Art. 5. (Interventi urgenti) 1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.
Articolo 5 della Legge 7 marzo 2001, n. 58
Articolo 4Articolo 6
- Legge 7 marzo 2001, n. 58
Articolo 5 della Legge 7 marzo 2001, n. 58
Versione
4 aprile 2001
4 aprile 2001
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2025, n. 36019
- Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 22663
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 23
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 676
- Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4744
- Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9597