TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11246/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel. Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Stefania Roberta Spano presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 22.09.2022 in Peschiera Borromeo (MI) (anno 2022 atto n. 43 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI STATUIZIONI PATRIMONIALI
CONCORDATE TRA LE PARTI
Le parti danno atto di avere tra loro la seguente pendenza di natura debito creditoria che hanno concordemente deciso di regolare come segue:
a) il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1 della somma in linea capitale di euro 20.000,00;
b) a fronte di tale debito, il sig. propone, e la sig.ra accetta, di corrispondere quanto Parte_2 Pt_1 dovuto con le seguenti modalità:
• euro 500,00 al giorno 1° di ogni mese, con decorrenza dal 1° novembre 2025 sino al 1° dicembre
2026, quindi per n° 14 mensilità, per complessivi dunque euro 7.000,00
• il residuo di euro 13.000,00, a saldo, in unica soluzione, entro il 31.12.2026
c) le parti concordano che, in caso di mancato puntuale pagamento di anche una sola delle rate pattuite, il sig. decadrà dal beneficio del termine e la sig.ra potrà richiedere immediatamente il Parte_2 Pt_1 pagamento dell'intero credito, detraendo le rate già versate
d) le parti inoltre danno atto che sebbene l'autovettura Hyundai targata EW453PY, sia intestata al sig.
l'intero suo prezzo è stato versato (tramite finanziamento contratto dalla sig.ra da Parte_2 Pt_1 quest'ultima; sicché esse concordano che l'auto sarà immediatamente posta in vendita e che il ricavato andrà per intero a favore della sig.ra Pt_1
e) con l'adempimento di quanto sopra, e quindi il puntuale pagamento del complessivo importo di euro
20.000,00 da parte del sig. alla sig.ra e il versamento nelle mani della sig.ra di Parte_2 Pt_1 Pt_1 quanto sarà ricavato dalla vendita dell'autovettura Hyundai targata EW453PY, le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza relativa ai rapporti tra loro intercorsi: alcuna pretesa tra essi, pertanto, per qualsiasi titolo e/o ragione o in virtù del loro rapporto coniugale ormai cessato, potrà essere avanzata”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Peschiera Borromeo il 22.09.2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG