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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2209/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Yara Serafini ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Firenze alla Via Puccinotti n. 56, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Maria Grazia Sansone e Michele Bignami ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi avvocati in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 161; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.7.2023 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni di merito: “condanni , in persona del rapp.te legale p.t., alla rettifica Controparte_1 dell'anzianità di servizio della ricorrente (21.11.2017 anziché 24.3.2021) ed al pagamento, in suo favore, per il periodo dal novembre 2017 al marzo 2021 e per i titoli di cui in narrativa, della somma lorda di Euro 36.919,78 (o la diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data del 31.5.2022, oltre ai successivi oneri maturati e maturandi sino al saldo effettivo Con vittoria di compenso e spese da distrarsi in favore dell'avv.ta antistataria.”.
2. si è ritualmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via Controparte_1 principale, rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché inammissibili in quanto del tutto generiche e/o infondate in fatto e in diritto, ; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della Ricorrente, verificata l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti, determinare le differenze retributive dovute alla sig.ra in ragione delle Parte_1 eccezioni puntualmente sollevate nei paragrafi di cui sopra, con specifico riferimento alle singole voci retributive;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.”.
3. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di CTU contabile e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto ex art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
pagina 1 di 4 5. È documentalmente provato e, comunque, pacifico tra le parti, che, con sentenza n. 40/2021 (doc. 2 fasc. ric.), il Tribunale di Firenze – sez. lavoro – abbia disposto quanto segue tra le medesime parti del presente giudizio: “in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time tra la ricorrente e con decorrenza Controparte_1 dal 21.11.2017, tuttora in essere, con inquadramento iniziale nel livello E – addetto junior- CCNL;
per l'effetto, condanna al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1 Controparte_1 differenze retributive derivanti tra quanto spettante in base all'inquadramento iniziale nel livello E CCNL Poste, con decorrenza 21.11.2017, e quanto effettivamente percepito;”; nonché che, con sentenza n. 129/2022 (doc. 4 fasc. ric.), la Corte di Appello di Firenze – sez. lavoro – abbia integralmente confermato la sentenza di primo grado.
6. Lamenta, quindi, la ricorrente nel presente giudizio che non ha dato corretta Controparte_1 esecuzione alle statuizioni giudiziali, formalizzando il suo rapporto di lavoro solo a far data dal 24.3.2021 e non erogando l'intera somma dovutale a titolo di differenze salariali (tra quanto maturato in applicazione dei dati economici e normativi del C.C.N.L. per il personale non dirigente di
[...]
al rapporto di lavoro, esplicatosi secondo le modalità accertate nelle succitate statuizioni CP_1 giudiziali, e quanto dalla stessa percepito nel medesimo periodo dall'appaltatore fittizio LID s.r.l., v. doc. 5 fasc. ric.) per il periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021. 7. Assume, invece, la resistente che è stata riammessa in servizio presso in data Parte_1 CP_1 24 marzo 2021 ma con riconoscimento dell'anzianità aziendale a decorrere dal 21 novembre 2017, con CP_ contratto di lavoro part time al 88,88%, inquadramento al livello E del C.C.N.L. , mansione di addetto trasporti junior; e che la società le ha corrisposto le differenze retributive maturate dal 21 novembre 2017 al 23 marzo 2021, per un importo pari a Euro 6.959,75, corrisposti con il cedolino di aprile 2021, ed Euro 179,73, corrisposti con il cedolino di maggio 2021, per un totale di Euro 7.139,48 comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, come risulta dall'analisi dalle buste paga dei mesi di aprile e maggio 2021 (doc. 1) e dai file Excel allegati (doc. 2), riepilogativi, sia, delle CP_ voci retributive corrisposte da , che delle competenze detratte a titolo di aliunde perceptum (in quanto importi già corrisposti dalla LID).
8. Ciò posto, si rileva, in primo luogo, che, in conformità a quanto statuito dal Tribunale di Firenze con la succitata sentenza, confermata dal giudice di appello distrettuale, l'accertato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes deve avere decorrenza giuridica ed economica a far data dal 21.11.2017.
9. In secondo luogo, deve considerarsi che il C.C.N.L. prevede il passaggio automatico al livello D dopo 24 mesi di permanenza nel livello E e che il dies a quo dei 24 mesi di permanenza nel livello E, necessari al passaggio automatico nel superiore livello D, deve essere individuato nel 21 novembre 2017, in attuazione di quanto accertato con efficacia di giudicato nelle summenzionate pronunce giudiziali. 10. Disposta CTU contabile, all'ausiliario incaricato, consulente del lavoro dott.ssa , è Persona_1 stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda le differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021, rispetto al percepito lordo nel medesimo periodo da LID s.r.l. nella misura risultante dalle buste paga in atti (doc. 5 fasc. ric.), presupponendo a tal fine che: - sussista ope iudicis tra la ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza 21.11.2017; - al rapporto debba essere applicato il trattamento economico e normativo di cui al C.C.N.L. personale non dirigente di tempo per Controparte_1 tempo vigente;
- la ricorrente debba essere inquadrata con decorrenza 21.11.2017 nel livello E, addetto junior, C.C.N.L. personale non dirigente di e nel livello D del medesimo Controparte_1 C.C.N.L. con decorrenza 1.12.2019; - l'orario di lavoro part time tempo per tempo osservato dalla ricorrente sia stato quello risultante dalle buste paga emesse da LID s.r.l. e versate in atti;
- CP_1 abbia già liquidato a a titolo di differenze retributive, le somme lorde risultanti dalle buste Parte_1 paga di aprile e maggio 2021 e prodotte in atti;
- la ricorrente abbia svolto lavoro supplementare e/o straordinario nella misura eventualmente risultante dalle buste paga in atti;
- 13ma e 14ma mensilità, eventuali festività cadenti di domenica, una tantum e indennità di vacanza contrattuale spettino alla ricorrente nella misura prevista dal C.C.N.L. personale non dirigente di - Controparte_1
pagina 2 di 4 l'Indennità Servizi Viaggianti debba essere quantificata per i giorni di effettivo servizio sulla base dei dati ricavabili dalle buste paga e dai Mod. 36 (MPT) di cui al doc. 10 di parte ricorrente1; - il Premio di risultato debba essere quantificato sulla base della tabella corrispondente al livello di inquadramento tempo per tempo spettante alla ricorrente - settore produzione recapito -, tenuto conto dei giorni di effettivo servizio ricavabili dalle buste paga in atti o dei giorni a essi assimilati dalle previsioni degli accordi in argomento;
- non sia dovuta l'indennità di refezione.”.
11. All'udienza di conferimento dell'incarico, il quesito è stato esteso all'ipotesi che alla ricorrente fosse dovuta anche l'indennità di refezione.
12. Sulla base dei dati emergenti dalla relazione tecnica in atti, le differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021 devono essere quantificate nella somma capitale complessiva lorda di € 29.158,39=, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo.
13. Quanto all'indennità servizi viaggianti, infatti, deve rammentarsi che il C.C.N.L., all'art. 75, stabilisce che per il personale non portalettere che, in via prevalente, svolge attività di trasporto di dispacci postali tra Comuni con automezzi aziendali, è prevista una specifica indennità oraria. Tale indennità viene corrisposta per il periodo temporale compreso fra la partenza del mezzo di trasporto dal Centro di Meccanizzazione Postale, Centro Prioritario o Centro di Distribuzione Master e il rientro presso lo stesso Centro.
14. A tale riguardo si precisa che, fermo restando che l'indennità in questione deve essere quantificata su base oraria, nel quesito si è chiesto al CTU di determinarne l'ammontare, certo su base oraria, ma solo per i giorni di effettivo servizio.
15. Premesso, dunque, come evidenziato dal CTU, dai documenti presenti agli atti non è possibile determinare con certezza le ore effettivamente impiegate nel trasporto dei dispacci postali dalla ricorrente, si ritiene corretto, alla luce dei dati emergenti dal doc. 10 di parte ricorrente (nel Mod. 36 relativo alla FI LCD 2 PRIMA CORSA, ad esempio, i tempi complessivi di carico e scarico risultano superiori a 30 minuti complessivi), quantificare in 1 ora, per ogni giorno di servizio effettivo, il tempo da ricondurre alle operazioni di preparazione dei dispacci postali all'entrata e al rientro. Al riguardo, si richiamano, inoltre, condividendole, le considerazioni svolte dal CTU alle pagg. 11 e ss. della relazione in atti.
16. In merito al percepito, poi, non deve tenersi conto dell'indennità di mensa ex C.C.N.L. servizi postali in appalto, in quanto si ritiene che alla ricorrente non possa essere riconosciuta l'indennità di refezione CP_ di cui all'art. 85 del C.C.N.L. di del 30.11.17. Posto, infatti, che la domanda svolta ha a oggetto il pagamento di differenze retributive (e non il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, iuxta alligata et probata), deve considerarsi che il citato articolo prevede il riconoscimento ai dipendenti di un Ticket del valore ivi specificato, al contempo stabilendo che la mancata utilizzazione del Ticket stesso non darà luogo ad alcun corrispettivo e che i relativi importi non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Ritiene, pertanto, il giudicante che alla ricorrente non possa attribuirsi una somma di denaro corrispondente al complessivo valore monetario dei Tickets di cui avrebbe potuto (non vi è, Parte_1 quindi, alcuna prova nell'an e nel quantum di quella che sarebbe stata l'effettiva utilizzazione) fruire nei giorni di servizio effettivo, qualora il rapporto di lavoro subordinato de quo fosse stato ab origine formalizzato alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. CP_
17. In merito al Premio di produzione previsto dall'art. 69 del C.C.N.L. , integrato dall'accordo sindacale del 19 luglio 2017, si ritiene, invece, che la ricorrente abbia diritto alla sua riscossione, atteso che è stata statuita con efficacia di giudicato la sussistenza tra e di un Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato dal 21.11.2017, sul presupposto pagina 3 di 4 dell'illiceità del contratto di appalto intercorso fra e il formale datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente e, quindi, dell'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa di da parte Parte_1 dell'odierna resistente. 18. Al riguardo, si ritiene, altresì, che alla dipendente spetti anche il rateo di premio maturato per i mesi
1.1.2021 al 23.3.2021, pari a € 422,67, dato che il rapporto di lavoro è poi proseguito con
[...] CP_
senza soluzione di continuità , avendo inserito come data di assunzione il 24.03.2021, ha CP_1 liquidato il premio calcolandolo solo da tale data in poi).
19. In conclusione, si ritiene che le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere condivise e poste a base della presente pronuncia in quanto corrette sotto il profilo contabile, conformi alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto e congrue rispetto al quesito posto.
20. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta, deve seguire il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
21. Per le medesime ragioni, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a rettificare l'anzianità di servizio della ricorrente, avente Controparte_1 decorrenza dal 21.11.2017;
- condanna a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive Controparte_1 maturate dal 21.11.2017 al 23.3.2021, la somma capitale complessiva lorda di € 29.158,39=, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, Controparte_1 liquida in complessivi € 4.629,00= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone, in via definitiva, a carico di le spese di CTU contabile, liquidate come da Controparte_1 separato decreto;
- motivazione in 60 giorni.
Firenze, 26 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella summenzionata sentenza del Tribunale di Firenze è stato, infatti, accertato che: “All'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale è, pertanto, emerso che l'appaltatrice formale datrice di lavoro della ricorrente non dispone di una reale autonomia organizzativa e gestionale, atteso che: la minuta regolamentazione del servizio di trasporto è contenuta nei modelli di pianificazione trasporti (MPT) predisposti da CP_1 (che contengono l'indicazione dei percorsi, degli orari e dei luoghi di partenza ed arrivo e delle soste, del chilometraggio, delle attività da svolgere;
v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente); …”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Yara Serafini ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Firenze alla Via Puccinotti n. 56, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Maria Grazia Sansone e Michele Bignami ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi avvocati in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 161; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.7.2023 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni di merito: “condanni , in persona del rapp.te legale p.t., alla rettifica Controparte_1 dell'anzianità di servizio della ricorrente (21.11.2017 anziché 24.3.2021) ed al pagamento, in suo favore, per il periodo dal novembre 2017 al marzo 2021 e per i titoli di cui in narrativa, della somma lorda di Euro 36.919,78 (o la diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data del 31.5.2022, oltre ai successivi oneri maturati e maturandi sino al saldo effettivo Con vittoria di compenso e spese da distrarsi in favore dell'avv.ta antistataria.”.
2. si è ritualmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via Controparte_1 principale, rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché inammissibili in quanto del tutto generiche e/o infondate in fatto e in diritto, ; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della Ricorrente, verificata l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti, determinare le differenze retributive dovute alla sig.ra in ragione delle Parte_1 eccezioni puntualmente sollevate nei paragrafi di cui sopra, con specifico riferimento alle singole voci retributive;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario.”.
3. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di CTU contabile e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto ex art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
pagina 1 di 4 5. È documentalmente provato e, comunque, pacifico tra le parti, che, con sentenza n. 40/2021 (doc. 2 fasc. ric.), il Tribunale di Firenze – sez. lavoro – abbia disposto quanto segue tra le medesime parti del presente giudizio: “in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time tra la ricorrente e con decorrenza Controparte_1 dal 21.11.2017, tuttora in essere, con inquadramento iniziale nel livello E – addetto junior- CCNL;
per l'effetto, condanna al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1 Controparte_1 differenze retributive derivanti tra quanto spettante in base all'inquadramento iniziale nel livello E CCNL Poste, con decorrenza 21.11.2017, e quanto effettivamente percepito;”; nonché che, con sentenza n. 129/2022 (doc. 4 fasc. ric.), la Corte di Appello di Firenze – sez. lavoro – abbia integralmente confermato la sentenza di primo grado.
6. Lamenta, quindi, la ricorrente nel presente giudizio che non ha dato corretta Controparte_1 esecuzione alle statuizioni giudiziali, formalizzando il suo rapporto di lavoro solo a far data dal 24.3.2021 e non erogando l'intera somma dovutale a titolo di differenze salariali (tra quanto maturato in applicazione dei dati economici e normativi del C.C.N.L. per il personale non dirigente di
[...]
al rapporto di lavoro, esplicatosi secondo le modalità accertate nelle succitate statuizioni CP_1 giudiziali, e quanto dalla stessa percepito nel medesimo periodo dall'appaltatore fittizio LID s.r.l., v. doc. 5 fasc. ric.) per il periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021. 7. Assume, invece, la resistente che è stata riammessa in servizio presso in data Parte_1 CP_1 24 marzo 2021 ma con riconoscimento dell'anzianità aziendale a decorrere dal 21 novembre 2017, con CP_ contratto di lavoro part time al 88,88%, inquadramento al livello E del C.C.N.L. , mansione di addetto trasporti junior; e che la società le ha corrisposto le differenze retributive maturate dal 21 novembre 2017 al 23 marzo 2021, per un importo pari a Euro 6.959,75, corrisposti con il cedolino di aprile 2021, ed Euro 179,73, corrisposti con il cedolino di maggio 2021, per un totale di Euro 7.139,48 comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, come risulta dall'analisi dalle buste paga dei mesi di aprile e maggio 2021 (doc. 1) e dai file Excel allegati (doc. 2), riepilogativi, sia, delle CP_ voci retributive corrisposte da , che delle competenze detratte a titolo di aliunde perceptum (in quanto importi già corrisposti dalla LID).
8. Ciò posto, si rileva, in primo luogo, che, in conformità a quanto statuito dal Tribunale di Firenze con la succitata sentenza, confermata dal giudice di appello distrettuale, l'accertato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes deve avere decorrenza giuridica ed economica a far data dal 21.11.2017.
9. In secondo luogo, deve considerarsi che il C.C.N.L. prevede il passaggio automatico al livello D dopo 24 mesi di permanenza nel livello E e che il dies a quo dei 24 mesi di permanenza nel livello E, necessari al passaggio automatico nel superiore livello D, deve essere individuato nel 21 novembre 2017, in attuazione di quanto accertato con efficacia di giudicato nelle summenzionate pronunce giudiziali. 10. Disposta CTU contabile, all'ausiliario incaricato, consulente del lavoro dott.ssa , è Persona_1 stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda le differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021, rispetto al percepito lordo nel medesimo periodo da LID s.r.l. nella misura risultante dalle buste paga in atti (doc. 5 fasc. ric.), presupponendo a tal fine che: - sussista ope iudicis tra la ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza 21.11.2017; - al rapporto debba essere applicato il trattamento economico e normativo di cui al C.C.N.L. personale non dirigente di tempo per Controparte_1 tempo vigente;
- la ricorrente debba essere inquadrata con decorrenza 21.11.2017 nel livello E, addetto junior, C.C.N.L. personale non dirigente di e nel livello D del medesimo Controparte_1 C.C.N.L. con decorrenza 1.12.2019; - l'orario di lavoro part time tempo per tempo osservato dalla ricorrente sia stato quello risultante dalle buste paga emesse da LID s.r.l. e versate in atti;
- CP_1 abbia già liquidato a a titolo di differenze retributive, le somme lorde risultanti dalle buste Parte_1 paga di aprile e maggio 2021 e prodotte in atti;
- la ricorrente abbia svolto lavoro supplementare e/o straordinario nella misura eventualmente risultante dalle buste paga in atti;
- 13ma e 14ma mensilità, eventuali festività cadenti di domenica, una tantum e indennità di vacanza contrattuale spettino alla ricorrente nella misura prevista dal C.C.N.L. personale non dirigente di - Controparte_1
pagina 2 di 4 l'Indennità Servizi Viaggianti debba essere quantificata per i giorni di effettivo servizio sulla base dei dati ricavabili dalle buste paga e dai Mod. 36 (MPT) di cui al doc. 10 di parte ricorrente1; - il Premio di risultato debba essere quantificato sulla base della tabella corrispondente al livello di inquadramento tempo per tempo spettante alla ricorrente - settore produzione recapito -, tenuto conto dei giorni di effettivo servizio ricavabili dalle buste paga in atti o dei giorni a essi assimilati dalle previsioni degli accordi in argomento;
- non sia dovuta l'indennità di refezione.”.
11. All'udienza di conferimento dell'incarico, il quesito è stato esteso all'ipotesi che alla ricorrente fosse dovuta anche l'indennità di refezione.
12. Sulla base dei dati emergenti dalla relazione tecnica in atti, le differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo dal 21.11.2017 al 23.3.2021 devono essere quantificate nella somma capitale complessiva lorda di € 29.158,39=, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo.
13. Quanto all'indennità servizi viaggianti, infatti, deve rammentarsi che il C.C.N.L., all'art. 75, stabilisce che per il personale non portalettere che, in via prevalente, svolge attività di trasporto di dispacci postali tra Comuni con automezzi aziendali, è prevista una specifica indennità oraria. Tale indennità viene corrisposta per il periodo temporale compreso fra la partenza del mezzo di trasporto dal Centro di Meccanizzazione Postale, Centro Prioritario o Centro di Distribuzione Master e il rientro presso lo stesso Centro.
14. A tale riguardo si precisa che, fermo restando che l'indennità in questione deve essere quantificata su base oraria, nel quesito si è chiesto al CTU di determinarne l'ammontare, certo su base oraria, ma solo per i giorni di effettivo servizio.
15. Premesso, dunque, come evidenziato dal CTU, dai documenti presenti agli atti non è possibile determinare con certezza le ore effettivamente impiegate nel trasporto dei dispacci postali dalla ricorrente, si ritiene corretto, alla luce dei dati emergenti dal doc. 10 di parte ricorrente (nel Mod. 36 relativo alla FI LCD 2 PRIMA CORSA, ad esempio, i tempi complessivi di carico e scarico risultano superiori a 30 minuti complessivi), quantificare in 1 ora, per ogni giorno di servizio effettivo, il tempo da ricondurre alle operazioni di preparazione dei dispacci postali all'entrata e al rientro. Al riguardo, si richiamano, inoltre, condividendole, le considerazioni svolte dal CTU alle pagg. 11 e ss. della relazione in atti.
16. In merito al percepito, poi, non deve tenersi conto dell'indennità di mensa ex C.C.N.L. servizi postali in appalto, in quanto si ritiene che alla ricorrente non possa essere riconosciuta l'indennità di refezione CP_ di cui all'art. 85 del C.C.N.L. di del 30.11.17. Posto, infatti, che la domanda svolta ha a oggetto il pagamento di differenze retributive (e non il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, iuxta alligata et probata), deve considerarsi che il citato articolo prevede il riconoscimento ai dipendenti di un Ticket del valore ivi specificato, al contempo stabilendo che la mancata utilizzazione del Ticket stesso non darà luogo ad alcun corrispettivo e che i relativi importi non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Ritiene, pertanto, il giudicante che alla ricorrente non possa attribuirsi una somma di denaro corrispondente al complessivo valore monetario dei Tickets di cui avrebbe potuto (non vi è, Parte_1 quindi, alcuna prova nell'an e nel quantum di quella che sarebbe stata l'effettiva utilizzazione) fruire nei giorni di servizio effettivo, qualora il rapporto di lavoro subordinato de quo fosse stato ab origine formalizzato alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. CP_
17. In merito al Premio di produzione previsto dall'art. 69 del C.C.N.L. , integrato dall'accordo sindacale del 19 luglio 2017, si ritiene, invece, che la ricorrente abbia diritto alla sua riscossione, atteso che è stata statuita con efficacia di giudicato la sussistenza tra e di un Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato dal 21.11.2017, sul presupposto pagina 3 di 4 dell'illiceità del contratto di appalto intercorso fra e il formale datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente e, quindi, dell'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa di da parte Parte_1 dell'odierna resistente. 18. Al riguardo, si ritiene, altresì, che alla dipendente spetti anche il rateo di premio maturato per i mesi
1.1.2021 al 23.3.2021, pari a € 422,67, dato che il rapporto di lavoro è poi proseguito con
[...] CP_
senza soluzione di continuità , avendo inserito come data di assunzione il 24.03.2021, ha CP_1 liquidato il premio calcolandolo solo da tale data in poi).
19. In conclusione, si ritiene che le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere condivise e poste a base della presente pronuncia in quanto corrette sotto il profilo contabile, conformi alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto e congrue rispetto al quesito posto.
20. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta, deve seguire il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
21. Per le medesime ragioni, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a rettificare l'anzianità di servizio della ricorrente, avente Controparte_1 decorrenza dal 21.11.2017;
- condanna a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive Controparte_1 maturate dal 21.11.2017 al 23.3.2021, la somma capitale complessiva lorda di € 29.158,39=, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, Controparte_1 liquida in complessivi € 4.629,00= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone, in via definitiva, a carico di le spese di CTU contabile, liquidate come da Controparte_1 separato decreto;
- motivazione in 60 giorni.
Firenze, 26 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella summenzionata sentenza del Tribunale di Firenze è stato, infatti, accertato che: “All'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale è, pertanto, emerso che l'appaltatrice formale datrice di lavoro della ricorrente non dispone di una reale autonomia organizzativa e gestionale, atteso che: la minuta regolamentazione del servizio di trasporto è contenuta nei modelli di pianificazione trasporti (MPT) predisposti da CP_1 (che contengono l'indicazione dei percorsi, degli orari e dei luoghi di partenza ed arrivo e delle soste, del chilometraggio, delle attività da svolgere;
v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente); …”.