Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6331/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale, presidente relatore
Silvia Graziella Carosio giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 6331 / 2024 promossa da:
(CUI 05YZENA), nato in [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO MARIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 05YZENA) ha così concluso: Parte_1
“nel merito: nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore”
TORINO QUESTURA non costituita
1
1. svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 il sig. (CUI 05YZENA), Parte_1
cittadino del BANGLADESH, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data
11.3.2024 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore;
all'udienza del 4.3.2025, è stato assunto l'interrogatorio libero del ricorrente e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il provvedimento impugnato
La richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata respinta per avere l'amministrazione resistente sul presupposto che il richiedente non avesse conseguito un apprezzabile radicamento socio-lavorativo in Italia.
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2 degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia presentato richiesta di Pt_1
permesso di soggiorno in data 10.7.2023; tuttavia risulta dallo stesso provvedimento impugnato che egli manifestò tale volontà in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n 20/2023 (avendo ricevuto l'appuntamento in data 9.3.2023, come risulta dal decreto impugnato). La manifestazione di volontà di ottenere protezione speciale è dunque anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 20/2023, che dunque non potrà essere applicato al caso del ricorrente (onde evitare che i ritardi dell'azione amministrativa – non imputabili al ricorrente – finiscano con il circoscrivere la portata di un diritto soggettivo di quest'ultimo).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche
3 dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di
'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale
4 esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Occorre anzitutto considerare il protratto lasso di tempo trascorso dall'ingresso di in Italia (avendo il ricorrente Pt_1
fatto ingresso in Italia nel 2020).
Occorre poi considerare che il ricorrente si è da tempo reso autonomo a livello abitativo (doc.
4-17-18).
Occorre, ancora, considerare che egli si è anche impegnato nell'apprendimento della lingua italiana iscrivendosi a corsi di formazione linguistica (doc. 19) e ha dimostrato di sapere interloquire efficacemente con il giudice durante l'interrogatorio libero. L'apprendimento della lingua italiana è aspetto che concorre senz'altro nella positiva valutazione del livello di integrazione sociale in Italia.
Soprattutto, il ricorrente ha profuso costante (ed efficace) impegno nell'inserimento nel mondo del lavoro.
Egli ha sempre lavorato in modo ininterrotto dal 2020 ad oggi, come risulta dai numerosi contratti a tempo determinato versati in atti (doc. 6-7-8), dalle buste paga in atti relative agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 (doc. 9-10-11-12), dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 (doc. 13-14-15-16).
Attualmente, il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 8), che lo impegna a tempo pieno (sei giornate lavorative alla settimana).
Anche sotto il profilo sociale emergono elementi suggestivi di attivazione di una rete sociale, posto che il ricorrente ha dichiarato di avere buoni rapporti coi colleghi di lavoro e con i coinquilini che condividono l'alloggio con lui.
Occorre, quindi, considerare il lungo periodo di permanenza in Italia e la buona integrazione raggiunta dal richiedente, persona incensurata e immune da carichi pendenti, che quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché l'impegno in campo formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
5 Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che
(CUI ), nato in [...] in data [...] Parte_1 Pt_3
ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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