Articolo 5 della Legge 7 marzo 2001, n. 58
Articolo 4Articolo 6
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4 aprile 2001
Art. 5. (Interventi urgenti) 1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.
Entrata in vigore il 4 aprile 2001