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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 8997/2024 r.g.
Promossa da (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], stato di AO AU, Brasile e residente in [...] apto 72 Vila
Andrade, rappresentata e difesa come da procura allegata al presente atto dagli Avv.ti Vincenzo Ascone e Larissa Mulato del Foro di Milano
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
1
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente di nato il [...] a [...] Persona_1
Etneo, provincia di Catania, Italia, cittadino italiano, emigrato in
Brasile dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano , il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti;
Il si è costiuito in giudizio formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: << l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_1
2 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_1
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie la ricorrente ha dato prova di avere effettuato un tentativo di prenotazione presso la piattaforma Prenot@mi del
Ministero dell'Intero senza successo, avendo ricevuto in risposta un errore nell'elaborazione della richiesta, verosimilmente per l'eccessivo numero di richieste.
3 Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente, che non riesce nemmeno ad evadere le richieste di accesso, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, con sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi: “ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa nello stabilire è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione
4 di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dalla ricorrente il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano
[...]
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva CP_2 trasmessa iure sanguinis alla figlia , nata il Persona_2
25/10/1952 a AO AU, fino all'odierna ricorrente. Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della 5 Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_1
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: nato a [...] il [...] CP_2 da e successivamente CP_3 Persona_3 emigrato in Brasile;
• Dall'unione di e il 4/11/1952 è nata CP_2 Persona_4
a AO AU Izaura TO Nunzio;
• Dall'unione di e Persona_2 Persona_5
è nata il [...] a [...] la ricorrente . Parte_1
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
6 Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana richiesto dalla ricorrente e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Persona_6
è cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dall' avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 13/06/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
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