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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale: Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. Marco Veneruso
-ATTORI-
E
codice fiscale: CP_1 C.F._3
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così decidere:
Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'unità in Milano, via Mario Albertinelli n. 2, per il grave inadempimento del convenuto e pertanto condannare il CP_1 convenuto a pagare agli attori la complessiva somma di CP_1
€ 19.208,00 o quella diversa e anche maggior somma che riterrà dovuta, con gli interessi legali dal 20 ottobre 2023 fino al saldo effettivo.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello formale del convenuto e per testi sulle circostanze esposte in fatto nella narrativa.
In ogni caso: condannare il convenuto a rifondere agli attori le spese sostenute per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, nonché le spese sostenute per affrontare il presente giudizio e gli onorari di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno convenuto in giudizio esponendo: CP_1
-che il convenuto aveva posto in vendita per il tramite di un mediatore il proprio appartamento sito a Milano, via Mariotto Albertinelli n. 2, piano terzo, in catasto fabbricati identificato al foglio 301, particella 44, subalterno 23;
-che gli istanti formulavano proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di
Euro 180.000,00;
-che la proposta, accettata dal convenuto in data 08/05/2023, prevedeva che il rogito notarile doveva essere stipulato entro il 31/07/2023;
-che nel modulo della proposta accettata (doc. 1) era espressamente previsto, all'art. 7 rubricato CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (CONTRATTO
PRELIMINARE), che “La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del Venditore”;
-che su richiesta del venditore il quale segnalava l'impossibilità di liberare l'appartamento dalle persone che l'occupavano, la data stabilita per il rogito slittava al 06/10/2023 ma il convenuto ometteva di presentarsi all'appuntamento fissato dal notaio;
-che pertanto, con raccomandata in pari in data (doc. 10), lo stesso veniva formalmente diffidato, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, ad adempiere all'obbligo di stipulazione del contratto definitivo e, quindi, a presentarsi al nuovo appuntamento fissato dal notaio per il 18/10/2023, con l'espressa avvertenza che in mancanza il contratto preliminare si sarebbe considerato risolto;
-che anche a tale appuntamento il venditore non si presentava;
2 -che ogni successivo tentativo di pervenire a una soluzione stragiudiziale è rimasto senza esito, con conseguente necessario ricorso alla giustizia per recuperare le somme sborsate dagli attori in dipendenza della mancata vendita, quantificate in complessivi Euro 19.208,00.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Invero nessun dubbio può esservi sia sull'avvenuta conclusione di un contratto preliminare di vendita dell'immobile, atteso l'inequivoco tenore letterale del sopra riportato art. 7 della proposta di acquisto accettata dal convenuto, sia sull'intervenuta risoluzione di diritto del medesimo, ai sensi dell'art. 1454, comma terzo, cod. civ., non avendo il convenuto ottemperato alla diffida ad adempiere senza peraltro addurre alcuna giustificazione.
Anche la circostanza che l'immobile non era libero non poteva certo legittimare l'inadempimento dell'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, trattandosi di una situazione di fatto che il venditore ben conosceva e che avrebbe dovuto indurlo a non porre in vendita l'immobile prima di averlo liberato o, in alternativa, a rendere edotti gli interessati all'acquisto di tale stato occupativo prima che fosse avanzata qualsiasi proposta.
La risoluzione di diritto del contratto preliminare, per causa imputabile al promittente venditore, comporta il diritto degli attori ad essere risarciti del danno subìto (art. 1453 cod. civ.).
Tra le voci di danno indicate in citazione meritano di essere riconosciute quelle
3 relative alle spese sostenute per la vendita poi non conclusa, ossia la caparra versata di Euro 5.000,00, la provvigione di Euro 4.880,00 pagata al mediatore, gli onorari corrisposti al Notaio per la predisposizione dei Persona_1
contratti di vendita e mutuo (Euro 3.213,00), oltre che per il verbale di constatazione della mancata presentazione del convenuto alla CP_1
stipulazione del rogito (Euro 615,60), per un totale di Euro 13.708,60.
Devono invece escludersi le spese sostenute a titolo di canoni di locazione dell'immobile in cui abitavano gli attori, dal momento che il relativo contratto
(doc. 18) era stato stipulato nel 2021 e quindi ben prima della proposta di acquisto, trattandosi perciò di una spesa già a carico degli attori e come tale non rientrante tra le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento del convenuto.
Pertanto, previa declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto preliminare di vendita, il convenuto deve essere condannato a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la indicata somma di Euro 13.708,60 oltre interessi a norma dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, decorrenti dalla notifica della citazione avvenuta il 23/12/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota depositata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454, comma terzo, del codice civile e per causa imputabile al convenuto, del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 08/05/2023, avente ad oggetto l'immobile di proprietà del convenuto sito a Milano, via Mariotto
4 Albertinelli n. 2, piano terzo, in catasto fabbricati identificato al foglio 301, particella 44, subalterno 23;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, condanna CP_1
al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 13.708,60 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 23/12/2023 e fino all'integrale soddisfo;
3)condanna al pagamento, in favore degli attori, delle CP_1
spese processuali che liquida in Euro 364,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale: Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. Marco Veneruso
-ATTORI-
E
codice fiscale: CP_1 C.F._3
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così decidere:
Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'unità in Milano, via Mario Albertinelli n. 2, per il grave inadempimento del convenuto e pertanto condannare il CP_1 convenuto a pagare agli attori la complessiva somma di CP_1
€ 19.208,00 o quella diversa e anche maggior somma che riterrà dovuta, con gli interessi legali dal 20 ottobre 2023 fino al saldo effettivo.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello formale del convenuto e per testi sulle circostanze esposte in fatto nella narrativa.
In ogni caso: condannare il convenuto a rifondere agli attori le spese sostenute per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, nonché le spese sostenute per affrontare il presente giudizio e gli onorari di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno convenuto in giudizio esponendo: CP_1
-che il convenuto aveva posto in vendita per il tramite di un mediatore il proprio appartamento sito a Milano, via Mariotto Albertinelli n. 2, piano terzo, in catasto fabbricati identificato al foglio 301, particella 44, subalterno 23;
-che gli istanti formulavano proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di
Euro 180.000,00;
-che la proposta, accettata dal convenuto in data 08/05/2023, prevedeva che il rogito notarile doveva essere stipulato entro il 31/07/2023;
-che nel modulo della proposta accettata (doc. 1) era espressamente previsto, all'art. 7 rubricato CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (CONTRATTO
PRELIMINARE), che “La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del Venditore”;
-che su richiesta del venditore il quale segnalava l'impossibilità di liberare l'appartamento dalle persone che l'occupavano, la data stabilita per il rogito slittava al 06/10/2023 ma il convenuto ometteva di presentarsi all'appuntamento fissato dal notaio;
-che pertanto, con raccomandata in pari in data (doc. 10), lo stesso veniva formalmente diffidato, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, ad adempiere all'obbligo di stipulazione del contratto definitivo e, quindi, a presentarsi al nuovo appuntamento fissato dal notaio per il 18/10/2023, con l'espressa avvertenza che in mancanza il contratto preliminare si sarebbe considerato risolto;
-che anche a tale appuntamento il venditore non si presentava;
2 -che ogni successivo tentativo di pervenire a una soluzione stragiudiziale è rimasto senza esito, con conseguente necessario ricorso alla giustizia per recuperare le somme sborsate dagli attori in dipendenza della mancata vendita, quantificate in complessivi Euro 19.208,00.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Invero nessun dubbio può esservi sia sull'avvenuta conclusione di un contratto preliminare di vendita dell'immobile, atteso l'inequivoco tenore letterale del sopra riportato art. 7 della proposta di acquisto accettata dal convenuto, sia sull'intervenuta risoluzione di diritto del medesimo, ai sensi dell'art. 1454, comma terzo, cod. civ., non avendo il convenuto ottemperato alla diffida ad adempiere senza peraltro addurre alcuna giustificazione.
Anche la circostanza che l'immobile non era libero non poteva certo legittimare l'inadempimento dell'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, trattandosi di una situazione di fatto che il venditore ben conosceva e che avrebbe dovuto indurlo a non porre in vendita l'immobile prima di averlo liberato o, in alternativa, a rendere edotti gli interessati all'acquisto di tale stato occupativo prima che fosse avanzata qualsiasi proposta.
La risoluzione di diritto del contratto preliminare, per causa imputabile al promittente venditore, comporta il diritto degli attori ad essere risarciti del danno subìto (art. 1453 cod. civ.).
Tra le voci di danno indicate in citazione meritano di essere riconosciute quelle
3 relative alle spese sostenute per la vendita poi non conclusa, ossia la caparra versata di Euro 5.000,00, la provvigione di Euro 4.880,00 pagata al mediatore, gli onorari corrisposti al Notaio per la predisposizione dei Persona_1
contratti di vendita e mutuo (Euro 3.213,00), oltre che per il verbale di constatazione della mancata presentazione del convenuto alla CP_1
stipulazione del rogito (Euro 615,60), per un totale di Euro 13.708,60.
Devono invece escludersi le spese sostenute a titolo di canoni di locazione dell'immobile in cui abitavano gli attori, dal momento che il relativo contratto
(doc. 18) era stato stipulato nel 2021 e quindi ben prima della proposta di acquisto, trattandosi perciò di una spesa già a carico degli attori e come tale non rientrante tra le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento del convenuto.
Pertanto, previa declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto preliminare di vendita, il convenuto deve essere condannato a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la indicata somma di Euro 13.708,60 oltre interessi a norma dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, decorrenti dalla notifica della citazione avvenuta il 23/12/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota depositata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454, comma terzo, del codice civile e per causa imputabile al convenuto, del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti in data 08/05/2023, avente ad oggetto l'immobile di proprietà del convenuto sito a Milano, via Mariotto
4 Albertinelli n. 2, piano terzo, in catasto fabbricati identificato al foglio 301, particella 44, subalterno 23;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, condanna CP_1
al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 13.708,60 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 23/12/2023 e fino all'integrale soddisfo;
3)condanna al pagamento, in favore degli attori, delle CP_1
spese processuali che liquida in Euro 364,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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