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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 367/2024 avente ad oggetto: proprietà
TRA
(avv. Giovanni Nicola Procaccini, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
e (avv. Biancamaria Leone, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti)
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come riformato ex L. 69/2009)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva azione a difesa della proprietà dei fondi siti in Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg.
9, p.lla 337 (ex 261/a) e 340 (ex 267/b), che espressamente qualificava in termini di azione di rivendicazione, di cui espressamente indicava il paradigma normativo rappresentato dall'art.
p. 1/5 2. È pacificamente acquisito che il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente,
direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario,
per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione (tra le tante, Cassazione,
sez. II, sent. nr. 27990/2022). Ed ancora, “l'azione di rivendicazione è caratterizzata da un onere
probatorio molto rigoroso circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al rivendicante, che deve
dimostrare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo
originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione” (Tribunale Milano, sex. IV, sent. nr.
7162/2023). Tale onere probatorio può essere temperato nel caso in cui il convenuto,
nell'opporre l'intervenuta usucapione, riconosca, seppure implicitamente o comunque non contesti specificamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In tal senso, “essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del
convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad
attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato
raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto,
risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario
ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente
contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume
di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per
usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,
disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non
comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane
invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto
rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 32530/2024).
p. 2/5
3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha dedotto e documentato di aver acquistato la proprietà dei fondi di cui è causa in forza dell'atto pubblico del 26/3/1990 a firma del notaio (rep. 199967/racc. 33679). Con tale atto Persona_1
madre di , donava a quest'ultima ed ai suoi fratelli Persona_2 Parte_1
e alcuni beni immobili in comproprietà tra di loro, tra cui i CP_3 Per_2 CP_4
fondi oggetto di giudizio. Con il medesimo atto i donatari procedevano alla divisione dei beni ricevuti in donazione dalla madre e, per quanto rileva in questa sede, i beni di cui è causa venivano attribuiti in comproprietà a e . Quest'ultima, sempre Parte_1 CP_4
col suindicato atto, vendeva alla sorella la propria quota di comproprietà dei fondi, di Pt_1
cui all'esito della complessiva operazione negoziale diveniva unica proprietaria l'attrice. L'atto del 26/3/1990 è stato depositato, dunque, parte attrice ha fornito prova di un valido titolo di acquisto della proprietà dei fondi.
4. Fatta tale premessa, si rileva che i convenuti hanno proposto domanda di acquisto per usucapione della proprietà dei fondi. Nel proporre tale domanda hanno dedotto “che
germano dell'odierna attrice, non si è più occupato dei terreni della sorella dal Persona_3
1990 circa, data in cui, con atto di donazione/vendita (pur citato da controparte), i beni oggetto di causa
venivano attribuiti integralmente a per cui il fratello, non avendone più diretto Parte_1
titolo ed interesse, ha smesso di coltivarli e manutenerli […] Proprio poco dopo tale predetta data (anno
1990) iniziava a coltivare ed utilizzare i terreni per cui è causa, successivamente Controparte_2
aiutato dal figlio atteso che tali beni non erano posseduti, né utilizzati da Controparte_1
nessuno” (comparsa di costituzione, pag. 5). Con tali asserzioni parte convenuta ha: dedotto di aver iniziato a possedere dopo l'atto del 1990, allorché i beni venivano attribuiti in proprietà a
; non ha affatto contestato, anzi ha riconosciuto l'appartenenza dei beni in Parte_1
capo a all'epoca in cui ha assunto di aver iniziato a possedere;
ha Parte_1
riconosciuto anche l'appartenenza dei beni in capo al dante causa Persona_3
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di matrice giurisprudenziale, ritiene il giudicante che nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni per poter ritenere mitigato l'onere probatorio in capo al rivendicante, che poteva agevolmente assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto, prova che ha effettivamente fornito Parte_1
p. 3/5 mediante allegazione e produzione in giudizio dell'atto pubblico del 26/3/1990 a firma del notaio (rep. 199967/racc. 33679). Persona_1
5. È disattesa la domanda riconvenzionale, in quanto sfornita di supporto probatorio.
Invero, parte convenuta ha formulato istanza di prova testimoniale, che, tuttavia, non è stata ammessa in quanto articolata su capitoli di prova volti a provare il possesso in sé come concetto giuridico (“vero che dal 1991 possedeva le p.lle 347 e 340 del fg. 9 del Controparte_2
Comune di Cautano?”; “vero che successivamente le predette particelle venivano possedute anche da
figlio di ”; “vero che e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_2
hanno sempre posseduto le particelle di cui è causa […]?”), piuttosto che circostanze che, ove confermate dai testi, avrebbero potuto rivelare il compimento da parte dei convenuti di atti riconducibili all'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà. Tali
capitoli di prova sono stati ritenuti inammissibili, perché non aventi ad oggetto eventi ed avvenimenti specifici tali da assicurare che il teste potesse rispondere ad essi con ragionevole cognizione circa il reale svolgimento dei fatti oggetto di causa, bensì aventi ad oggetto un concetto giuridico, il possesso, che è l'oggetto della prova e la cui affermazione o negazione da parte del teste avrebbe richiesto da parte sua una inammissibile sintesi valutativa di elementi giuridici e fattuali di pertinenza giudiziaria. In definitiva, i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze cadenti sotto la comune percezione sensoria, essendo loro precluso di esprimere giudizi di natura tecnica, interpretativa o di qualificazione giuridica di fatti, termini nei quali l'istanza istruttoria è stata formulata dalla parte convenuta. Irrilevante, poi, il riferimento nel capitolo di prova b) all'utilizzo dei terreni per deposito di attrezzi, alimenti e ricovero animali e nel capitolo di prova d) al taglio dell'erba, alla potatura ed alla pulizia.
Trattasi, infatti, di attività cd. neutre, quindi, non sufficienti in quanto tali ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, che parte convenuta non ha allegato neppure nelle istanze istruttorie, i quali consentano di presumere che essa sia svolta "uti dominus", ben potendo dette attività avvenire con animo detentivo e con la semplice tolleranza del proprietario.
p. 4/5
6. In definitiva, i convenuti non hanno allegato alcun titolo che consenta loro di occupare legittimamente i terreni di cui è causa, che, pertanto, sono tenuti a rilasciare in favore del legittimo proprietario.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda principale e in rigetto della domanda riconvenzionale, è accertato e dichiarato che è proprietaria dei Parte_1
fondi siti in Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg. 9, p.lla 337
(ex 261/a) e 340 (ex 267/b) ed i convenuti sono condannati al rilascio di detti fondi in suo favore.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato ex DM 147/2022, scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da
, ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, deduzione e/o Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che è proprietaria dei fondi siti in Parte_1
Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg. 9, p.lla 337 (ex
261/a) e 340 (ex 267/b);
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte convenuta al rilascio dei suindicati fondi in favore di Parte_1
;
[...]
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in €.115 per esborsi e €.
3.400 per onorari, oltre rimb. forf. e
[...]
oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Nicola
Procaccini, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
948 c.c. Chiedeva, la declaratoria del proprio diritto dominicale e la condanna dei convenuti al rilascio dei fondi in proprio favore. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e proponendo azione di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei fondi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 367/2024 avente ad oggetto: proprietà
TRA
(avv. Giovanni Nicola Procaccini, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
e (avv. Biancamaria Leone, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti)
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come riformato ex L. 69/2009)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva azione a difesa della proprietà dei fondi siti in Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg.
9, p.lla 337 (ex 261/a) e 340 (ex 267/b), che espressamente qualificava in termini di azione di rivendicazione, di cui espressamente indicava il paradigma normativo rappresentato dall'art.
p. 1/5 2. È pacificamente acquisito che il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente,
direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario,
per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione (tra le tante, Cassazione,
sez. II, sent. nr. 27990/2022). Ed ancora, “l'azione di rivendicazione è caratterizzata da un onere
probatorio molto rigoroso circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al rivendicante, che deve
dimostrare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo
originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione” (Tribunale Milano, sex. IV, sent. nr.
7162/2023). Tale onere probatorio può essere temperato nel caso in cui il convenuto,
nell'opporre l'intervenuta usucapione, riconosca, seppure implicitamente o comunque non contesti specificamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In tal senso, “essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del
convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad
attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato
raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto,
risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario
ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente
contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume
di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per
usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,
disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non
comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane
invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto
rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 32530/2024).
p. 2/5
3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha dedotto e documentato di aver acquistato la proprietà dei fondi di cui è causa in forza dell'atto pubblico del 26/3/1990 a firma del notaio (rep. 199967/racc. 33679). Con tale atto Persona_1
madre di , donava a quest'ultima ed ai suoi fratelli Persona_2 Parte_1
e alcuni beni immobili in comproprietà tra di loro, tra cui i CP_3 Per_2 CP_4
fondi oggetto di giudizio. Con il medesimo atto i donatari procedevano alla divisione dei beni ricevuti in donazione dalla madre e, per quanto rileva in questa sede, i beni di cui è causa venivano attribuiti in comproprietà a e . Quest'ultima, sempre Parte_1 CP_4
col suindicato atto, vendeva alla sorella la propria quota di comproprietà dei fondi, di Pt_1
cui all'esito della complessiva operazione negoziale diveniva unica proprietaria l'attrice. L'atto del 26/3/1990 è stato depositato, dunque, parte attrice ha fornito prova di un valido titolo di acquisto della proprietà dei fondi.
4. Fatta tale premessa, si rileva che i convenuti hanno proposto domanda di acquisto per usucapione della proprietà dei fondi. Nel proporre tale domanda hanno dedotto “che
germano dell'odierna attrice, non si è più occupato dei terreni della sorella dal Persona_3
1990 circa, data in cui, con atto di donazione/vendita (pur citato da controparte), i beni oggetto di causa
venivano attribuiti integralmente a per cui il fratello, non avendone più diretto Parte_1
titolo ed interesse, ha smesso di coltivarli e manutenerli […] Proprio poco dopo tale predetta data (anno
1990) iniziava a coltivare ed utilizzare i terreni per cui è causa, successivamente Controparte_2
aiutato dal figlio atteso che tali beni non erano posseduti, né utilizzati da Controparte_1
nessuno” (comparsa di costituzione, pag. 5). Con tali asserzioni parte convenuta ha: dedotto di aver iniziato a possedere dopo l'atto del 1990, allorché i beni venivano attribuiti in proprietà a
; non ha affatto contestato, anzi ha riconosciuto l'appartenenza dei beni in Parte_1
capo a all'epoca in cui ha assunto di aver iniziato a possedere;
ha Parte_1
riconosciuto anche l'appartenenza dei beni in capo al dante causa Persona_3
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di matrice giurisprudenziale, ritiene il giudicante che nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni per poter ritenere mitigato l'onere probatorio in capo al rivendicante, che poteva agevolmente assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto, prova che ha effettivamente fornito Parte_1
p. 3/5 mediante allegazione e produzione in giudizio dell'atto pubblico del 26/3/1990 a firma del notaio (rep. 199967/racc. 33679). Persona_1
5. È disattesa la domanda riconvenzionale, in quanto sfornita di supporto probatorio.
Invero, parte convenuta ha formulato istanza di prova testimoniale, che, tuttavia, non è stata ammessa in quanto articolata su capitoli di prova volti a provare il possesso in sé come concetto giuridico (“vero che dal 1991 possedeva le p.lle 347 e 340 del fg. 9 del Controparte_2
Comune di Cautano?”; “vero che successivamente le predette particelle venivano possedute anche da
figlio di ”; “vero che e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_2
hanno sempre posseduto le particelle di cui è causa […]?”), piuttosto che circostanze che, ove confermate dai testi, avrebbero potuto rivelare il compimento da parte dei convenuti di atti riconducibili all'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà. Tali
capitoli di prova sono stati ritenuti inammissibili, perché non aventi ad oggetto eventi ed avvenimenti specifici tali da assicurare che il teste potesse rispondere ad essi con ragionevole cognizione circa il reale svolgimento dei fatti oggetto di causa, bensì aventi ad oggetto un concetto giuridico, il possesso, che è l'oggetto della prova e la cui affermazione o negazione da parte del teste avrebbe richiesto da parte sua una inammissibile sintesi valutativa di elementi giuridici e fattuali di pertinenza giudiziaria. In definitiva, i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze cadenti sotto la comune percezione sensoria, essendo loro precluso di esprimere giudizi di natura tecnica, interpretativa o di qualificazione giuridica di fatti, termini nei quali l'istanza istruttoria è stata formulata dalla parte convenuta. Irrilevante, poi, il riferimento nel capitolo di prova b) all'utilizzo dei terreni per deposito di attrezzi, alimenti e ricovero animali e nel capitolo di prova d) al taglio dell'erba, alla potatura ed alla pulizia.
Trattasi, infatti, di attività cd. neutre, quindi, non sufficienti in quanto tali ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, che parte convenuta non ha allegato neppure nelle istanze istruttorie, i quali consentano di presumere che essa sia svolta "uti dominus", ben potendo dette attività avvenire con animo detentivo e con la semplice tolleranza del proprietario.
p. 4/5
6. In definitiva, i convenuti non hanno allegato alcun titolo che consenta loro di occupare legittimamente i terreni di cui è causa, che, pertanto, sono tenuti a rilasciare in favore del legittimo proprietario.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda principale e in rigetto della domanda riconvenzionale, è accertato e dichiarato che è proprietaria dei Parte_1
fondi siti in Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg. 9, p.lla 337
(ex 261/a) e 340 (ex 267/b) ed i convenuti sono condannati al rilascio di detti fondi in suo favore.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato ex DM 147/2022, scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da
, ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, deduzione e/o Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che è proprietaria dei fondi siti in Parte_1
Cautano (BN), c.da Sorienza o Mortine, al catasto alla partita 235, fg. 9, p.lla 337 (ex
261/a) e 340 (ex 267/b);
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte convenuta al rilascio dei suindicati fondi in favore di Parte_1
;
[...]
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in €.115 per esborsi e €.
3.400 per onorari, oltre rimb. forf. e
[...]
oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Nicola
Procaccini, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
948 c.c. Chiedeva, la declaratoria del proprio diritto dominicale e la condanna dei convenuti al rilascio dei fondi in proprio favore. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e proponendo azione di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei fondi.