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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 2450/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti MANCANIELLO LUIGI e DI PIERNO PIERO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: riliquidazione prestazione previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20/03/2023 premesso di essere titolare di prestazione Parte_1 CP_ cat. IOCOM n. 37033329, con decorrenza 01.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale deducendo essere CP_ incorso in errore l' nella determinazione del montante contributivo calcolato nella misura di 50.908,38 in luogo di quello corretto di 52.207,82, con rateo mensile di € 171,48 e relativa differenza mensile di € 4,27 rispetto all'importo liquidato nel Modello TE08 dell'08.02.2023, concludendo, pertanto, chiedendo accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. IOCOM n. CP_1
37033329 per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata col metodo contributivo in gestione COM per i contributi successivi al 31.12.2011, a partire dall'01.01.2023; - per l'effetto, condannare CP_ l' resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.01.2023, del rateo mensile perequabile per la componente contributiva in gestione COM post 31.12.2011 di € 171,48 e, dunque, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' dall'01.01.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo CP_1 soddisfo”.
CP_
1.1. L' ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Ha, in particolare, dedotto: di avere proceduto alla riliquidazione provvisoria in data 08.02.2023; di avere proceduto alla liquidazione definitiva con TE08 del 15.02.2024; di avere provveduto, in seguito alla presentazione in data 24.05.2024 della domanda di ricostituzione per motivi contributivi, ad emettere, in data 26.09.2024 il ricalcolo della prestazione pensionistica con base montante contributivo € 54.140,8674 e liquidazione del rateo mensile pari ad € 177,83 a fronte di € 171,48 richiesto in giudizio;
in seguito alla presentazione da parte della ricorrente, in data 12.09.2024, della nuova domanda di ricostituzione CP_ contributiva per “effettuato pagamento contributi anno 2019”, è stata effettuata ulteriore riliquidazione con base montante contributivo € 55.477,2910 e rateo mensile pari ad € 182,22; che la originaria e provvisoria liquidazione è stata effettuata in base all'estratto contributivo dell'08.02.2023 ed il ricorso è stato depositato in forza di una contribuzione registrata in estratto conto ancora parziale.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Deve, preliminarmente, evidenziarsi che parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13.1.2025 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite, deducendo l'erronea registrazione del valore retributivo per l'anno 2022 pari, in realtà, a 16.232,25 rispetto all'importo di 10.828,66 considerato nella liquidazione dell'08.02.2023.
2.1. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, il pagamento del rateo mensile rivendicato in ricorso intervenuto con la riliquidazione della prestazione in data 15.2.2024 (v. comunicazione di riliquidazione del
15.2.2024), determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi integralmente compensate, risultando assorbente la circostanza che la comunicazione dell'08.02.2023 oggetto di impugnazione nel ricorso contiene in modo espresso ed in lettere maiuscole l'avvertimento della liquidazione “in via provvisoria” (v. comunicazione di liquidazione dell'08.02.2023).
A fronte di tale indicazione, parte ricorrente, in ossequio al principio di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e nello specifico quello previdenziale, avrebbe dovuto pazientare la liquidazione definitiva ovvero presentare, nelle more, ricorso amministrativo – agli atti di causa mancante la relativa deduzione e prova - al fine di compulsare l'ente per la corretta determinazione del montante retributivo- contributivo come precisato nelle note di trattazione scritta.
CP_ Peraltro, dall'estratto contributivo del 3.3.2023 (prodotto dall' , emerge per l'anno 2022 il monte retributivo corretto in € 16.243 e nella comunicazione di liquidazione “provvisoria” dell'08.02.2023, a pag.
2/5, in corrispondenza del predetto anno, vi è la nota n. 2 relativa al “reddito da verificare”.
In definitiva, parte ricorrente, al momento della proposizione del predetto ricorso (20.3.2023), aveva a disposizione gli elementi da cui desumere la provvisorietà della liquidazione, essendo, pertanto, ancora in corso gli accertamenti amministrativi e la correzione del dato contabile retributivo presente nell'estratto contributivo del marzo 2023.
La liquidazione definitiva del 15.2.2024, seppure è successiva al deposito del ricorso, è antecedente anche alla notifica del ricorso avvenuto in data 9.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 20/03/2023, nella causa iscritta al n. 2450/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 2450/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti MANCANIELLO LUIGI e DI PIERNO PIERO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: riliquidazione prestazione previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20/03/2023 premesso di essere titolare di prestazione Parte_1 CP_ cat. IOCOM n. 37033329, con decorrenza 01.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale deducendo essere CP_ incorso in errore l' nella determinazione del montante contributivo calcolato nella misura di 50.908,38 in luogo di quello corretto di 52.207,82, con rateo mensile di € 171,48 e relativa differenza mensile di € 4,27 rispetto all'importo liquidato nel Modello TE08 dell'08.02.2023, concludendo, pertanto, chiedendo accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. IOCOM n. CP_1
37033329 per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata col metodo contributivo in gestione COM per i contributi successivi al 31.12.2011, a partire dall'01.01.2023; - per l'effetto, condannare CP_ l' resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.01.2023, del rateo mensile perequabile per la componente contributiva in gestione COM post 31.12.2011 di € 171,48 e, dunque, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' dall'01.01.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo CP_1 soddisfo”.
CP_
1.1. L' ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Ha, in particolare, dedotto: di avere proceduto alla riliquidazione provvisoria in data 08.02.2023; di avere proceduto alla liquidazione definitiva con TE08 del 15.02.2024; di avere provveduto, in seguito alla presentazione in data 24.05.2024 della domanda di ricostituzione per motivi contributivi, ad emettere, in data 26.09.2024 il ricalcolo della prestazione pensionistica con base montante contributivo € 54.140,8674 e liquidazione del rateo mensile pari ad € 177,83 a fronte di € 171,48 richiesto in giudizio;
in seguito alla presentazione da parte della ricorrente, in data 12.09.2024, della nuova domanda di ricostituzione CP_ contributiva per “effettuato pagamento contributi anno 2019”, è stata effettuata ulteriore riliquidazione con base montante contributivo € 55.477,2910 e rateo mensile pari ad € 182,22; che la originaria e provvisoria liquidazione è stata effettuata in base all'estratto contributivo dell'08.02.2023 ed il ricorso è stato depositato in forza di una contribuzione registrata in estratto conto ancora parziale.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Deve, preliminarmente, evidenziarsi che parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13.1.2025 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite, deducendo l'erronea registrazione del valore retributivo per l'anno 2022 pari, in realtà, a 16.232,25 rispetto all'importo di 10.828,66 considerato nella liquidazione dell'08.02.2023.
2.1. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, il pagamento del rateo mensile rivendicato in ricorso intervenuto con la riliquidazione della prestazione in data 15.2.2024 (v. comunicazione di riliquidazione del
15.2.2024), determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi integralmente compensate, risultando assorbente la circostanza che la comunicazione dell'08.02.2023 oggetto di impugnazione nel ricorso contiene in modo espresso ed in lettere maiuscole l'avvertimento della liquidazione “in via provvisoria” (v. comunicazione di liquidazione dell'08.02.2023).
A fronte di tale indicazione, parte ricorrente, in ossequio al principio di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e nello specifico quello previdenziale, avrebbe dovuto pazientare la liquidazione definitiva ovvero presentare, nelle more, ricorso amministrativo – agli atti di causa mancante la relativa deduzione e prova - al fine di compulsare l'ente per la corretta determinazione del montante retributivo- contributivo come precisato nelle note di trattazione scritta.
CP_ Peraltro, dall'estratto contributivo del 3.3.2023 (prodotto dall' , emerge per l'anno 2022 il monte retributivo corretto in € 16.243 e nella comunicazione di liquidazione “provvisoria” dell'08.02.2023, a pag.
2/5, in corrispondenza del predetto anno, vi è la nota n. 2 relativa al “reddito da verificare”.
In definitiva, parte ricorrente, al momento della proposizione del predetto ricorso (20.3.2023), aveva a disposizione gli elementi da cui desumere la provvisorietà della liquidazione, essendo, pertanto, ancora in corso gli accertamenti amministrativi e la correzione del dato contabile retributivo presente nell'estratto contributivo del marzo 2023.
La liquidazione definitiva del 15.2.2024, seppure è successiva al deposito del ricorso, è antecedente anche alla notifica del ricorso avvenuto in data 9.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 20/03/2023, nella causa iscritta al n. 2450/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro