ( non iscritta CP_2 nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, con conseguente nullità della procura rilasciata in favore della difetto di rappresentanza sostanziale di CP_2 quest'ultima e, da ultimo, difetto di rappresentanza processuale della stessa stante il disposto dell'art. 77 c.p.c..
II.
2. Si è costituita – per tramite della mandataria , chiedendo, nel merito, Controparte_7 CP_5 il rigetto dell'appello avversario, ritenuto infondato in fatto e in diritto.
II.
3. All'udienza del 18.09.2024, il Consigliere istruttore designato ha dichiarato la contumacia della
. Gli appellanti hanno rinunciato all'istanza sospensiva proposta, insistendo Controparte_3 per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, ed il Consigliere istruttore ha rimesso alla sede decisoria la valutazione delle istanze istruttorie della parte appellante, fissando dinanzi a sé l'udienza del pagina 7 di 15 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 19.11.2025, il
Consigliere istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.
1. Il primo motivo di appello è infondato.
III.
1.1. Deve considerarsi che il e la hanno allegato la qualità di consumatore – ossia la Pt_1 Pt_2 circostanza fattuale costitutiva dell'eccezione di incompetenza territoriale– per la prima volta in sede di comparsa conclusionale. Il Tribunale di Sondrio, atteso che la questione non era stata tempestivamente sollevata, né era stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza, ha ritenuto la competenza radicata dinanzi a sé, e tale conclusione non è scorretta.
Infatti, ancora di recente (sentenza n.14385/2024, non massimata), la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'esercizio del rilievo cd. «di rito» ex art. 38 cod. proc. civ. è stato, [infatti,] ancorato a precisi limiti temporali perché il legislatore ha «prevalutato» e comparato la rilevanza del fatto che avrebbe dovuto esserne oggetto (nella specie, il foro inderogabile a tutela del consumatore) con altre esigenze, quali la celerità, l'economia, la stabilità dei rapporti processuali, ritenendo prevalenti queste ultime;
in tali ipotesi, allora, l'unica «sanzione» processuale prevista per
l'inottemperanza al dovere di rilievo è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito, e, perciò, in ultima analisi, «l'indifferenza» al fatto stesso se non rilevato tempestivamente;
pertanto, deve escludersi possa essere oggetto di censura, in sede di impugnazione, l'inottemperanza del Giudice al suddetto dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo perché prima ancora la parte interessata avrebbe potuto sollevare la questione nel termine a lei assegnato o sollecitarne l'esame del
Giudice nel termine prescritto”. Pertanto, la deduzione tanto tardiva della pretesa qualità di consumatore non ha potuto stravolgere il radicamento della competenza, siccome deciso dal Tribunale.
III.3. Il secondo motivo è ancora infondato.
III.
3.1. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, ai fini della prova del credito consistente nel diritto al rimborso di un mutuo, “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, ma risulta sufficiente la prova
pagina 8 di 15 della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte”3.
III.
3.2. Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla CP_3
inclusivo della quietanza della consegna della somma Parte_3 mutuata, nonché il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti, così fornendo la prova del titolo del credito vantato. Ha altresì allegato tempestivamente, e con sufficiente grado di specificità,
l'inadempimento della mutuataria. Era, dunque, onere degli odierni appellanti allegare e provare l'intervento di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito sub iudice4.
Tale onere non è stato soddisfatto, sicché la sentenza impugnata deve trovare conferma anche sotto questo profilo.
III.4. Il terzo motivo di appello è parimenti insuscettibile di accoglimento.
III.
4.1. Preliminarmente va detto che la sentenza impugnata non risulta affetta da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., atteso che, come si evince dal dispositivo, il Tribunale ha disatteso ogni domanda ed eccezione diversa da quelle espressamente esaminate.
III.
4.2. Quanto al vizio di motivazione, questo deve essere sanato dalla Corte, in considerazione del fatto che, data la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e data la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1 c.p.c.), il giudice d'appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
III.
4.3. Ciò posto, nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti hanno avanzato le doglianze relative agli interessi di mora solo a partire dalla terza memoria istruttoria, e solo in modo del tutto generico e sfuggente, essendosi limitati ad affermare: “si contesta la rilevanza, pertinenza e correttezza di calcolo degli estratti conto prodotti nonché entità dei valori e delle somme richieste con specifico riferimento alla determinazione della somma capitale, agli interessi di mora e alle spese e ai costi richiesti”. Non hanno dunque in alcun modo specificato, neppure tardivamente, sotto quale profilo intendessero contestare la debenza dei suddetti interessi. Con la comparsa conclusionale, come si è detto, il e la deducendo la qualità di consumatori, hanno per la prima volta eccepito la Pt_1 Pt_2 vessatorietà della clausola 5 del mutuo, per essere, in tesi, il tasso pattuito degli interessi di mora tale da
“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale, o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del Codice del Consumo.
III.
4.4. L'eccezione, così formulata, si appalesa ancora una volta assolutamente generica, non avendo gli opponenti allegato quale parametro abbiano inteso prendere a riferimento per giungere ad affermare, nella fattispecie, la manifesta eccessività, non essendo affatto sufficiente il richiamo al tenore della clausola 5 del mutuo (che fissa il tasso di mora nel tasso dell'interesse corrispettivo aumentato di tre punti percentuali), posto che, come indicato dal piano di ammortamento (doc. 9 della convenuta), in applicazione della previsione di tale clausola il saggio degli interessi di mora, in concreto, è stato pari al 6,849%, (a fronte, ad esempio, del saggio del 8,75% previsto, nel 2013, per i ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali, e comunque molto al di sotto della soglia usura5).
Pertanto, neanche sotto questo profilo la sentenza impugnata merita riforma.
III.5. Anche quarto motivo di appello veicola censure infondate.
III.
5.1. Che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sia riferibile alle sole fideiussioni omnibus
è stato più volte ribadito, nel corso di questo ultimo anno, dai giudici di legittimità: “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così Cass. Civ. n. 11060/2025, ma anche: Cass. Civ. n. 9139/2025; Cass. Civ. n. 8669/2025; Cass. Civ. n. 7385/2025; Cass. Civ. n.
2683/2025; Cass. Civ. n. 2432/2025; Cass. Civ. n. 1851/25. In precedenza, già Cass. civ. n. 21841/24;
Cass. civ., n. 30383/24).
pagina 10 di 15 III.
5.2. Benché nella rubrica del motivo la fideiussione per cui è causa sia definita “omnibus”, non v'è dubbio sul fatto che la stessa sia specifica, in quanto prestata unicamente a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario contratto dalla (cfr. doc. 2 Parte_3 Parte_3 fasc. primo grado di parte ): Controparte_3
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha escluso l'eccepita nullità.
III.6. Tanto considerato con riferimento al quarto motivo, anche il quinto motivo di appello risulta infondato, financo al limite dell'inammissibilità.
III.
6.1. Il Tribunale ha in modo chiaro argomentato nel senso che:
“In primo luogo, si rileva che nel contratto di mutuo nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata medesima (cfr. Cass. N. 2301/2004).
Secondo gli attori opponenti, la decorrenza dei 6 mesi previsti dall'articolo 1957 cc deve risalire alla comunicazione di sollecito della del 9 luglio 2019 (cfr. doc. 6 fascicolo Controparte_3 convenuta).
Tale tesi non appare condivisibile, in quanto ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'articolo 1957 c.c. deve essere considerata la data in cui la banca ha dichiarato il mutuatario principale decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine, ovvero il 25.02.2020.
Infatti, se lo scopo dell'art. 1957 cod. civ. è quello di evitare che il creditore, facendo affidamento sul buon esito dell'escussione del fideiussore, trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, nonché quello di impedire che per il fideiussore sia incerto il termine d'efficacia finale della sua garanzia, nel caso in cui l'obbligazione sia divenuta, per il fatto del debitore, immediatamente esigibile (come nel caso che qui occupa in cui il debito è divenuto attuale ex art. 1186 cod. civ.), il termine semestrale a carico del creditore per proporre le “sue istanze” contro il debitore garantito
pagina 11 di 15 non può che correre da quest'ultimo momento in cui l'obbligazione restitutoria è, in senso tecnico,
“scaduta”.
Dunque, l'obbligazione è tecnicamente scaduta nel momento in cui la banca ha risolto il contratto di mutuo e dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c.
A questo proposito, si rileva che la banca ha allegato e provato documentalmente di aver agito in via giudiziale tempestivamente entro i sei mesi decorrenti dal 25.02.2020, depositando ricorso per decreto ingiuntivo in data 01.07.2020 sia nei confronti della debitrice principale sia dei fideiussori.”.
Ebbene, il motivo di appello ripropone tal quali le difese che il giudice ha disatteso, senza l'argomentazione di alcuna specifica critica alla motivazione che si è ritrascritta: viene riproposta la tesi per cui il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., andrebbe individuato in quello di scadenza delle singole rate, senza aggredire la motivazione per cui l'obbligazione di restituzione è unica e la suddivisione dell'adempimento in ratei è unicamente volta ad agevolare il debitore6; viene riproposta la tesi per cui, comunque, il dies a quo del temine semestrale sarebbe stato da individuare nella data del
09.07.2019, allorché la aveva avvertito i fideiussori del mancato pagamento di 6 rate del mutuo CP_3 da parte della debitrice principale, senza aggredire la motivazione per cui la scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., andava individuata nella dichiarata decadenza della debitrice dal beneficio del termine, e dunque nel 25.02.2020, data rispetto alla quale era seguita l'azione giudiziale. Considerazioni tutte, queste del Tribunale, che la Corte non può che ritenere condivisibili, dovendosi quindi ritenere accertato che, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 01.07.2020, la ha debitamente coltivato nel semestre l'azione nei confronti della debitrice CP_3 principale, senza alcuna necessità di invocare, nella fattispecie, la sufficienza della diffida stragiudiziale in materia di garanzia a prima richiesta.
Anche con riferimento ai capi censurati con il presente motivo d'appello, pertanto, la sentenza impugnata deve trovare conferma. 6 In conformità ad orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito di recente da Cass. Civ. n. 20772/25 “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo;
pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301).”. pagina 12 di 15 III.7. Il sesto motivo, che censura il regolamento delle spese di lite, è infondato, ed altresì inammissibile nella parte in cui veicola contestazioni nuove.
III.
7.1. Secondo gli appellanti, sarebbe stata ingiusta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , poiché quest'ultima, tramite la mandataria era intervenuta CP_1 CP_2 volontariamente nel corso del giudizio di primo grado, senza sollecitazione da parte degli appellanti medesimi, e perché, comunque, la stessa non aveva provato la qualità di cessionaria del CP_1 credito, avendo omesso la produzione del contratto di cessione, né risultava provata l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB in relazione alla mandataria CP_2
III.
7.2. Le ultime due contestazioni sono senz'altro tardive, atteso che in primo grado non sono state sollevate dal e dalla (mentre avrebbero dovuto esserlo nelle difese immediatamente Pt_1 Pt_2 successive all'intervento, ovvero in seno alle note scritte con il cui scambio è stata sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni, piuttosto che negli scritti difensivi conclusionali).
III.
7.3. Peraltro, ed è dirimente, le contestazioni sono infondate, atteso che: (i) ha prodotto, CP_1 nel costituirsi, l'avviso di cessione in blocco contenuto nella G.U. (suo doc. 3), con il link che consente di pervenire all'elenco dei crediti ceduti, pure separatamente prodotto (suo doc. 4), nel quale compare l'NDG 2965278 che -come da doc. 9 della già citato- consente di individuare con certezza il CP_3 credito ceduto, né la successivamente all'intervento, ha disconosciuto la cessione, restando poi CP_3 anche contumace in appello, per cui tanto la cessione in blocco quanto l'inclusione in essa dello specifico credito devono ritenersi provati;
(ii) alla luce dell'orientamento espresso da Cass. Civ. n.
7243/2024, la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto addetto alla riscossione dei crediti non comporta invalidità negoziale (Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”).
III.
7.4. Che, poi, la cessionaria fosse legittimata all'intervento volontario, è indiscutibile. La cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB realizza una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ed è dunque ad essa applicabile, essendosi verificata nel corso del processo, la disposizione dell'art. 111, primo e terzo comma, cod. proc. civ.; il processo prosegue, dunque, tra le parti originarie, pagina 13 di 15 con l'intervento in grado di appello del cessionario del credito, intervento che è in tal caso sganciato dai limiti dell'art. 344 cod. proc. civ. (Cass, sez. L, 21/05/2018, n. 12436): ai sensi dell'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. il successore a titolo particolare nel diritto controverso può infatti intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo (Cass., sez. U, 26/08/2019, n. 21690)7.
III.
7.5. Nel merito, la doglianza sulle spese è comunque infondata, e persino carente di interesse, perché, considerato l'importo complessivo liquidato dal Tribunale in favore delle parti vittoriose, e tenuto conto dei parametri medi applicabili in ragione dello scaglione di valore di riferimento in base al
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, la liquidazione, per quanto in favore di due parti (€ 7500 per onorari in favore della Banca ed € 2.500 per onorari in favore della intervenuta), non ha superato l'importo liquidabile ad una sola di esse (pari ad € 14.103 per onorari).
IV. Le spese del grado.
IV.
1. Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e, quindi, si liquidano in favore di così come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato Controparte_1 dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 52.001 ad euro
260.000), applicati i parametri medi ed omessa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
IV.
2. Nulla sulle spese con riguardo all'appellata rimasta contumace.
IV.
3. Deve essere dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Sondrio n. 279/2023, pubblicata il 02.10.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettario 15% ed iva e cpa come per legge. 7 In questi termini Cass. civ. n. 20773/25 cit. pagina 14 di 15 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 bis
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Beatrice Siccardi Il Presidente
NI LO TI
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, in particolare, dal dictum di Cass. Sez. Un., 06.04.2023, n. 9479. 2 Segnatamente, indicato nella misura di 3 punti percentuali in più del TAEG applicato all'operazione. pagina 6 di 15 3 Cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI, 02.01.2023, n. 21. 4 Secondo il criterio di riparto dell'onere della prova così come descritto da Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533. pagina 9 di 15 5 Tenuto conto del fatto che per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al
31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI LO TI Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 procedimento dagli Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza San Pietro Martire n. 1, Monza (MB), giusta delega in atti
(C.F.: , rappresentata e difesa nel presente Parte_2 C.F._2 procedimento dagli Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza San Pietro Martire n. 1, Monza (MB), giusta delega in atti
APPELLANTI
CONTRO pagina 1 di 15 (C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Orizio,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaella Luciana Cascini in Viale Beatrice d'Este n. 14, Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie – Fideiussione – polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza indicata in epigrafe n. 279/2023 resa dal Tribunale di Sondrio in data 29.09.2023, pubblicata il 2.10.2023, rigettata ogni e qualsivoglia domanda e/o deduzione e/o eccezione degli appellati, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1) Sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata sentenza indicata in epigrafe n.
279/2023 resa dal Tribunale di Sondrio in data 29.09.2023, pubblicata il 2.10.2023 sussistendone i gravi motivi per le ragioni esposte in atti.
IN VIA PRELIMINARE E/PREGIUDIZIALE
2) Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Sondrio appellata per violazione dell'art 112 cpc per tutte le altre ragioni esposte con ogni conseguente statuizione
IN VIA PRINCIPALE
3) Annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace e/o illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2020 Tribunale di Sondrio nei confronti dei signori e Parte_1 Pt_2
per le ragioni esposte in atti, dichiarando in ogni caso parte opponente odierna appellante
[...] non tenuta al versamento di somma alcuna e respingendo ogni domanda e pretesa avanzata nei pagina 2 di 15 confronti dei signori e con condanna di controparte della parte Parte_2 Parte_1 opposta alla restituzione delle somme che dovessero essere state versate a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte alla restituzione di quelle che dovessero essere state versate
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di CTU contabile atta ad accertare la correttezza e congruità delle somme richieste ex adverso con specifico riferimento alla determinazione della somma capitale, agli interessi anche di mora e alle spese e ai costi richiesti nonché con riguardo ai vari addebiti, risultando errori di scritturazione e di calcolo oltre che omissioni e duplicazioni, e si reitera la richiesta prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento della firma della fideiussione del 31 maggio 2013 il funzionario della banca opposta e incaricato per la pratica ha dichiarato ai sig.ri e che Parte_2 Parte_1 la fideiussione era un modello standard di tutte le banche e che detto modello non poteva essere modificato
2) Vero che alla richiesta di ulteriori chiarimenti circa il contenuto della fideiussione formulata dagli opponenti il funzionario della banca opposta rispondeva che o si accettava di firmare detto modello oppure non se ne faceva niente;
3) Vero che le risposte dei punti precedenti formulate dal funzionario della banca opposta venivano riportate dagli opponenti al sig. e alla sig.ra Tes_1 Testimone_2
Si indicano come testi: di Concorezzo di Concorezzo” Tes_1 Testimone_2
Per l'appellata e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge:
- in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto;
rigettare le reiterate istanze istruttorie formulate da parte appellante;
- in ogni caso: spese e competenze di lite rifuse”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado. pagina 3 di 15 I.
1. Con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 325/2020, il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla (nella sua qualità di debitore principale in Parte_3 forza di contratto di mutuo fondiario del 23.07.2013), a (nella sua qualità di Parte_4 socio accomandatario), nonché a e ad (nella loro qualità di garanti Parte_1 Parte_2 in forza della fideiussione rilasciata in data 31.05.2013), il pagamento, in favore di
[...]
(la “ ), della somma di euro 102.946,79, oltre ad interessi e spese Controparte_4 CP_3 del procedimento monitorio.
I.
2. ed opponevano il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sondrio, deducendo, nel merito:
i) la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto risultanti da moduli standardizzati costituenti la pedissequa riproduzione dello schema ABI censurato con provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 e, comunque, in quanto contenenti le clausole di reviviscenza, di deroga ai termini e di sopravvivenza replicative del contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema ABI;
ii) l'intervenuta decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., dovendosi far decorrere il termine semestrale dal sollecito di pagamento trasmesso dall'opposta in data 29.07.2019;
iii) il difetto di prova del credito azionato in punto di an e quantum, per essersi limitata la a CP_3 produrre un estratto conto certificato ex art. 50 TUB in luogo degli estratti conto integrali.
Gli opponenti formulavano istanza di CTU contabile, volta ad “accertare la correttezza e congruità delle somme richieste dall'opposta”.
I.
3. In sede di comparsa conclusionale, il e la deducevano la propria qualifica di Pt_1 Pt_2 consumatori (affermandosi del tutto estranei alla compagine della società garantita) e lamentavano la natura abusiva:
i) delle clausole del contratto di fideiussione recanti la disciplina dell'individuazione del foro competente (nonché eccependo, per l'effetto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Sondrio in favore del foro del consumatore), del divieto di recesso dei fideiussori, della limitazione del diritto di surroga dei fideiussori, dell'inopponibilità dell'estinzione o della modifica dell'obbligazione di altri fideiussori, del pagamento a prima richiesta;
ii) della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto la misura degli interessi di mora.
pagina 4 di 15 I.
4. Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione di e CP_3 Pt_1 in ordine alle doglianze relative alla quantificazione del credito azionato. Nel merito, chiedeva Pt_2 il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata, deducendo:
i) il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale lamentata nonché in ordine agli effetti distorsivi in concreto prodottisi in capo agli opponenti per effetto della stessa;
ii) in ogni caso, di aver rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. agendo in sede monitoria in data 01.07.2020, atteso che, alla data del 29.07.2019, tutti i rapporti contrattuali erano ancora in corso e dovendosi far decorrere, dunque, il termine semestrale dal 25.02.2020, data della comunicazione del passaggio a sofferenza del credito della Banca;
iii) di avere adeguatamente provato il proprio credito nei confronti degli opponenti, in quanto derivante da contratto di mutuo e non già da scoperto di conto corrente.
I.
5. Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio – per tramite della propria mandataria
– (“ ”), dando atto dell'avvenuta cessione CP_2 Controparte_5 CP_5 del credito e dichiarando di fare proprie tutte le domande, difese ed eccezioni svolte dalla Banca.
I.
6. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 279/2023 pubblicata in data 02.10.2023, respingeva l'opposizione e condannava il e la in solido, al pagamento delle spese di lite, sia in Pt_1 Pt_2 favore della Controparte_6
Il primo giudice, in particolare:
i) rilevava la tardività dell'eccezione di incompetenza, formulata solo in sede di comparsa conclusionale;
ii) respingeva l'eccezione di nullità totale delle fideiussioni sub iudice, avendo omesso gli opponenti di provare che, in assenza delle clausole censurate, i contratti in parola non sarebbero stati conclusi;
iii) in applicazione del principio della ragione più liquida, ometteva di pronunciarsi in ordine all'eccezione di nullità delle clausole censurate e, in particolare, della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che la Banca avesse agito tempestivamente entro il termine semestrale decorrente dal 25.02.2020, data nella quale la Parte_3 era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
[...] iv) ritenuto che la avesse correttamente provato il rapporto di mutuo intercorso inter partes CP_3 nonché allegato l'inadempimento degli opponenti mediante riferimento all'estratto conto ex art. 50 TUB, rilevava come questi ultimi avessero omesso di provare il proprio esatto adempimento. pagina 5 di 15 II. Il giudizio d'appello.
II.1. Avverso la suddetta decisione ed hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 affidato a sei motivi, come di seguito compendiati.
II.
1.1. Con il primo motivo d'appello, il e la censurano la sentenza di primo grado Pt_1 Pt_2 laddove il Tribunale ha omesso di rilevare e dichiarare l'abusività dell'articolo 15 del contratto di fideiussione sub iudice in materia di individuazione del foro competente e ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata.
A detta degli appellanti, infatti – stante la qualifica di consumatori dagli stessi rivestita – dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite1 emergerebbe la doverosità del controllo officioso del giudice in ordine all'abusività delle clausole del contratto del consumatore in ogni stato e grado del processo e senza preclusione alcuna, nonché in deroga ai generali limiti previsti per la declaratoria di incompetenza territoriale.
II.
1.2. Con il secondo motivo, sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che spettasse ad essi l'onere di provare che fossero “intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB”, atteso che tale estratto conto certificato ha efficacia probatoria limitata alla fase monitoria, superata la quale è onere del creditore provare l'esatto quantum del credito vantato, mediante la produzione degli estratti conto integrali.
II.
1.3. Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano nullità della sentenza per omessa pronuncia, in merito alle contestazioni sollevate con riferimento all'abusività della clausola del contratto di mutuo recante la disciplina degli interessi moratori, che discenderebbe dalla manifesta eccessività del saggio degli interessi di mora ivi convenuto2.
II.
1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità della fideiussione dagli stessi rilasciata in favore della in quanto pedissequa CP_3 riproduzione dello schema ABI censurato con provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e, comunque, in quanto recante clausole replicative degli articoli 2, 6 e 8 del medesimo schema ABI. II.
1.5. Con il quinto motivo, sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto individuare il dies a quo del termine decadenziale imposto alla dall'art. 1957 c.c. nel 29.07.2019 (data della CP_3 prima comunicazione della e non già nel 25.02.2020 (data della seconda comunicazione), CP_3 considerato che:
i) trattandosi di debito ripartito secondo scadenze periodiche, il dies a quo dovrebbe essere correttamente individuato nella scadenza di ciascun singolo rateo restitutorio;
ii) con propria comunicazione del 29.07.2019 la ha quantificato il credito residuo, ha dato CP_3 atto dell'inadempimento della società garantita ed ha esplicitato la propria intenzione di agire in giudizio;
iii) in ogni caso, considerata la gravità dell'inadempimento accumulato dalla società garantita al
29.07.2019 (ossia l'omesso pagamento di sei rate trimestrali), già in tale data la poteva CP_3 dirsi consapevole dell'incapacità di quest'ultima di far fronte alle obbligazioni assunte.
II.
1.6. Con il sesto motivo d'appello, viene censurata la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite anche in favore di , in quanto quest'ultima: CP_5
i) aveva spiegato intervento volontario, nonché successivo alla maturazione delle preclusioni assertive e probatorie;
ii) aveva omesso di provare la titolarità del credito azionato, non avendo prodotto il contratto di cessione;
iii) aveva incaricato di agire in proprio nome e conto ad una società ( non iscritta CP_2 nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, con conseguente nullità della procura rilasciata in favore della difetto di rappresentanza sostanziale di CP_2 quest'ultima e, da ultimo, difetto di rappresentanza processuale della stessa stante il disposto dell'art. 77 c.p.c..
II.
2. Si è costituita – per tramite della mandataria , chiedendo, nel merito, Controparte_7 CP_5 il rigetto dell'appello avversario, ritenuto infondato in fatto e in diritto.
II.
3. All'udienza del 18.09.2024, il Consigliere istruttore designato ha dichiarato la contumacia della
. Gli appellanti hanno rinunciato all'istanza sospensiva proposta, insistendo Controparte_3 per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, ed il Consigliere istruttore ha rimesso alla sede decisoria la valutazione delle istanze istruttorie della parte appellante, fissando dinanzi a sé l'udienza del pagina 7 di 15 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 19.11.2025, il
Consigliere istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.
1. Il primo motivo di appello è infondato.
III.
1.1. Deve considerarsi che il e la hanno allegato la qualità di consumatore – ossia la Pt_1 Pt_2 circostanza fattuale costitutiva dell'eccezione di incompetenza territoriale– per la prima volta in sede di comparsa conclusionale. Il Tribunale di Sondrio, atteso che la questione non era stata tempestivamente sollevata, né era stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza, ha ritenuto la competenza radicata dinanzi a sé, e tale conclusione non è scorretta.
Infatti, ancora di recente (sentenza n.14385/2024, non massimata), la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'esercizio del rilievo cd. «di rito» ex art. 38 cod. proc. civ. è stato, [infatti,] ancorato a precisi limiti temporali perché il legislatore ha «prevalutato» e comparato la rilevanza del fatto che avrebbe dovuto esserne oggetto (nella specie, il foro inderogabile a tutela del consumatore) con altre esigenze, quali la celerità, l'economia, la stabilità dei rapporti processuali, ritenendo prevalenti queste ultime;
in tali ipotesi, allora, l'unica «sanzione» processuale prevista per
l'inottemperanza al dovere di rilievo è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito, e, perciò, in ultima analisi, «l'indifferenza» al fatto stesso se non rilevato tempestivamente;
pertanto, deve escludersi possa essere oggetto di censura, in sede di impugnazione, l'inottemperanza del Giudice al suddetto dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo perché prima ancora la parte interessata avrebbe potuto sollevare la questione nel termine a lei assegnato o sollecitarne l'esame del
Giudice nel termine prescritto”. Pertanto, la deduzione tanto tardiva della pretesa qualità di consumatore non ha potuto stravolgere il radicamento della competenza, siccome deciso dal Tribunale.
III.3. Il secondo motivo è ancora infondato.
III.
3.1. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, ai fini della prova del credito consistente nel diritto al rimborso di un mutuo, “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, ma risulta sufficiente la prova
pagina 8 di 15 della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte”3.
III.
3.2. Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla CP_3
inclusivo della quietanza della consegna della somma Parte_3 mutuata, nonché il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti, così fornendo la prova del titolo del credito vantato. Ha altresì allegato tempestivamente, e con sufficiente grado di specificità,
l'inadempimento della mutuataria. Era, dunque, onere degli odierni appellanti allegare e provare l'intervento di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito sub iudice4.
Tale onere non è stato soddisfatto, sicché la sentenza impugnata deve trovare conferma anche sotto questo profilo.
III.4. Il terzo motivo di appello è parimenti insuscettibile di accoglimento.
III.
4.1. Preliminarmente va detto che la sentenza impugnata non risulta affetta da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., atteso che, come si evince dal dispositivo, il Tribunale ha disatteso ogni domanda ed eccezione diversa da quelle espressamente esaminate.
III.
4.2. Quanto al vizio di motivazione, questo deve essere sanato dalla Corte, in considerazione del fatto che, data la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e data la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1 c.p.c.), il giudice d'appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
III.
4.3. Ciò posto, nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti hanno avanzato le doglianze relative agli interessi di mora solo a partire dalla terza memoria istruttoria, e solo in modo del tutto generico e sfuggente, essendosi limitati ad affermare: “si contesta la rilevanza, pertinenza e correttezza di calcolo degli estratti conto prodotti nonché entità dei valori e delle somme richieste con specifico riferimento alla determinazione della somma capitale, agli interessi di mora e alle spese e ai costi richiesti”. Non hanno dunque in alcun modo specificato, neppure tardivamente, sotto quale profilo intendessero contestare la debenza dei suddetti interessi. Con la comparsa conclusionale, come si è detto, il e la deducendo la qualità di consumatori, hanno per la prima volta eccepito la Pt_1 Pt_2 vessatorietà della clausola 5 del mutuo, per essere, in tesi, il tasso pattuito degli interessi di mora tale da
“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale, o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f del Codice del Consumo.
III.
4.4. L'eccezione, così formulata, si appalesa ancora una volta assolutamente generica, non avendo gli opponenti allegato quale parametro abbiano inteso prendere a riferimento per giungere ad affermare, nella fattispecie, la manifesta eccessività, non essendo affatto sufficiente il richiamo al tenore della clausola 5 del mutuo (che fissa il tasso di mora nel tasso dell'interesse corrispettivo aumentato di tre punti percentuali), posto che, come indicato dal piano di ammortamento (doc. 9 della convenuta), in applicazione della previsione di tale clausola il saggio degli interessi di mora, in concreto, è stato pari al 6,849%, (a fronte, ad esempio, del saggio del 8,75% previsto, nel 2013, per i ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali, e comunque molto al di sotto della soglia usura5).
Pertanto, neanche sotto questo profilo la sentenza impugnata merita riforma.
III.5. Anche quarto motivo di appello veicola censure infondate.
III.
5.1. Che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sia riferibile alle sole fideiussioni omnibus
è stato più volte ribadito, nel corso di questo ultimo anno, dai giudici di legittimità: “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così Cass. Civ. n. 11060/2025, ma anche: Cass. Civ. n. 9139/2025; Cass. Civ. n. 8669/2025; Cass. Civ. n. 7385/2025; Cass. Civ. n.
2683/2025; Cass. Civ. n. 2432/2025; Cass. Civ. n. 1851/25. In precedenza, già Cass. civ. n. 21841/24;
Cass. civ., n. 30383/24).
pagina 10 di 15 III.
5.2. Benché nella rubrica del motivo la fideiussione per cui è causa sia definita “omnibus”, non v'è dubbio sul fatto che la stessa sia specifica, in quanto prestata unicamente a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario contratto dalla (cfr. doc. 2 Parte_3 Parte_3 fasc. primo grado di parte ): Controparte_3
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha escluso l'eccepita nullità.
III.6. Tanto considerato con riferimento al quarto motivo, anche il quinto motivo di appello risulta infondato, financo al limite dell'inammissibilità.
III.
6.1. Il Tribunale ha in modo chiaro argomentato nel senso che:
“In primo luogo, si rileva che nel contratto di mutuo nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata medesima (cfr. Cass. N. 2301/2004).
Secondo gli attori opponenti, la decorrenza dei 6 mesi previsti dall'articolo 1957 cc deve risalire alla comunicazione di sollecito della del 9 luglio 2019 (cfr. doc. 6 fascicolo Controparte_3 convenuta).
Tale tesi non appare condivisibile, in quanto ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'articolo 1957 c.c. deve essere considerata la data in cui la banca ha dichiarato il mutuatario principale decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine, ovvero il 25.02.2020.
Infatti, se lo scopo dell'art. 1957 cod. civ. è quello di evitare che il creditore, facendo affidamento sul buon esito dell'escussione del fideiussore, trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, nonché quello di impedire che per il fideiussore sia incerto il termine d'efficacia finale della sua garanzia, nel caso in cui l'obbligazione sia divenuta, per il fatto del debitore, immediatamente esigibile (come nel caso che qui occupa in cui il debito è divenuto attuale ex art. 1186 cod. civ.), il termine semestrale a carico del creditore per proporre le “sue istanze” contro il debitore garantito
pagina 11 di 15 non può che correre da quest'ultimo momento in cui l'obbligazione restitutoria è, in senso tecnico,
“scaduta”.
Dunque, l'obbligazione è tecnicamente scaduta nel momento in cui la banca ha risolto il contratto di mutuo e dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c.
A questo proposito, si rileva che la banca ha allegato e provato documentalmente di aver agito in via giudiziale tempestivamente entro i sei mesi decorrenti dal 25.02.2020, depositando ricorso per decreto ingiuntivo in data 01.07.2020 sia nei confronti della debitrice principale sia dei fideiussori.”.
Ebbene, il motivo di appello ripropone tal quali le difese che il giudice ha disatteso, senza l'argomentazione di alcuna specifica critica alla motivazione che si è ritrascritta: viene riproposta la tesi per cui il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., andrebbe individuato in quello di scadenza delle singole rate, senza aggredire la motivazione per cui l'obbligazione di restituzione è unica e la suddivisione dell'adempimento in ratei è unicamente volta ad agevolare il debitore6; viene riproposta la tesi per cui, comunque, il dies a quo del temine semestrale sarebbe stato da individuare nella data del
09.07.2019, allorché la aveva avvertito i fideiussori del mancato pagamento di 6 rate del mutuo CP_3 da parte della debitrice principale, senza aggredire la motivazione per cui la scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., andava individuata nella dichiarata decadenza della debitrice dal beneficio del termine, e dunque nel 25.02.2020, data rispetto alla quale era seguita l'azione giudiziale. Considerazioni tutte, queste del Tribunale, che la Corte non può che ritenere condivisibili, dovendosi quindi ritenere accertato che, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 01.07.2020, la ha debitamente coltivato nel semestre l'azione nei confronti della debitrice CP_3 principale, senza alcuna necessità di invocare, nella fattispecie, la sufficienza della diffida stragiudiziale in materia di garanzia a prima richiesta.
Anche con riferimento ai capi censurati con il presente motivo d'appello, pertanto, la sentenza impugnata deve trovare conferma. 6 In conformità ad orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito di recente da Cass. Civ. n. 20772/25 “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo;
pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301).”. pagina 12 di 15 III.7. Il sesto motivo, che censura il regolamento delle spese di lite, è infondato, ed altresì inammissibile nella parte in cui veicola contestazioni nuove.
III.
7.1. Secondo gli appellanti, sarebbe stata ingiusta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , poiché quest'ultima, tramite la mandataria era intervenuta CP_1 CP_2 volontariamente nel corso del giudizio di primo grado, senza sollecitazione da parte degli appellanti medesimi, e perché, comunque, la stessa non aveva provato la qualità di cessionaria del CP_1 credito, avendo omesso la produzione del contratto di cessione, né risultava provata l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB in relazione alla mandataria CP_2
III.
7.2. Le ultime due contestazioni sono senz'altro tardive, atteso che in primo grado non sono state sollevate dal e dalla (mentre avrebbero dovuto esserlo nelle difese immediatamente Pt_1 Pt_2 successive all'intervento, ovvero in seno alle note scritte con il cui scambio è stata sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni, piuttosto che negli scritti difensivi conclusionali).
III.
7.3. Peraltro, ed è dirimente, le contestazioni sono infondate, atteso che: (i) ha prodotto, CP_1 nel costituirsi, l'avviso di cessione in blocco contenuto nella G.U. (suo doc. 3), con il link che consente di pervenire all'elenco dei crediti ceduti, pure separatamente prodotto (suo doc. 4), nel quale compare l'NDG 2965278 che -come da doc. 9 della già citato- consente di individuare con certezza il CP_3 credito ceduto, né la successivamente all'intervento, ha disconosciuto la cessione, restando poi CP_3 anche contumace in appello, per cui tanto la cessione in blocco quanto l'inclusione in essa dello specifico credito devono ritenersi provati;
(ii) alla luce dell'orientamento espresso da Cass. Civ. n.
7243/2024, la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto addetto alla riscossione dei crediti non comporta invalidità negoziale (Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”).
III.
7.4. Che, poi, la cessionaria fosse legittimata all'intervento volontario, è indiscutibile. La cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB realizza una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ed è dunque ad essa applicabile, essendosi verificata nel corso del processo, la disposizione dell'art. 111, primo e terzo comma, cod. proc. civ.; il processo prosegue, dunque, tra le parti originarie, pagina 13 di 15 con l'intervento in grado di appello del cessionario del credito, intervento che è in tal caso sganciato dai limiti dell'art. 344 cod. proc. civ. (Cass, sez. L, 21/05/2018, n. 12436): ai sensi dell'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. il successore a titolo particolare nel diritto controverso può infatti intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo (Cass., sez. U, 26/08/2019, n. 21690)7.
III.
7.5. Nel merito, la doglianza sulle spese è comunque infondata, e persino carente di interesse, perché, considerato l'importo complessivo liquidato dal Tribunale in favore delle parti vittoriose, e tenuto conto dei parametri medi applicabili in ragione dello scaglione di valore di riferimento in base al
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, la liquidazione, per quanto in favore di due parti (€ 7500 per onorari in favore della Banca ed € 2.500 per onorari in favore della intervenuta), non ha superato l'importo liquidabile ad una sola di esse (pari ad € 14.103 per onorari).
IV. Le spese del grado.
IV.
1. Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e, quindi, si liquidano in favore di così come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato Controparte_1 dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 52.001 ad euro
260.000), applicati i parametri medi ed omessa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
IV.
2. Nulla sulle spese con riguardo all'appellata rimasta contumace.
IV.
3. Deve essere dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Sondrio n. 279/2023, pubblicata il 02.10.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettario 15% ed iva e cpa come per legge. 7 In questi termini Cass. civ. n. 20773/25 cit. pagina 14 di 15 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 bis
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Beatrice Siccardi Il Presidente
NI LO TI
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, in particolare, dal dictum di Cass. Sez. Un., 06.04.2023, n. 9479. 2 Segnatamente, indicato nella misura di 3 punti percentuali in più del TAEG applicato all'operazione. pagina 6 di 15 3 Cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI, 02.01.2023, n. 21. 4 Secondo il criterio di riparto dell'onere della prova così come descritto da Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533. pagina 9 di 15 5 Tenuto conto del fatto che per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al
31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.