Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2024, proposto da
IB PI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani e Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villaggio Turistico Internazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Muttoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via degli Zabarella n. 38, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso principale:
- della determinazione del Comune di San Michele al Tagliamento n. 447 del 29-4-2024, avente a oggetto « procedura selettiva per l’assegnazione in concessione demaniale marittima del compendio A) “fronte Colonia Pio XII” per la durata di anni venti. Approvazione dei verbali della procedura e aggiudicazione » della concessione a Villaggio Turistico Internazionale s.r.l.;
di ogni altro atto connesso e presupposto, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice che hanno ritenuto ammissibile l’istanza concorrente di V.T.I. e le hanno attributo il punteggio finale
e per l’accertamento della spettanza dell’aggiudicazione del compendio A) a IB PI;
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. il 23-9-2024:
- per quanto di interesse, della determinazione del Comune di San Michele al Tagliamento n. 447 del 29-4-2024, avente a oggetto “ procedura selettiva per l’assegnazione in concessione demaniale marittima del compendio A) “fronte Colonia Pio XII” per la durata di anni venti. Approvazione dei verbali della procedura e aggiudicazione ”, nelle sole parti in cui, approvando i verbali della Commissione giudicatrice, ha reputato ammissibile/non ha escluso l’offerta presentata da IB PI s.r.l. e ha assegnato all’offerta tecnica di IB PI s.r.l. punteggi comunque non spettanti;
- dei verbali n. 2 del 22-1-2024, n. 3 del 29-1-2024, n. 4 del 5-2-2024, n. 5 del 8-2-2024, n. 6 del 23-2-2024 e n. 17 del 15-4-2024, nella parte in cui la Commissione non ha escluso l’offerta di IB PI s.r.l. e in subordine nella parte in cui ha ivi assegnato all’offerta tecnica di IB PI s.r.l. punteggi comunque non spettanti;
- del verbale n. 1 del 19-1-2024, nella parte in cui la Commissione di gara ha stabilito di attribuire un punto per ogni anno di esperienza maturata dall’operatore economico con un massimo di 15 punti, ai fini della valutazione della “ Durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente ” (criterio di valutazione “B”, sotto-criterio a) ) e/o nella parte in cui ha deciso di rideterminare il criterio di valutazione degli “ investimenti di rilevante interesse pubblico ” (criterio di valutazione “A”, sotto-criterio c) );
- per quanto necessario, delle deliberazioni di GI comunale 2-8-2023, n. 217 e 21-9-2023, n. 266, nella parte in cui approvavano “ condizioni particolari ” per la scheda compendio “A”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Villaggio Turistico Internazionale s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso pubblicato in data 17-18 ottobre 2023 il Comune di San Michele al Tagliamento (in seguito, il Comune) dava atto della presentazione da parte di IB PI s.r.l. (in seguito, IB PI) di un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo della porzione di arenile denominata “ compendio A - fronte Colonia Pio XII ”, per venti anni e invitava gli interessati a presentare eventuali domande concorrenti nel termine di 30 giorni, consentendo altresì a IB PI di presentare entro il medesimo termine integrazioni e/o modifiche all’istanza già proposta.
1.1. Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. (in seguito, VT), società proprietaria di un villaggio turistico in area adiacente a quella oggetto della concessione, presentava un’istanza concorrente; mentre l’istante IB PI provvedeva ad integrare la sua istanza.
1.2. Le istanze venivano valutate sulla base dei criteri individuati dal Regolamento per l’uso del demanio marittimo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26-1-2023 (in seguito, il Regolamento) e all’esito delle operazioni di valutazione risultava: prima l’istanza di VT, con 84,37 punti, e seconda quella di IB PI, con 78,35 punti.
1.3. Con determinazione dirigenziale n. 447 del 29-4-2024 il Comune approvava gli atti della procedura e disponeva l’aggiudicazione della concessione del “ compendio A ”, per 20 anni, a favore di VT.
2. Con il ricorso in esame IB PI, società partecipata dal Comune di San Michele al Tagliamento, ha impugnato gli atti della procedura di affidamento della concessione sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione dell’art. 13, comma 2, del Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo; violazione della lex di gara costituita dalla scheda compendio A) e dal chiarimento n. 3; erronea mancata esclusione dell’istanza concorrente per contrasto con la lex di gara o comunque erronea attribuzione di punteggio .
La scheda compendio e l’art. 13, comma 2, del Regolamento richiederebbero che la concessione sia “ per fruibilità pubblica”.
Inoltre, il Comune nel chiarimento n. 3, in relazione al criterio di valutazione f.2), avrebbe precisato che non sarebbero state premiate le strutture ricettive prospicenti l’arenile perché tale preferenza non sarebbe stata conforme ai principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità.
L’istanza di VT avrebbe quindi dovuto essere esclusa in quanto dalla stessa emergerebbe che l’oggetto della proposta sarebbe la realizzazione di uno stabilimento balneare privato a servizio del villaggio turistico della controinteressata.
In particolare, VT avrebbe dichiarato di realizzare uno “ stabilimento balneare privato ” nel modello D1 (pag. 17).
Inoltre, nella relazione tecnica e illustrativa VT avrebbe dichiarato:
- che l’arenile “ verrebbe messo a disposizione non solo degli ospiti della struttura ricettiva, ma anche di qualunque utente che ne faccia richiesta, in base alla disponibilità”, destinando quindi la spiaggia in primis agli ospiti della struttura ricettiva e, solo in caso di surplus di posti, agli altri utenti;
- che “ la copertura finanziaria del progetto sarà assicurata dai flussi di cassa generati da altre attività già a reddito ”;
- che i prezzi di noleggio di ombrelloni e gazebo devono intendersi “ figurativi ” quando destinati agli ospiti della struttura ricettiva;
- che “ la spiaggia, pur essendo un bene demaniale, tornerebbe a essere in caso di concessione un elemento reggente della medesima offerta turistica ” di modo che la sua cura risponderebbe “ a un interesse aziendale unitario” ;
La proposta di VT si porrebbe quindi in frontale contrasto con la lex della procedura, laddove richiede la fruizione pubblica dell’arenile, e avrebbe quindi dovuto essere esclusa o comunque avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero.
II - Violazione della lex di gara costituita dalla scheda compendio A); erronea mancata preferenza per la proposta coerente con la scheda compendio; erronea attribuzione di punteggio in relazione al criterio f) della tabella .
In base alla scheda compendio, che integrerebbe la legge di gara, “ considerata la particolarità dei soggetti ospiti delle strutture retrostanti poste nelle immediate vicinanze (strutture religiose e/o con scopi sociali/assistenziali)” dovevano essere preferite le “proposte che riservino delle aree per dette realtà; in tali ipotesi dovranno essere specificate le quote riservate ”.
La Commissione avrebbe erroneamente attribuito il punteggio, in relazione al criterio f), “C apacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale ”, in quanto avrebbe riconosciuto 15 punti a IB PI, che ha riservato il 5% delle postazioni agli ospiti delle strutture religiose e/o con scopi sociali/assistenziali poste nelle immediate vicinanze dell’area, e solo due punti in meno – 13 punti – a VT che invece si sarebbe limitata a dichiarare laconicamente che “ una particolare attenzione sarà rivolta alle attività limitrofe e a tutti gli enti che svolgono attività con finalità sociale e assistenziale, ma anche ambientale e culturale ”, senza riservare alcuna postazione.
Inoltre, lo scarto di punteggio – 2 punti – sarebbe correlato al sub-criterio f.3), volto a valorizzare i prezzi praticati.
Pertanto, la Commissione avrebbe integralmente pretermesso la sopra richiamata prescrizione della scheda compendio.
III - Violazione della lex della procedura; erronea attribuzione di punteggio in relazione a molteplici criteri della tabella 1.
La Commissione avrebbe erroneamente considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio elementi, caratteristiche e dotazioni che riguarderebbero esclusivamente la struttura ricettiva di VT, non l’arenile da assegnare in concessione.
In particolare, in relazione:
- al sub-criterio a.1), la commissione avrebbe considerato attrezzature e strutture di soccorso che non sono previste nell’area demaniale, ma che appartengono alla struttura ricettiva di VT;
- al sub-criterio d.1), sarebbero stati valorizzati interventi relativi alla ristorazione e ai trasporti interni, che non riguardano l’arenile;
- al sub-criterio d.2), la commissione avrebbe considerato il personale della struttura ricettiva, senza distinguere tra dipendenti dedicati alla spiaggia e quelli della struttura ricettiva di VT;
- al criterio g), sarebbe stato state considerate le date di apertura del campeggio, anziché quelle riguardanti l’impegno all’allestimento dell’arenile.
IV - Violazione dell’art. 20, comma 9, del Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo .
L’elaborato denominato “ asseverazione piano economico finanziario ” presentato da VT, pur provenendo da un professionista revisore legale, non sembrerebbe essere un’asseverazione.
V - Violazione della lett. e-bis) dell’allegato S/3 l.r. n. 33/2002; violazione dell’art. 20, comma 9, del Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo, nonché del criterio di attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 1, lett. c), allegata al Regolamento. Erronea attribuzione di punteggio alla previsione, quale investimento di rilevante interesse pubblico, alla contribuzione alla realizzazione del nuovo campo da calcio di IB; errore di fatto e illogicità manifesta. Contrasto con la tavola 8C del piano particolareggiato dell’arenile (p.p.a.) .
Parte ricorrente contesta il punteggio attribuito a V.t.i. (10 punti) in relazione al criterio c) “ Investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all’interno, in prossimità o al di fuori dell’area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell’economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche) ”.
L’investimento proposto dalla controinteressata - la compartecipazione, per l’importo di € 300.000, alla realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica, con predisposizione di illuminazione, dello stadio comunale di IB – non sarebbe “ funzionalmente collegato” con l'area demaniale oggetto della concessione, come invece richiesto dall’art. 20, comma 9, del Regolamento.
In particolare, sarebbe erroneo l’assunto di VT secondo cui tale collegamento funzionale sussisterebbe in quanto in passato importanti spettacoli si sarebbero svolti sia “ in arenile ”, sia nello stadio e il p.p.a. avrebbe destinato “ la spiaggia a manifestazioni ed eventi di rilevanza generale per l’economia turistica locale ”.
Il p.p.a. avrebbe infatti destinato il compendio J), denominato “ fronte Villaggio Turistico Internazionale ” – non il compendio compendio A), oggetto della procedura in esame - come “ambito preferenziale per spettacoli e manifestazioni” e il collegamento funzionale dovrebbe “esistere non con il generico arenile, bensì nello specifico con la porzione di arenile di cui si chiede la concessione”.
VI - Violazione della lett. e-bis) dell’allegato S/3 l.r. n. 33/2002; illegittima valorizzazione in termini di punteggio del progetto di gestione dell’attività oggetto di concessione; errore di fatto e alterazione della par condicio tra competitors.
Parte ricorrente contesta il punteggio attribuito a VT (15 punti) in relazione al criterio a) “ Progetto di gestione dell’attività di concessione ” in quanto la proposta della controinteressata non avrebbe rispettato i limiti alle quote di investimento dedicate ad attrezzature e beni mobili (non superiore al 20%), previsti dalla lett. e-bis) dell’allegato S/3 della l.r. n. 33/2002.
In particolare, la quota di investimento effettivamente destinata da VT ad attrezzature sarebbe pari al 51% dell’investimento complessivo (Euro 1.750.000), anziché del 19,99% come dichiarato.
Gli elementi relativi alla zona benessere, fitness e infanzia sarebbero infatti attrezzature e non interventi edilizi.
La commissione avrebbe quindi attribuito il massimo punteggio (15/15) a VT, considerando attrezzature che eccederebbero il limite consentito, in tal modo penalizzando IB PI, che invece avrebbe rispettato i limiti previsti.
VII - Violazione della lex di gara; erronea attribuzione di punteggio in relazione all’offerta economica .
L’effettivo rialzo sul canone proposto da VT sarebbe stato inferiore a quello considerato dalla Commissione (12,677%), in quanto la controinteressata avrebbe anche dichiarato che avrebbe chiesto la riduzione del 25% del canone prevista per le attività ricettive all’aria aperta.
Pertanto, in relazione al canone IB PI avrebbe dovuto conseguire 5 punti e V.t.i. 4,2 punti, quindi 1,05 punti in più a IB PI e 0,8 punti in meno a VT.
3. VT si è costituita in giudizio, contestando nel merito le censure proposte ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dei motivi volti a contestare i punteggi attribuiti dalla commissione in ragione del mancato superamento della c.d. prova di resistenza e per l’insindacabilità del merito delle valutazioni dell’Amministrazione.
Sarebbe altresì inammissibile il terzo motivo di ricorso in ragione del divieto di venire contra factum proprium , in quanto analoghi profili di censura sarebbero proponibili nei confronti dell’istanza di IB PI.
3.1. VT ha altresì proposto ricorso incidentale impugnando gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge. Violazione della l.r. n. 33/2002 (Allegato S2). Violazione della lex specialis di gara: violazione degli artt. 15, 20 del Regolamento. Erronea mancata esclusione per assenza di documentazione essenziale, anche a comprovare la serietà e la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di BS, e presentazione di un’offerta anomala e non sostenibile. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione .
IB PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere presentato un’istanza inammissibile in quanto priva del Piano finanziario di investimento asseverato e del computo metrico estimativo, richiesti - a penna di esclusione - dall’art. 15 del Regolamento.
Infatti, la tabella, allegata a pag. 27 della relazione tecnica della controinteressata, sarebbe un mero elenco di macro-gruppi di opere con i relativi costi, ma non costituirebbe un computo metrico estimativo.
Il piano finanziario di investimento presentato da IB PI considererebbe esclusivamente i primi sei anni della concessione - non gli ulteriori 14 anni previsti – e non risulterebbe asseverato in quanto non si comprenderebbe “ che cosa in realtà IB PI abbia offerto e neppure che cosa in concreto sia stato asseverato ”.
Infatti, l’importo complessivo degli investimenti sarebbe individuato nel Piano generale degli investimenti nella somma di Euro 1.750.000,00; nella relazione tecnico illustrativa nella maggiore somma di Euro 2.562.000,00 (Euro 1.807.000,00 per opere edili ed Euro 755.000 per attrezzature) e nello “ Stato Patrimoniale ” dell’asseverazione nella minore somma di Euro 1.210.372 (Euro 582.185,00 per opere edili; Euro 518.000,00 per isole servizi ed Euro 110.187,00 per attrezzature).
Inoltre, il piano sarebbe del tutto inattendibile in quanto nel conto economico non sarebbero stati presi in considerazione i costi di tutti gli “ Acquisti e servizi ”, salvo l’energia elettrica, e i margini operativi sarebbero indicati in modo irrealistico.
Mancherebbe inoltre il rendiconto finanziario che evidenzi i flussi di cassa.
Anche la linea di credito indicata nell’istanza (Euro 3.700.000,00) non risulterebbe plausibile, stante il debito bancario di IB PI di Euro 9.216.351,00, e comunque non sarebbe idonea a garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti.
In sintesi, l’istanza della controinteressata, oltre ad essere priva di documenti essenziali, sarebbe insostenibile sotto il profilo economico e inattendibile sotto il profilo finanziario.
II - Violazione di legge. Violazione della l.r. n. 33/2002 (Allegato S/2). Violazione della lex specialis di gara: violazione degli artt. 3, 13, 15 e 17 del Regolamento. Violazione: della disciplina urbanistica (Piano Particolareggiato dell’Arenile comunale), della disciplina igienico-sanitaria, della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (l.r. n. 16/2007 e prescrizioni tecniche per la fruizione della spiaggia di cui alla DGR n. 1428/2011 e ss.mm.). Violazione della l.n. 118/2022. Erronea mancata esclusione. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione .
IB PI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, in contrasto con quanto richiesto dall’art. art. 17 del Regolamento, la sua proposta non sarebbe compatibile con la normativa urbanistica, igienico-sanitaria e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare, sotto un primo profilo, la controinteressata avrebbe previsto l’installazione di docce e isole ecologiche nella fascia di soggiorno all’ombra, in contrasto con le norme del PPA che le collocano nella fascia dei servizi di spiaggia. Inoltre, non avrebbe rispettato gli standard minimi di dotazione di docce richiesti.
Sotto un secondo profilo, il progetto della controinteressata non prevedrebbe specificamente e pertanto non assicurerebbe il necessario collegamento alle reti tecnologiche né conterrebbe “ seri elementi in ordine alla progettazione delle modalità di scarico ”.
Sotto un terzo profilo, il progetto di IB PI non garantirebbe l’accessibilità alle persone diversamente abili, indicando una pendenza (8%) maggiore di quella prevista dal punto 8.1.11 del d.m. n. 236 del 14-6-1989 (5%).
In ogni caso tali violazioni avrebbero dovuto portare a una penalizzazione significativa della controinteresata nell’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità progettuale.
III – In via subordinata , violazione della lex specialis: erronea attribuzione di punteggio in relazione a molteplici criteri della Tabella 1. Violazione dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza. Eccesso di potere, sviamento .
VT contesta i punteggi assegnati a IB PI dalla Commissione perché macroscopicamente irragionevoli in relazione:
- al criterio a), per le violazioni della normativa urbanistica, igienico-sanitaria e sull’abbattimento delle barriere architettoniche già evidenziate nel secondo motivo e altresì per avere dichiarato la realizzazione di servizi innovativi, non previsti nel progetto;
- al criterio b), in quanto il piano degli investimenti sarebbe irrealistico e privo di un piano di manutenzione programmata;
- in relazione al criterio c), in quanto la commissione avrebbe attribuiti un punteggio a VT anche in relazione a investimenti non asseverati (le somme destinate a pubblica utilità indicate in Euro 1.039.000);
- in relazione al criterio d), in quanto la commissione avrebbe considerato per IB PI il fatturato totale e per VT solo la quota del revenue ricettivo, senza considerare i servizi inclusi tra cui la stessa spiaggia, la piscina e la ristorazione.
IV – Sempre in via subordinata , violazione della lett. e-bis) dell’allegato S/3 l.r. n. 33/2002; violazione dell’art. 20, co. 9, del Regolamento, nonché del criterio di attribuzione dei punteggi di cui alla ivi allegata Tabella 1, profilo A), lett. c). Erronea attribuzione di punteggio alla previsione, quale investimento di rilevante interesse pubblico, di contribuzione alla realizzazione di un nuovo parcheggio scambiatore.
VT contesta il punteggio attribuito a IB PI in relazione al criterio c), in quanto anche l’investimento proposto dalla ricorrente principale - la realizzazione del parcheggio scambiatore - non sarebbe “ funzionalmente collegato” con l'area demaniale oggetto della concessione, come invece richiesto dall’art. 20, comma 9, del Regolamento.
La stessa IB PI avrebbe infatti riconosciuto di non poter realizzare tale parcheggio nelle immediate vicinanze dell’arenile e l’esatta individuazione del luogo sarebbe rinviata a non meglio precisate successive verifiche con il Comune.
V – In via ulteriormente subordinata, Impugnazione in parte qua del Verbale n. 1 - seduta del 24-4-2024 – della Commissione per violazione di legge e per eccesso di potere. Violazione della legge di gara e dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. Eccesso di potere per contraddittorietà e per illogicità e ingiustizia manifeste.
Nel corso della prima seduta (verbale n. 1) la Commissione, senza alcuna legittimazione, avrebbe modificato i criteri di valutazione delle proposte stabiliti dal Regolamento, stabilendo criteri non ragionevoli, senza darne adeguata pubblicità e danneggiando la ricorrente.
In particolare:
- in relazione al criterio b), “ Know-how ed esperienza”, la Commissione avrebbe stabilito di assegnare un punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 15 punti, in tal modo appiattendo le differenze tra i concorrenti e penalizzando VT, che ha 62 anni di esperienza rispetto a IB PI che ne ha 30 anni.
- in relazione al criterio c) dell’Offerta tecnica, concernente gli “ investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all’interno, in prossimità o al di fuori dell’area oggetto della concessione”, la commissione avrebbe stabilito di valutare gli investimenti esclusivamente in base al loro valore economico, senza tener conto della pertinenza e dell’utilità degli stessi per lo sviluppo del territorio, come invece richiesto dal Regolamento.
VI – Sempre in via ulteriormente subordinata, qualora si ritenga che le “ condizioni particolari ” della legge di gara siano “ ostative a qualsiasi forma di fruizione dell’arenile da parte degli ospiti del villaggio ”, tali condizioni particolari sarebbero illegittime in quanto, sotto un primo profilo, la GI non sarebbe competente a dettare nuove regole di gara estranee al PPA e diverse e ulteriori rispetto ai criteri di gara fissati nel Regolamento per l’uso del demanio marittimo.
Sotto un secondo profilo, la GI non avrebbe potuto stabilire regole particolari e ulteriori dopo la ricezione delle domande di concessione, quando erano noti i nomi dei concorrenti.
Sotto un terzo profilo, la condizione della “ fruizione pubblica ”, intesa come impedimento totale alla fruibilità del bene demaniale da parte degli ospiti del villaggio sarebbe in contrasto: con i principi di proficua utilizzazione della concessione, di libera iniziativa economica e di ragionevolezza; con il Regolamento comunale e con il piano urbanistico dell’arenile, che non prevede alcuna irragionevole tipologia esclusiva di clientela.
4. In vista dell’udienza pubblica, IB PI ha depositato una memoria e VT una replica in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
5. In data 10-1-2025 si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare è necessario ricostruire sinteticamente il quadro normativa di riferimento.
1.1. La procedura in esame non è sottoposta alla disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 118 del 5-8-2022, in quanto è stata avviata anteriormente all’entrata in vigore di tale disposizione, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.l. 16-9-2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14-11-2024, n. 166, ma è stata indetta dal Comune di Jesolo, in ottemperanza alle statuizioni contenute nelle note sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, sulla base dei principi di cui all’art. 12 della direttiva 2006/123/UE e della disciplina di cui alla l.r. del Veneto n. 33 del 4-11-2002.
Tale legge regionale, per quanto di interesse, per le nuove concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni, come quella in esame, prevede:
- all’art. 48, che “ 1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall' allegato S/2 e con le procedure di cui all' allegato S/3. 2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda ”.
- all’allegato S/2, che alla domanda devono essere allegati determinati documenti;
- all’allegato S/3, lett. a), che “ Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione ”;
- all’allegato S/3, lett. e- bis ), che “ Il comune esegue gli adempimenti procedimentali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato tramite procedure comparative nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE e, in relazione all’importo dell’investimento, comprensivo di eventuali oneri di urbanizzazione o di altra natura, purché realmente sostenuti e non recuperabili dai concessionari, determina la durata della concessione in anni, in base agli importi previsti dalla tabella e) ter contenuta nel presente allegato. Gli investimenti da realizzare consistono in interventi edilizi disciplinati dagli articoli 10 e 22 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380. Una quota non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’investimento può essere altresì destinata ad attrezzature e beni mobili. Un’altra quota d’investimento non superiore al 40% può essere destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari, nel territorio comunale sede della concessione per la difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali. Sono comunque escluse le operazioni ordinarie di manutenzione delle spiagge a carico dei concessionari ”;
- all’allegato S/3, lett. e), individua i criteri di valutazione delle domande.
1.2. In estrema sintesi la l.r. n. 33/2002 ribadisce lo schema procedurale dell’art. 37 cod. nav. (in caso di presentazione di domande di nuova concessione il Comune deve provvedere alla sua pubblicazione concedendo agli interessati un congruo termine per presentare domande concorrenti), ma aggiunge che le conseguenti procedure comparative devono svolgersi nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE.
E in ordine a tale disciplina, del tutto in linea con quanto già affermato dalle richiamate sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, è stato chiarito che: “ Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l’assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
Il Consiglio di Stato ha ‘affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e che l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede.
Ha osservato che l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 del Codice della navigazione contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
In altri termini, ‘la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica’, sicché ‘la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate’ (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837).
Nel caso in scrutinio, pertanto, non era necessario predisporre un apposito bando, né prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione, né prevedere la verifica di anomalia.
Nella presente fattispecie il complessivo iter del procedimento e la lettera con cui è stata indetta, alla fine, la procedura prevista dal comma 3 dell’art. 37 del codice della navigazione devono reputarsi in sintonia con i principi ribaditi dalla giurisprudenza appena richiamata risultando idonei a garantire un’adeguata pubblicità ed una soddisfacente situazione concorrenziale ” (cfr. CGA, 22-5-2023, n. 350).
1.3. In definitiva nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento da parte del legislatore nazionale – cui spetta la potestà normativa esclusiva in materia di concorrenza – le procedure in esame non sono sottoposte alle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, né alla disciplina nazionale di dettaglio riguardante il diverso settore degli appalti pubblici né alle formalità proprie dell'evidenza pubblica, ma devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni - indubbiamente più flessibili e meno stringenti - di cui all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE che richiede che la procedura “ presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ”.
1.4. Il Comune, approvando il piano particolareggiato dell’arenile (p.p.a.) e le schede comparto ha disciplinato l’uso dell’area demaniale oggetto della concessione e con il Regolamento ha provveduto a disciplinare anche i profili essenziali della procedura di affidamento.
1.5. Le censure proposte devono quindi essere esaminate alla luce di tale complessivo assetto normativo.
2. Le censure proposte con il ricorso principale non possono essere condivise.
2.1. È infondato il primo motivo con cui IB PI sostiene che VT avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua istanza non rispetterebbe la prescrizione della legge di gara di garantire la “ fruibilità pubblica” del bene, prevedendo la realizzazione di uno “ stabilimento balneare privato ”.
2.2. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, da un’interpretazione sistematica dei documenti allegati all’istanza di VT e in particolare dalla relazione tecnica descrittiva emerge che la controinteressata non ha intesto riservare l’acceso alla spiaggia ai clienti della sua struttura ricettiva, garantendo invece la fruibilità pubblica del bene demaniale.
VT ha infatti espressamente dichiarato che “ l’arenile, al netto della spiaggia libera che fa storia a sé, verrebbe messo a disposizione non solo degli ospiti della struttura ricettiva, ma anche di qualunque utente anche esterno che ne faccia richiesta, in base alla disponibilità o con riferimento ad apposite convenzioni come già avvenuto in passato con alcuni operatori ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 67).
Inoltre, VT:
- si è impegnata a sottoscrivere apposite convenzioni, che “ potranno prevedere ” condizioni vantaggiose, con gli “ enti che svolgono attività con finalità assistenziale e sociale, ma anche ambientale e culturale ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 9);
- si è impegnata a garantire “ la disponibilità di tutti i servizi sopraelencati (tra cui l’area infanzia, la zona fitness e i campi da gioco) anche ai frequentatori della spiaggia libera ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 9);
- per l’accessibilità all’area demaniale, oltre all’accesso per gli “ ospiti ”, ha previsto di organizzare, “ in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria del settore turismo, dei servizi di mobilità urbana dei flussi turistici, in modo da indirizzarli da settori del demanio marittimo ormai saturi, verso settori, come questo dell’istanza, meno utilizzati, utilizzando le medesime modalità che attualmente svolgono altri concessionari della località ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 20);
- ha suddiviso le aree di sosta a servizio della concessione in aree di sosta generica - a disposizione di tutti (clienti e non) - e in area di sosta specifica (relazione tecnica descrittiva, pag. 29);
- ha precisato di proporre “ un ambito dell’arenile in cui, da una parte, erogare i servizi sia agli ospiti della struttura ricettiva a 5 stelle, sia agli altri clienti esterni che usufruiscono dello stabilimento balneare, dall’altro lato, realizzare un’area per manifestazioni ed eventi sportivi o ludici (spettacoli ecc.) a disposizione anche della comunità turistica di IB ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 40);
- ha previsto tariffe applicabili a tutti gli utenti, precisando che le stesse devono ritenersi “ figurative qualora tali prodotti vengano destinati agli ospiti del Villaggio Turistico Internazionale ” (relazione tecnica descrittiva, pag. 69).
Dal complesso di tali previsioni emerge che VT ha effettivamente inteso garantire la fruizione pubblica dell’area in concessione.
2.3. Quanto all’assunto di parte ricorrente, secondo cui VT proporrebbe di destinare la spiaggia in primis agli ospiti della struttura ricettiva e, solo in caso di surplus di posti, agli altri utenti esterni, va evidenziato che il Regolamento ha stabilito che “ Obiettivo della procedura selettiva è individuare i soggetti più idonei, a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica ” (art. 13, comma 2). L’uso esclusivo, ossia riservato a determinate categorie di utenti, può essere previsto solo in relazione a determinate zone di spiaggia .
E la scheda compendio precisa che l’area in questione deve essere oggetto di “Concessione per fruibilità pubblica con eventuale riserva di aree per soggiorno all’ombra per strutture retrostanti; in tal caso l’offerta dovrà specificare le quote riservate a tali strutture e quelle riservate ai ‘giornalieri’”.
In definitiva zone determinate della spiaggia potevano essere riservate all’uso di clienti delle strutture ricettiva retrostante, ma in tal caso l’offerta doveva “ specificare le quote riservate a tali strutture e quelle riservate ai ‘giornalieri’”.
Tuttavia, come rilevato da IB PI, non risulta che nella sua offerta VT abbia individuato le specifiche zone né le quote riservate all’uso esclusivo dei clienti della sua struttura ricettiva, pertanto, deve escludersi che VT possa destinare la spiaggia in primis agli ospiti della sua struttura ricettiva e, solo in caso di surplus di posti, agli altri utenti esterni.
Dovrà quindi essere assicurata la fruizione pubblica del bene demaniale oggetto della concessione, sia da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sia da parte di qualunque utente, anche esterno, che ne faccia richiesta, senza preferenze tra le due categorie di utenti.
In questo senso la concessione dovrebbe disciplinare le modalità di risposta alle istanze di disponibilità degli utenti, in modo da garantire la parità di trattamento tra le due diverse categorie.
3. È infondato il secondo motivo del ricorso principale con cui IB PI contesta il punteggio attribuito alla controinteressata in relazione al criterio f), “ capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale ”, in quanto la commissione avrebbe riconosciuto 15 punti alla medesima ricorrente, che ha riservato il 5% delle postazioni agli ospiti delle strutture religiose e/o con scopi sociali/assistenziali poste nelle immediate vicinanze dell’area, e solo due punti in meno – 13 punti – a VT che si sarebbe invece limitata a dichiarare laconicamente che “ una particolare attenzione sarà rivolta alle attività limitrofe e a tutti gli enti che svolgono attività con finalità sociale e assistenziale, ma anche ambientale e culturale ”, senza riservare alcuna postazione.
3.1. Per consolidata giurisprudenza, “ le valutazioni tecniche dell’amministrazione non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non quando appaiano, per tabulas, macroscopicamente illogiche o incongrue, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; V, 30 aprile 2015, n. 2198; V, 23 febbraio 2015, n. 882; V, 26 marzo 2014, n. 1468; III, 13 marzo 2012, n. 1409), ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione: tale apparenza dev’essere di immediata percezione, non essendo a tal fine ‘sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte’ (Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2615; 18 maggio 2017, n. 3553)” (Cons. Stato, Sez. III, 12-8-2024, n. 7094).
E nella fattispecie in esame, benché la scheda “ Compendio A ” prevedesse che “ Considerata la particolarità dei soggetti ospiti delle strutture retrostanti poste nelle immediate vicinanze (strutture religiose e/o con scopi sociali/assistenziali), saranno preferite proposte che riservino delle aree per dette realtà; in tale ipotesi dovranno essere specificate le quote riservate ”, non risulta manifestamente irragionevole che la Commissione abbia attribuito alla controinteressata VT solo due punti in meno della ricorrente in relazione a tale criterio.
Da un lato, infatti, il criterio f) è articolato in tre sub-criteri (f.1; f.2 e f.3) uno solo dei quali – il sub-criterio f.2 – premiava la “ collaborazione con proprietari di strutture ricettive e di servizi in aree contigue all’area da concessionare per favorire la fruizione da parte degli ospiti di tratti di arenile siti nelle immediate vicinanze della struttura”.
Gli altri sub- criteri – f.1 e f.3 – premiavano invece rispettivamente la “capacità di interazione del progetto con il complesso sistema turistico ricettivo del territorio locale” e “i prezzi massimi per il soggiorno all’ombra …”.
Dall’altro lato in relazione al sub-criterio f.2) VT oltre a dichiarare che “una particolare attenzione sarà rivolta alle attività limitrofe e a tutti gli enti che svolgono attività con finalità sociale e assistenziale, ma anche ambientale e culturale”, si è altresì impegnata a sottoscrivere apposite convenzioni , che “potranno prevedere” condizioni vantaggiose, con gli “ enti che svolgono attività con finalità assistenziale e sociale, ma anche ambientale e culturale” (relazione tecnica descrittiva, pag. 9) e ha dato atto di partecipare al Consorzio Operatori Balneari di IB i cui operatori offrono vari servizi per promuovere la cultura marinara (scuola di nuoto, di vela e windsuf e anche noleggio pedalò, sup , windsurf ecc.).
4. È infondato il terzo motivo di ricorso con cui IB PI contesta i punteggi assegnati a VT in relazione ai sub-criteri a.1), d.1), d.2), e al criterio g), in quanto la Commissione nel determinare tali punteggi avrebbe erroneamente considerato elementi, caratteristiche e dotazioni che riguarderebbero esclusivamente la struttura ricettiva di VT, non l’arenile da assegnare in concessione.
4.1. Invero non risulta in alcun modo illogico che l’Amministrazione nell’assegnare i punteggi relativi a tali criteri abbia preso in considerazione anche i migliori servizi offerti agli utenti della spiaggia – quindi non solo agli “ ospiti del “Villaggio ” - grazie alle sinergie con la struttura ricettizia adiacente.
Ciò che rileva è appunto l’effettiva fruibilità del servizio da parte degli utenti, non l’ubicazione dello stesso.
Salvo ovviamente che la stessa ubicazione del servizio in area diversa da quella demaniale costituisca essa stessa un ostacolo al godimento del servizio, ma tale profilo non è stato oggetto di specifica contestazione.
4.2. Venendo ai singoli profili di censura:
- quanto al sub-criterio a.1 ), per le ragioni sopra espresse risulta ragionevole che la commissione abbia considerato i mezzi e le attrezzature di soccorso (defibrillatore, macchina elettrica attrezzata per trasporto persone in barella) messi a disposizione da VT anche se non rappresentati nella tavola n. 7 e allocati presso l’adiacente struttura ricettiva.
- quanto al sub-criterio d.1), non presenta profili di illegittimità il fatto che l’Amministrazione abbia considerato i benefici indiretti connessi alla messa a disposizione di veicoli elettrici e alle sinergie con la struttura ricettiva per quanto riguarda i servizi di ristorazione;
- quanto al sub-criterio d.2), per quanto VT abbia inteso non distinguere tra dipendenti dedicati alla spiaggia e quelli della struttura ricettiva, la Commissione ha correttamente valorizzato l’aumento di unità di personale correlato al rilascio della concessione;
- quanto al sub-criterio g), la Commissione ha tenuto conto del fatto che VT ha offerto di tenere aperta a tutti la spiaggia per il tempo di apertura del villaggio turistico che apre in aprile e chiude in ottobre.
5. È infondato il quarto motivo di ricorso, con cui IB PI sostiene che l’elaborato denominato “ asseverazione piano economico finanziario ” presentato da VT, non sarebbe un’asseverazione.
5.1. In base ad un’interpretazione sistematica e di buona fede del documento, deve infatti ritenersi che il professionista abilitato, esaminati i documenti allegati, abbia effettivamente asseverato la sostenibilità del piano, dando atto della coerenza complessiva del PEF.
6. È inammissibile il quinto motivo, con cui parte ricorrente contesta il punteggio attribuito a V.t.i. (10 punti) in relazione al criterio c), in quanto l’investimento proposto dalla controinteressata - la compartecipazione, per l’importo di € 300.000, alla realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica, con predisposizione di illuminazione, dello stadio comunale di IB – non sarebbe “ funzionalmente collegato” con l'area demaniale oggetto della concessione, come invece richiesto dall’art. 20, comma 9, del Regolamento.
6.1. In relazione a tale criterio a VT sono stati attribuiti 3,37 punti e anche in caso di accoglimento della censura parte ricorrente non supererebbe la controinteressata.
In ogni caso non risulta irragionevole che la commissione abbia considerato l’investimento dell’importo di Euro 50.000,00 consistente nella “ Sistemazione a verde su duna a difesa del mare ”.
6.2. Va peraltro rilevato che la valorizzazione dell’impegno di VT a corrispondere al Comune l’importo di euro 300.000 a titolo di compartecipazione alla realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica, con predisposizione di illuminazione dello stadio comunale di IB - intervento inserito nel programma dei lavori pubblici per gli anni 2023/2025 – risulta coerente con la scelta della commissione di assegnare il punteggio sulla base di un criterio meramente quantitativo “ in proporzione al valore dell’investimento proposto di maggiore importo ”.
In questo senso non vi è stata una lesione della par condicio dei concorrenti.
6.3. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha evidenziato il collegamento tra l’intervento proposto e l’arenile nel fatto che sia lo stadio sia l’arenile vengono utilizzati per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni (tornei, ritiri sportivi, manifestazioni sportive, vacanze di gruppo, ecc.); pertanto l’intervento proposto avrebbe potuto sviluppare le capacità attrattive turistiche del Comune, senza gravare eccessivamente l’arenile.
7. È infondato il sesto motivo del ricorso principale, con cui parte ricorrente contesta il punteggio attribuito a V.t.i. (15 punti) in relazione al criterio a) “ Progetto di gestione dell’attività di concessione ”, in quanto la proposta della controinteressata non avrebbe rispettato i limiti alle quote di investimento dedicate ad attrezzature e beni mobili (non superiore al 20%), previsti dalla lett. e- bis ) dell’allegato S/3 della l.r. n. 33/2002.
7.1. La lett. e- bis ) dell’allegato S/3 della l.r. n. 33/2002 introduce un limite alla quota di investimento dedicata ad attrezzature e beni mobili al solo fine della determinazione della durata della concessione, ma non esclude la possibilità di valorizzare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’acquisto di attrezzature ulteriori che superino detto limite.
D’altra parte, in base all’art. 20, comma 9, del Regolamento: “ Sono oggetto di valutazione gli investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all’interno dell’area oggetto di concessione, in prossimità o al di fuori della stessa, purché collegati funzionalmente alla medesima e importanti per lo sviluppo del territorio e dell’economia locale. Si precisa che gli investimenti oggetto di valutazione di cui al periodo precedente sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall’allegato S/3, lettera e) bis, quarto capoverso, della legge regionale Veneto n. 33/2002. Sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, la quale sostenibilità dovrà essere comprovata da apposita asseverazione rilasciata da un professionista revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito ”).
Inoltre, il Comune in sede di chiarimenti ha altresì precisato che “ gli investimenti proposti dal soggetto istante ai sensi della legge regionale Veneto verranno imputati al fine del calcolo della durata della concessione, mentre quelli proposti ai sensi delle tabelle dei criteri allegati al Regolamento comunale verranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio per la redazione della conseguente graduatoria ”.
E ancora: “ Gli investimenti (facoltativi), invece, disciplinati dalla lettera c) della tabella 2 allegata al Regolamento per l’uso del demanio marittimo, al pari degli altri investimenti -ove previsti- citati nelle altre tabelle allegate al predetto Regolamento, rilevano ai fini della valutazione dell’offerta tecnica presentata dal soggetto istante gli investimenti in attrezzature e beni mobili ”.
In sintesi, gli investimenti utili all’attribuzione dei punteggi non dovevano essere necessariamente quelli rilevanti ai fini della determinazione della durata della concessione (gli investimenti correlati agli interventi di rilievo edilizio) e non risulta manifestamente illogico che la Commissione abbia inteso valorizzare anche l’acquisto di attrezzature ulteriori rispetto al limite stabilito dalla lett. e- bis ) dell’allegato S/3.
7.2. Fermo quanto sopra VT ha comunque dato atto che gli interventi in questione, per la loro consistenza e destinazione d’uso, hanno rilievo edilizio e rientrano – almeno in parte - nel concetto di investimenti anche ai sensi della lett. e- bis ) dell’allegato S/3.
8. E’ infine inammissibile per difetto di interesse oltre che infondato il settimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che in relazione all’elemento C) “ Offerta economica ”, IB PI avrebbe dovuto 1,05 punti in più e VT 0,8 punti in meno.
8.1. In ragione della differenza dei punteggi complessivi conseguiti da IB PI e VT, parte ricorrente non può conseguire alcun vantaggio dall’accoglimento della censura.
8.2. Fermo quanto sopra, nell’offerta economica VT ha indicato un rialzo del 12,67% con un ulteriore rialzo del 5% per il 2024, senza formulare alcuna richiesta di riduzione del canone.
Solo nella relazione tecnica illustrativa la controinteressata si è riservata la possibilità di richiedere – quindi successivamente, laddove ne sussistano i presupposti - la riduzione dei valori inerenti le superfici del 25 per cento, prevista dall’articolo unico, comma 1, lettera f), del d.l. n. 400/1993, convertito con modificazioni in legge 4-12-1993, n. 494, “ per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta ”.
9. Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.
10. Al rigetto del ricorso segue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da VT.
11. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO