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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 8612/2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcellina Dall'Asta, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Capponi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito trascritte:
A. Affidamento di ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di Per_ competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri e dovranno condividere, altresì, Parte_1 tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione del minore, tenendo conto delle sue inclinazioni ed aspirazioni.
1 B. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di , Per_1 partecipando attivamente alla sua quotidianità, accompagnandola agli impegni scolastici, sportivi e ludici, nei giorni di spettanza, e soddisfacendo le necessità della stessa in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali. C. Il padre potrà tenere con sé la figlia , secondo le regole dell'affido condiviso e, Per_1 pertanto, due weekend alternati al mese, dal sabato mattina intorno alle 10, e sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la ex casa familiare prima di cena;
un pernotto infrasettimanale, indicativamente il giovedì, nella settimana in cui il padre starà con Per_1 il fine settimana, dal termine della scuola e, quindi, intorno alle ore 14.30 oppure in caso tempo prolungato, alle 17,30, sino al mattino seguente quando verrà riaccompagnata dallo stesso direttamente a lezione;
due pernotti infrasettimanali, ovvero il martedì ed il giovedì, nelle settimane in cui il padre non avrà la minore con sé nel weekend, con le medesime modalità, ritiro da scuola e riaccompagno il giorno seguente.
D. La figlia minore trascorrerà in maniera paritaria il periodo delle vacanze natalizie, Per_1 dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza, le feste quali, Vigilia di Natale, Natale,
S. Stefano, Capodanno ed Epifania, siano alternate tra i genitori e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della figlia. Detti periodi saranno Per_ da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e entro il 30 novembre di ogni anno Parte_1 e, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. E. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine del periodo di vacanza con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i sig.ri Parte_1 Per_ e almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, e in caso di disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. F. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, con la figlia , da concordarsi tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno. In Per_1 caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Con ovvia sospensione dell'alternanza delle visite settimanali durante i periodi di vacanza. G. I giorni festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) saranno da considerarsi giorni ordinari, per cui starà con il genitore di spettanza per Per_1 quel giorno, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il compleanno sarà a decidere con Per_1 chi trascorrerlo. H. I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, con l'impegno, in tali evenienze, a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico, l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. I. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per la figlia , relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali della stessa. J. I genitori si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti alla minore.
Entrambi avranno diritto di esercitare su la responsabilità genitoriale separata per Per_1 ciò che concernono le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione. K. I genitori dovranno favorire al massimo la possibilità per la figlia di frequentare i Per_1 nonni materni, nonché collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze della stessa, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo.
2 Nello specifico, quando i genitori avranno presso di sé, dovranno ad esempio Per_1 accompagnarla a feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che la riguardi. Per_ L. I sig.ri e forniscono il proprio assenso affinché entrambi possano usufruire, in Parte_1 primis, dell'ausilio dei nonni materni e, poi, di una persona e/o babysitter di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione della figlia, nei periodi di relativa spettanza, il cui onorario sarà a carico del genitore che ne dovesse usufruire. Per_ M. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c personale alla Parte_1 medesima intestato, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia , (abiti, generi alimentari, farmaci da banco, Per_1 materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza, fintanto che la minore non raggiungerà l'indipendenza economica, dopodiché l'erogazione cesserà automaticamente. Per_ N. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. sin da ore Parte_1 fornisce la propria disponibilità e collaborazione per le pratiche amministrative del caso. O. I genitori concordemente stabiliscono che gli sgravi fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per la figlia minore siano usufruibili dalla sig.ra Per_1 Parte_1 P. I genitori di contribuiranno nella misura del 50% per ciascuno al pagamento delle Per_1 spese di carattere straordinario, con le seguenti modalità, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Parma a far data dal 20.12.23:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
3 - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare. SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno
4 finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Si specifica in particolare che, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito. Q. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando Per_1 di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e di terzi. R. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto recarsi all'estero Per_1 in compagnia di uno dei genitori. S. La casa familiare sita in 43056 Torrile (PR) strada provinciale 9 di Golese n. 115 – fraz. Bezze, di proprietà della madre della sig.ra e della di lei nonna sig.ra verrà Parte_1 CP_1 assegnata alla stessa, che vi risiederà unitamente alla figlia minore. T. Il mobilio, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'appartamento de quo, resteranno a corredo della ex casa familiare e fruibili dalla sig.ra e da ad eccezione Parte_1 Per_1Per_ dei beni e degli effetti personali del sig. , già prelevati dallo stesso. U. I costi relativi all'immobile ex casa familiare, come le utenze, spese ordinarie e straordinarie ed ancora quelle condominiali resteranno a carico della sig.ra Parte_1Per_ V. Il sig. è proprietario di un'autovettura, marca KIA modello SPORTAGE, targata GA533AC che resterà in uso allo stesso;
la sig.ra è proprietaria di un'autovettura, Parte_1 marca KIA, modello STONIC, targata GD167MB che resterà in uso alla stessa. Per_ W. Entrambi i sig.ri e sono titolari ognuno di un conto corrente personale. Parte_1 Per_ X. I sig.ri e dichiarano, allo stato attuale, di essere economicamente indipendenti Parte_1
e pertanto reciprocamente nulla è dovuto. Y. Le presenti condizioni avranno efficacia dall'avvenuto deposito del ricorso (iscrizione a ruolo). Z. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Per_ AA. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni Parte_1 che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio per Per_1 essere medio tempore cessata la relazione sentimentale in essere tra le parti medesime.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) Per_1 avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti, rilevato che trattasi di materia che esula dal contenuto tipico e vincolato del presente procedimento e che in ogni caso non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., omologa l'accordo raggiunto dalle parti come da condizioni sopra riportate.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
6
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 8612/2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcellina Dall'Asta, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Capponi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito trascritte:
A. Affidamento di ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di Per_ competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri e dovranno condividere, altresì, Parte_1 tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione del minore, tenendo conto delle sue inclinazioni ed aspirazioni.
1 B. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di , Per_1 partecipando attivamente alla sua quotidianità, accompagnandola agli impegni scolastici, sportivi e ludici, nei giorni di spettanza, e soddisfacendo le necessità della stessa in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali. C. Il padre potrà tenere con sé la figlia , secondo le regole dell'affido condiviso e, Per_1 pertanto, due weekend alternati al mese, dal sabato mattina intorno alle 10, e sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la ex casa familiare prima di cena;
un pernotto infrasettimanale, indicativamente il giovedì, nella settimana in cui il padre starà con Per_1 il fine settimana, dal termine della scuola e, quindi, intorno alle ore 14.30 oppure in caso tempo prolungato, alle 17,30, sino al mattino seguente quando verrà riaccompagnata dallo stesso direttamente a lezione;
due pernotti infrasettimanali, ovvero il martedì ed il giovedì, nelle settimane in cui il padre non avrà la minore con sé nel weekend, con le medesime modalità, ritiro da scuola e riaccompagno il giorno seguente.
D. La figlia minore trascorrerà in maniera paritaria il periodo delle vacanze natalizie, Per_1 dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza, le feste quali, Vigilia di Natale, Natale,
S. Stefano, Capodanno ed Epifania, siano alternate tra i genitori e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della figlia. Detti periodi saranno Per_ da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e entro il 30 novembre di ogni anno Parte_1 e, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. E. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine del periodo di vacanza con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i sig.ri Parte_1 Per_ e almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, e in caso di disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. F. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, con la figlia , da concordarsi tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno. In Per_1 caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Con ovvia sospensione dell'alternanza delle visite settimanali durante i periodi di vacanza. G. I giorni festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) saranno da considerarsi giorni ordinari, per cui starà con il genitore di spettanza per Per_1 quel giorno, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il compleanno sarà a decidere con Per_1 chi trascorrerlo. H. I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, con l'impegno, in tali evenienze, a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico, l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. I. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per la figlia , relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali della stessa. J. I genitori si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti alla minore.
Entrambi avranno diritto di esercitare su la responsabilità genitoriale separata per Per_1 ciò che concernono le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione. K. I genitori dovranno favorire al massimo la possibilità per la figlia di frequentare i Per_1 nonni materni, nonché collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze della stessa, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo.
2 Nello specifico, quando i genitori avranno presso di sé, dovranno ad esempio Per_1 accompagnarla a feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che la riguardi. Per_ L. I sig.ri e forniscono il proprio assenso affinché entrambi possano usufruire, in Parte_1 primis, dell'ausilio dei nonni materni e, poi, di una persona e/o babysitter di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione della figlia, nei periodi di relativa spettanza, il cui onorario sarà a carico del genitore che ne dovesse usufruire. Per_ M. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c personale alla Parte_1 medesima intestato, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia , (abiti, generi alimentari, farmaci da banco, Per_1 materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza, fintanto che la minore non raggiungerà l'indipendenza economica, dopodiché l'erogazione cesserà automaticamente. Per_ N. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. sin da ore Parte_1 fornisce la propria disponibilità e collaborazione per le pratiche amministrative del caso. O. I genitori concordemente stabiliscono che gli sgravi fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per la figlia minore siano usufruibili dalla sig.ra Per_1 Parte_1 P. I genitori di contribuiranno nella misura del 50% per ciascuno al pagamento delle Per_1 spese di carattere straordinario, con le seguenti modalità, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Parma a far data dal 20.12.23:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
3 - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare. SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno
4 finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Si specifica in particolare che, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito. Q. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando Per_1 di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e di terzi. R. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto recarsi all'estero Per_1 in compagnia di uno dei genitori. S. La casa familiare sita in 43056 Torrile (PR) strada provinciale 9 di Golese n. 115 – fraz. Bezze, di proprietà della madre della sig.ra e della di lei nonna sig.ra verrà Parte_1 CP_1 assegnata alla stessa, che vi risiederà unitamente alla figlia minore. T. Il mobilio, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'appartamento de quo, resteranno a corredo della ex casa familiare e fruibili dalla sig.ra e da ad eccezione Parte_1 Per_1Per_ dei beni e degli effetti personali del sig. , già prelevati dallo stesso. U. I costi relativi all'immobile ex casa familiare, come le utenze, spese ordinarie e straordinarie ed ancora quelle condominiali resteranno a carico della sig.ra Parte_1Per_ V. Il sig. è proprietario di un'autovettura, marca KIA modello SPORTAGE, targata GA533AC che resterà in uso allo stesso;
la sig.ra è proprietaria di un'autovettura, Parte_1 marca KIA, modello STONIC, targata GD167MB che resterà in uso alla stessa. Per_ W. Entrambi i sig.ri e sono titolari ognuno di un conto corrente personale. Parte_1 Per_ X. I sig.ri e dichiarano, allo stato attuale, di essere economicamente indipendenti Parte_1
e pertanto reciprocamente nulla è dovuto. Y. Le presenti condizioni avranno efficacia dall'avvenuto deposito del ricorso (iscrizione a ruolo). Z. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Per_ AA. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni Parte_1 che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio per Per_1 essere medio tempore cessata la relazione sentimentale in essere tra le parti medesime.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) Per_1 avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti, rilevato che trattasi di materia che esula dal contenuto tipico e vincolato del presente procedimento e che in ogni caso non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., omologa l'accordo raggiunto dalle parti come da condizioni sopra riportate.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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