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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24915/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICELLI Parte_1 P.IVA_1
ALBERICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 80 PIACENZA, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSANI ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 13 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi presso il Cantiere il Controparte_2
5.8.2021 rientra nelle ipotesi risarcibili previste dalle Condizioni contrattuali della polizza n. CP_3
8001742309 sottoscritta da e Parte_1
accertare e dichiarare che non risulta operante la clausola di esclusione prevista dalla lettera
H dell'art.
1.6 della polizza n. 8001742309 sottoscritta da al pari CP_3 Parte_1
delle altre clausole di esclusione invocate ex adverso;
dichiarare tenuta e condannare già già al Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in favore di dell'importo di € 206.876,13, in considerazione Parte_1
del rimborso già versato da al Cantiere o Parte_1 Controparte_2
quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta:
Nel merito, in via principale: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande
promosse mediante il presente giudizio da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per inoperatività della polizza discendente dalla esclusione della garanzia assicurativa relativamente
alla fattispecie in applicazione dell'art. 1.6, lettera h) delle clausole che regolano l'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi vigente inter partes alla data dell'evento dannoso.
Per l'effetto rigettare in toto dette domande. Nel merito, in via subordinata: statuire l'integrale
infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande promosse mediante il presente giudizio da
nei confronti di per inoperatività della polizza Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 discendente dalle ulteriori esclusioni della garanzia assicurativa relativamente alla fattispecie di cui
alle ulteriori correlative clausole che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi
vigente inter partes alla data dell'evento dannoso.
Per l'effetto rigettare in toto le domande di parte ricorrente.
Nel merito, in estremo subordine: contenere l'operatività della polizza di assicurazione entro gli stretti
limiti di cui alle clausole che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi vigente
inter partes alla data dell'evento dannoso con riferimento alle delimitazioni di operatività della
suddetta nonché, quanto all'indennizzo riconoscibile, agli scoperti di polizza, ai minimi di scoperto e
ai limiti del massimale relativamente alla fattispecie.
Il tutto previo assolvimento da parte della ricorrente dell'onere sulla Parte_1
stessa gravante di fornire la prova dell'importo pecuniario realmente considerabile quanto alla
fattispecie nel rispetto del nesso di causa tra sinistro e danni.
Per l'effetto rigettare per integrale infondatezza in fatto e in diritto tutte le ulteriori domande di parte
ricorrente.
In ogni caso con vittoria delle spese e delle spettanze professionali di causa, nonché del rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo Controparte_1
assicurativo.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che si occupava di sicurezza dell'industria nautica e navale, sia civile, sia militare, oltre che di pagina 3 di 10 protezione delle strutture e infrastrutture nei settori automobilistico e delle energie rinnovabili;
- che il Cantiere di Viareggio acquistava da anni, il Sistema di Controparte_2
Polytechno, di spegnimento incendio per le sale macchine delle imbarcazioni di propria produzione, proponendolo come standard ai propri clienti;
- che la prassi operativa di prevedeva che il sistema fosse posizionato e fissato - sui CP_2
supporti forniti da - dai propri tecnici di cantiere, secondo gli schemi elettrici forniti Parte_1
da ; Parte_1
- che le operazioni di collaudo del Sistema si articolavano in più fasi:
- esecuzione test di corretta installazione e di corretto funzionamento da parte dei tecnici di
; Parte_1
- a seguito del test di cui al punto precedente, se eseguito con esito positivo, vengono collegati i generatori aerosol, ovvero i contenitori dell'agente estinguente, e si attiva il sistema, per verificare che i generatori aerosol siano stati collegati correttamente;
- successivamente, l'impianto viene lasciato in funzione e testato per almeno 5 giorni dal
Cantiere, per verificare che non ci siano problemi di interferenze elettriche/elettroniche con altre apparecchiature installate a bordo. Al momento della messa in funzione dell'impianto aerosol la barca non è in condizione di essere consegnata al Cliente, occorrono ancora alcuni giorni per eseguire i test e i collaudi di tutti gli apparecchi di bordo. Per questo motivo, è necessario attendere alcuni giorni per essere sicuri che tutto funzioni correttamente;
- se in questo periodo di tempo emergono problematiche, i tecnici di vengono Parte_1
richiamati per la loro risoluzione;
- quando tutto funziona correttamente, il capobarca di chiama e chiede CP_2 Parte_1
pagina 4 di 10 il certificato di collaudo;
- che in data 9.7.2021, i tecnici di esaminavano l'impianto antincendio ad aerosol Parte_1
montato sull'imbarcazione “Alisa” dai tecnici del Cantiere e, dopo aver eseguito le prove funzionali del caso, rilevavano alcune non conformità gravi nel montaggio dei componenti, che impedivano di proseguire con la prassi di collaudo già indicata;
- che, segnalata tale circostanza al Cantiere, i tecnici di chiedevano ai responsabili del Parte_1
Cantiere di eseguire alcuni interventi tecnici per risolvere le non conformità e quindi chiedevano di visionare nuovamente l'impianto, una volta eseguiti questi lavori;
- che il Responsabile Tecnico del Cantiere, Ing. assicurava che tutte le Persona_1
problematiche segnalate sarebbero state risolte;
nel frattempo, l'impianto del Sistema veniva lasciato “non in servizio”, ovvero venivano lasciate montate le lampade di test, come previsto dalla normativa di riferimento dell'aerosol, in modo da evitare attivazioni accidentali non volute dell'agente estinguente;
- che a fine luglio 2021 veniva eseguito un secondo sopralluogo da parte dei tecnici di
, per verificare l'esecuzione degli interventi richiesti al Cantiere e, dopo aver Parte_1
eseguito nuovamente tutti i test con esito positivo, i tecnici di effettuavano la Parte_1
rimozione delle lampade di test e collegavano i generatori aerosol per poter procedere con la successiva fase operativa del collaudo;
- che i tecnici collegavano, quindi, i generatori aerosol e accendevano l'impianto per Parte_1
verificare l'assenza di problemi di cablaggio;
- che, quindi, l'impianto veniva spento secondo le direttive del Cantiere, che per prassi obbliga a togliere completamente la tensione elettrica durante la notte alle barche in lavorazione;
pagina 5 di 10 - che nel corso di un ultimo controllo visivo, effettuato chiudendo la portella della centralina c.d.
AM800/10 (facente parte del Sistema), i tecnici di riscontravano che le due Parte_1
resistenze di fine linea cablate nella scheda elettronica della centrale erano piegate malamente e a rischio rottura, e quindi procedevano alla loro sostituzione. L'impianto, tuttavia, non veniva attivato nuovamente perché il Cantiere aveva ormai spento tutti i dispositivi dell'imbarcazione,
in quanto ormai si era arrivati al termine del turno lavorativo;
- che i tecnici di non rilasciavano, quindi, il certificato di corretta installazione, Parte_1
perché il Sistema doveva in ogni caso essere utilizzato per qualche giorno, acceso e spento ripetutamente, per verificarne il corretto funzionamento;
- che purtroppo, i tecnici di , per disattenzione, avevano sostituito le due resistenze Parte_1
con altre di valore molto inferiore rispetto a quelle richieste;
- che per tale ragione la centrale interpretava il valore come un contatto chiuso, un segnale di allarme e di conseguenza rilasciava l'agente estinguente;
- che, pertanto, in data 5.8.2021 l'impianto del Sistema, ancora sprovvisto di Certificato di corretta installazione e senza che fosse stata terminata la fase operativa di collaudo, veniva acceso dal Cantiere, il Sistema andava in allarme, provocando la fuoriuscita dell'agente estinguente del Sistema nella sala macchine del Cantiere, danneggiando alcuni elementi in essa presenti, e in particolare apparati elettrici, elettronici e meccanici;
- che l'11.8.2021 il Cantiere reclamava i danni, contestando il sinistro ed emetteva una fattura per il risarcimento pari ad € 169.570,60 + Iva 22%, e così complessivi € 206.876,13, somma che veniva poi compensata con crediti vantati dalla ricorrente;
- che, denunciato il sinistro, la convenuta non riconosceva l'indennizzo, sostenendo che il sinistro pagina 6 di 10 fuoriuscisse dall'ambito di operatività della polizza, che riguardava i danni a terzi esclusivamente nelle operazioni di installazione dell'impianto, prima del suo collaudo;
- che, tuttavia, nel caso di specie le operazioni di collaudo non si erano concluse e il relativo certificato, indispensabile per consentire la navigazione, non era ancora stato rilasciato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, ribadendo come per stessa ammissione di parte ricorrente in sede di denuncia del sinistro si desse conto dell'avvenuto collaudo dell'impianto; che, in ogni caso, l'i.v.a. non costituiva un costo per la ricorrente e che operavano le franchigie di polizza.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 17 dicembre 2025
tratteneva la causa in decisone ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
A fronte della denuncia di sinistro operata dall'attrice, infatti, la compagnia assicuratrice ha in primo luogo eccepito la non operatività della polizza, in quanto a suo dire il danno sarebbe stato procurato successivamente al completamento dell'impianto e, quindi, a impianto già collaudato.
In particolare la convenuta ha fatto richiamo a quanto pattuito con l'art.
1.6 delle condizioni di polizza,
“Rischi esclusi dall'Assicurazione” delle “Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità
civile”, secondo il quale “A) l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso ZI (R.C.T.) non
comprende i danni: … h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o,
qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non
avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati
pagina 7 di 10 quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione
lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione”.
Parte convenuta, nello specifico, ha ritenuto operante la clausola di esclusione di operatività della polizza, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa assicurata in sede di denuncia del sinistro, là dove si ricostruisce la vicenda e si parla di collaudo effettuato dai propri tecnici.
Tale difesa non può trovare condivisione, in quanto la invocata clausola, diretta a delimitare il perimetro di operatività della copertura assicurativa, fa esplicito richiamo al rilascio del certificato di collaudo, espressione che inequivocabilmente allude al completamento con esito positivo delle operazioni di collaudo.
Nella denuncia di sinistro trasmessa dall'attrice, viceversa, si fa richiamo alle operazioni di collaudo effettuate dai propri tecnici, dandosi atto, tuttavia, che nel corso delle stesse erano emerse delle problematiche, che il personale del cantiere navale si era ripromesso di risolvere in tempi rapidi.
In sostanza, nella denuncia di sinistro si fa richiamo alle operazioni di collaudo, precisando come le stesse non fossero state portate a termine a causa di alcuni problemi tecnici emersi e ancora da risolvere.
Né parte convenuta ha provato il contrario, producendo il verbale di collaudo antecedente al sinistro.
L'eccezione di inoperatività della polizza, pertanto, non può trovare condivisione.
Parimenti non può essere accolta l'ulteriore difesa articolata dalla convenuta, in ordine alla natura dei danni conseguiti per effetto del sinistro e alla loro non indennizzabilità.
pagina 8 di 10 La convenuta, infatti, ha fatto riferimento alla clausola 1.17, “Lavori presso terzi” delle “Condizioni
Particolari”, concernenti l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che prevede che
“Restano comunque esclusi i danni alle cose che l' abbia in consegna o custodia a qualsiasi Parte_2
titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione”.
L'esame della fattura emessa dal cantiere navale danneggiato, per gli interventi resisi necessari per porre rimedio ai danni procurati dall'impianto antiincendio, evidenziano come le parti rimaste ammalorate riguardassero l'impianto elettrico e la sala motori dell'imbarcazione, e non, invece, lo stesso impianto antiincendio oggetto della lavorazione ad opera dell'attrice.
Trattasi, inoltre, di beni pacificamente di proprietà di terzi, ossia del cantiere navale e, quindi,
suscettibili di indennizzo assicurativo per effetto della polizza inter partes.
Se, pertanto, per le ragioni tutte esposte va riconosciuta l'operatività della polizza e il conseguente obbligo indennitario gravante sulla convenuta, vanno viceversa accolte le difese di quest'ultima in punto di quantificazione dell'indennizzo da corrispondere.
Per prima cosa, infatti, va accolta l'eccezione diretta a scomputare dall'entità del danno l'importo esposto in fattura a titolo di i.v.a.
Come, infatti, rilevato dalla convenuta, detto importo non costituisce un costo né per il cantiere che ha emesso la fattura, né per l'attrice che, attraverso la compensazione di tale fattura con propri crediti, ha pagato la somma esposta a titolo di risarcimento del danno: il 22% della somma capitale esposta a titolo di imposta, infatti, è stata recuperata dall'attrice attraverso lo “scarico” dell'i.v.a.
Per tale ragione, quindi, l'entità del danno suscettibile di indennizzo deve essere circoscritta alla somma esposta in fattura al netto dell'i.v.a. e, quindi, in euro 169.570,60.
A ciò, infine, si aggiunga come la prestazione indennitaria gravante sulla convenuta debba essere pagina 9 di 10 ulteriormente ridotta per effetto della franchigia contrattualmente pattuita ed eccepita dalla difesa di
, che ha fatto a tal fine richiamo all'allegato 1 del Foglio Informativo, il quale prevede che, in CP_1
caso di lavori presso terzi, si applichi uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 e massimale di euro 150.000,00 per sinistro.
Nessuna contestazione è stata sollevata da parte attrice in ordine all'applicazione della franchigia eccepita dalla convenuta.
Per effetto di tutto quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta va condannata a pagare all'attrice a titolo di indennizzo assicurativo la somma di euro 152.613,54, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, così come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del credito accertato, si liquidano in complessivi euro 8.836,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 152.613,54, Controparte_1
oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.836,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 17 dicembre 2025 Il giudice
ES RR
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24915/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICELLI Parte_1 P.IVA_1
ALBERICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 80 PIACENZA, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSANI ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 13 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi presso il Cantiere il Controparte_2
5.8.2021 rientra nelle ipotesi risarcibili previste dalle Condizioni contrattuali della polizza n. CP_3
8001742309 sottoscritta da e Parte_1
accertare e dichiarare che non risulta operante la clausola di esclusione prevista dalla lettera
H dell'art.
1.6 della polizza n. 8001742309 sottoscritta da al pari CP_3 Parte_1
delle altre clausole di esclusione invocate ex adverso;
dichiarare tenuta e condannare già già al Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagamento, in favore di dell'importo di € 206.876,13, in considerazione Parte_1
del rimborso già versato da al Cantiere o Parte_1 Controparte_2
quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta:
Nel merito, in via principale: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande
promosse mediante il presente giudizio da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per inoperatività della polizza discendente dalla esclusione della garanzia assicurativa relativamente
alla fattispecie in applicazione dell'art. 1.6, lettera h) delle clausole che regolano l'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi vigente inter partes alla data dell'evento dannoso.
Per l'effetto rigettare in toto dette domande. Nel merito, in via subordinata: statuire l'integrale
infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande promosse mediante il presente giudizio da
nei confronti di per inoperatività della polizza Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 discendente dalle ulteriori esclusioni della garanzia assicurativa relativamente alla fattispecie di cui
alle ulteriori correlative clausole che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi
vigente inter partes alla data dell'evento dannoso.
Per l'effetto rigettare in toto le domande di parte ricorrente.
Nel merito, in estremo subordine: contenere l'operatività della polizza di assicurazione entro gli stretti
limiti di cui alle clausole che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi vigente
inter partes alla data dell'evento dannoso con riferimento alle delimitazioni di operatività della
suddetta nonché, quanto all'indennizzo riconoscibile, agli scoperti di polizza, ai minimi di scoperto e
ai limiti del massimale relativamente alla fattispecie.
Il tutto previo assolvimento da parte della ricorrente dell'onere sulla Parte_1
stessa gravante di fornire la prova dell'importo pecuniario realmente considerabile quanto alla
fattispecie nel rispetto del nesso di causa tra sinistro e danni.
Per l'effetto rigettare per integrale infondatezza in fatto e in diritto tutte le ulteriori domande di parte
ricorrente.
In ogni caso con vittoria delle spese e delle spettanze professionali di causa, nonché del rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo Controparte_1
assicurativo.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che si occupava di sicurezza dell'industria nautica e navale, sia civile, sia militare, oltre che di pagina 3 di 10 protezione delle strutture e infrastrutture nei settori automobilistico e delle energie rinnovabili;
- che il Cantiere di Viareggio acquistava da anni, il Sistema di Controparte_2
Polytechno, di spegnimento incendio per le sale macchine delle imbarcazioni di propria produzione, proponendolo come standard ai propri clienti;
- che la prassi operativa di prevedeva che il sistema fosse posizionato e fissato - sui CP_2
supporti forniti da - dai propri tecnici di cantiere, secondo gli schemi elettrici forniti Parte_1
da ; Parte_1
- che le operazioni di collaudo del Sistema si articolavano in più fasi:
- esecuzione test di corretta installazione e di corretto funzionamento da parte dei tecnici di
; Parte_1
- a seguito del test di cui al punto precedente, se eseguito con esito positivo, vengono collegati i generatori aerosol, ovvero i contenitori dell'agente estinguente, e si attiva il sistema, per verificare che i generatori aerosol siano stati collegati correttamente;
- successivamente, l'impianto viene lasciato in funzione e testato per almeno 5 giorni dal
Cantiere, per verificare che non ci siano problemi di interferenze elettriche/elettroniche con altre apparecchiature installate a bordo. Al momento della messa in funzione dell'impianto aerosol la barca non è in condizione di essere consegnata al Cliente, occorrono ancora alcuni giorni per eseguire i test e i collaudi di tutti gli apparecchi di bordo. Per questo motivo, è necessario attendere alcuni giorni per essere sicuri che tutto funzioni correttamente;
- se in questo periodo di tempo emergono problematiche, i tecnici di vengono Parte_1
richiamati per la loro risoluzione;
- quando tutto funziona correttamente, il capobarca di chiama e chiede CP_2 Parte_1
pagina 4 di 10 il certificato di collaudo;
- che in data 9.7.2021, i tecnici di esaminavano l'impianto antincendio ad aerosol Parte_1
montato sull'imbarcazione “Alisa” dai tecnici del Cantiere e, dopo aver eseguito le prove funzionali del caso, rilevavano alcune non conformità gravi nel montaggio dei componenti, che impedivano di proseguire con la prassi di collaudo già indicata;
- che, segnalata tale circostanza al Cantiere, i tecnici di chiedevano ai responsabili del Parte_1
Cantiere di eseguire alcuni interventi tecnici per risolvere le non conformità e quindi chiedevano di visionare nuovamente l'impianto, una volta eseguiti questi lavori;
- che il Responsabile Tecnico del Cantiere, Ing. assicurava che tutte le Persona_1
problematiche segnalate sarebbero state risolte;
nel frattempo, l'impianto del Sistema veniva lasciato “non in servizio”, ovvero venivano lasciate montate le lampade di test, come previsto dalla normativa di riferimento dell'aerosol, in modo da evitare attivazioni accidentali non volute dell'agente estinguente;
- che a fine luglio 2021 veniva eseguito un secondo sopralluogo da parte dei tecnici di
, per verificare l'esecuzione degli interventi richiesti al Cantiere e, dopo aver Parte_1
eseguito nuovamente tutti i test con esito positivo, i tecnici di effettuavano la Parte_1
rimozione delle lampade di test e collegavano i generatori aerosol per poter procedere con la successiva fase operativa del collaudo;
- che i tecnici collegavano, quindi, i generatori aerosol e accendevano l'impianto per Parte_1
verificare l'assenza di problemi di cablaggio;
- che, quindi, l'impianto veniva spento secondo le direttive del Cantiere, che per prassi obbliga a togliere completamente la tensione elettrica durante la notte alle barche in lavorazione;
pagina 5 di 10 - che nel corso di un ultimo controllo visivo, effettuato chiudendo la portella della centralina c.d.
AM800/10 (facente parte del Sistema), i tecnici di riscontravano che le due Parte_1
resistenze di fine linea cablate nella scheda elettronica della centrale erano piegate malamente e a rischio rottura, e quindi procedevano alla loro sostituzione. L'impianto, tuttavia, non veniva attivato nuovamente perché il Cantiere aveva ormai spento tutti i dispositivi dell'imbarcazione,
in quanto ormai si era arrivati al termine del turno lavorativo;
- che i tecnici di non rilasciavano, quindi, il certificato di corretta installazione, Parte_1
perché il Sistema doveva in ogni caso essere utilizzato per qualche giorno, acceso e spento ripetutamente, per verificarne il corretto funzionamento;
- che purtroppo, i tecnici di , per disattenzione, avevano sostituito le due resistenze Parte_1
con altre di valore molto inferiore rispetto a quelle richieste;
- che per tale ragione la centrale interpretava il valore come un contatto chiuso, un segnale di allarme e di conseguenza rilasciava l'agente estinguente;
- che, pertanto, in data 5.8.2021 l'impianto del Sistema, ancora sprovvisto di Certificato di corretta installazione e senza che fosse stata terminata la fase operativa di collaudo, veniva acceso dal Cantiere, il Sistema andava in allarme, provocando la fuoriuscita dell'agente estinguente del Sistema nella sala macchine del Cantiere, danneggiando alcuni elementi in essa presenti, e in particolare apparati elettrici, elettronici e meccanici;
- che l'11.8.2021 il Cantiere reclamava i danni, contestando il sinistro ed emetteva una fattura per il risarcimento pari ad € 169.570,60 + Iva 22%, e così complessivi € 206.876,13, somma che veniva poi compensata con crediti vantati dalla ricorrente;
- che, denunciato il sinistro, la convenuta non riconosceva l'indennizzo, sostenendo che il sinistro pagina 6 di 10 fuoriuscisse dall'ambito di operatività della polizza, che riguardava i danni a terzi esclusivamente nelle operazioni di installazione dell'impianto, prima del suo collaudo;
- che, tuttavia, nel caso di specie le operazioni di collaudo non si erano concluse e il relativo certificato, indispensabile per consentire la navigazione, non era ancora stato rilasciato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, ribadendo come per stessa ammissione di parte ricorrente in sede di denuncia del sinistro si desse conto dell'avvenuto collaudo dell'impianto; che, in ogni caso, l'i.v.a. non costituiva un costo per la ricorrente e che operavano le franchigie di polizza.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 17 dicembre 2025
tratteneva la causa in decisone ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
A fronte della denuncia di sinistro operata dall'attrice, infatti, la compagnia assicuratrice ha in primo luogo eccepito la non operatività della polizza, in quanto a suo dire il danno sarebbe stato procurato successivamente al completamento dell'impianto e, quindi, a impianto già collaudato.
In particolare la convenuta ha fatto richiamo a quanto pattuito con l'art.
1.6 delle condizioni di polizza,
“Rischi esclusi dall'Assicurazione” delle “Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità
civile”, secondo il quale “A) l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso ZI (R.C.T.) non
comprende i danni: … h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o,
qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non
avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati
pagina 7 di 10 quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione
lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione”.
Parte convenuta, nello specifico, ha ritenuto operante la clausola di esclusione di operatività della polizza, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa assicurata in sede di denuncia del sinistro, là dove si ricostruisce la vicenda e si parla di collaudo effettuato dai propri tecnici.
Tale difesa non può trovare condivisione, in quanto la invocata clausola, diretta a delimitare il perimetro di operatività della copertura assicurativa, fa esplicito richiamo al rilascio del certificato di collaudo, espressione che inequivocabilmente allude al completamento con esito positivo delle operazioni di collaudo.
Nella denuncia di sinistro trasmessa dall'attrice, viceversa, si fa richiamo alle operazioni di collaudo effettuate dai propri tecnici, dandosi atto, tuttavia, che nel corso delle stesse erano emerse delle problematiche, che il personale del cantiere navale si era ripromesso di risolvere in tempi rapidi.
In sostanza, nella denuncia di sinistro si fa richiamo alle operazioni di collaudo, precisando come le stesse non fossero state portate a termine a causa di alcuni problemi tecnici emersi e ancora da risolvere.
Né parte convenuta ha provato il contrario, producendo il verbale di collaudo antecedente al sinistro.
L'eccezione di inoperatività della polizza, pertanto, non può trovare condivisione.
Parimenti non può essere accolta l'ulteriore difesa articolata dalla convenuta, in ordine alla natura dei danni conseguiti per effetto del sinistro e alla loro non indennizzabilità.
pagina 8 di 10 La convenuta, infatti, ha fatto riferimento alla clausola 1.17, “Lavori presso terzi” delle “Condizioni
Particolari”, concernenti l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che prevede che
“Restano comunque esclusi i danni alle cose che l' abbia in consegna o custodia a qualsiasi Parte_2
titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione”.
L'esame della fattura emessa dal cantiere navale danneggiato, per gli interventi resisi necessari per porre rimedio ai danni procurati dall'impianto antiincendio, evidenziano come le parti rimaste ammalorate riguardassero l'impianto elettrico e la sala motori dell'imbarcazione, e non, invece, lo stesso impianto antiincendio oggetto della lavorazione ad opera dell'attrice.
Trattasi, inoltre, di beni pacificamente di proprietà di terzi, ossia del cantiere navale e, quindi,
suscettibili di indennizzo assicurativo per effetto della polizza inter partes.
Se, pertanto, per le ragioni tutte esposte va riconosciuta l'operatività della polizza e il conseguente obbligo indennitario gravante sulla convenuta, vanno viceversa accolte le difese di quest'ultima in punto di quantificazione dell'indennizzo da corrispondere.
Per prima cosa, infatti, va accolta l'eccezione diretta a scomputare dall'entità del danno l'importo esposto in fattura a titolo di i.v.a.
Come, infatti, rilevato dalla convenuta, detto importo non costituisce un costo né per il cantiere che ha emesso la fattura, né per l'attrice che, attraverso la compensazione di tale fattura con propri crediti, ha pagato la somma esposta a titolo di risarcimento del danno: il 22% della somma capitale esposta a titolo di imposta, infatti, è stata recuperata dall'attrice attraverso lo “scarico” dell'i.v.a.
Per tale ragione, quindi, l'entità del danno suscettibile di indennizzo deve essere circoscritta alla somma esposta in fattura al netto dell'i.v.a. e, quindi, in euro 169.570,60.
A ciò, infine, si aggiunga come la prestazione indennitaria gravante sulla convenuta debba essere pagina 9 di 10 ulteriormente ridotta per effetto della franchigia contrattualmente pattuita ed eccepita dalla difesa di
, che ha fatto a tal fine richiamo all'allegato 1 del Foglio Informativo, il quale prevede che, in CP_1
caso di lavori presso terzi, si applichi uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 e massimale di euro 150.000,00 per sinistro.
Nessuna contestazione è stata sollevata da parte attrice in ordine all'applicazione della franchigia eccepita dalla convenuta.
Per effetto di tutto quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta va condannata a pagare all'attrice a titolo di indennizzo assicurativo la somma di euro 152.613,54, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, così come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del credito accertato, si liquidano in complessivi euro 8.836,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 152.613,54, Controparte_1
oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.836,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 17 dicembre 2025 Il giudice
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