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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5125/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VILLANOVA ENRICO e l'avv. PINTO EDOARDO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VILLANOVA ENRICO e l'avv. PINTO EDOARDO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza dell'11.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a OL (MN) il Parte_1
12/05/1978) e (n. a TREVISO il 19/12/1977), matrimonio contratto il 23/06/2007 Parte_2
e trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SPRESIANO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi entrambi di fissare ove credano la propria residenza;
2) l'abitazione di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà al sig. nella piena sua disponibilità, provvedendo la Parte_2
sig.ra a cedere la sua quota pari ad ½ mediante trasferimento di proprietà dell'immobile e a trasferire la Parte_1
propria residenza presso altra abitazione sita in Spresiano (TV) alla Via Vittorio Bachelet n. 31/8;
3) tutta la mobilia presente all'interno dell'abitazione suddetta si ritiene di proprietà del sig. Parte_2
4) i figli e , vengono affidati ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da Per_1 Per_2
2 entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita delle figlie quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale degli stessi;
5) avrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre e avrà collocazione prevalente, Per_2 Per_1
domicilio e residenza presso il padre, con facoltà per entrambi i genitori di tenerli con loro secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderli a casa del genitore verso le ore 14.00, riaccompagnandoli a casa del genitore la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo tra i genitori), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il genitore che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, le porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, le riaccompagnerà a casa del genitore;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno
(le figlie, quindi, trascorreranno le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno);
d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo;
e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre e/o madre (settimane da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, le figlie staranno una volta con un genitore ed una volta con l'altro.
6) le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra i sig.ri e e i figli e ferma restando la facoltà dei medesimi di far loro visita e di tenerle Pt_1 Pt_2 Per_2 Per_1
con loro ogniqualvolta gli sia possibile, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e sportivi dei figli stessi;
7) Fermo restando che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta nei tempi di rispettiva competenza,
3 il sig. verserà alla Signora la somma di € 50,00 a titolo di contributo di natura perequativa Parte_2 Parte_1
al mantenimento per la figlia per un totale di euro 50.00 – fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica - Per_2
che verranno corrisposte entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario nel conto IBAN: IT 38 Z030 6962
1121 000000 N10483 della sig.ra Parte_1
8) i sig.ri e si accordano dividersi al 50% le spese straordinarie dei figli, tra le quali, a solo titolo Pt_2 Pt_1
esemplificativo, si indicano quelle: mediche, sportive, scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori
(salvo spese mediche urgenti), e reciprocamente documentate.
9) I coniugi intendono altresì definire ogni loro rapporto economico nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali e degli obblighi di mantenimento, nonché sciogliere la comunione fra di loro esistente, per cui Pt_1
c.f. ) nata a [...] il [...] cede a
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2
(c.f. ) n. a Treviso il 19.12.1977 che accetta, la propria quota pari ad un ½ dell'immobile CodiceFiscale_4
sito in località Spresiano (TV) Via Sile n. 3/A int. 2 catastalmente individuato come segue:
Comune di Spresiano Sezione C Foglio 3 – mappale n. 867 subalterno 5,
Via Sile, piano T, categoria A2, classe 2, vani 4 sup. cat. di mq 81, con rendita di euro 351,19 e corte esclusiva di mq 197; - mappale 867 subalterno 29, Via Sile, piano S1, categoria C6, classe 4, mq 16, sup. cat. mq 14, con rendita 33,05, pervenuto in proprietà tramite rogito
20.09.2005 per atto del notaio Dr. repertorio 93.071 e raccolta 33.713 registrato a Treviso in via telematica Persona_3
il 20.09.2005 al numero 12999 Serie 1T 18830.
10) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 le parti si danno reciprocamente atto che il fabbricato “Residenze L 1” sopra indicato è stato realizzato in forza del permesso di costruire rilasciato CP_1
dal Comune di Spresiano (TV) in data 12.07.2004 n. 111/2004 e successiva denuncia di inizio attività del 08.06.2005 prot. n. 149/05 e dichiarato agibile e abitabile con provvedimento del Comune di Spresiano (TV) in data 02.09.2005 prot. n. 0017168 e dopo l'ultimazione dei lavori non
è stata eseguita alcuna attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del bene subordinata ad autorizzazione
4 amministrativa da parte della competente autorità comunale e tantomeno risultano adottati i provvedimento sanzionatorio previsti dall'articolo 11 legge 47/1985 o dall'articolo 38 del dpr 380/2001 o richiamati dall'articolo 41 della legge 47/85
e che la costruzione è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamenti in materia urbanistica nonché la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi del citato articolo 29 comma 1 bis legge 27.02.1985 n°52 come novellato dal comma 14 dell'art. 19 del
D.L.78/2010 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122. Ne attestano altresì la conformità ai requisiti igienico sanitari come accertato dal certificato di abitabilità rilasciato in data 02.09.2005 prot. n. 0017168 dal comune di Spresiano. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 in riferimento alle planimetrie del fabbricato ceduto dichiara la Parte_1
conformità, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto dei dati catastali e delle dette planimetrie.
Il signor attesta di aver ricevuto l'attestazione di prestazione energetica relativo agli stabili ceduti da Parte_2 Pt_1
in relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile
[...]
oggetto del presente atto, ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza ben noto all'acquirente in quanto già comproprietaria.
Il possesso è trasferito in data odierna, con relativi vantaggi ed oneri e le parti si prestano reciprocamente ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali e la signora esibisce attestazione dell'amministratore condominiale ai Parte_1
sensi dell'articolo 63 disp. Att c.c. di avere assolto esaldato ogni sofferenza di sua competenza prima della data odierna.
Il valore catastale di quanto conferito in via esclusiva al signor ammonta ad € 40.000 e il medesimo chiede l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 19 della legge Parte_2
74/1987 come ribadita dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 2/2014.
5 rinuncia espressamente all'ipoteca legale esonerando espressamente il dirigente dell'Ufficio di Pubblicità Parte_1
immobiliare dell'agenzia del Territorio da ogni e qualsiasi responsabilità. dalla data odierna si farà carico in via esclusiva sia delle bollette per le utenze, sia delle spese condominiali, Parte_2
tasse, imposte, tributi e delle rate del mutuo in essere con impegno ad attivarsi con i gestori delle utenze e con l'amministratore condominiale per l'esonero di da ogni obbligazione in merito. Parte_1
Le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative.
11) I coniugi intendono altresì definire ogni loro rapporto economico nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali e di proprietà di beni tra i quali: A) il corrispettivo del valore della quota di ½ dell'immobile ceduto dalla sig.ra al sig. verrà corrisposto dal sig. in euro 10.000 allasottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 Pt_2
atto ed euro 30.000 corrisposti in n. 100 rate da euro 300,00 cadauna liberando la sig.ra fin dalla Parte_1
sottoscrizione suddetta da ogni onere fiscale ed economico relativo all'immobile; B) l'autovettura modello KIA NIRO tg.
FT217 YR di proprietà del sig. rimane in proprietà esclusiva del sig. come da volontà e Parte_2 Parte_2
dichiarazione unilaterale di vendita della sig.ra del 30.06.2025 – precedente proprietaria (doc.6) – e Parte_1
l'autovettura C3 tg HA 183 NG di proprietà della sig.ra rimane di proprietà esclusiva della stessa con Parte_1
il consenso e la volontà del sig. (doc.7); Parte_2
12) I coniugi dichiarano che l'ASSEGNO UNICO sarà corrisposto nella quota pari ad ½ ciascuno e sarà impegno degli stessi di depositare apposita domanda di divisione dell'assegno suddetto agli Uffici competenti dell'INPS territoriale competente;
13) I coniugi dichiarano di aver chiuso/disdetto/separata l'intestazione del conto corrente cointestato n.
45528/6152/36580058 acceso presso Intesa San Paolo filiale di Spresiano e che la rimanenza monetaria presente sullo stesso rimarrà a disposizione del sig. Parte_2
14) i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, non avendo, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) i coniugi prestano il reciproco assenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio,
6 anche con l'inclusione dei figli minori e Per_2 Per_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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