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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IT
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IT, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392 R.G. dell'anno 2022 ,
TRA
(GIÀ Parte_1 Parte_2
GIÀ - (P. IVA ), in persona
[...] Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e, per esso, il dott. , in qualità di CP_1
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, giusta procura speciale con atto per
Notaio da Roma del 1/10/2021 (N. Rep. 175858 Racc. n. 11458), con sede legale in Per_1
Roma, Via Grezar, n. 14, rappresentata e difesa – giusta procura apposta in calce all'atto di citazione – dall'Avv. Giuseppe MAZZOTTA (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato Reggio Calabria, via Crisafi 34, presso lo studio del medesimo difensore.
OPPOSTA – ATTRICE IN PROSECUZIONE
E
(PI , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede in IT (pec , rappresentata e difesa Email_1 dall'Avv. Mauro Mocci (CF – pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in IT, via P.
Gobetti, 11, come da delega in atti
OPPONENTE – CONVENUTO IN PROSECUZIONE
NONCHE'
( in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, contumace
OPPOSTA – CONVENUTA IN PROSECUZIONE
E TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
( in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Sardegna, 129, contumace
OPPOSTA – CONVENUTA IN PROSECUZIONE
Oggetto: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di IT in favore del
Tribunale di Roma, per le ragioni esposte al punto 1) della presente opposizione;
b) sempre in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecuzione concessa dal G.E. di IT, e per
l'effetto dichiarare la piena esigibilità dei crediti rivendicati con gli atti di pignoramento mobiliare oggetto di causa;
c) nel merito, previa dichiarazione della legittimità ed efficacia degli atti di esecuzione posti in essere, riconoscere il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti della . in Parte_1 Controparte_5 liquidazione per tutti i titoli portati nell'atto di pignoramento opposto e, quindi, rigettare ogni avversa argomentazione e deduzione sul punto e, in particolare:
c.1) In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Giudice Tributario competente per territorio (
[...]
), atteso che la cartella di pagamento ha ad oggetto crediti tributari;
Organizzazione_1
c.2) Senza rinuncia alla superiore eccezione ed in caso di rigetto della stessa, accertare e dichiarare la regolare notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, accertare la tardività ed inammissibilità di ogni censura, contestazione o rilievo formulato avverso la stessa e la pretesa creditoria;
c.3) in ogni caso e comunque, rigettare la domanda di parte ricorrente, volta all'annullamento degli atti di pignoramento e, per l'effetto, dichiarare la validità e l'efficacia dei provvedimenti opposti e di tutti i titoli sottesi.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per la convenuta costituita;
Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di IT adito, dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione per tutti i motivi sopra dedotti , con condanna di in persona del suo legale CP_6 rappresentante pro-tempore anche al pagamento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa e delle spese e compensi di avvocato
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
Ragioni di fatto e di diritto
Con due distinti atti di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 del
2/10/2015, la ordinava ad e Parte_1 Controparte_3 alla di pagare – direttamente in favore della creditrice ed Controparte_4 CP_4 entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento – le somme dovute, fino alla concorrenza di euro 853.827,04 ( ) ed euro 854.133,84 ( ) Controparte_4 Organizzazione_2 comprensivi di interessi di mora e compensi di riscossione.
Con atto del 13/12/2019, la , proponeva formale Controparte_2 opposizione avverso l'intrapresa esecuzione ed i sopra citati atti di pignoramento di crediti verso terzi, adducendo l'illegittimità della procedura esecutiva e la nullità del credito rivendicato.
Con memoria difensiva depositata in data 28/1/2021, il Concessionario si costituiva nel giudizio, eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto introduttivo, in quanto effettuata all'indirizzo pec t, non presente nei Email_3
Pubblici Registri, con conseguente irregolare formazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Formulava quindi istanza di rimessione in termini e, contestualmente, contestava le ragioni di opposizione, invocando l'accertamento della legittimità della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 5/6/2020, comunicata in data 21/12/2021, il Giudice dell'Esecuzione, scioglieva la riserva assunta all'udienza del 15/5/2020 e concedeva l'invocata sospensione, ritenendo provato il fumus, stante la mancata comparizione all'udienza del Concessionario, anche in considerazione dell'omessa contestazione dei profili di erroneità dell'atto di pignoramento e della legittimità della procedura esecutiva.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice assegnava alle parti termine di giorni 45 decorrenti dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo o dalla decisione del reclamo stesso, se proposto, per introdurre il giudizio di merito.
Con successivo atto di citazione, introduceva il giudizio di merito, Parte_1 invocando la revoca della sospensione concessa e deducendo la regolarità e legittimità dell'atto di pignoramento e della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la società opponente che eccepiva, preliminarmente, l'assoluta inammissibilità della citazione in riassunzione per l'assoluta mancanza di legittimazione della costituzione in giudizio, posta in essere dal dipendente privato, sig. , che aveva CP_1 rilasciato la procura all'avvocato Mazzotta. Nel merito, contrastava l'esecuzione adducendo la
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
nullità, l'illegittimità e l'illecita dell'atto di pignoramento, stante la mancata indicazione dettagliata dei crediti e del creditore, ed in particolare della loro natura, degli importi richiesti.
Non si costituivano in giudizio i terzi pignorati la Controparte_3 [...]
delle quali deve dichiararsi la contumacia. Controparte_4
All'esito dell'udienza tenutasi in data 10/01/2024, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il ricorso introduttivo della opposizione la , ha eccepito Controparte_2
l'inesistenza del pignoramento. in quanto:
a) l'atto di pignoramento è stato notificato e inviato al terzo a mezzo Pec con delle semplici fotocopie e non atti conformi all'originale e con firma a stampa priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di immissione dei dati telematici in violazione della L.241/90,
b) nell'atto erano riportate “cartelle palesemente nulle e prive del creditore emittente;
c) le cartelle erano fondate su titoli inesistenti “perchè mai notificati all'istante” e sottoscritte
“da funzionario con contratto privato ai sensi dell'art.1 c.9 del D.L.n.193/2016 e non da pubblici funzionari”.
Con riguardo al primo motivo di opposizione la giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è motivo di discostarsi, con l'ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.; ha sostenuto la Corte di cassazione chela «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Nella cartella di pagamento è poi riportato il responsabile del procedimento nella persona del sig.
. Persona_2
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
Si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (Cass. 18 gennaio 2022 n. 1321) in tema di riscossione coattiva, alla luce della particolare struttura dell'atto
"impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per cui l'avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e considerando che l'attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione, è senz'altro sufficiente - per il principio dell'unitarietà del procedimento -
l'indicazione del solo responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento, e non anche di quello delle altre fasi.
Inoltre deve ritenersi che l'allegazione alla cartella di “semplici fotocopie” di cui non si è attestata la conformità all'originale non incide sulla validità della stessa poiché il destinatario, sulla base di tali documenti, può svolgere compiutamente le proprie difese.
Pertanto il motivo sopra indicato sub a) è infondato.
Anche il motivo sopra indicato sub b) è infondato in quanto la cartella indica il creditore e la causale del credito e pertanto la mancanza degli elementi essenziali non sussiste.
I motivi sopra indicati sub c) relativi alla mancata notificazione all'istante della cartella di pagamento e alla sottoscrizione della stessa “da funzionario con contratto privato ai sensi dell'art.1 c.9 del D.L.n.193/2016 e non da pubblici funzionari” sono anch'essi infondati poiché la cartella di pagamento risulta notificata telematicamente alla società opponente in data 20 luglio
2019 (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) e la sottoscrizione da parte di un soggetto che non è dipendente pubblico non rileva poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dalla quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. Cass. 04/12/2019 n. 31605) l'esistenza della cartella di pagamento non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;
a ciò deve aggiungersi che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. 18 maggio 2018 n. 12243), in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
sanzione espressa, la violazione della disposizione sulla sottoscrizione non dà luogo ad alcuna invalidità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di e la Controparte_3 [...]
; Controparte_4
- rigetta l'opposizione;
- condanna la al pagamento Controparte_2 delle spese del giudizio sostenute dalla che si Parte_1 liquidano in euro 15.659,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
IT, 5 aprile 2024
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IT
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IT, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392 R.G. dell'anno 2022 ,
TRA
(GIÀ Parte_1 Parte_2
GIÀ - (P. IVA ), in persona
[...] Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e, per esso, il dott. , in qualità di CP_1
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, giusta procura speciale con atto per
Notaio da Roma del 1/10/2021 (N. Rep. 175858 Racc. n. 11458), con sede legale in Per_1
Roma, Via Grezar, n. 14, rappresentata e difesa – giusta procura apposta in calce all'atto di citazione – dall'Avv. Giuseppe MAZZOTTA (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato Reggio Calabria, via Crisafi 34, presso lo studio del medesimo difensore.
OPPOSTA – ATTRICE IN PROSECUZIONE
E
(PI , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede in IT (pec , rappresentata e difesa Email_1 dall'Avv. Mauro Mocci (CF – pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in IT, via P.
Gobetti, 11, come da delega in atti
OPPONENTE – CONVENUTO IN PROSECUZIONE
NONCHE'
( in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, contumace
OPPOSTA – CONVENUTA IN PROSECUZIONE
E TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
( in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Sardegna, 129, contumace
OPPOSTA – CONVENUTA IN PROSECUZIONE
Oggetto: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di IT in favore del
Tribunale di Roma, per le ragioni esposte al punto 1) della presente opposizione;
b) sempre in via preliminare, revocare la sospensione dell'esecuzione concessa dal G.E. di IT, e per
l'effetto dichiarare la piena esigibilità dei crediti rivendicati con gli atti di pignoramento mobiliare oggetto di causa;
c) nel merito, previa dichiarazione della legittimità ed efficacia degli atti di esecuzione posti in essere, riconoscere il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti della . in Parte_1 Controparte_5 liquidazione per tutti i titoli portati nell'atto di pignoramento opposto e, quindi, rigettare ogni avversa argomentazione e deduzione sul punto e, in particolare:
c.1) In ordine all'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Giudice Tributario competente per territorio (
[...]
), atteso che la cartella di pagamento ha ad oggetto crediti tributari;
Organizzazione_1
c.2) Senza rinuncia alla superiore eccezione ed in caso di rigetto della stessa, accertare e dichiarare la regolare notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, accertare la tardività ed inammissibilità di ogni censura, contestazione o rilievo formulato avverso la stessa e la pretesa creditoria;
c.3) in ogni caso e comunque, rigettare la domanda di parte ricorrente, volta all'annullamento degli atti di pignoramento e, per l'effetto, dichiarare la validità e l'efficacia dei provvedimenti opposti e di tutti i titoli sottesi.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per la convenuta costituita;
Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di IT adito, dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione per tutti i motivi sopra dedotti , con condanna di in persona del suo legale CP_6 rappresentante pro-tempore anche al pagamento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa e delle spese e compensi di avvocato
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
Ragioni di fatto e di diritto
Con due distinti atti di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 del
2/10/2015, la ordinava ad e Parte_1 Controparte_3 alla di pagare – direttamente in favore della creditrice ed Controparte_4 CP_4 entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento – le somme dovute, fino alla concorrenza di euro 853.827,04 ( ) ed euro 854.133,84 ( ) Controparte_4 Organizzazione_2 comprensivi di interessi di mora e compensi di riscossione.
Con atto del 13/12/2019, la , proponeva formale Controparte_2 opposizione avverso l'intrapresa esecuzione ed i sopra citati atti di pignoramento di crediti verso terzi, adducendo l'illegittimità della procedura esecutiva e la nullità del credito rivendicato.
Con memoria difensiva depositata in data 28/1/2021, il Concessionario si costituiva nel giudizio, eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto introduttivo, in quanto effettuata all'indirizzo pec t, non presente nei Email_3
Pubblici Registri, con conseguente irregolare formazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Formulava quindi istanza di rimessione in termini e, contestualmente, contestava le ragioni di opposizione, invocando l'accertamento della legittimità della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 5/6/2020, comunicata in data 21/12/2021, il Giudice dell'Esecuzione, scioglieva la riserva assunta all'udienza del 15/5/2020 e concedeva l'invocata sospensione, ritenendo provato il fumus, stante la mancata comparizione all'udienza del Concessionario, anche in considerazione dell'omessa contestazione dei profili di erroneità dell'atto di pignoramento e della legittimità della procedura esecutiva.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice assegnava alle parti termine di giorni 45 decorrenti dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo o dalla decisione del reclamo stesso, se proposto, per introdurre il giudizio di merito.
Con successivo atto di citazione, introduceva il giudizio di merito, Parte_1 invocando la revoca della sospensione concessa e deducendo la regolarità e legittimità dell'atto di pignoramento e della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la società opponente che eccepiva, preliminarmente, l'assoluta inammissibilità della citazione in riassunzione per l'assoluta mancanza di legittimazione della costituzione in giudizio, posta in essere dal dipendente privato, sig. , che aveva CP_1 rilasciato la procura all'avvocato Mazzotta. Nel merito, contrastava l'esecuzione adducendo la
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
nullità, l'illegittimità e l'illecita dell'atto di pignoramento, stante la mancata indicazione dettagliata dei crediti e del creditore, ed in particolare della loro natura, degli importi richiesti.
Non si costituivano in giudizio i terzi pignorati la Controparte_3 [...]
delle quali deve dichiararsi la contumacia. Controparte_4
All'esito dell'udienza tenutasi in data 10/01/2024, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il ricorso introduttivo della opposizione la , ha eccepito Controparte_2
l'inesistenza del pignoramento. in quanto:
a) l'atto di pignoramento è stato notificato e inviato al terzo a mezzo Pec con delle semplici fotocopie e non atti conformi all'originale e con firma a stampa priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di immissione dei dati telematici in violazione della L.241/90,
b) nell'atto erano riportate “cartelle palesemente nulle e prive del creditore emittente;
c) le cartelle erano fondate su titoli inesistenti “perchè mai notificati all'istante” e sottoscritte
“da funzionario con contratto privato ai sensi dell'art.1 c.9 del D.L.n.193/2016 e non da pubblici funzionari”.
Con riguardo al primo motivo di opposizione la giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è motivo di discostarsi, con l'ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.; ha sostenuto la Corte di cassazione chela «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Nella cartella di pagamento è poi riportato il responsabile del procedimento nella persona del sig.
. Persona_2
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
Si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (Cass. 18 gennaio 2022 n. 1321) in tema di riscossione coattiva, alla luce della particolare struttura dell'atto
"impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per cui l'avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e considerando che l'attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione, è senz'altro sufficiente - per il principio dell'unitarietà del procedimento -
l'indicazione del solo responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento, e non anche di quello delle altre fasi.
Inoltre deve ritenersi che l'allegazione alla cartella di “semplici fotocopie” di cui non si è attestata la conformità all'originale non incide sulla validità della stessa poiché il destinatario, sulla base di tali documenti, può svolgere compiutamente le proprie difese.
Pertanto il motivo sopra indicato sub a) è infondato.
Anche il motivo sopra indicato sub b) è infondato in quanto la cartella indica il creditore e la causale del credito e pertanto la mancanza degli elementi essenziali non sussiste.
I motivi sopra indicati sub c) relativi alla mancata notificazione all'istante della cartella di pagamento e alla sottoscrizione della stessa “da funzionario con contratto privato ai sensi dell'art.1 c.9 del D.L.n.193/2016 e non da pubblici funzionari” sono anch'essi infondati poiché la cartella di pagamento risulta notificata telematicamente alla società opponente in data 20 luglio
2019 (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) e la sottoscrizione da parte di un soggetto che non è dipendente pubblico non rileva poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dalla quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. Cass. 04/12/2019 n. 31605) l'esistenza della cartella di pagamento non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;
a ciò deve aggiungersi che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. 18 maggio 2018 n. 12243), in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI IT
sanzione espressa, la violazione della disposizione sulla sottoscrizione non dà luogo ad alcuna invalidità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di e la Controparte_3 [...]
; Controparte_4
- rigetta l'opposizione;
- condanna la al pagamento Controparte_2 delle spese del giudizio sostenute dalla che si Parte_1 liquidano in euro 15.659,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
IT, 5 aprile 2024
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6