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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7384/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marzot, del Foro di Bologna, con studio sito in Bologna, via Rizzoli 3, ove eleggono domicilio
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che con sentenza n. 219/2021 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, i coniugi adottavano la minore nata a [...] il [...]; Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto che il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”;
pagina 1 di 3 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1972 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il 23/03/2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 74 parte I anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa coniugale, sita in Budrio (BO), via Kolbe 21, rimanga nella disponibilità della moglie che vi abiterà con la figlia, con i beni e gli arredi ivi contenuti, avendo già il marito prelevato i propri effetti personali.
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria;
le decisioni di maggiore Per_1 importanza, relative alla sua istruzione, educazione e cura, saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia;
4) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano al mantenimento diretto della figlia ed alla gestione della stessa secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
- martedì, mercoledì, giovedì, pernotti compresi, la minore starà con la madre che si occuperà delle relative attività scolastiche ed extrascolastiche;
- venerdì, domenica e lunedì, pernotti compresi, la minore starà con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, che si occuperà delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- i sabati saranno alternati tra i genitori;
- vacanze natalizie: la sera del 24 dicembre e il giorno 1° gennaio la minore starà con un genitore;
il giorno 25 dicembre e la sera del 31 dicembre starà con l'altro, ad anni alterni;
- vacanze pasquali: Pasqua con un genitore e lunedì con l'altro, ad anni alterni;
- compleanno della figlia insieme entrambi i genitori;
- eventuali recuperi, ponti ed altre festività da concordare, prevedendosi, eventualmente, il cambio della turnazione;
5) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia;
6) dispone che entrambi i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda espressamente al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Bologna del 2017, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
tra le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50%, rientrano anche le spese per le vacanze che la minore trascorrerà da sola, le spese per l'attività sportiva della minore, nonché le spese per la gestione del cane.
Le spese relative al premio della polizza sanitaria della minore saranno a carico della madre, mentre saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% le franchigie e le spese sanitarie non coperte da polizza.
pagina 2 di 3 7) prende atto che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale spettante per la figlia minore verrà versato, come già avviene, nel conto corrente cointestato, aperto presso e Controparte_1 sarà percepito, come già avviene, al 50% tra i genitori. Il conto corrente cointestato rimarrà, dunque, aperto solo per tale scopo e per eventuali altri scopi relativi alle spese della minore, su accordo delle parti;
8) dispone che la documentazione fiscale per gli acquisti, le prestazioni, i servizi, nonché per eventuali rimborsi o sussidi dello stato, dovrà essere intestata alla minore ai fini della corretta deducibilità e le detrazioni fiscali, così come i rimborsi e/o sussidi, saranno ripartiti nella misura del 50% tra i coniugi;
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- l'autovettura Kia Picanto targata FJ967WP di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Parte_2 che ne diventerà proprietaria esclusiva;
Parte_1
- l'autovettura Kia Sportage targata FJ968WP di proprietà della sig.ra verrà invece Parte_1 trasferita al sig. che ne diventerà proprietario esclusivo;
Parte_2
- entrambi i coniugi provvederanno, in maniera diretta, al pagamento per l'intero delle spese relative alla propria auto, ivi compresi bollo e assicurazione;
10) prende atto che le parti dichiarano di avere esatta cognizione delle risorse economiche e della capacità patrimoniale reciproca e, per l'effetto, di rinunciare a qualsivoglia contributo economico reciproco, dichiarandosi entrambi autonomi ed economicamente autosufficienti.
11) prende atto che entrambe le parti si impegnano a non richiedere alcun altro tipo di aiuto e/o prestazione e/o tutela fra gli stessi, fermi restando i diritti indisponibili riguardo alla figlia;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7384/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marzot, del Foro di Bologna, con studio sito in Bologna, via Rizzoli 3, ove eleggono domicilio
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che con sentenza n. 219/2021 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, i coniugi adottavano la minore nata a [...] il [...]; Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto che il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”;
pagina 1 di 3 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1972 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il 23/03/2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 74 parte I anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa coniugale, sita in Budrio (BO), via Kolbe 21, rimanga nella disponibilità della moglie che vi abiterà con la figlia, con i beni e gli arredi ivi contenuti, avendo già il marito prelevato i propri effetti personali.
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria;
le decisioni di maggiore Per_1 importanza, relative alla sua istruzione, educazione e cura, saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia;
4) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano al mantenimento diretto della figlia ed alla gestione della stessa secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
- martedì, mercoledì, giovedì, pernotti compresi, la minore starà con la madre che si occuperà delle relative attività scolastiche ed extrascolastiche;
- venerdì, domenica e lunedì, pernotti compresi, la minore starà con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, che si occuperà delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- i sabati saranno alternati tra i genitori;
- vacanze natalizie: la sera del 24 dicembre e il giorno 1° gennaio la minore starà con un genitore;
il giorno 25 dicembre e la sera del 31 dicembre starà con l'altro, ad anni alterni;
- vacanze pasquali: Pasqua con un genitore e lunedì con l'altro, ad anni alterni;
- compleanno della figlia insieme entrambi i genitori;
- eventuali recuperi, ponti ed altre festività da concordare, prevedendosi, eventualmente, il cambio della turnazione;
5) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia;
6) dispone che entrambi i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda espressamente al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Bologna del 2017, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
tra le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50%, rientrano anche le spese per le vacanze che la minore trascorrerà da sola, le spese per l'attività sportiva della minore, nonché le spese per la gestione del cane.
Le spese relative al premio della polizza sanitaria della minore saranno a carico della madre, mentre saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% le franchigie e le spese sanitarie non coperte da polizza.
pagina 2 di 3 7) prende atto che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale spettante per la figlia minore verrà versato, come già avviene, nel conto corrente cointestato, aperto presso e Controparte_1 sarà percepito, come già avviene, al 50% tra i genitori. Il conto corrente cointestato rimarrà, dunque, aperto solo per tale scopo e per eventuali altri scopi relativi alle spese della minore, su accordo delle parti;
8) dispone che la documentazione fiscale per gli acquisti, le prestazioni, i servizi, nonché per eventuali rimborsi o sussidi dello stato, dovrà essere intestata alla minore ai fini della corretta deducibilità e le detrazioni fiscali, così come i rimborsi e/o sussidi, saranno ripartiti nella misura del 50% tra i coniugi;
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- l'autovettura Kia Picanto targata FJ967WP di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Parte_2 che ne diventerà proprietaria esclusiva;
Parte_1
- l'autovettura Kia Sportage targata FJ968WP di proprietà della sig.ra verrà invece Parte_1 trasferita al sig. che ne diventerà proprietario esclusivo;
Parte_2
- entrambi i coniugi provvederanno, in maniera diretta, al pagamento per l'intero delle spese relative alla propria auto, ivi compresi bollo e assicurazione;
10) prende atto che le parti dichiarano di avere esatta cognizione delle risorse economiche e della capacità patrimoniale reciproca e, per l'effetto, di rinunciare a qualsivoglia contributo economico reciproco, dichiarandosi entrambi autonomi ed economicamente autosufficienti.
11) prende atto che entrambe le parti si impegnano a non richiedere alcun altro tipo di aiuto e/o prestazione e/o tutela fra gli stessi, fermi restando i diritti indisponibili riguardo alla figlia;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Stefano Giusberti
pagina 3 di 3