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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/08/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nato il [...] in [...], residente LÒ (BS) in Parte_1 viale Brescia n.19, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capra presso lo studio del quale è domiciliato appellante nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CONCLUSIONI APPELLANTE:
In via cautelare sospendersi l'efficacia del provvedimento In via principale in accoglimento del presente gravame dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno, imponendo all'amministrazione resistente di porre in essere gli atti necessari al completamento della procedura necessaria al rilascio del titolo richiesto. Con vittoria di spese
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello e confermare per l'effetto la decisione di primo grado. Con vittoria di spese
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE:
Ritenuto di condividere e qui richiamare le osservazioni fatte pervenire dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella comparsa di costituzione e risposta agli atti
PQM
chiede – laddove la Corte non voglia ravvisarne l'inammissibilità per le ragioni indicate dal sopra citato Organo – che l'appello proposto da Parte_1
venga comunque rigettato nel merito, con conseguente conferma della
[...] sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 30 C. VI, D.L. vo 286/98 del 29.07.2024 Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Questore di Brescia aveva disposto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per la sua ritenuta pericolosità sociale, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione. Esponeva: che le condanne riportate risalivano tutte al passato ed in particolare al periodo antecedente la sua regolarizzazione;
che una volta regolarizzata la sua posizione, il suo comportamento era sempre stato rispettoso della legge, intraprendendo uno stile di vita volto alla realizzazione di un futuro solido e sereno;
che nel 2017 aveva contratto matrimonio con la signora con la Parte_2 quale conviveva;
che svolgeva attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, come addetto alla consegna pizze presso il locale di CP_2
Lamentava poi la violazione dell'art. 30 D.L. vo 286/98 e dell'art. 13 comma 2 D.P.R. 394/1999 in relazione agli artt. 4 comma 3 ed art. 5 comma 5 D.L. vo 286/98, in quanto ai sensi dell'art. 30 D.L. vo 286/98 “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani…”. Inoltre, lamentava l'erronea valutazione di pericolosità sociale compiuta dall'Amministrazione che non aveva considerato la risalenza e la scarsa rilevanza sociale degli illeciti commessi.
2. Il si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'Autorità giudiziaria amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
3. Il Tribunale con sentenza pubblicata il 04.11.2024 così statuiva: “
1. Dichiara la giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la regione Lombardia di Brescia;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre agli accessori previsti dalla legge” Osservava il Tribunale che nel caso in esame si discuteva del diritto di soggiornare in Italia del resistente per motivi lavorativi e sottolineava che ciascuna norma del d.l.vo 286/98 illustrava un distinto diritto. Ragione per cui, vi era un'impossibilità di chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In particolare, era vietato al giudice di pronunciarsi su poteri conferiti all'amministrazione e che non erano ancora stati esercitati, ovvero su posizioni giuridiche per le quali non era stato nemmeno avviato un procedimento amministrativo;
dagli atti del procedimento amministrativo non emergeva la possibilità di qualificare l'istanza ai sensi degli articoli 19 e 30 D.L. vo 286/98, in quanto l'istanza amministrativa era espressamente riferita al soggiorno per lavoro subordinato;
specificando che i riferimenti contenuti a pagina 2 del provvedimento impugnato alla situazione familiare vanno esclusivamente riferiti al dovere dell'amministrazione di bilanciare il rischio di recidiva con la situazione familiare dell'istante (cosi come disposto dell'art. 5 comma 5 D.L. vo 286/98 secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 202/2013). Ne conseguiva il rigetto del ricorso in quanto la conoscenza del ricorso spettava al giudice amministrativo e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza, pubblicata il 04.11.2024, ha proposto appello il signor oncludendo come in epigrafe. Pt_1
In data 27.02.2025 si è costituito in giudizio il concludendo come indicato CP_1 in epigrafe. Il P.G. il 7.7.2025 ha concluso come indicato in epigrafe.
5. L'udienza dell'8.7.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 7.7.2025 parte appellante ha depositato note di udienza, insistendo nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Nell'atto di appello la difesa di lamenta: Parte_1
- la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 8 D.L.vo 30/2007. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il ricorso presentato dal sig. Pt_1 ritenendo che “la situazione soggettiva ha natura di interesse legittimo e non rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario”; in realtà la motivazione a supporto del rigetto non risulta coerente, a parere dell'appellante, con quanto contenuto nell'atto, in quanto il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 30 co.6 TUI, e non ai sensi dell'art.6 co.10 T.U.I; inoltre, la finalità del ricorso consisteva
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G. nell'accertare la titolarità di un diritto soggettivo all'ottenimento di un valido titolo di soggiorno in veste di coniuge di una cittadina italiana. Pertanto, alla luce di ciò, l'appellante insiste nel ritenere il Tribunale Ordinario l'organo competente a dichiarare l'esistenza del diritto. A riguardo, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 18733/24 Cass. Civ. sez.I , con la quale viene stabilito che, in tema di affermazione del diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007, la competenza dell'autorità procedente sia da individuarsi nella sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento. Infine, ha richiamato il d.l. n. 220/2017 con il quale sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, con attribuzione della competenza per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno.
- La erronea interpretazione degli artt. 19 comma 2 lett. c) D.L.vo 286/98 e 28 D.P.R. 394/99. Evidenzia che, alla luce del matrimonio contratto tra il signor e la signora Pt_1 nel 2017, come disposto dall'art. 19 co.2 lett. c) D.L.vo 286/98 l'appellante Parte_2 non può essere espulso in quanto parente entro il secondo grado di cittadino italiano;
di conseguenza, sulla base di tale legame, trova applicazione la norma di cui all'art. 28 D.P.R. 394/99 la quale prevede la concessione obbligatoria del permesso di soggiorno per motivi familiari a tutti coloro che versino nelle condizione di cui all'art. 19 TUI. L'unico limite disposto dalla norma - conclude l'appellante - è relativo alla condizione soggettiva di pericolosità sociale che deve essere accertata in concreto. Inoltre, come riportato dall'art. 20 D.L.vo 30/2007 è necessaria la sussistenza di “minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica”, ma “la esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti”. Pertanto, è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e quelle di tutela dei legami familiari.
7. Il ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 del ricorso, in quanto la situazione soggettiva fatta valere in giudizio dal signor era diversa da quella incisa dal provvedimento amministrativo impugnato. Pt_1
Inoltre, il Ministero ha evidenziato che le plurime condotte illecite del ricorrente non si riferiscono solo ad un periodo passato, così come dallo stesso sostenuto;
di fatto, il sig. in data 06.12.2023 è stato tratto in arresto per il reato di atti persecutori Pt_1 ex art. 612 bis c.p.; oltre a ciò, è emerso che in data 18.04.2024 la ex compagna del signor ha sporto nuova querela/denuncia per stalking;
pertanto, si ribadisce il Pt_3 giudizio di pericolosità sociale del ricorrente. Infine, sulla base degli elementi istruttori a disposizione si può dedurre che la relazione familiare fatta valere è del tutto inconsistente.
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
8. La Corte ritiene che l'appello, al limite della ammissibilità, sia infondato e che debba quindi essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia dell'8.5.2024 con cui si dà atto, in premessa, che il signor era Pt_1 titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia per motivi di lavoro subordinato con scadenza 22.9.2023 e che in data 31.12.2022 il ricorrente aveva presentato, tramite , istanza di rilascio di permesso di soggiorno CP_3
UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per motivi di lavoro subordinato. Quindi il provvedimento motiva sulla pericolosità sociale del richiedente e decreta “il diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno, per i motivi indicati in premessa”. E' pacifico, dunque, che il signor ha introdotto con il ricorso una domanda Pt_1 nuova (ovvero riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari) che avrebbe dovuto rivolgere prima di tutto alla Autorità Amministrativa, che si era pronunciata in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è chiara e non viene adeguatamente censurata dall'appellante che si limita a riconoscere di aver introdotto con il ricorso la richiesta dell'accertamento del diritto a un permesso di soggiorno in quanto coniuge di cittadina italiana. L'interessato dovrà dunque rivolgere nuova domanda alla Autorità Amministrativa. L'appello è pertanto infondato e conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere al le spese di giudizio liquidate come da dispositivo secondo i CP_1 parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da , nato il [...] Parte_1 in Tunisia avverso la sentenza n. 4487/24 del Tribunale di Brescia pubblicata il 4.11.2024, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rifendere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 3473,00 oltre oneri
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Brescia, così deciso in data 8.7.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nato il [...] in [...], residente LÒ (BS) in Parte_1 viale Brescia n.19, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capra presso lo studio del quale è domiciliato appellante nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CONCLUSIONI APPELLANTE:
In via cautelare sospendersi l'efficacia del provvedimento In via principale in accoglimento del presente gravame dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno, imponendo all'amministrazione resistente di porre in essere gli atti necessari al completamento della procedura necessaria al rilascio del titolo richiesto. Con vittoria di spese
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello e confermare per l'effetto la decisione di primo grado. Con vittoria di spese
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE:
Ritenuto di condividere e qui richiamare le osservazioni fatte pervenire dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella comparsa di costituzione e risposta agli atti
PQM
chiede – laddove la Corte non voglia ravvisarne l'inammissibilità per le ragioni indicate dal sopra citato Organo – che l'appello proposto da Parte_1
venga comunque rigettato nel merito, con conseguente conferma della
[...] sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 30 C. VI, D.L. vo 286/98 del 29.07.2024 Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Questore di Brescia aveva disposto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per la sua ritenuta pericolosità sociale, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione. Esponeva: che le condanne riportate risalivano tutte al passato ed in particolare al periodo antecedente la sua regolarizzazione;
che una volta regolarizzata la sua posizione, il suo comportamento era sempre stato rispettoso della legge, intraprendendo uno stile di vita volto alla realizzazione di un futuro solido e sereno;
che nel 2017 aveva contratto matrimonio con la signora con la Parte_2 quale conviveva;
che svolgeva attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, come addetto alla consegna pizze presso il locale di CP_2
Lamentava poi la violazione dell'art. 30 D.L. vo 286/98 e dell'art. 13 comma 2 D.P.R. 394/1999 in relazione agli artt. 4 comma 3 ed art. 5 comma 5 D.L. vo 286/98, in quanto ai sensi dell'art. 30 D.L. vo 286/98 “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani…”. Inoltre, lamentava l'erronea valutazione di pericolosità sociale compiuta dall'Amministrazione che non aveva considerato la risalenza e la scarsa rilevanza sociale degli illeciti commessi.
2. Il si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'Autorità giudiziaria amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
3. Il Tribunale con sentenza pubblicata il 04.11.2024 così statuiva: “
1. Dichiara la giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la regione Lombardia di Brescia;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre agli accessori previsti dalla legge” Osservava il Tribunale che nel caso in esame si discuteva del diritto di soggiornare in Italia del resistente per motivi lavorativi e sottolineava che ciascuna norma del d.l.vo 286/98 illustrava un distinto diritto. Ragione per cui, vi era un'impossibilità di chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In particolare, era vietato al giudice di pronunciarsi su poteri conferiti all'amministrazione e che non erano ancora stati esercitati, ovvero su posizioni giuridiche per le quali non era stato nemmeno avviato un procedimento amministrativo;
dagli atti del procedimento amministrativo non emergeva la possibilità di qualificare l'istanza ai sensi degli articoli 19 e 30 D.L. vo 286/98, in quanto l'istanza amministrativa era espressamente riferita al soggiorno per lavoro subordinato;
specificando che i riferimenti contenuti a pagina 2 del provvedimento impugnato alla situazione familiare vanno esclusivamente riferiti al dovere dell'amministrazione di bilanciare il rischio di recidiva con la situazione familiare dell'istante (cosi come disposto dell'art. 5 comma 5 D.L. vo 286/98 secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 202/2013). Ne conseguiva il rigetto del ricorso in quanto la conoscenza del ricorso spettava al giudice amministrativo e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza, pubblicata il 04.11.2024, ha proposto appello il signor oncludendo come in epigrafe. Pt_1
In data 27.02.2025 si è costituito in giudizio il concludendo come indicato CP_1 in epigrafe. Il P.G. il 7.7.2025 ha concluso come indicato in epigrafe.
5. L'udienza dell'8.7.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 7.7.2025 parte appellante ha depositato note di udienza, insistendo nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Nell'atto di appello la difesa di lamenta: Parte_1
- la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 8 D.L.vo 30/2007. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il ricorso presentato dal sig. Pt_1 ritenendo che “la situazione soggettiva ha natura di interesse legittimo e non rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario”; in realtà la motivazione a supporto del rigetto non risulta coerente, a parere dell'appellante, con quanto contenuto nell'atto, in quanto il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 30 co.6 TUI, e non ai sensi dell'art.6 co.10 T.U.I; inoltre, la finalità del ricorso consisteva
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G. nell'accertare la titolarità di un diritto soggettivo all'ottenimento di un valido titolo di soggiorno in veste di coniuge di una cittadina italiana. Pertanto, alla luce di ciò, l'appellante insiste nel ritenere il Tribunale Ordinario l'organo competente a dichiarare l'esistenza del diritto. A riguardo, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 18733/24 Cass. Civ. sez.I , con la quale viene stabilito che, in tema di affermazione del diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007, la competenza dell'autorità procedente sia da individuarsi nella sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento. Infine, ha richiamato il d.l. n. 220/2017 con il quale sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, con attribuzione della competenza per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno.
- La erronea interpretazione degli artt. 19 comma 2 lett. c) D.L.vo 286/98 e 28 D.P.R. 394/99. Evidenzia che, alla luce del matrimonio contratto tra il signor e la signora Pt_1 nel 2017, come disposto dall'art. 19 co.2 lett. c) D.L.vo 286/98 l'appellante Parte_2 non può essere espulso in quanto parente entro il secondo grado di cittadino italiano;
di conseguenza, sulla base di tale legame, trova applicazione la norma di cui all'art. 28 D.P.R. 394/99 la quale prevede la concessione obbligatoria del permesso di soggiorno per motivi familiari a tutti coloro che versino nelle condizione di cui all'art. 19 TUI. L'unico limite disposto dalla norma - conclude l'appellante - è relativo alla condizione soggettiva di pericolosità sociale che deve essere accertata in concreto. Inoltre, come riportato dall'art. 20 D.L.vo 30/2007 è necessaria la sussistenza di “minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica”, ma “la esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti”. Pertanto, è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e quelle di tutela dei legami familiari.
7. Il ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 del ricorso, in quanto la situazione soggettiva fatta valere in giudizio dal signor era diversa da quella incisa dal provvedimento amministrativo impugnato. Pt_1
Inoltre, il Ministero ha evidenziato che le plurime condotte illecite del ricorrente non si riferiscono solo ad un periodo passato, così come dallo stesso sostenuto;
di fatto, il sig. in data 06.12.2023 è stato tratto in arresto per il reato di atti persecutori Pt_1 ex art. 612 bis c.p.; oltre a ciò, è emerso che in data 18.04.2024 la ex compagna del signor ha sporto nuova querela/denuncia per stalking;
pertanto, si ribadisce il Pt_3 giudizio di pericolosità sociale del ricorrente. Infine, sulla base degli elementi istruttori a disposizione si può dedurre che la relazione familiare fatta valere è del tutto inconsistente.
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1173/2024 R.G.
8. La Corte ritiene che l'appello, al limite della ammissibilità, sia infondato e che debba quindi essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia dell'8.5.2024 con cui si dà atto, in premessa, che il signor era Pt_1 titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia per motivi di lavoro subordinato con scadenza 22.9.2023 e che in data 31.12.2022 il ricorrente aveva presentato, tramite , istanza di rilascio di permesso di soggiorno CP_3
UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per motivi di lavoro subordinato. Quindi il provvedimento motiva sulla pericolosità sociale del richiedente e decreta “il diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno, per i motivi indicati in premessa”. E' pacifico, dunque, che il signor ha introdotto con il ricorso una domanda Pt_1 nuova (ovvero riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari) che avrebbe dovuto rivolgere prima di tutto alla Autorità Amministrativa, che si era pronunciata in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è chiara e non viene adeguatamente censurata dall'appellante che si limita a riconoscere di aver introdotto con il ricorso la richiesta dell'accertamento del diritto a un permesso di soggiorno in quanto coniuge di cittadina italiana. L'interessato dovrà dunque rivolgere nuova domanda alla Autorità Amministrativa. L'appello è pertanto infondato e conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere al le spese di giudizio liquidate come da dispositivo secondo i CP_1 parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da , nato il [...] Parte_1 in Tunisia avverso la sentenza n. 4487/24 del Tribunale di Brescia pubblicata il 4.11.2024, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rifendere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 3473,00 oltre oneri
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Brescia, così deciso in data 8.7.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
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