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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 6472/2023, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI CHIARA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. SPOTTI FABIO ENRICO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, da cui Parte_1 CP_1 nascevano le figlie:
, il 18.3.07; Persona_1
, il 21.1.10. Per_2
2. Con ricorso depositato il 19.5.23, la ricorrente ha chiesto di regolare affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento delle figlie.
Con decreto del 24.5.23, a titolo di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., è stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre di € 700 complessivi.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, che tuttavia inizialmente non si è costituito in giudizio.
Le parti (il resistente senza avvocato) sono comparse all'udienza del 22.6.23, dove hanno pattuito la conferma dell'assegno provvisoriamente disposto dal giudice.
La ricorrente ha depositato una memoria il 18.10.23.
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Il resistente si è costituito in giudizio il 5-11-23.
Le parti sono comparse all'udienza del 7-11-23, seguita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 2-12-23, il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento condiviso delle minori, con residenza dalla madre;
visite al padre a domeniche alternate dall'ora di pranzo fino a dopo cena e tutti i mercoledì a cena;
assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre di € 600 complessivi, con assegno unico di € 443 lasciato interamente alla madre come da accordo. Sono state inoltre rigettate le istanze probatorie formulate dalle difese.
Le parti sono comparse all'udienza del 4-4-24, dove si sono accordate perché le figlie si recassero dal padre il mercoledì sera e il sabato pomeriggio.
A seguito di ulteriori note scritte, con ordinanza del 20-4-24 il giudice ha disposto l'ascolto delle minori, svoltosi all'udienza del 22-5-24.
Le parti hanno depositato ulteriori documenti. Con ordinanza del 4-8-24 è stata fissata al 12-11-24 l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note conclusive del 7-11-24) sono state: Per_ «1 – Disporre ex art. 337-quater co. 3 c.c. l'affidamento c.d. super-esclusivo delle figlie e alla madre, Per_1
; 2 – Stabilire che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per le figlie (ad es. Parte_1 sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
3 – Stabilire che le minori siano collocate presso l'abitazione della madre;
4 – Stabilire che il padre possa frequentare le figlie solo con il consenso delle Minori e prendendo accordi direttamente con le stesse su tempi, modi e luoghi;
5 – Anche in considerazione della attuale mancanza di permanenza delle minori presso il padre, stabilire a carico del sig. il versamento a favore della signora di CP_1 Pt_1 un assegno mensile, a titolo di mantenimento delle figlie minori, non inferiore ad € 400 per ciascuna figlia (e così complessivamente € 800/mese) ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat e con decorrenza dalla domanda. Confermare che l'assegno unico universale sia incassato dalla sig.ra nella misura del 100% in qualità di genitore affidatario in Pt_1 via esclusiva e, comunque, dare atto dell'intervenuto accordo tra i genitori circa la spettanza dell'intera prestazione a favore della madre;
6 – Stabilire che le spese straordinarie siano a carico dei genitori in ragione del 50% e siano regolate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 7 – Ammonire ex art. 473 bis.39 lett a) cpc o comunque invitare il Resistente ad astenersi da condotte che possano essere percepite dalle figlie come impositive e/o assillanti e a voler rispettare i desiderata delle figlie astenendosi dall'esercitare pressioni;
8 – Condannare il Resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario ed altresì al pagamento a favore della signora della somma che sarà ritenuta di giustizia ex Pt_1 art. 96 terzo comma cpc per condotta contraria agli obblighi di lealtà processuale».
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione, richiamata nelle note conclusive del 6-11-24) sono state: Per_ «1) l'affido condiviso delle figlie minori e con loro collocazione presso l'abitazione materna;
2) il diritto Per_1 del padre di visitarle, frequentarle e tenerle con sé, anche disgiuntamente tra loro, ogni sabato e/o domenica a weekend alternati ed almeno un altro giorno alla settimana, dall'uscita loro da scuola e sino alle ore 21, compatibilmente ai loro impegni scolastici e non, con preavviso di almeno giorni dieci;
frequentazione che preveda necessariamente l'inserimento graduale delle minori nella famiglia paterna;
quanto alle vacanze il diritto di trascorrere con loro, anche all'estero, due settimane anche non consecutive d'estate ed una d'inverno; 3) determinare in euro 300,00 (trecento) l'assegno di mantenimento delle figlie a carico del padre con rinuncia dello stesso alla quota parte dell'assegno unico e universale da assegnare in toto alla madre;
4) spese straordinarie a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno da regolarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 5) Spese di lite interamente compensate».
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Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 23-5-23, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La famiglia ha attraversato vicende peculiari, se solo si considerano la permanenza delle minori in Estonia nei primi anni di vita, con la madre e poi la nonna materna, fino all'arrivo in Italia nel 2015; il riconoscimento da parte del padre, avvenuto solo il 27-2-23; il deposito di questo ricorso quando ormai la prima figlia è vicina alla maggiore età. In sostanza, i genitori si sono sempre gestiti autonomamente e solo negli ultimi tempi è sorta l'esigenza di una regolamentazione da parte del Tribunale.
A proposito dell'affidamento, che la madre ha chiesto c.d. super esclusivo a sé, l'ascolto diretto di e , condotto dal giudice il 22-5-24, è stato determinante. Difatti, non sono emerse Per_1 Per_2 condotte gravemente pregiudizievoli da parte del padre (di lui «non ho ricordi né belli né brutti», ha dichiarato la prima;
«del papà non mi ricordo praticamente nulla», ha confermato la seconda), quanto piuttosto una certa lontananza affettiva («mio padre non è mai stato presente, lo vedevo solo a volte la domenica
[…] sono a disagio a parlargli e a stargli vicino […] mio padre è proprio assente, parlo solo con la mamma», ha sostenuto;
«io non sento nulla, sono distante da lui e mi piacerebbe rimanere così perché mi sembra una Per_1 persona severa come i professori […] a me dà un po' fastidio la famiglia del papà», ha ribadito ), tale da Per_2 determinare le ragazze a una chiusura nei suoi confronti («preferisco che scelga mia mamma e non lui perché non mi conosce […] io non voglio avere niente a che fare con loro, non voglio conoscerli, non voglio saperne e non voglio vederli
[…] Non so dove vive, non so niente di lui», ha riferito;
«non so se vorrei [rifrequentarlo in futuro], adesso Per_1 mi sento calma e non ho preoccupazioni», secondo ). Per_2
Posto che tra pochi giorni la prima figlia compirà diciott'anni, le dichiarazioni riportate consentono di accogliere la richiesta della madre per l'affidamento c.d. super esclusivo, valorizzando il legame più intenso e quasi esclusivo delle ragazze con lei. D'altronde, il dialogo tra le parti è estremamente difficile e non è migliorato nel corso del processo, il che rende obiettivamente problematica una condivisione delle scelte riguardanti le minori.
4.2. L'età di e la posizione manifestata da con nettezza ma anche maturità (ora che Per_1 Per_2 ormai ella ha compiuto 15 anni), impediscono di stabilire un calendario di permanenza delle figlie con il padre. A questo proposito, peraltro, si evidenzia come quello minimo impostato dal giudice nell'ordinanza del 2-12-23 e poi concordato dalle parti all'udienza del 5-4-24 (una cena e un pomeriggio a weekend alternati) di fatto non è mai stato rispettato. Bisogna quindi lasciare all'iniziativa del padre e alla volontà delle figlie la ripresa dei loro rapporti.
4.3. Venendo alle questioni economiche, risulta che:
(a) la ricorrente lavora in una discoteca;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 2526 nel 2020, € 6845 nel 2021, € 4323 nel 2022 ed € 6557 nel 2023 (certificazione unica per lavoro a tempo indeterminato presso la Bi.Di.Bo); all'udienza del 7-11-23, ella ha quantificato i propri guadagni in € 800 mensili, misura circa mediana rispetto alle buste paga prodotte;
deve pagare un canone di locazione di
€ 750 più € 300 per spese condominiali (doc. 48 ric.); gli ulteriori documenti allegati alle note conclusive del 7-11-24 non possono essere tenuti in considerazione in mancanza di contraddittorio sul punto;
(b) il resistente lavora come tecnico presso varie radio;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 29.532 nel 2019,€ 27.395 nel 2020, € 27.854 nel 2021, € 57.178 lordi nel 2022, € 47.873 lordi nel 2023; nell'atto introduttivo, la ricorrente ha stimato le entrate dell'ex-compagno in € 3000 mensili;
nel doc. 16 res., egli ha indicato la propria disponibilità netta mensile in € 2788; il signor deve CP_1 corrispondere un canone di locazione di € 616 (doc. 24 res., intestato anche alla nuova compagna) oltre a spese condominiali che hanno portato il dovuto per il mese di novembre 2023 ad € 946 (ibidem); è
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gravato da un importante debito verso il fisco (€ 66.257, doc. 23 res.) e ha ricevuto solleciti di pagamento dalla proprietà dell'immobile in cui vive (doc. 22 res.);
(c) l'assegno unico ammonta ad € 443 complessivi e viene percepito interamente dalla madre come da accordo intervenuto tra i genitori il 27-2-23 (doc. depositato dalla ricorrente 17-11-23).
4.3.1. L'assegno di mantenimento per i figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., in base a: i redditi dei genitori, come sopra ricostruiti;
il tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza (in questo caso di fatto mai esistita) e le loro attuali esigenze (trattasi di due ragazze di 18 e 15 anni); i tempi di permanenza con i genitori e i compiti di cura assunti (interamente dalla madre).
Il Collegio parte dal presupposto che, per espressa previsione normativa, l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, in forza dell'affidamento c.d. super esclusivo.
La ricorrente ha chiesto un assegno di € 400 per ciascuna figlia, mentre il resistente ha proposto € 300 complessivi;
tuttavia, all'udienza del 22-6-23 era stato trovato un accordo provvisorio per la conferma degli € 700 disposti dal giudice (sebbene in quel particolare momento, in cui madre e figlia dovevano trovare un'altra sistemazione abitativa). Con successiva ordinanza del 2-12-23, la misura dell'assegno è stata ridotta ad € 600, sempre con assegno unico a favore della madre.
La ricorrente ha molto insistito sui presumibili redditi della nuova compagna del resistente, nonché madre della sua terza figlia ( nata nel 2020); tuttavia il signor ha depositato le certificazioni Per_3 CP_1 uniche di IC GH, per un lordo di € 7000 nel 2021 e di € 5250 nel 2022. In ogni caso, i redditi di costei hanno un'incidenza soltanto indiretta sull'assegno di mantenimento per le due figlie maggiori;
anzi occorre considerare tra gli oneri del padre anche quelli relativi alla terza figlia.
Il Collegio intende dare continuità agli € 600 disposti provvisoriamente, applicando i parametri sopra ricordati e nonostante il formale venir meno dei pochi momenti previsti tra il padre e le due figlie. Con questa misura, infatti, sommando i redditi da lavoro per come emersi all'assegno unico e sottraendo i rispettivi canoni di locazione, la ricorrente potrà contare su una disponibilità di circa € 800, mentre il resistente su circa € 1200, cifre proporzionate agli impegni lavorativi e agli oneri per il mantenimento dei figli.
A margine, si evidenzia come la madre dovrebbe cercare di aumentare le proprie entrate, tenuto conto dell'età e della sua capacità lavorativa;
nonché come i canoni di locazione di cui ambo le parti si sono onerate appaiano francamente elevati rispetto alle disponibilità rappresentate in giudizio.
Bisogna infine esortare ancora una volta il resistente a dare la priorità al pagamento regolare dell'assegno di mantenimento delle figlie, piuttosto che all'anticipazione di altri esborsi: oltre che un obbligo giuridico, infatti, questo consentirebbe alla ricorrente di poter contare su un'entrata fissa.
Le spese straordinarie potranno continuare ad essere divise al 50%, come richiesto e tenendo conto delle non troppo dissimili disponibilità reciproche.
4.4. La ricorrente ha chiesto altresì di ammonire il resistente affinché voglia «astenersi da condotte che possano essere percepite dalle figlie come impositive e/o assillanti e a voler rispettare i desiderata delle figlie astenendosi dall'esercitare pressioni». Il Collegio reputa che non vi siano i presupposti per accogliere tale richiesta, non trattandosi di comportamenti particolarmente pregiudizievoli e considerata l'obiettiva difficoltà di recuperare un rapporto funzionale con le figlie.
Il resistente, nelle note del 24-5-24, ha chiesto parimenti l'ammonimento della ricorrente per
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comportamenti alienanti nei suoi confronti (simboleggiati dal nome dispregiativo utilizzato nella rubrica della madre per salvare il nome del padre). Il Collegio osserva tuttavia come la distanza delle figlie dal padre risalga a molto tempo addietro, per come si è svolta la vita familiare negli anni scorsi;
inoltre, la madre non è parsa almeno formalmente ostativa, proponendo fin dall'atto introduttivo momenti di incontro tra le figlie e il padre e ragionevolmente insistendo per un inserimento progressivo della sua nuova famiglia. Non vi sono pertanto le condizioni per adottare un simile ammonimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente sull'affidamento, i tempi di permanenza delle figlie con i genitori e l'assegno di mantenimento (determinato in una misura vicina a quella chiesta dalla ricorrente); non rilevano le domande di ammonimento, siccome entrambe rigettate.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori medi e pertanto: € 1701 per la fase di studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1806 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (tenuto conto della breve istruttoria e del numero delle memorie depositate). Al totale (€ 4711) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
5.1. Non si ravvisano le condizioni per condannare il resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo state formulate domande temerarie né tenuto un comportamento processuale gravemente censurabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo delle figlie alla madre, con residenza presso la stessa;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che le figlie frequentino il padre secondo la loro volontà, previo accordo;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 600,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 300,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
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− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 4711,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
pone definitivamente a carico del resistente le spese per l'ausiliario liquidato il 9.6.24.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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