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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Nicoletta Bazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via Martino Bassi 8;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Anna Maria Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, Via Tintoretto 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Parte_2 separati, ordinando al Comune di NO AS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
2) Dal 30.6.2025, rate del mutuo, utenze e tasse della casa coniugale saranno ad integrale carico della signora
Parte_1
3) Il signor quale condizione funzionale alla composizione della crisi coniugale e senza null'altro Pt_2 pretendere, si impegna a cedere alla signora che accetta a totale compensazione di ogni Parte_1
e qualsiasi pretesa a qualsivoglia titolo, la propria quota di casa coniugale. Gli oneri derivanti dal trasferimento notarile saranno posti ad esclusivo carico del signor;
Parte_2
4) La signora si impegna dunque ad acquistare - avanti al Notaio Parte_1 Persona_1 con studio in Cesano Maderno (MB), in via Nazionale dei Giovi 77/B entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione - la quota di proprietà del signor dell'immobile Parte_2 coniugale (che sarà prima casa), facendosi integrale carico – con accollo liberatorio – solo delle rate di mutuo sino alla scadenza ovvero della relativa estinzione. L'immobile coniugale oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di atto Notaio n.50508 di Rep n.9412 di Rac del 14.04.2006 (doc.3) ed è così Persona_2 contraddistinto:
In Comune di Desio – Via Traversi 8
- Appartamento composto da 2 locali oltre servizi al piano primo con annesso vano scala, censito al catasto fabbricati del Comune di Desio come segue:
Foglio 33 mappale 95 subalterno 705 piano 1 categoria A3 classe 3 vani 4 rendita catastale euro 268,56
Coerenze a corpo ed in contorno dell'appartamento con annesso vano scala:
Proprietà o suoi aventi causa via Traversi, proprietà o suoi aventi causa, CP_1 Persona_3 cortile comune.
- Locale ad uso abitazione al piano terra con annesso vano scala, censito al catasto fabbricati del Comune di
Desio come segue:
Foglio 33 mappale 95 subalterno 704, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 1 rendita catastale euro 67,14
Coerenze a corpo ed in contorno del locale ad uso abitazione con annesso vano scala: proprietà o suoi aventi causa, Via Traversi, androne comune, cortile comune CP_2
- Vano ad uso autorimessa al piano terra (posto in corpo staccato) con annessa area cortilizia, il tutto identificato al Catasto Terreni del Comune di Desio al foglio 33 con il mappale 274 di ha 00.01.50 e censito al Catasto Fabbricati del comune stesso come segue: pagina 2 di 4 Foglio 33 mappale 274, piano T, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 24, rendita catastale euro 76,85
COERENZE in un sol corpo ed in contorno del vano ad uso autorimessa con annessa area cortilizia: mappale 273, cortile a parte del mappale 95, mappale 66, mappale 61
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dello stabile (di cui fa parte l'appartamento, il locale ad uso abitazione e il vano autorimessa, a sensi dell'art. 117 e seguenti del Codice
Civile
5) Spese di giudizio compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.9.1994 a Parte_1 Parte_2
NO AS;
- Dall'unione sono nati in data il 26.10.1997 e in data il 14.01.2001; Per_4 Per_5
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 31.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in NO AS in data 3.9.1994 (Atto n. 14, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO AS), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO AS, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Nicoletta Bazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via Martino Bassi 8;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Anna Maria Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, Via Tintoretto 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Parte_2 separati, ordinando al Comune di NO AS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
2) Dal 30.6.2025, rate del mutuo, utenze e tasse della casa coniugale saranno ad integrale carico della signora
Parte_1
3) Il signor quale condizione funzionale alla composizione della crisi coniugale e senza null'altro Pt_2 pretendere, si impegna a cedere alla signora che accetta a totale compensazione di ogni Parte_1
e qualsiasi pretesa a qualsivoglia titolo, la propria quota di casa coniugale. Gli oneri derivanti dal trasferimento notarile saranno posti ad esclusivo carico del signor;
Parte_2
4) La signora si impegna dunque ad acquistare - avanti al Notaio Parte_1 Persona_1 con studio in Cesano Maderno (MB), in via Nazionale dei Giovi 77/B entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione - la quota di proprietà del signor dell'immobile Parte_2 coniugale (che sarà prima casa), facendosi integrale carico – con accollo liberatorio – solo delle rate di mutuo sino alla scadenza ovvero della relativa estinzione. L'immobile coniugale oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di atto Notaio n.50508 di Rep n.9412 di Rac del 14.04.2006 (doc.3) ed è così Persona_2 contraddistinto:
In Comune di Desio – Via Traversi 8
- Appartamento composto da 2 locali oltre servizi al piano primo con annesso vano scala, censito al catasto fabbricati del Comune di Desio come segue:
Foglio 33 mappale 95 subalterno 705 piano 1 categoria A3 classe 3 vani 4 rendita catastale euro 268,56
Coerenze a corpo ed in contorno dell'appartamento con annesso vano scala:
Proprietà o suoi aventi causa via Traversi, proprietà o suoi aventi causa, CP_1 Persona_3 cortile comune.
- Locale ad uso abitazione al piano terra con annesso vano scala, censito al catasto fabbricati del Comune di
Desio come segue:
Foglio 33 mappale 95 subalterno 704, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 1 rendita catastale euro 67,14
Coerenze a corpo ed in contorno del locale ad uso abitazione con annesso vano scala: proprietà o suoi aventi causa, Via Traversi, androne comune, cortile comune CP_2
- Vano ad uso autorimessa al piano terra (posto in corpo staccato) con annessa area cortilizia, il tutto identificato al Catasto Terreni del Comune di Desio al foglio 33 con il mappale 274 di ha 00.01.50 e censito al Catasto Fabbricati del comune stesso come segue: pagina 2 di 4 Foglio 33 mappale 274, piano T, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 24, rendita catastale euro 76,85
COERENZE in un sol corpo ed in contorno del vano ad uso autorimessa con annessa area cortilizia: mappale 273, cortile a parte del mappale 95, mappale 66, mappale 61
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dello stabile (di cui fa parte l'appartamento, il locale ad uso abitazione e il vano autorimessa, a sensi dell'art. 117 e seguenti del Codice
Civile
5) Spese di giudizio compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.9.1994 a Parte_1 Parte_2
NO AS;
- Dall'unione sono nati in data il 26.10.1997 e in data il 14.01.2001; Per_4 Per_5
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 31.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in NO AS in data 3.9.1994 (Atto n. 14, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO AS), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO AS, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 4 di 4