Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6836 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO PLESSI N. 25/2ANT
41058 VIGNOLA (MO) presso lo studio dell'avv. MUNARI
ELEONORA, rappresentato e difeso dall'avv. MUNARI ELEONORA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in CORSO CANALGRANDE 86 MODENA, presso lo studio dell'avv. PICCHIOTTI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avv.
PICCHIOTTI FABRIZIO
RESISTENTE
1
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2021 il ricorrente Parte_1
(16/1/1981 India) chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla coniuge (9/8/1984 India); deduceva che le parti si erano Controparte_1
sposate in India il 31/1/2007; che dal matrimonio erano nati tre figli:
(25/11/2007), (29/8/2014) e (3/10/2015); che la Per_1 Per_2 Per_3
relazione era sempre stata difficile a causa della instabilità caratteriale della sig.ra la quale aveva sempre denunciato il sig. per minacce e CP_1 Pt_1
percosse mai verificatesi;
che i figli erano in affidamento al Servizio Sociale
in forza di provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna per la durata di due anni;
che erano sempre stati coinvolti dalla madre nel conflitto genitoriale contro il padre.
2 Il ricorrente chiedeva dunque inizialmente la collocazione prevalente dei figli presso di sé, con assegnazione della casa familiare in locazione.
In sede di conclusioni domandava, invece, che i minori fossero affidati congiuntamente ai genitori anche al fine di ristabilire la bigenitorialità, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
che fosse imposto alla sig.ra di agevolare la bigenitorialità e i rapporti padre/figli, Controparte_1
di rispettare le direttive dei Servizi Sociali affinché potessero predisporre un piano di visite (anche solo a mezzo contatto telefonico e/o videoconferenze)
per riallacciare, gradualmente, i rapporti tra padre e figli, in modo da addivenire ad una frequenza stabile e duratura con il padre;
ed infine, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, non mutate in pendenza della separazione, che fosse posto a carico del sig. un contributo di Pt_1
200,00 euro mensili per figlio, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Si costituiva la resistente con comparsa di costituzione del 17.03.2022,
chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in forza delle condotte prevaricatorie e delle violenze, anche fisiche, subite per le quali era in corso anche un procedimento ai sensi dell'art. 572 c.p.; la collocazione prevalente dei figli presso di sé con assegnazione della casa familiare;
la
3 previsione a carico del padre di un contributo ordinario per il mantenimento dei figli di euro 1.050 (350 x 3).
Con ordinanza presidenziale del 9.04.2022 si è preso atto dell'affidamento al Servizio sociale per il periodo di due anni in forza di decreto definitivo
7/1/2021 del Tribunale per i minorenni di Bologna;
i figli minori sono stati collocati in via prevalente presso la madre.
Ciò sulla base degli elementi forniti dal Servizio sociale ed in considerazione anche del fatto che a carico del padre era (ed è) in corso procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p.; alla madre era assegnata la casa familiare ed era demandata al Servizio sociale affidatario la regolamentazione dei rapporti tra il padre ed i figli.
Veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di
€.200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie;
non erano ritenuti sussistenti i presupposti per un contributo al mantenimento della moglie.
La causa era istruita mediante acquisizione delle Relazioni del Servizio
Sociale ed era rimessa in decisione all'udienza del 19.11.2024, tenutasi in forma cartolare.
Quanto al dedotto difetto di mandato difensivo conferito dalla resistente si osserva che vi sono due costituzioni di nuovi difensori, quella dell'avv.
Picchiotti risale al 14.11.2024 mentre quella dell'avv. è del CP_2
15.11.2024; non constando rinunce al mandato o revoche dello stesso, deve presumersi che entrambi i procuratori siano muniti di procura.
4 La separazione personale fra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza in data 12.10.2023.
Deve essere pronunciato l'addebito della separazione a carico del ricorrente.
infatti, è stato rinviato a giudizio per condotte violente Parte_1
perpetrate ai danni del coniuge.
In particolare, la resistente ha lamentato atteggiamenti prevaricatori e vessatori tenuti dal marito nei propri confronti in costanza di matrimonio;
ha dedotto di essere posta da sempre in una situazione di soggezione economica (che egli le ha impedito di uscire, di lavorare, di partecipare alla gestione anche economica della famiglia).
Assieme ai figli minori è stata collocata, su sollecitazione del Tribunale per i
Minorenni in Bologna e indicazione dei servizi Sociali, presso una casa famiglia per due anni, dall'agosto del 2017 al 2019, per le ragioni sopra evidenziate.
Dopo il periodo trascorso in comunità (2017/2019) ha fatto ritorno nella casa coniugale ma i contrasti si sono, a suo dire, acuiti fino a sfociare in un episodio di violenza in data 21/02/2021 a seguito del quale ella si è risolta a sporgere denuncia – querela;
attualmente è pendente, con udienza dibattimentale fissata per il 12/05/2025, presso il Tribunale di Modena,
procedimento a carico del sig. per maltrattamenti della coniuge Pt_1
convivente anche alla presenza dei figli minori (docc. 4,5, in particolare decreto di rinvio a giudizio del 22.02.2022 da cui risulta che a sostegno vi
5 sono sommarie informazioni rese da testimoni, documentazione medica e relazioni dei Servizi Sociali).
Per pacifica giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. (Cassazione civile sez. I,
10/12/2018, n.31901).
Sebbene non sia stata ancora pronunciata sentenza passata in giudicato,
sussistono, a parere del Collegio, sufficienti elementi (peraltro non specificamente contestati) che rendono verosimili le condotte violente subite dalla sig.ra ne deriva che la separazione può ritenersi addebitabile al CP_1
sig. Parte_1
Quanto all'affidamento, alla collocazione ed al regime di visita dei figli minori (25/11/2007), (29/8/2014) e (3/10/2015) Per_1 Per_2 Per_3
dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso quanto segue.
6 Nella relazione di aggiornamento depositata in data 27/10/2023 si fa presente che “tutti e tre i figli esprimono diniego rispetto alla possibilità di incontrare il padre che non vedono dal 7/11/2022”.
I Servizi hanno poi dato atto che la madre, pur non opponendosi agli incontri con il padre, ritiene di non dover forzare i ragazzi in tal senso.
Proseguono poi i Servizi: “rispetto al regime di affidamento ad oggi non è
possibile esprimersi in merito ad un affido condiviso dal momento che i minori da circa un anno hanno interrotto ogni comunicazione con il padre.
Per questo motivo non si è stati in grado di svolgere alcun tipo di valutazione utile ad approfondire la qualità del rapporto tra il sig. ed i figli. Pt_1
Tuttavia, vista l'assenza di elementi pregiudizievoli a carico dei ragazzi, non si ravvisa la necessità di mantenere l'affidamento degli stessi in capo al
Servizio scrivente che può però, vista la buona collaborazione con la madre,
proseguire l'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo, con l'intento di recuperare nel tempo un seppur minimo rapporto con la figura paterna …”
(relaz. 27/10/2023 - pagg.3,4).
Nell'ultima relazione il Servizio, nel confermare l'atteggiamento ostile dei minori verso il padre ed il loro rifiuto di incontrarlo, ha concluso nel senso dell'assenza, allo stato, dei presupposti per il ripristino di un rapporto padre figli.
Non sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione in ordine al regime di affidamento che, alla luce delle indicazioni fornite nella precedente
7 relazione, può essere disposto in via super esclusiva alla madre, ferma restando la necessità di una forte vigilanza da devolversi al Servizio Sociale,
alla luce delle fragilità in passato riscontrate nella figura materna.
Sul punto si osserva che, in base ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, ove sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge 184/1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore.
Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di
8 poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.
Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale.
Esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)
pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore,
non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi.
Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni
9 e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.
Giova rilevare, infine, che il provvedimento limitativo della responsabilità
genitoriale assunto a conclusione del procedimento non richiede, nel regime ante riforma, la nomina (o la conferma della nomina adottata in corso di causa) del curatore speciale, che nella originaria impostazione data dagli artt.
78 e 79 c.p.c. ha compiti e funzioni legati nel processo, ove rappresenta, in maniera indipendente ed imparziale, gli interessi del minore (Cass. Civ. n.
32290/2023).
Premesse queste considerazioni, il Collegio ritiene consigliabile e sufficientemente tutelante in questa fase l'opzione di un regime di affidamento dei minori al Servizio Sociale di tipo non ablativo.
Al Servizio saranno devoluti i compiti di vigilanza sul nucleo famigliare meglio specificati in dispositivo.
Al servizio sarà devoluta anche la regolamentazione dei rapporti e delle visite padre – figli.
Venendo ai provvedimenti di tipo economico, il padre ricorrente, titolare di una pizzeria da asporto a Sorbara, con uno/due dipendenti e il Presidente
aveva dato atto con l'ordinanza in data 9.04.2022 che i redditi annui dichiarati negli ultimi tre anni erano di euro 15.000 circa (v. PF2021, 2020 e
2019).
10 La madre non svolgeva e non risulta svolgere attualmente attività lavorativa.
Tenuto conto che non risultano sostanziali mutamenti nelle rispettive condizioni economiche a far data dall'ordinanza presidenziale, va confermato a carico del padre un contributo di €.200,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Si conferma altresì l'insussistenza delle condizioni per disporre un assegno perequativo in favore del coniuge, alla luce delle precarie condizioni economiche del ricorrente e della possibilità per la sig.ra di reperire CP_1
un'occupazione, in ragione dell'età non avanzata e dell'assenza di particolari impedimenti fisici o di altro genere.
La madre va autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico universale da INPS.
In ragione dell'istruttoria espletata e della soccombenza reciproca le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Dichiara che la separazione è addebitabile al sig. Parte_1
- Affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna;
11 - Delega il Servizio Sociale territorialmente competente, con compiti di vigilanza e monitoraggio sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-
figli, relazionando in particolar modo il Tribunale in merito alla situazione scolastica, sanitaria, abitativa e in generale di vita dei minori,
indicando i provvedimenti eventualmente da adottare per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
incarica il Servizio sociale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord di regolamentare i rapporti tra il padre ed i figli;
dispone che il Servizio sociale invii entro il
30.12.2025 una relazione sull'attività svolta al Giudice tutelare.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 600,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'assegno Controparte_1
unico universale erogato da INPS;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Spese del giudizio compensate.
12 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 27/03/2025.
Il Presidente est.
Eleonora Ramacciotti
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